Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4190/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
composto dai Magistrati:
dott. Luca Deli, Presidente e Relatore
dott.SA Marina Righi, Giudice
dott.SA Giulia Civiero, Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 4190/2022 vertente TRA Parte_1
, , nata il [...] a Roveredo in [...] ed ivi residente, rap-
[...] presentata e difesa dall'Avv. Ivan Venzo, del foro di Treviso, elettivamente do- miciliata presso la sua casella di posta elettronica certificata
[...]
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ATTRICE - CONTRO , con sede legale Controparte_1
a Torino TO, in Piazza San Carlo, n. 156, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Cristina Margutti del Foro di Milano, domiciliata in Treviso Via Pescatori 6 presso lo studio dell'Avv. Marco Mancini
CONVENUTA - E CONTRO , con sede legale a Controparte_2
Conegliano TV, in via V. Alfieri, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Patroni Griffi, domiciliata presso il suo studio in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n. 41/A. Già rappresentata dall'Avv. Antonio Labate.
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Conegliano TV, in via V. Alfieri, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE –
Conclusioni delle parti: Per l'attrice, come da foglio di precisazione con- clusioni depositato in data 08.01.2025, integralmente richiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti, in accoglimento della presen- te citazione, contrariis reiectis NEL MERITO Previo deposito o acquisi- zione dell'originale del documento confiscato nell'ambito del procedi- mento penale R.G.N.R. n. 1928/22 avanti la Procura della Repubblica del Tribunale di Pordenone, anche ai sensi degli artt. 223 e 224 c.p.c., accerta- re e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alla sig.ra ed opposte sulla fideiussione rilasciata in favore Parte_2 dell'allora Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a. in data 25.01.2007 – 24.05.2007, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, contratte dal sig. nei confronti dell'istituto di Parte_3 credito sino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00 e, dunque, la falsità del documento, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.. IN OGNI CASO Con vittoria di spese (comprese quelle per CTU e per CT), competenze ed onorari di causa, e con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Ivan Venzo ex art. 93, comma 1, c.p.c., che si dichiara antistatario.”
Per la convenuta come da memoria ex art 183 comma Controparte_1
6 n 1 c.p.c. e conclusioni depositate:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis : dichiarare, per tutti i motivi illu- strati, nulla e/o inammissibile e/o tardiva l'istanza di riassunzione depositata dal- la Sig.ra il 3-5-23 con conseguente estinzione del giudizio . In via su- Pt_1 bordinata, rigettare la richiesta di riassunzione del giudizio in assenza di prova della ceSAzione della causa sottesa alla sospensione neceSAria ex art. 295 cpc . In denegata ipotesi, nel merito, dichiarare nulla e/o inammissibile e/o improcedi- bile, per i motivi illustrati in atti, la querela di falso proposta dalla Sig.ra Parte_2
e comunque rigettare ogni domanda ed istanza formulata da contropar-
[...] te in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale provvedi- mento anche restitutorio ex art. 226 u.c. cpc . Con vittoria di spese, anche di CTU, competenze, rimborso forfetario, CPA , IVA .
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2 conclusioni depositate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed ec- cezione:
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A) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le do- mande di parte attrice, in considerazione dell'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze ex adverso sollevate;
B) Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di Parte_2 lite ex DM 147/2022 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) IN VIA ISTRUTTORIA: preso atto della disposta CTU, si chiede che il G.I. Voglia autorizzare la scrivente alla nomina di un proprio CT.
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 06.07.2022, la Sig.ra ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Ecc.mo Tri- Parte_2 bunale le società e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 proponendo querela di falso ex art. 221 c.p.c. al fine di sentire accertare e dichia- rare la falsità delle sottoscrizioni a lei apparentemente riferibili apposte sulla fi- deiussione rilasciata in favore dell'allora Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a. in data 25.01.2007 – 24.05.2007 . La fideiussione era stata rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, anche future, contratte dal Sig.
[...]
marito dell'attrice, sino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00 Parte_3
.
L'attrice ha esposto che la suddetta fideiussione è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 819/2016 del Tribunale di Pordenone, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 112.799,49 quale asserita garante . Ha altresì dedotto di aver preso visione della fideiussione solo nel luglio/agosto 2020, scoprendo che le sottoscrizioni non le appartenevano . Ha sostenuto che la falsità emergesse sia da un mero esame visivo, sia da discrasie nel documento stesso, e fosse sup- portata da una perizia grafologica esperita nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2379/2020 (poi n. 1928/2022) . La declaratoria di falsità è stata ri- chiesta al fine di poter impugnare per revocazione il decreto ingiuntivo non op- posto ex art. 395, n. 2 e 656 c.p.c., ed evitare che il documento falso potesse esse- re utilizzato per il recupero di altro credito e per preservare il proprio patrimonio immobiliare, attualmente sottoposto ad esecuzione forzata RGE n. 16/2021 pres- so il Tribunale di Pordenone.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 domanda . Ha eccepito preliminarmente la nullità e/o inammissibilità e/o impro- cedibilità della querela per carenza degli elementi neceSAri ex art. 221, comma 2 c.p.c. . Ha altresì contestato il valore probatorio della perizia penale e la valenza delle scritture di comparazione prodotte dall'attrice, sostenendo la piena consape- volezza dell'attrice riguardo alla propria posizione di garante . ha Controparte_1 sostenuto l'infondatezza nel merito della domanda.
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Le convenute e inizialmente non si sono costi- Controparte_2 Controparte_3 tuite e non sono comparse alla prima udienza . è rimasta con- Controparte_3 tumace . si è costituita tardivamente il 28.03.2024 chiedendo il Controparte_2 rigetto integrale delle domande attoree e l'autorizzazione alla nomina di un pro- prio CT . All'udienza del 10.11.2022, il Giudice Istruttore ha disposto la so- spensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in vista della pregiudizialità dell'accertamento penale sulla falsità del documento di cui al procedimento pena- le n. 2379/2020 R.G.N.R. del Tribunale di Pordenone.
Il procedimento penale è stato successivamente iscritto al n. 1928/22 R.G.N.R. ed è stato archiviato con decreto del G.I.P. del 29.12.2022, comunicato alla parte offesa il 19.04.2023 .
Il decreto di archiviazione ha dato atto della "accertata natura apocrifa" delle sottoscrizioni e ha disposto la confisca della fideiussione originale . Attesa la ces- sazione della causa di sospensione, l'attrice ha riassunto la causa con ricorso de- positato il 03.05.2023 . ha eccepito la nullità, tardività e/o Controparte_1 inammissibilità del ricorso per riassunzione, sostenendo che il provvedimento di archiviazione riguardasse un reato diverso . L'attrice ha ribattuto la tempestività della riassunzione decorrente dalla data di effettiva conoscenza dell'archiviazione (19.04.2023) e ha chiarito che il procedimento penale archiviato, seppur con nu- mero R.G.N.R. diverso (1928/2022 anziché 2379/2020), riguardava il medesimo fatto illecito della falsa fideiussione.
In considerazione della necessità di esperire una consulenza tecnica grafologica sull'originale della fideiussione, confiscato nel procedimento penale, su istanza dell'attrice, il G.I.P. di Pordenone ha autorizzato la consegna del documento al CTU nominando nel presente procedimento civile . Il Giudice Istruttore ha di- sposto apposita CTU grafologica . La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata alla Dott.SA , le cui operazioni sono iniziate il 12.02.2024 . La Persona_1
CTU ha esaminato le sottoscrizioni sulla fideiussione comparandole con le scrit- ture di verifica fornite dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria e in particolare della CTU, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, fiSAta per la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta riguardo alla nullità, tardività e inammissibilità Controparte_1 del ricorso per riassunzione .
L'attrice ha depositato il ricorso per riassunzione il 03.05.2023 . La causa di so- spensione del giudizio è ceSAta con il decreto di archiviazione del procedimento penale RGNR n. 1928/22, datato 29.12.2022 .
Tuttavia, l'attrice ha allegato e provato che l'effettiva conoscenza di tale provve- dimento è avvenuta in data 19.04.2023 tramite comunicazione della Cancelleria GIP del Tribunale di Pordenone . Secondo consolidata giurisprudenza, il termine
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semestrale per la riassunzione o prosecuzione del processo sospeso decorre dal momento in cui la parte intereSAta ha avuto conoscenza legale dell'evento estin- tivo o impeditivo, anche se non tramite notifica formale . Nel caso di specie, la riassunzione è avvenuta entro 14 giorni dalla comunicazione del 19.04.2023, ri- sultando pertanto tempestiva .
Non rileva la non corrispondenza del numero di RGNR inizialmente indicato nel provvedimento di sospensione rispetto a quello finale del procedimento archivia- to, atteso che è stato documentalmente provato che si tratta del medesimo proce- dimento penale, oggetto di riclassificazione, riguardante la querela presentata dall'attrice per la falsità della sottoscrizione sulla fideiussione . Le eccezioni di rito sono pertanto infondate e devono essere rigettate.
Nel merito, la controversia ha ad oggetto la querela di falso proposta dalla Sig.ra avente ad oggetto le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione Parte_2 del 24.05.2007 (con riferimento anche alla data 25.01.2007 presente in altre pa- gine del documento) . L'attrice ha fondato la propria pretesa sulla presunta falsità delle sottoscrizioni, deducendo elementi visivi, discrasie documentali e richia- mando gli esiti della perizia grafologica svolta in sede penale, la quale aveva concluso per l'alta probabilità dell'apocrifia . Le convenute si sono opposte, con- testando in radice la falsità e l'ammissibilità degli elementi di prova offerti dall'attrice.
Al fine di accertare la veridicità delle sottoscrizioni oggetto della querela di falso, questo Tribunale ha disposto, come richiesto dalla parte attrice, una Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica, che è stata regolarmente espletata sul documento originale, reso disponibile a seguito di apposita autorizzazione da parte del G.I.P. di Pordenone, essendo stato oggetto di confisca nel procedimento penale . Alle operazioni peritali ha partecipato la convenuta che si è costitui- Controparte_2 ta in giudizio tardivamente, e Controparte_1
La CTU, Dott.SA , nominata dal Tribunale, ha analizzato in ma- Persona_1 niera approfondita e scientifica le sottoscrizioni in verifica sulla fideiussione in confronto con le scritture di comparazione ritenute certe .
Le conclusioni della CTU sono univoche e prive di incertezze tecniche. Il consu- lente tecnico d'ufficio ha accertato "che le sottoscrizioni in verifica non appar- tengono alla Signora con massimo grado di confidenza Parte_2 tecnica" .
Tale accertamento, svolto con le garanzie del contraddittorio processuale civile e sulla base di rigorosi criteri grafologici, supporta pienamente la domanda attorea.
La conclusione della CTU è la prova principe nel presente giudizio, superando le contestazioni mosse dalle convenute sulla base di elementi o perizie extra- processuali .
Pertanto, sulla base degli esiti della CTU, deve essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione rilasciata in favore dell'allora Banco di
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Brescia San Paolo CAB S.p.a. datata 24.05.2007, e conseguentemente, la falsità del documento stesso relativamente a tali sottoscrizioni .
La sussistenza dell'interesse ad agire in querela di falso è pacifica, in quanto l'at- trice ha interesse a contrastare l'efficacia probatoria del documento anche ai fini di un'eventuale impugnazione per revocazione del decreto ingiuntivo ex art. 395 n. 2 c.p.c. e ad impedire che il documento poSA essere utilizzato per azioni futu- re, dato il limite massimo garantito di € 150.000,00 .
In virtù della dichiarazione di falsità, devono essere adottati i consequenziali provvedimenti di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle convenu- te in solido, ad eccezione di che è rimasta contumace. L'attrice Controparte_3 ha chiesto la distrazione delle spese a favore del proprio difensore, che si è di- chiarato antistatario. Le spese di CTU e CT, anticipate dalla parte attrice, devo- no essere poste definitivamente a carico delle parti soccombenti . La liquidazione delle spese avviene come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in composizione collegale, defini- tivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei Parte_2 confronti di e ogni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione rilascia- ta in favore dell'allora Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a. in data 25.01.2007 – 24.05.2007, apparentemente riferibili alla Sig.ra Parte_2
e per l'effetto dichiara la falsità del documento stesso riguardo
[...]
a tali sottoscrizioni.
2. Ordina le neceSArie annotazioni e cancellazioni a margine del docu- mento e nei registri pubblici, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.
3. Condanna le convenute e in so- Controparte_1 Controparte_2 lido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite Parte_2 del presente giudizio, che si liquidano in complessivi , oltre rimborso for- fettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'Avv. Ivan Venzo, dichiaratosi antistatario.
4. Pone definitivamente a carico delle convenute e Controparte_1
in solido tra loro, le spese della Consulenza Tecnica Controparte_2
d'Ufficio, come liquidate dal Giudice Istruttore con separato provvedi- mento, e condanna le convenute al rifondere quanto anticipato per tale ti- tolo da parte attrice nonché le spese di CT sostenute dall'attrice ( euro 832,00)
Treviso 20.5.2025
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Il presidente del collegio
(dott. Deli Luca )
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