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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3187/2023 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Santangelo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sole n. 73,
giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina CP_1
Savastano in virtù di procura generale ad lites per atto Notar di Roma;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 21.11.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1
del lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta presso lo stabilimento di Melfi zona industriale, con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, fino al 26.9.2023; si assentava dal lavoro in quanto ammesso a fruire del congedo straordinario per assistere la madre portatrice di handicap grave, con un primo provvedimento in data
30.1.2023 per il periodo 1.2.2023 al 31.7.2023 e con un secondo in data 25.7.2023 per il periodo dal
1.8.2023 al 31.1.2024. Tuttavia, in data 22.9.2023 l lo informava del rigetto della domanda CP_3
di congedo presentata il 13.7.2023 in quanto non risultava la convivenza tra il richiedente e il dante causa. Con altri due provvedimenti emessi in autotutela l' procedeva a revocare le autorizzazioni CP_1
già concesse con decorrenza dalla modifica della residenza anagrafica del ricorrente. L' riteneva CP_1
in sostanza che requisito essenziale per la fruizione del congedo straordinario fosse la identità di residenza anagrafica tra il lavoratore e l'assistito e che la intervenuta modifica della residenza anagrafica facesse venire meno il requisito della convivenza. Contestava le conclusioni in questione adducendo di non aver mai interrotto la convivenza con la madre citando a riprova il fato che la comunicazione di rigetto della seconda domanda di congedo straordinario - quella datata 22.9.2023 veniva notificata al ricorrente presso la residenza della madre e ricevuta personalmente dal ricorrente.
Tanto premesso, attesi i gravi danni sul piano economico che i provvedimenti di revoca finirebbero per produrre, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del congedo straordinario ex legge art 42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001 anche per il periodo dal 28.2.2023 al 31.7.2023 e per il periodo dal 1.8.2023 al 26.9.2023, accertare il possesso dei requisiti per godere del congedo straordinario non avendo mai interrotto la convivenza con la madre assistita sig.ra Controparte_4
e per l'effetto annullare / disapplicare / accertare la illegittimità /infondatezza dei provvedimenti CP_1
e accertare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa IVS per i seguenti periodi continuativi dal 28.2.2023 al 31.7.2023 e dal 1.8.2023 alla data di cessazione del rapporto di lavoro del 26.9.2023; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso per infondatezza e, nel merito, evidenziava che il cambio di residenza da parte del ricorrente era avvenuto senza provvedere ad effettuare alcuna comunicazione all' nonostante al momento CP_1
di presentazione della domanda fosse stato espressamente indicato e che ciò costituisce specifico onere in capo al richiedente la prestazione di comunicare, entro 30 giorni, ogni eventuale modifica che riguardasse i requisiti di accesso alla prestazione;
inoltre la variazione della residenza non veniva evidenziata nemmeno in occasione della presentazione della seconda domanda nella quale, per contro, il richiedente dichiarava nuovamente di essere convivente con il dante causa. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi, e all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. La domanda non merita accoglimento.
Richiamate le argomentazioni del ricorrente come sopra, giova innanzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza sul punto: l' art 42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. “Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, ….in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi”; presupposto per poter accedere al congedo straordinario è lo stato di convivenza tra il lavoratore ed il portatore di handicap assistito.
La Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 07/12/2018 ha affermato che la normativa sui congedi straordinari per l'assistenza di un familiare affetto da disabilità grave, contenuta nel d.lg. 26 marzo
2001, n. 151 , è viziata da illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, all' art . 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 che anche il figlio non convivente all'epoca della domanda, ma che intraprenderà successivamente la convivenza, possa fruire del congedo straordinario per assistere il genitore. Tanto ad evidenziare, quindi, come il requisito della convivenza preesistente o successiva ala presentazione della domanda di congedo straordinari per assistere il genitore portatore di handicap
è ritenuto assolutamente essenziale per la concessione.
Nel caso di specie l' ha accertato che il ricorrente dopo aver ottenuto il primo congedo CP_1
straordinario ha provveduto a cambiare la residenza, e di nessun pregio risulta la circostanza dell'aver ricevuto il ricorrente la comunicazione di revoca dei precedenti congedi nel mentre si trovava presso la abitazione della madre, dovendosi ritenere che ciò sia accaduto per mera presenza occasionale.
Come noto, la residenza è il luogo ove una persona ha la dimora abituale.
Il cambio di residenza avveniva senza comunicazione all' come pur previsto tassativamente nel CP_1
modello di domanda e quindi, specifico onere in capo al richiedente la prestazione di comunicare, entro 30 giorni, ogni eventuale modifica che riguardasse i requisiti di accesso alla prestazione;
detta variazione della residenza non veniva evidenziata nemmeno in occasione della presentazione della seconda domanda laddove, anzi, il richiedente dichiarava nuovamente di essere convivente con il dante causa. Vano richiamate la normativa di riferimento (Messaggio N. 006512 del 04/03/2010) e gli arresti giurisprudenziali intervenuti (ex multiis sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009) che concordano nel ritenere che “con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26/01/2009, precisa che, in virtu' del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile. Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno”.
Ribadito che il fine del congedo straordinario è quello di garantire un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile, si rileva che il ricorrente nulla ha dedotto, né allegato in merito alla stabile convivenza con la madre, chiedendo di provare l'assistenza prestata “in modo effettivo, permanente e continuativo” al genitore disabile, pur risiedendo altrove, a mezzo testi che, invero, (sorella e cognato) non hanno fornito alcun elemento di fatto che potesse supportare l'assunto. Anzi, la teste ha dichiarato Tes_1
circostanze che smentiscono quanto affermato dai congiunti del ricorrente -testi interessati- (è lei ad occuparsi della casa, della pulizia, delle faccende interne, mentre il ricorrente si occupa dell'esterno, fare la spesa, prendere le medicine), motivo per il quale il giudice ha ravvisato indizi di reato meritevoli dell'approfondimento dell'A.G. competente.
Pertanto, il ricorso va rigettato perché infondato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147 del 2022 in base all'oggetto, al valore indeterminabile complessità bassa, e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 21.11.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso con ogni effetto conseguenziale.
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
4.036,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 15.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla