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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte 1 con l'Avv. Rosario Fortino
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo Parte 1 ha1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso che proposto per ottenere dall' Pt 2 il pagamento dell'assegno sociale vanamente chiesto con domanda amministrativa del 20.5.21.
Parte 1 ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con 2) Avverso tale sentenza accoglimento della domanda giudiziale.
3) L' Controparte 1 non si è costituito, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 4) L'appello è improcedibile perché l'appellante, che non ha depositato note scritte di trattazione, non ha in alcun modo documentato la notifica dell'appello all'ente appellato in vista dell'udienza di discussione del 9.10.25, sostituita con il deposito di note entro la stessa data con provvedimento depositato il 24.9.25.
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. al giudice di
-
assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 9.10.25, è comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18);
8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'ente appellato, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, dal momento che non risulta in atti la dichiarazione di esenzione ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 sottoscritta dalla parte personalmente ed essendo inefficace quella sottoscritta dal difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 438/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 - quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c.
1 - bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte 1 con l'Avv. Rosario Fortino
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo Parte 1 ha1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso che proposto per ottenere dall' Pt 2 il pagamento dell'assegno sociale vanamente chiesto con domanda amministrativa del 20.5.21.
Parte 1 ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con 2) Avverso tale sentenza accoglimento della domanda giudiziale.
3) L' Controparte 1 non si è costituito, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 4) L'appello è improcedibile perché l'appellante, che non ha depositato note scritte di trattazione, non ha in alcun modo documentato la notifica dell'appello all'ente appellato in vista dell'udienza di discussione del 9.10.25, sostituita con il deposito di note entro la stessa data con provvedimento depositato il 24.9.25.
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. al giudice di
-
assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 9.10.25, è comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18);
8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'ente appellato, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, dal momento che non risulta in atti la dichiarazione di esenzione ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 sottoscritta dalla parte personalmente ed essendo inefficace quella sottoscritta dal difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 438/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 - quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c.
1 - bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale