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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2837/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(cod. fisc. - con l'Avv. Antonello Paoletti Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) del Foro di Milano che la rappresenta e difende, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amm.re pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mirabella (C.F. Controparte_2
) del Foro di Milano, ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio sito in Milano, Via Tolentino n. 5;
APPELLATO
Oggetto: altri rapporti condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 6750/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Tredicesima Civile Got Barbara Folci, nell'ambito del giudizio R.G. 1383/2023 nr., pubblicata in data 03/07/2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto - per le ragioni di cui in atti - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni declaratoria del caso - così giudicare: - in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Giudice Dott. Pipicelli - N. 18679/2022 del 21 novembre 2022 - R.G. n. 13460/2022 notificato in data 01 dicembre
2022; - nel merito e in via principale: a) dichiarare nullo ovvero inesistente o comunque revocare o annullare o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano - Giudice Dott. Pipicelli - N. 18679/2022 del 21 novembre 2022 - R.G. n. 13460/2022 notificato in data 01 dicembre 2022, per tutti i motivi esposti in narrativa ivi da intendersi espressamente richiamati e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente;
”
- e per l'effetto condannare il Condominio a restituire le somme di cui al Decreto Ingiuntivo pari ad € 17.544,84 oltre spese di procedura già corrisposte dall'Arch. Parte_1
“nonché - in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare dovuta dal Controparte_1
in persona in persona dell'Amm.re pro-tempore la somma di cui alla Sentenza n.
[...]
4636/2020 resa dal Tribunale di Milano per un ammontare ad oggi pari ad € 7.876,68, oltre interessi successivamente maturati e maturandi a partire dal 16 ottobre 2020 (data di notifica del titolo esecutivo e precetto), nonché quanto dovuto in forza del sinistro di cui documentato in atti pari ad € 1.200,00 e dunque per un totale pari ad € 9.076,68 oltre interessi legali, nonché la restituzione della somma in eccesso pari ad € 3.616,88;
- in via estremamente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto voglia l'Ill.mo Giudice adìto accertare e dichiarare - rideterminandolo – il diverso minore importo dovuto all'Arch. e per l'effetto applicare giudizialmente la compensazione;
- Parte_1
In ogni caso con rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”
- CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni illustrate e le eccezioni sollevate in comparsa di costituzione, rigettare l'atto d'appello proposto dall'arch. contro l'impugnata sentenza n. Parte_1
6750/2024 pubblicata il 03.07.2024 ed emessa dal Tribunale di Milano, perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con integrale vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
6750/2024, pubblicata in data 3.7.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18679/2022 da essa proposta nei confronti del in Milano, con condanna dell'opponente alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite.
pagina 2 di 7 Nel giudizio di primo grado l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta dal per la CP_1 somma di € 17.544,84, oltre interessi legali e spese, quale importo dovuto per il pagamento di spese condominiali straordinarie per il rifacimento di facciate e balconi. Il Condominio opposto, in particolare, ha specificato in ricorso che la era debitrice per l'importo Parte_1 complessivo di euro 25.046,25 (rate da 9 a 38), già detratta da tale somma l'acconto di euro 3.586,88 versata dalla stessa, a cui doveva essere ulteriormente detratta la somma di euro
7.531,41 oggetto di un diverso decreto ingiuntivo e già tutelata in separata procedura esecutiva immobiliare.
Ha prodotto a sostegno del credito azionato in via monitoria il rendiconto e il riparto consuntivo gestione ordinaria 1.10.2020 – 30.9.2021, il rendiconto e il riparto preventivo facciate/balconi gestione straordinaria 30.11.2015 - 30.6.2022, e i bilanci approvati dalle assemblee condominiali del 22.2.2017, 20.3.2017, 11.12.2017, 26.2.2018, 16.10.2018 e 2.12.2021. Documentazione che ha poi integralmente prodotto anche in sede di giudizio a cognizione piena.
Con i motivi di opposizione la ha genericamente contestato e disconosciuto il Parte_1 contenuto delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci, dei rendiconti e dei piani di riparto;
ha poi dedotto di essere creditrice verso il Condominio dell'importo di € 7.876,68 e ne ha chiesto la “corresponsione” o in subordine la “compensazione giudiziale”.
******
Il Tribunale, decisa la causa sulla base della documentazione in atti, ha rigettato l'opposizione così motivando “come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del e di per sé prova l'esistenza CP_1 del credito ed essa legittima pertanto, - come nel caso in esame -, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio di CP_1 opposizione che lo stesso proponga contro tale decreto. Cosicchè, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il
Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari che hanno approvato questi ultimi e sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate con l'azione prevista dall'art. 1137 c.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass. civ. Sez.
VI - 2, Ord., 24-03-2017, n. 7741; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 23-03-2017, n. 7603; Cass. civ.
Sez. II, Ord., 21-02-2017, n. 4432; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 14/02/2018, n. 3626). Ne consegue che nel presente giudizio non colgono nel segno le doglianze poste a fondamento della opposizione attesa la esistenza di delibere assembleari regolarmente approvate (docc. 5-
10 monitorio) valide ed efficaci. Ciò posto in maniera assorbente, va solo ulteriormente osservato che i rilievi svolti da parte attrice appaiono tutt'al più attenere a profili di annullabilità delle delibere e non certo di nullità delle stesse, per le quali è spirato, in ogni caso, il termine di legge per l'impugnazione. Tanto rilevato e ritenuto, la eccezione di parte attrice va rigettata, tenendo conto altresì che, dalla documentazione in atti, la condomina attrice risulta abbia provveduto in parte al pagamento di rate del debito (docc. 2 fasc. monitorio e docc.15/16 convenuto), debito che risulta, pertanto, riconosciuto dalla ricorrente.
Parte attrice ha eccepito la esistenza di un suo credito. in merito al quale parte convenuta ha dichiarato di aver già inserito in bilancio;
dalla documentazione in atti, risulta nel rendiconto consuntivo inserito il credito in bilancio (si veda rendiconto consuntivo pag 11/12 doc. 3 convenuto). In conclusione, le somme riportate nel decreto opposto risultano essere dovute, per quanto sopra esposto. Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, confermato”.
pagina 3 di 7 ********
L'appellante, senza articolare specifiche ed argomentate ragioni di doglianza, ripropone le stesse argomentazioni spese in primo grado e sostiene che il Tribunale avrebbe errato per non aver sindacato la validità delle delibere assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione, in particolare “l'inesistenza” delle stesse. Il si è costituito con comparsa depositata in data 24.1.2025 chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello proposto da controparte per infondatezza. All'udienza del 13.5.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
L'appello è infondato. La sentenza gravata ha infatti deciso l'opposizione a D.I. proposta da facendo Parte_1 corretta applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati.
La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 2460/2025, ha ribadito il principio (espresso da Cass., SU, n. 9839/2021) secondo il quale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto,
e non in via di eccezione.
A ciò consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Inoltre, con la citata ordinanza del 2025, la Corte ha specificato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa CP_1
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (v. anche Cass., sent. n. 15696 del 2020). Secondo la Corte, quindi, “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (Cass. n. 11981 del 1992)”. Pertanto, un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che - come assume l'appellante peraltro in modo del tutto generico - includa in ipotesi indebitamente tra le voci di uscita alcune spese sostenute dal condominio o le ripartisca erroneamente, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. SU, ord. n. 2460/2025 cit.).
Nella vicenda in esame è pacifico che il abbia prodotto in sede di ricorso per CP_1 ingiunzione tutti i documenti – bilanci e rendiconti approvati dall'assemblea condominiale – pagina 4 di 7 giustificativi del credito per spese straordinarie azionato in via monitoria nei confronti della ed è altrettanto pacifico che le delibere assembleari siano pienamente valide perché Parte_1 mai impugnate nemmeno dall'attrice opponente e come tali idonee a giustificare l'emissione del D.I. opposto ed a provare, nella successiva fase a cognizione piena, il credito di parte appellata.
Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare di approvazione del rendiconto e del riparto preventivo facciate/balconi gestione straordinaria 30.11.2015 - 30.6.2022 avrebbero potuto dare luogo, al più, all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass., Sez. Unite, n. 9839 del 2021, non essendo stato dedotto dalla alcun vizio in Parte_1 ipotesi integrante nullità della delibera in questione, o delle altre prodotte dal Condominio, né tantomeno inesistenza come preteso con l'appello in esame. Nello specifico, ed esaminando in sintesi le questioni che la aveva sottoposto al Parte_1
Tribunale e che ripropone identiche in questa sede disconoscendo genericamente i documenti prodotti dal CP_1
- l'allegato n. 1 (estratto conto della posizione della debitrice) non rappresenta altro che il programma di gestione dell'amministrazione condominiale, che riporta, per ogni singolo condòmino, le rate da pagare e quelle già corrisposte. Nel caso di specie, il ha CP_1 prodotto anche il rendiconto e riparto consuntivo 01.10.2020 – 30.09.2021 che riporta a pag. 11 la quota di € 7.876,68 riconosciuta alla signora – come da sentenza e come meglio Parte_1 si dirà in seguito - e a pag. 13-16 gli accrediti e gli addebiti relativi al medesimo condòmino
(doc. n. 3 fascicolo monitorio);
- l'allegato n. 4 (rendiconto e riparto preventivo facciate/balconi) è il tabulato preventivo dei lavori deliberati poi dall'assemblea condominiale. In prima pagina vengono riportate le somme dovute dal condominio per un importo complessivo di € 655.000,00 oltre IVA, oneri professionali e spese (totale generale 915.294,78) e nelle pagine seguenti si evidenzia la suddivisione per singolo condòmino, per le 38 rate preventivate, con l'importo complessivo dovuto dall'odierna appellante: il disconoscimento operato dalla stessa è quindi del tutto pretestuoso nonché tardivo, trattandosi peraltro – contrariamente all'assunto della – Parte_1 di documento menzionato in tutte le assemblee condominiali tenutesi nel 2017, nei cui verbali vengono riportate esattamente le medesime somme evidenziate nel tabulato in oggetto;
- quanto all'allegato n. 10 (verbale assemblea del 2 dicembre 2021) l'appellante afferma nuovamente che la delibera risulterebbe impugnata, ma non specifica che nella successiva assemblea tenutasi il 13 aprile 2022 (punto 10 O.d.G.) – in cui era stata eletta segretaria proprio la - la stessa risulta poi essere stata ratificata (doc. 13). Non risulta, quindi, alcun Parte_1
“annullamento” della delibera del 2 dicembre 2021. Controparte, inoltre, nel contestare il doc. n. 5, cita impropriamente la sentenza n. 4636/2020 resa dal Tribunale di Milano che a suo dire avrebbe annullato la delibera relativa alla realizzazione dei parapetti dei balconi con cui stata prevista l'utilizzazione di vetro e acciaio in luogo delle colonnine in cotto già esistenti. Tuttavia, nella sentenza in esame si legge testualmente: “si premette osservando che la delibera di cui si duole l'attrice è stata sostituita con successiva delibera del 22/02/2017 che, al punto 3, ha modificato la precedente decisione assembleare, decidendo di rifare i balconi utilizzando le colonnine” ed ancora: “si può dichiarare quindi la cessazione della materia del contendere” (doc. 14 del fascicolo di primo grado del opposto). La delibera quindi non è stata dichiarata nulla e non ha affatto CP_1 travolto tutte le delibere successive come sostenuto in mala fede dall'odierna appellante, al contrario la delibera viziata è stata sostituita con altra perfettamente valida e mai impugnata.
In definitiva, nemmeno astrattamente i vizi dedotti in primo grado dalla possono Parte_1 integrare ipotesi di inesistenza/nullità delle delibere assembleari di approvazione delle spese condominiali straordinarie, ma al più di annullabilità, sicché, lo si ribadisce, tali vizi non potevano essere sindacati dal giudice di primo grado in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati sulle delibere stesse, pagina 5 di 7 in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento per la quale l'opponente era peraltro incorsa in decadenza. In ultimo va evidenziata la contraddittorietà della condotta tenuta dalla la quale ha Parte_1 in parte già riconosciuto il proprio debito relativo alle spese straordinarie in questione, atteso che: ha già saldato le rate da n. 1 a n. 8 per un totale complessivo di € 3.586,88 (vedasi doc. n.
1 fascicolo monitorio); non ha proposto opposizione al D.I. n. 3340/2019, emesso dal Tribunale di Milano il 9.02.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del delle CP_1 somme corrispondenti alle restanti rate straordinarie da n. 9 a n. 17 (riparto facciate e balconi) per un totale complessivo di € 7.531,41 (doc. n. 2 fascicolo monitorio). Somma, questa, che risulta oggetto di tutela da parte del Condominio opposto nell'apposita procedura esecutiva immobiliare RGE 385/2019.
Ciò conferma la contraddittorietà delle argomentazioni della atteso che entrambi i Parte_1 decreti ingiuntivi emessi su istanza del si fondano sulle medesime delibere CP_1 assembleari e tuttavia solo il secondo di essi è stato oggetto di opposizione. Infine l'appellante lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda di corresponsione in suo favore, o comunque di compensazione, dell'importo di € 7.876,68 che a suo dire corrisponderebbe ad un credito vantato nei confronti di parte opposta-appellata. Anche tale ragione di doglianza è infondata in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la signora non vanta alcun credito nei confronti del Condominio considerato Parte_1 che la somma di € 7.876,68 risulta essere già stata accreditata all'attrice sin dal 5 luglio 2021 (v. doc. n. 3 fascicolo monitorio - rendiconto consuntivo 01.10.2020 – 30.09.2021). L'appello va in definitiva rigettato.
******
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellato, tenuto conto del valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6750/2024, pubblicata Parte_1 in data 3.7.2024 e non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellato in Milano, liquidate in complessivi Controparte_3 euro 4.888,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(cod. fisc. - con l'Avv. Antonello Paoletti Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) del Foro di Milano che la rappresenta e difende, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amm.re pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mirabella (C.F. Controparte_2
) del Foro di Milano, ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio sito in Milano, Via Tolentino n. 5;
APPELLATO
Oggetto: altri rapporti condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 6750/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Tredicesima Civile Got Barbara Folci, nell'ambito del giudizio R.G. 1383/2023 nr., pubblicata in data 03/07/2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto - per le ragioni di cui in atti - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni declaratoria del caso - così giudicare: - in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Giudice Dott. Pipicelli - N. 18679/2022 del 21 novembre 2022 - R.G. n. 13460/2022 notificato in data 01 dicembre
2022; - nel merito e in via principale: a) dichiarare nullo ovvero inesistente o comunque revocare o annullare o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano - Giudice Dott. Pipicelli - N. 18679/2022 del 21 novembre 2022 - R.G. n. 13460/2022 notificato in data 01 dicembre 2022, per tutti i motivi esposti in narrativa ivi da intendersi espressamente richiamati e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente;
”
- e per l'effetto condannare il Condominio a restituire le somme di cui al Decreto Ingiuntivo pari ad € 17.544,84 oltre spese di procedura già corrisposte dall'Arch. Parte_1
“nonché - in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare dovuta dal Controparte_1
in persona in persona dell'Amm.re pro-tempore la somma di cui alla Sentenza n.
[...]
4636/2020 resa dal Tribunale di Milano per un ammontare ad oggi pari ad € 7.876,68, oltre interessi successivamente maturati e maturandi a partire dal 16 ottobre 2020 (data di notifica del titolo esecutivo e precetto), nonché quanto dovuto in forza del sinistro di cui documentato in atti pari ad € 1.200,00 e dunque per un totale pari ad € 9.076,68 oltre interessi legali, nonché la restituzione della somma in eccesso pari ad € 3.616,88;
- in via estremamente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto voglia l'Ill.mo Giudice adìto accertare e dichiarare - rideterminandolo – il diverso minore importo dovuto all'Arch. e per l'effetto applicare giudizialmente la compensazione;
- Parte_1
In ogni caso con rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”
- CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni illustrate e le eccezioni sollevate in comparsa di costituzione, rigettare l'atto d'appello proposto dall'arch. contro l'impugnata sentenza n. Parte_1
6750/2024 pubblicata il 03.07.2024 ed emessa dal Tribunale di Milano, perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con integrale vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
6750/2024, pubblicata in data 3.7.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18679/2022 da essa proposta nei confronti del in Milano, con condanna dell'opponente alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite.
pagina 2 di 7 Nel giudizio di primo grado l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta dal per la CP_1 somma di € 17.544,84, oltre interessi legali e spese, quale importo dovuto per il pagamento di spese condominiali straordinarie per il rifacimento di facciate e balconi. Il Condominio opposto, in particolare, ha specificato in ricorso che la era debitrice per l'importo Parte_1 complessivo di euro 25.046,25 (rate da 9 a 38), già detratta da tale somma l'acconto di euro 3.586,88 versata dalla stessa, a cui doveva essere ulteriormente detratta la somma di euro
7.531,41 oggetto di un diverso decreto ingiuntivo e già tutelata in separata procedura esecutiva immobiliare.
Ha prodotto a sostegno del credito azionato in via monitoria il rendiconto e il riparto consuntivo gestione ordinaria 1.10.2020 – 30.9.2021, il rendiconto e il riparto preventivo facciate/balconi gestione straordinaria 30.11.2015 - 30.6.2022, e i bilanci approvati dalle assemblee condominiali del 22.2.2017, 20.3.2017, 11.12.2017, 26.2.2018, 16.10.2018 e 2.12.2021. Documentazione che ha poi integralmente prodotto anche in sede di giudizio a cognizione piena.
Con i motivi di opposizione la ha genericamente contestato e disconosciuto il Parte_1 contenuto delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci, dei rendiconti e dei piani di riparto;
ha poi dedotto di essere creditrice verso il Condominio dell'importo di € 7.876,68 e ne ha chiesto la “corresponsione” o in subordine la “compensazione giudiziale”.
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Il Tribunale, decisa la causa sulla base della documentazione in atti, ha rigettato l'opposizione così motivando “come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del e di per sé prova l'esistenza CP_1 del credito ed essa legittima pertanto, - come nel caso in esame -, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio di CP_1 opposizione che lo stesso proponga contro tale decreto. Cosicchè, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il
Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari che hanno approvato questi ultimi e sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate con l'azione prevista dall'art. 1137 c.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass. civ. Sez.
VI - 2, Ord., 24-03-2017, n. 7741; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 23-03-2017, n. 7603; Cass. civ.
Sez. II, Ord., 21-02-2017, n. 4432; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 14/02/2018, n. 3626). Ne consegue che nel presente giudizio non colgono nel segno le doglianze poste a fondamento della opposizione attesa la esistenza di delibere assembleari regolarmente approvate (docc. 5-
10 monitorio) valide ed efficaci. Ciò posto in maniera assorbente, va solo ulteriormente osservato che i rilievi svolti da parte attrice appaiono tutt'al più attenere a profili di annullabilità delle delibere e non certo di nullità delle stesse, per le quali è spirato, in ogni caso, il termine di legge per l'impugnazione. Tanto rilevato e ritenuto, la eccezione di parte attrice va rigettata, tenendo conto altresì che, dalla documentazione in atti, la condomina attrice risulta abbia provveduto in parte al pagamento di rate del debito (docc. 2 fasc. monitorio e docc.15/16 convenuto), debito che risulta, pertanto, riconosciuto dalla ricorrente.
Parte attrice ha eccepito la esistenza di un suo credito. in merito al quale parte convenuta ha dichiarato di aver già inserito in bilancio;
dalla documentazione in atti, risulta nel rendiconto consuntivo inserito il credito in bilancio (si veda rendiconto consuntivo pag 11/12 doc. 3 convenuto). In conclusione, le somme riportate nel decreto opposto risultano essere dovute, per quanto sopra esposto. Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, confermato”.
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L'appellante, senza articolare specifiche ed argomentate ragioni di doglianza, ripropone le stesse argomentazioni spese in primo grado e sostiene che il Tribunale avrebbe errato per non aver sindacato la validità delle delibere assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione, in particolare “l'inesistenza” delle stesse. Il si è costituito con comparsa depositata in data 24.1.2025 chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello proposto da controparte per infondatezza. All'udienza del 13.5.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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L'appello è infondato. La sentenza gravata ha infatti deciso l'opposizione a D.I. proposta da facendo Parte_1 corretta applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati.
La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 2460/2025, ha ribadito il principio (espresso da Cass., SU, n. 9839/2021) secondo il quale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto,
e non in via di eccezione.
A ciò consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Inoltre, con la citata ordinanza del 2025, la Corte ha specificato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa CP_1
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (v. anche Cass., sent. n. 15696 del 2020). Secondo la Corte, quindi, “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (Cass. n. 11981 del 1992)”. Pertanto, un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che - come assume l'appellante peraltro in modo del tutto generico - includa in ipotesi indebitamente tra le voci di uscita alcune spese sostenute dal condominio o le ripartisca erroneamente, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. SU, ord. n. 2460/2025 cit.).
Nella vicenda in esame è pacifico che il abbia prodotto in sede di ricorso per CP_1 ingiunzione tutti i documenti – bilanci e rendiconti approvati dall'assemblea condominiale – pagina 4 di 7 giustificativi del credito per spese straordinarie azionato in via monitoria nei confronti della ed è altrettanto pacifico che le delibere assembleari siano pienamente valide perché Parte_1 mai impugnate nemmeno dall'attrice opponente e come tali idonee a giustificare l'emissione del D.I. opposto ed a provare, nella successiva fase a cognizione piena, il credito di parte appellata.
Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare di approvazione del rendiconto e del riparto preventivo facciate/balconi gestione straordinaria 30.11.2015 - 30.6.2022 avrebbero potuto dare luogo, al più, all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass., Sez. Unite, n. 9839 del 2021, non essendo stato dedotto dalla alcun vizio in Parte_1 ipotesi integrante nullità della delibera in questione, o delle altre prodotte dal Condominio, né tantomeno inesistenza come preteso con l'appello in esame. Nello specifico, ed esaminando in sintesi le questioni che la aveva sottoposto al Parte_1
Tribunale e che ripropone identiche in questa sede disconoscendo genericamente i documenti prodotti dal CP_1
- l'allegato n. 1 (estratto conto della posizione della debitrice) non rappresenta altro che il programma di gestione dell'amministrazione condominiale, che riporta, per ogni singolo condòmino, le rate da pagare e quelle già corrisposte. Nel caso di specie, il ha CP_1 prodotto anche il rendiconto e riparto consuntivo 01.10.2020 – 30.09.2021 che riporta a pag. 11 la quota di € 7.876,68 riconosciuta alla signora – come da sentenza e come meglio Parte_1 si dirà in seguito - e a pag. 13-16 gli accrediti e gli addebiti relativi al medesimo condòmino
(doc. n. 3 fascicolo monitorio);
- l'allegato n. 4 (rendiconto e riparto preventivo facciate/balconi) è il tabulato preventivo dei lavori deliberati poi dall'assemblea condominiale. In prima pagina vengono riportate le somme dovute dal condominio per un importo complessivo di € 655.000,00 oltre IVA, oneri professionali e spese (totale generale 915.294,78) e nelle pagine seguenti si evidenzia la suddivisione per singolo condòmino, per le 38 rate preventivate, con l'importo complessivo dovuto dall'odierna appellante: il disconoscimento operato dalla stessa è quindi del tutto pretestuoso nonché tardivo, trattandosi peraltro – contrariamente all'assunto della – Parte_1 di documento menzionato in tutte le assemblee condominiali tenutesi nel 2017, nei cui verbali vengono riportate esattamente le medesime somme evidenziate nel tabulato in oggetto;
- quanto all'allegato n. 10 (verbale assemblea del 2 dicembre 2021) l'appellante afferma nuovamente che la delibera risulterebbe impugnata, ma non specifica che nella successiva assemblea tenutasi il 13 aprile 2022 (punto 10 O.d.G.) – in cui era stata eletta segretaria proprio la - la stessa risulta poi essere stata ratificata (doc. 13). Non risulta, quindi, alcun Parte_1
“annullamento” della delibera del 2 dicembre 2021. Controparte, inoltre, nel contestare il doc. n. 5, cita impropriamente la sentenza n. 4636/2020 resa dal Tribunale di Milano che a suo dire avrebbe annullato la delibera relativa alla realizzazione dei parapetti dei balconi con cui stata prevista l'utilizzazione di vetro e acciaio in luogo delle colonnine in cotto già esistenti. Tuttavia, nella sentenza in esame si legge testualmente: “si premette osservando che la delibera di cui si duole l'attrice è stata sostituita con successiva delibera del 22/02/2017 che, al punto 3, ha modificato la precedente decisione assembleare, decidendo di rifare i balconi utilizzando le colonnine” ed ancora: “si può dichiarare quindi la cessazione della materia del contendere” (doc. 14 del fascicolo di primo grado del opposto). La delibera quindi non è stata dichiarata nulla e non ha affatto CP_1 travolto tutte le delibere successive come sostenuto in mala fede dall'odierna appellante, al contrario la delibera viziata è stata sostituita con altra perfettamente valida e mai impugnata.
In definitiva, nemmeno astrattamente i vizi dedotti in primo grado dalla possono Parte_1 integrare ipotesi di inesistenza/nullità delle delibere assembleari di approvazione delle spese condominiali straordinarie, ma al più di annullabilità, sicché, lo si ribadisce, tali vizi non potevano essere sindacati dal giudice di primo grado in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati sulle delibere stesse, pagina 5 di 7 in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento per la quale l'opponente era peraltro incorsa in decadenza. In ultimo va evidenziata la contraddittorietà della condotta tenuta dalla la quale ha Parte_1 in parte già riconosciuto il proprio debito relativo alle spese straordinarie in questione, atteso che: ha già saldato le rate da n. 1 a n. 8 per un totale complessivo di € 3.586,88 (vedasi doc. n.
1 fascicolo monitorio); non ha proposto opposizione al D.I. n. 3340/2019, emesso dal Tribunale di Milano il 9.02.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del delle CP_1 somme corrispondenti alle restanti rate straordinarie da n. 9 a n. 17 (riparto facciate e balconi) per un totale complessivo di € 7.531,41 (doc. n. 2 fascicolo monitorio). Somma, questa, che risulta oggetto di tutela da parte del Condominio opposto nell'apposita procedura esecutiva immobiliare RGE 385/2019.
Ciò conferma la contraddittorietà delle argomentazioni della atteso che entrambi i Parte_1 decreti ingiuntivi emessi su istanza del si fondano sulle medesime delibere CP_1 assembleari e tuttavia solo il secondo di essi è stato oggetto di opposizione. Infine l'appellante lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda di corresponsione in suo favore, o comunque di compensazione, dell'importo di € 7.876,68 che a suo dire corrisponderebbe ad un credito vantato nei confronti di parte opposta-appellata. Anche tale ragione di doglianza è infondata in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la signora non vanta alcun credito nei confronti del Condominio considerato Parte_1 che la somma di € 7.876,68 risulta essere già stata accreditata all'attrice sin dal 5 luglio 2021 (v. doc. n. 3 fascicolo monitorio - rendiconto consuntivo 01.10.2020 – 30.09.2021). L'appello va in definitiva rigettato.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellato, tenuto conto del valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6750/2024, pubblicata Parte_1 in data 3.7.2024 e non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellato in Milano, liquidate in complessivi Controparte_3 euro 4.888,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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