Articolo 36 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 35Articolo 37
Versione
27 settembre 1941
Art. 36.

La vedova del salariato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione del rapporto di servizio, ha diritto all'indennita' se il salariato muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 5 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che il salariato avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto di servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto indennita' la vedova che alla morte del salariato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del salariato, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto di servizio, nonche' a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe ebbe spettata al salariato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 31.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni precedente matrimonio del salariato l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti per uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con l'altrola sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

Gli orfani di salariata hanno diritto all'indennita' anche se hanno il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre ambedue salariati hanno diritto ai due distinti trattamenti di riversibilita' previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente art. 37.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941