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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/09/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 256/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto” e riservata per la decisione all'udienza del
3.6.2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato TORTORELLI EMANUELE ( ) C.F._2
( )), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
TORTORELLI EMANUELE ( ) C.F._2
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._4 con l'avvocato DILELLA MARCELLO ( ) C.F._5
( ), con l'avvocato Controparte_2 C.F._6
DILELLA MARCELLO ( ) C.F._5
1 * * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
Si dà atto che non consta il deposito degli atti di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
In limine, si osserva che ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo
300 c.p.c. “se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione”.
La Corte Regolatrice (cfr. 14472/2017) ha avuto modo di precisare che “in tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio”.
Nella fattispecie, considerato che al presente giudizio non si applica la sospensione feriale (cfr. Cass. Ordinanza n. 23754/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020) e che il termine per il deposito delle repliche è spirato il 25 agosto 2025, non potrà essere dichiarata l'interruzione del processo atteso che l'evento interruttivo è stato dichiarato e notificato alla controparte il 27 agosto
2025.
2.
2 Con atto di precetto del 31.1.2023, notificato il 6.2.2023, i sig.ri coniugi e hanno intimato ai sig.ri Controparte_1 Parte_3
coniugi (cfr. all. 1 parte opponente) e Parte_1 Parte_2
(cfr. all. 2 parte opponente) il pagamento della complessiva somma di
[...]
€ 12.066,93, di cui:
a) € 9.900,00 quale contributo dovuto a saldo (essendo stati corrisposti €.
150,00 per mese piuttosto che €. 300,00) per i mesi da febbraio 2017 a luglio 2022 (€ 150,00 x 66 mesi), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) € 1.800,00 quale contributo dovuto per i mesi da agosto 2022 a gennaio
2023 (€ 300,00 x 6 mesi), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) € 366,93 per compensi di precetto.
Sostengono gli intimanti che in virtù del decreto pronunciato dal Tribunale di
Matera (G.U. Dott.ssa Caradonio) il 15.2.2028, in esito a giudizio ex art. 148
e 316/bis c.c. (cfr. all. 3 parte opponente), gli opponenti sarebbero obbligati a corrispondere € 300,00 mensili e che, contrariamente a tale disposizione, avrebbero versato € 150,00 mensili per 66 mesi (con una debitoria residua di
€. 9.900,00), omettendo completamente il pagamento per i restanti sei mesi
(€. 1.800,00).
Con atto di citazione ex articolo 615, c. 1, c.p.c., gli opponenti hanno dedotto che, definitosi il giudizio sopra citato, le parti, con l'assistenza dei rispettivi legali, il 1.3.2018 avrebbero raggiunto un accordo transattivo (cfr. all. 4 parte attrice) secondo cui l'originario titolo sarebbe stato oggetto di una transazione novativa, sicché in nessun modo gli opposti potrebbero - allo stato
- preannunciare un'esecuzione sulla scorta dell'originario titolo, oggetto della transazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.4.2024, si sono costituiti gli opposti i quali, confutando in fatto e in diritto le tesi avversarie, hanno rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni:
3 “in via principale, nel merito rigettare integralmente l'avversa opposizione all'esecuzione ed ogni avverso motivo di doglianza, accertando e, per l'effetto, dichiarando, in virtù dei poteri ex officio conferiti all'adita Autorità Giudiziaria, nulla
e/o inefficace e/o illegittima in quanto contra legem la transazione ex adverso esibita per le causali sopra indicate ed in quanto vertente su diritti indisponibili e come tali non transigibili; in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente l'avversa opposizione all'esecuzione ed ogni avverso motivo di opposizione, accertando e, per l'effetto, dichiarando, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni deducenti al punto sub 1 della odierna comparsa, la pacifica nullità e/o l'inefficacia
e/o l'illegittimità in quanto contra legem della transazione ex adverso esibita giusta causali ivi indicate ed in quanto vertente su diritti indisponibili e come tali non transigibili; in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni avverso motivo di opposizione ed al contempo accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dagli odierni deducenti al punto sub 2 della odierna comparsa, la pacifica nullità della transazione ex adverso esibita giusta causali ivi indicate ed in ogni caso in ragione della assenza e/o indeterminatezza della causa dell'accordo transattivo, ovvero ancora in virtù della illiceità e/o impossibilità della causa del medesimo negozio; in via ulteriormente gradata, nel merito, rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni motivo ivi rassegnato e conseguentemente accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti al punto sub 3 della odierna comparsa, la risoluzione per grave inadempimento della transazione in parola ex art.
1453 c.c. e conseguentemente condannare gli opponenti, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dei creditori opposti, dell'importo da determinarsi e liquidarsi in via equitativa secondo il prudente e libero apprezzamento della adita
Autorità Giudiziaria che Vorrà, a tal fine, comparare la gravità dell'inadempimento, di natura documentale, con la lesione incidente sul violato obbligo di assistenza e di mantenimento di ciascun nipote;
pagamento da distrarsi in favore dei creditori opposti;
4 in via ancor più subordinata, nel merito rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni motivo ivi rassegnato e conseguentemente accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti al punto sub 4 della odierna comparsa, l'annullamento della transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2045 c.c.
e conseguentemente condannare gli opponenti in solido, a titolo di indennizzo da determinarsi e liquidarsi in via equitativa secondo il prudente e libero apprezzamento del Sig. Giudice adito;
in via altrettanto gradata, nel merito rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni motivo ivi rassegnato e conseguentemente accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti al punto sub 4 della odierna comparsa, l'annullamento della transazione in quanto conclusa in palese violazione dell'art. 320 c.c. e/o per l'omesso previo interessamento del Giudice Tutelare;
in via del tutto gradata ed anche riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si revochi l'efficacia dell'atto di precetto di pagamento azionato dagli opposti, condannare i sigg.ri e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore degli opposti, dell'importo di €. 12.000,00 (dodicimila/00), di cui €. 11.250,00 a saldo dei contributi per i mesi febbraio 2017/aprile 2023 (mesi
75 x €. 150,00) ed €. 2.100,00 per i mesi ottobre 2022/aprile 2023, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dall'ultimo pagamento eseguito, a titolo di mantenimento, ad oggi non corrisposto dagli obbligati ascendenti, dei nipoti, ovvero di quell'altro importo che sarà ritenuto equo e spettante oltre interessi e rivalutazione decorrenti dall'ultimo pagamento eseguito;
in ultimo, in via residuale e gradata e sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si dichiari valida ed efficace la transazione intercorsa tra le parti, previo accertamento del quantum del credito maturato dagli opposti, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare i sigg.ri e Parte_1
, in solido, al pagamento, in favore degli opposti, dell'importo di Parte_2
€. 1.050,00 a titolo di mantenimento dei medesimi minori, corrispondente a 7 (sette) ratei mensili di €. 150,00 ad oggi non corrisposti, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo e spettante, oltre interessi e rivalutazione
5 decorrenti dall'ultimo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Marcello Dilella in quanto anticipatario”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Con l'opposizione a precetto, se non possono essere dedotte questioni che potevano e/o dovevano essere fatte valere nel corso del procedimento di formazione del titolo giudiziario, possono, al contrario, essere dedotti fatti impeditivi, modificati o estintivi del diritto di credito, purché sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. 22870/2016) e tale è, nella fattispecie,
l'intervenuta transazione del 1.3.2018.
In casu, si impone, innanzitutto, lo scrutinio circa la qualificazione della transazione in “novativa” o “non novativa”, con ogni conseguenza circa le questioni relative al rapporto transatto in seguito ad una declaratoria di nullità, di annullamento, ovvero di risoluzione del contratto transattivo. Infatti, mentre nel caso della transazione non novativa, il rapporto transatto rivive allorquando sia dichiarato nullo, ovvero annullato o risolto il contratto, nel caso di transazione novativa si verifica l'estinzione del rapporto precedente al quale si sostituisce integralmente quello novato tanto da riscontrare una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transatto.
La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo
6 transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso
(cfr. Cass. civ. n. 23064/2016).
Tanto premesso in termini esegetici, si osserva che, all'esito del giudizio di merito, è possibile addivenire alla conclusione per cui la transazione de qua non può dirsi novativa, bensì conservativa.
Perché una transazione possa dirsi novativa occorre:
a) l'intenzione inequivoca delle parti di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova (cd. animus novandi);
b) un mutamento sostanziale dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione
(criterio oggettivo).
Orbene, dall'analisi del contratto emerge che il negozio transattivo non abbia efficacia novativa per i seguenti motivi:
1) l'accordo non modifica il soggetto obbligato, ma solo l'importo e le modalità di pagamento;
2) è previsto un vincolo di continuità rispetto al decreto del Tribunale opposto, con mantenimento dell'obbligo principale (il sostegno economico ai minori);
3) l'intesa non ha estinto l'obbligazione originaria, ma ne ha solo modificato il quantum riducendo la somma da €. 300,00 a €. 150,00 mensili;
4) il titolo esecutivo non è stato sostituito, ma è solo oggetto di rinuncia
(parziale e condizionata) da parte dei creditori;
5) le parti hanno rinunciano espressamente a proporre opposizione al decreto del Tribunale, ma tale rinuncia non equivale necessariamente a una novazione dell'originario rapporto.
Alla luce di questi elementi, l'accordo transattivo non può essere qualificato come novativo;
di conseguenza, la nullità, l'annullamento o la risoluzione dello stesso fa riespandere l'originaria obbligazione, consentendo l'esecuzione forzata sulla base del decreto del Tribunale di Matera. Infatti, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente
7 da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce l'irrisolubilità della transazione (cfr. Cass. civ. n. 24377/2006).
Conferma di tanto si rinviene anche nella recente ordinanza n. 645/2024 della
Suprema Corte di Cassazione in cui si legge che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.”.
Nella specie, il Tribunale reputa fondata la domanda di risoluzione ex articolo
1453 c.c. (con assorbimento di tutte le altre questioni che devono ritenersi superate), atteso il grave inadempimento degli opponenti, riscontrabile nel mancato pagamento di ben quattordici ratei (febbraio 2024 - marzo 2025) - inadempimento, peraltro non contestato ex articolo 115 c.p.c. (anzi confermato a p. 3 delle note d'udienza depositate il 14.5.2025 dall'avv.
Tortorelli). Invero, che il rapporto sinallagmatico sia stato caratterizzato dal perdurare di una condotta inadempiente degli obbligati è desumibile dal fatto che, in corso di causa, parte opponente ha provato di aver tardivamente adempiuto al pagamento di €. 2.100,00 (cfr. note d'udienza del 29.11.2023),
a saldo delle mensilità da ottobre 2022 a tutto novembre 2023, dapprima non corrisposte.
La gravità dell'inadempimento è desumibile dal fatto che trattasi di obbligazioni relative agli obblighi di mantenimento dei minori (per cui l'ordinamento riconosce particolari garanzie e tutele), eluse del tutto per ben
8 quattordici ratei (febbraio 2024 - marzo 2025) e adempiute con considerevole ritardo da ottobre 2022 a novembre 2023. Peraltro, aldilà di meri enunciati, non è stata raggiunta la prova del fatto che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. A tale scopo, si rileva come siano del tutto insufficienti i documenti x, y e z depositati dalla difesa opponente (cfr. note d'udienza del
14.5.2025) e tanto perché i meri saldi in essi indicati non permettono di risalire alle operazioni compiute, né si dispone di alcun quadro economico- patrimoniale da cui desumere la sussistenza di un'indigenza grave e non colpevole che possa giustificare l'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c.
La risoluzione dell'accordo transattivo fa rivivere l'obbligazione originaria, sicché gli opponenti dovranno corrispondere tutti i ratei arretrati, oltre agli interessi e alla rivalutazione ISTAT, detratte le somme già corrisposte.
La domanda risarcitoria degli opposti, formulata in termini equitativi, non potrà che essere disattesa in quanto è mancata tanto l'allegazione quanto la prova della sua esistenza e consistenza. La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. civ. n.
9744/2023).
Nella specie, l'onere probatorio è stato eluso su entrambe le questioni.
Sulle istanze cautelari e sulle domande formulate ex articoli 186 bis e ter c.p.c. si richiamano i precedenti provvedimenti, tra cui quello del 3.6.2025.
Si precisa che il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento ex articolo 1453 c.c.
9 travolgono il provvedimento di sospensione del 29.6.2023, il quale dovrà ritenersi assorbito e non più efficace.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante l'assoluta semplicità delle questioni trattate tanto in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da e Parte_1 Parte_2 contro e , ogni contraria Controparte_1 Parte_3
istanza o eccezione disattesa, così provvede: risolve il contratto di transazione non novativa del primo marzo 2018 per grave inadempimento ex articolo 1453 c.c. degli obbligati opponenti e per l'effetto, riconoscendo la riviviscenza e piena esecutività del provvedimento del Tribunale di Matera del 15.02.2018, dichiara la sussistenza del diritto di credito degli opposti così come enucleato nel titolo giudiziario testé citato, riconoscendo la legittimità della richiesta dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli opposti che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge che si distraggono in favore dell'avv. Marcello Dilella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Matera il 4 settembre 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 256/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto” e riservata per la decisione all'udienza del
3.6.2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato TORTORELLI EMANUELE ( ) C.F._2
( )), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
TORTORELLI EMANUELE ( ) C.F._2
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._4 con l'avvocato DILELLA MARCELLO ( ) C.F._5
( ), con l'avvocato Controparte_2 C.F._6
DILELLA MARCELLO ( ) C.F._5
1 * * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
Si dà atto che non consta il deposito degli atti di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
In limine, si osserva che ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo
300 c.p.c. “se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione”.
La Corte Regolatrice (cfr. 14472/2017) ha avuto modo di precisare che “in tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio”.
Nella fattispecie, considerato che al presente giudizio non si applica la sospensione feriale (cfr. Cass. Ordinanza n. 23754/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020) e che il termine per il deposito delle repliche è spirato il 25 agosto 2025, non potrà essere dichiarata l'interruzione del processo atteso che l'evento interruttivo è stato dichiarato e notificato alla controparte il 27 agosto
2025.
2.
2 Con atto di precetto del 31.1.2023, notificato il 6.2.2023, i sig.ri coniugi e hanno intimato ai sig.ri Controparte_1 Parte_3
coniugi (cfr. all. 1 parte opponente) e Parte_1 Parte_2
(cfr. all. 2 parte opponente) il pagamento della complessiva somma di
[...]
€ 12.066,93, di cui:
a) € 9.900,00 quale contributo dovuto a saldo (essendo stati corrisposti €.
150,00 per mese piuttosto che €. 300,00) per i mesi da febbraio 2017 a luglio 2022 (€ 150,00 x 66 mesi), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) € 1.800,00 quale contributo dovuto per i mesi da agosto 2022 a gennaio
2023 (€ 300,00 x 6 mesi), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) € 366,93 per compensi di precetto.
Sostengono gli intimanti che in virtù del decreto pronunciato dal Tribunale di
Matera (G.U. Dott.ssa Caradonio) il 15.2.2028, in esito a giudizio ex art. 148
e 316/bis c.c. (cfr. all. 3 parte opponente), gli opponenti sarebbero obbligati a corrispondere € 300,00 mensili e che, contrariamente a tale disposizione, avrebbero versato € 150,00 mensili per 66 mesi (con una debitoria residua di
€. 9.900,00), omettendo completamente il pagamento per i restanti sei mesi
(€. 1.800,00).
Con atto di citazione ex articolo 615, c. 1, c.p.c., gli opponenti hanno dedotto che, definitosi il giudizio sopra citato, le parti, con l'assistenza dei rispettivi legali, il 1.3.2018 avrebbero raggiunto un accordo transattivo (cfr. all. 4 parte attrice) secondo cui l'originario titolo sarebbe stato oggetto di una transazione novativa, sicché in nessun modo gli opposti potrebbero - allo stato
- preannunciare un'esecuzione sulla scorta dell'originario titolo, oggetto della transazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.4.2024, si sono costituiti gli opposti i quali, confutando in fatto e in diritto le tesi avversarie, hanno rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni:
3 “in via principale, nel merito rigettare integralmente l'avversa opposizione all'esecuzione ed ogni avverso motivo di doglianza, accertando e, per l'effetto, dichiarando, in virtù dei poteri ex officio conferiti all'adita Autorità Giudiziaria, nulla
e/o inefficace e/o illegittima in quanto contra legem la transazione ex adverso esibita per le causali sopra indicate ed in quanto vertente su diritti indisponibili e come tali non transigibili; in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente l'avversa opposizione all'esecuzione ed ogni avverso motivo di opposizione, accertando e, per l'effetto, dichiarando, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni deducenti al punto sub 1 della odierna comparsa, la pacifica nullità e/o l'inefficacia
e/o l'illegittimità in quanto contra legem della transazione ex adverso esibita giusta causali ivi indicate ed in quanto vertente su diritti indisponibili e come tali non transigibili; in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni avverso motivo di opposizione ed al contempo accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dagli odierni deducenti al punto sub 2 della odierna comparsa, la pacifica nullità della transazione ex adverso esibita giusta causali ivi indicate ed in ogni caso in ragione della assenza e/o indeterminatezza della causa dell'accordo transattivo, ovvero ancora in virtù della illiceità e/o impossibilità della causa del medesimo negozio; in via ulteriormente gradata, nel merito, rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni motivo ivi rassegnato e conseguentemente accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti al punto sub 3 della odierna comparsa, la risoluzione per grave inadempimento della transazione in parola ex art.
1453 c.c. e conseguentemente condannare gli opponenti, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dei creditori opposti, dell'importo da determinarsi e liquidarsi in via equitativa secondo il prudente e libero apprezzamento della adita
Autorità Giudiziaria che Vorrà, a tal fine, comparare la gravità dell'inadempimento, di natura documentale, con la lesione incidente sul violato obbligo di assistenza e di mantenimento di ciascun nipote;
pagamento da distrarsi in favore dei creditori opposti;
4 in via ancor più subordinata, nel merito rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni motivo ivi rassegnato e conseguentemente accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti al punto sub 4 della odierna comparsa, l'annullamento della transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2045 c.c.
e conseguentemente condannare gli opponenti in solido, a titolo di indennizzo da determinarsi e liquidarsi in via equitativa secondo il prudente e libero apprezzamento del Sig. Giudice adito;
in via altrettanto gradata, nel merito rigettare in toto l'avversa opposizione ed ogni motivo ivi rassegnato e conseguentemente accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti al punto sub 4 della odierna comparsa, l'annullamento della transazione in quanto conclusa in palese violazione dell'art. 320 c.c. e/o per l'omesso previo interessamento del Giudice Tutelare;
in via del tutto gradata ed anche riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si revochi l'efficacia dell'atto di precetto di pagamento azionato dagli opposti, condannare i sigg.ri e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore degli opposti, dell'importo di €. 12.000,00 (dodicimila/00), di cui €. 11.250,00 a saldo dei contributi per i mesi febbraio 2017/aprile 2023 (mesi
75 x €. 150,00) ed €. 2.100,00 per i mesi ottobre 2022/aprile 2023, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dall'ultimo pagamento eseguito, a titolo di mantenimento, ad oggi non corrisposto dagli obbligati ascendenti, dei nipoti, ovvero di quell'altro importo che sarà ritenuto equo e spettante oltre interessi e rivalutazione decorrenti dall'ultimo pagamento eseguito;
in ultimo, in via residuale e gradata e sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si dichiari valida ed efficace la transazione intercorsa tra le parti, previo accertamento del quantum del credito maturato dagli opposti, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare i sigg.ri e Parte_1
, in solido, al pagamento, in favore degli opposti, dell'importo di Parte_2
€. 1.050,00 a titolo di mantenimento dei medesimi minori, corrispondente a 7 (sette) ratei mensili di €. 150,00 ad oggi non corrisposti, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo e spettante, oltre interessi e rivalutazione
5 decorrenti dall'ultimo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Marcello Dilella in quanto anticipatario”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Con l'opposizione a precetto, se non possono essere dedotte questioni che potevano e/o dovevano essere fatte valere nel corso del procedimento di formazione del titolo giudiziario, possono, al contrario, essere dedotti fatti impeditivi, modificati o estintivi del diritto di credito, purché sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. 22870/2016) e tale è, nella fattispecie,
l'intervenuta transazione del 1.3.2018.
In casu, si impone, innanzitutto, lo scrutinio circa la qualificazione della transazione in “novativa” o “non novativa”, con ogni conseguenza circa le questioni relative al rapporto transatto in seguito ad una declaratoria di nullità, di annullamento, ovvero di risoluzione del contratto transattivo. Infatti, mentre nel caso della transazione non novativa, il rapporto transatto rivive allorquando sia dichiarato nullo, ovvero annullato o risolto il contratto, nel caso di transazione novativa si verifica l'estinzione del rapporto precedente al quale si sostituisce integralmente quello novato tanto da riscontrare una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transatto.
La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo
6 transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso
(cfr. Cass. civ. n. 23064/2016).
Tanto premesso in termini esegetici, si osserva che, all'esito del giudizio di merito, è possibile addivenire alla conclusione per cui la transazione de qua non può dirsi novativa, bensì conservativa.
Perché una transazione possa dirsi novativa occorre:
a) l'intenzione inequivoca delle parti di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova (cd. animus novandi);
b) un mutamento sostanziale dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione
(criterio oggettivo).
Orbene, dall'analisi del contratto emerge che il negozio transattivo non abbia efficacia novativa per i seguenti motivi:
1) l'accordo non modifica il soggetto obbligato, ma solo l'importo e le modalità di pagamento;
2) è previsto un vincolo di continuità rispetto al decreto del Tribunale opposto, con mantenimento dell'obbligo principale (il sostegno economico ai minori);
3) l'intesa non ha estinto l'obbligazione originaria, ma ne ha solo modificato il quantum riducendo la somma da €. 300,00 a €. 150,00 mensili;
4) il titolo esecutivo non è stato sostituito, ma è solo oggetto di rinuncia
(parziale e condizionata) da parte dei creditori;
5) le parti hanno rinunciano espressamente a proporre opposizione al decreto del Tribunale, ma tale rinuncia non equivale necessariamente a una novazione dell'originario rapporto.
Alla luce di questi elementi, l'accordo transattivo non può essere qualificato come novativo;
di conseguenza, la nullità, l'annullamento o la risoluzione dello stesso fa riespandere l'originaria obbligazione, consentendo l'esecuzione forzata sulla base del decreto del Tribunale di Matera. Infatti, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente
7 da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce l'irrisolubilità della transazione (cfr. Cass. civ. n. 24377/2006).
Conferma di tanto si rinviene anche nella recente ordinanza n. 645/2024 della
Suprema Corte di Cassazione in cui si legge che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.”.
Nella specie, il Tribunale reputa fondata la domanda di risoluzione ex articolo
1453 c.c. (con assorbimento di tutte le altre questioni che devono ritenersi superate), atteso il grave inadempimento degli opponenti, riscontrabile nel mancato pagamento di ben quattordici ratei (febbraio 2024 - marzo 2025) - inadempimento, peraltro non contestato ex articolo 115 c.p.c. (anzi confermato a p. 3 delle note d'udienza depositate il 14.5.2025 dall'avv.
Tortorelli). Invero, che il rapporto sinallagmatico sia stato caratterizzato dal perdurare di una condotta inadempiente degli obbligati è desumibile dal fatto che, in corso di causa, parte opponente ha provato di aver tardivamente adempiuto al pagamento di €. 2.100,00 (cfr. note d'udienza del 29.11.2023),
a saldo delle mensilità da ottobre 2022 a tutto novembre 2023, dapprima non corrisposte.
La gravità dell'inadempimento è desumibile dal fatto che trattasi di obbligazioni relative agli obblighi di mantenimento dei minori (per cui l'ordinamento riconosce particolari garanzie e tutele), eluse del tutto per ben
8 quattordici ratei (febbraio 2024 - marzo 2025) e adempiute con considerevole ritardo da ottobre 2022 a novembre 2023. Peraltro, aldilà di meri enunciati, non è stata raggiunta la prova del fatto che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. A tale scopo, si rileva come siano del tutto insufficienti i documenti x, y e z depositati dalla difesa opponente (cfr. note d'udienza del
14.5.2025) e tanto perché i meri saldi in essi indicati non permettono di risalire alle operazioni compiute, né si dispone di alcun quadro economico- patrimoniale da cui desumere la sussistenza di un'indigenza grave e non colpevole che possa giustificare l'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c.
La risoluzione dell'accordo transattivo fa rivivere l'obbligazione originaria, sicché gli opponenti dovranno corrispondere tutti i ratei arretrati, oltre agli interessi e alla rivalutazione ISTAT, detratte le somme già corrisposte.
La domanda risarcitoria degli opposti, formulata in termini equitativi, non potrà che essere disattesa in quanto è mancata tanto l'allegazione quanto la prova della sua esistenza e consistenza. La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. civ. n.
9744/2023).
Nella specie, l'onere probatorio è stato eluso su entrambe le questioni.
Sulle istanze cautelari e sulle domande formulate ex articoli 186 bis e ter c.p.c. si richiamano i precedenti provvedimenti, tra cui quello del 3.6.2025.
Si precisa che il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento ex articolo 1453 c.c.
9 travolgono il provvedimento di sospensione del 29.6.2023, il quale dovrà ritenersi assorbito e non più efficace.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante l'assoluta semplicità delle questioni trattate tanto in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da e Parte_1 Parte_2 contro e , ogni contraria Controparte_1 Parte_3
istanza o eccezione disattesa, così provvede: risolve il contratto di transazione non novativa del primo marzo 2018 per grave inadempimento ex articolo 1453 c.c. degli obbligati opponenti e per l'effetto, riconoscendo la riviviscenza e piena esecutività del provvedimento del Tribunale di Matera del 15.02.2018, dichiara la sussistenza del diritto di credito degli opposti così come enucleato nel titolo giudiziario testé citato, riconoscendo la legittimità della richiesta dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli opposti che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge che si distraggono in favore dell'avv. Marcello Dilella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Matera il 4 settembre 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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