Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01786/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cirasa, Salvatore Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Sansone in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 111;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Sicilia, Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Sicilia, Ministero della Difesa - Comando Provinciale Carabinieri Palermo, Ministero della Difesa -Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
- dell'accertamento medico sanitario Verbale modello BL/S n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale – Ufficio C.M.O. 2^, notificato in data 22/06/2021, con il quale la Commissione, chiamata a pronunciarsi sulla idoneità al servizio del sig. -OMISSIS-, ha pronunciato il seguente giudizio: “E' NON IDONEO permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto da collocare in congedo assoluto”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e/o conoscibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, dell’Arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri Sicilia e di Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Sicilia e di Ministero della Difesa - Comando Provinciale Carabinieri Palermo e del Ministero della Difesa -Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina;
Vista la memoria conclusiva dell’Avvocatura erariale, con la quale viene eccepita l’improcedibilità del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025, tenutasi in collegamento da remoto, il Presidente dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe indicati mercé i quali è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto presso l’Arma dei Carabinieri;
Considerato che con memoria conclusiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita per l’Amministrazione resistente, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso atteso che, nelle more, il provvedimento gravato è stato sostituito dall’analogo giudizio espresso dalla CMO di secondo grado, avverso il quale l’interessato ha proposto separato ricorso definito da questo T.A.R. con sentenza di rigetto per la quale pende appello al C.G.A. R.S.; nonché in ragione del fatto che l’interessato, nelle more, è altresì transitato nei ruoli civili dell’amministrazione Statale;
Considerato che all’odierna udienza pubblica di smaltimento, tenutasi in modalità da remoto, il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti la sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso alla stregua dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura;
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse tenuto conto che il provvedimento gravato è stato interamente sostituito dall’omologo giudizio di inidoneità espresso dalla CMO di seconda istanza;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenutasi in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.