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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1710 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 05.08.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma via Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellante
e
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, elettivamente domiciliata in Lecce via Leuca n. 105, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa
Bascià, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellata
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
- appellata contumace
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 8.7.2024 (quanto all'appellante) e in data 11.7.2024 (quanto all'appellata costituita).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Nel giudizio di primo grado, radicato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, Parte_2
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificatagli da
[...] [...]
limitatamente alle cartelle di pagamento n. Controparte_1
08720180008621988000 e n. 08720180009036448000, aventi ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Lamentava, in detta sede, l'odierno appellante l'omessa notifica dei titoli esecutivi (rectius, dei verbali di contravvenzione), nonché la nullità del ruolo e delle cartelle impugnate per la tardiva iscrizione a ruolo da parte di con conseguente decadenza in cui quest'ultima sarebbe incorsa. CP
, costituitasi ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente -tra l'altro- l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 150/2011.
Non si costituiva, seppur regolarmente citato, l' . Controparte_4
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 762 pubblicata il 16.02.2023, stabiliva che: - al caso di specie doveva applicarsi la speciale disciplina di cui al D.lgs. 150/2011; - a fronte di intimazione di pagamento notificata il 13.08.2022, era stato notificato atto di citazione in opposizione il 07.09.22, ma l'iscrizione a ruolo della causa era avvenuta il successivo 19.10.22; talché, previa conversione del rito, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2023 impugnava, Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
A sostegno dell'appello lo si doleva dell'errata statuizione del primo giudice là dove Parte_2
aveva ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come l'atto introduttivo, ancorchè secondo un rito erroneo, era stato notificato, alla controparte, nel rispetto del termine decadenziale previsto ex lege, con conseguente irrilevanza della data della successiva iscrizione a ruolo.
Conseguentemente ha riproposto i motivi dedotti -nel merito- a sostegno dell'opposizione di cui al giudizio di primo grado, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi svolte.
Con comparsa del 27.09.2023 si costituiva in giudizio Controparte_5
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello -e la conseguente conferma della gravata
[...]
sentenza- sulla scorta delle seguenti eccezioni: - l'erronea istaurazione dell'appello con atto di citazione, anziché con ricorso;
- la corretta interpretazione del giudice di pace quanto all'inammissibilità dell'opposizione; - l'infondatezza delle questioni dedotte nel merito.
La , pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva rimessa in decisione, in esito all'udienza del 18.7.2024 (tenutasi in forma cartolare, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.), con ordinanza in data 05.08.2024.
*****
Merito della lite
Rileva, in primis, il giudicante che il rito prescelto dall'odierno appellante nell'introdurre il presente grado di giudizio non è quello previsto dalla legge.
Questo poichè la sentenza impugnata è stata emessa in esito a un procedimento che avrebbe dovuto essere instaurato secondo lo speciale rito previsto per le controversie in materia di lavoro, sì che l'atto di appello avrebbe dovuto assumere, parimenti, la forma del ricorso a norma dell'art. 434 c.p.c. (“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché
l'atto di gravame deve essere depositato nel termine di sei mesi” - Cass. Civ. ordinanza n. 19470 del
15.07.2024).
Peraltro ciò non rileva sotto il profilo dell'ammissibilità del gravame, atteso che l'appello in questione deve, in ogni caso, ritenersi tempestivo in quanto, a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 16.02.2023 e in assenza di notifica della stessa, l'atto di citazione è stato notificato il
17.05.2023 e comunque depositato, per l'iscrizione a ruolo, il successivo 23.05.2023 (e, quindi, entro il suindicato termine decadenziale di sei mesi richiamato nella succitata ordinanza della Suprema
Corte).
In altri termini, l'errata scelta del rito non determina decadenze ove l'atto introduttivo del rito erroneamente adottato sia stato depositato, per l'iscrizione a ruolo, nel termine previsto per il deposito del ricorso mediante il quale il procedimento avrebbe dovuto essere correttamente introdotto.
La questione è stata di recente posta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha innovato il precedente orientamento fondato sulla cd salvezza di effetti “dimidiata”, evidenziando la necessità di una sanatoria piena, in disparte il mero formalismo processuale.
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito, a Sezioni Unite, che per la salvezza degli effetti dell'atto introduttivo in concreto utilizzato è necessario fare riferimento alle regole della ritualità prescelta, anche se difforme dal modello legale di riferimento, non potendo la successiva (ed eventuale) conversione del rito produrre effetti preclusivi in via retroattiva (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 758 del 12.01.2022).
In sostanza, l'atto introduttivo fa salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'azione se tempestivo e detta tempestività deve valutarsi secondo il rito in concreto scelto -ancorché errato- e non alla luce delle regole che governano la ritualità prevista ex lege.
Nella specie, pertanto, anche l'opposizione proposta, dallo dinanzi al Giudice di Pace Parte_2 deve, al pari dell'appello in esame, ritenersi ammissibile -con conseguente fondatezza, sul punto, delle doglianze espresse dall'appellante-, giacchè l'atto di citazione in opposizione risulta notificato alla controparte in data 07.09.2022 e, dunque, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta il
13.08.2022, dell'atto oggetto dell'opposizione medesima.
Quanto sopra esposto comporta la necessità dell'esame, nel merito, del gravame e, quindi, della valutazione circa la fondatezza -e, prima ancora, l'ammissbilità- o meno delle richieste avanzate, dall'opponente, in primo grado.
A tale proposito deve notarsi che la difesa dell'appellante, riproponendo le argomentazioni sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, lamenta di essere venuto a conoscenza delle contravvenzioni elevate nei suoi confronti solo con la notifica dell'intimazione di pagamento ad opera di non CP
avendo ricevuto, in precedenza, né la notifica dei verbali di contravvenzione né la notifica delle cartelle esattoriali, le quali, peraltro, sarebbero state effettuate oltre il termine decadenziale di cui all'art. 25 DPR 602/1973.
Di contro ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla lamentata omessa CP
notifica dei verbali di contravvenzione, nonché la tempestività della formazione del ruolo e della notifica delle cartelle esattoriali oggi impugnate.
Orbene, va osservato che dalla documentazione in atti si ricava che le cartelle esattoriali n.
08720180008621988000 e n. 08720180009036448000, relative alle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, sono state notificate dall'ente abilitato alla riscossione nel novembre 2018.
In particolare, risultano essere stati effettuati tentativi di notifica, presso il domicilio del debitore, rispettivamente in data 05.10.2018 e in data 16.10.2018; stante l'assenza del destinatario e di persone autorizzate al ritiro ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è stato emesso avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale il successivo 16.11.2018; la relativa raccomandata è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica nei 10 giorni successivi all'avvenuto invio della raccomandata stessa e, dunque, in data 26.11.2018.
Accertata, quindi, l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, non risulta che l'odierno appellante abbia impugnato le stesse nei termini di legge, il che comporta la definitività delle pretese creditorie fatte valere mediante le stesse.
Chè, infatti, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento non può essere utilizzata quale strumento teso a far valere i vizi delle cartelle esattoriali prodromiche all'ingiunzione stessa, bensì unicamente i vizi propri di quest'ultima.
In tal senso di è espressa, del resto, la giurisprudenza di legittimità, là dove ha puntualizzato che “con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. civ. ordinanza n. 23346 del 28.06.2024).
Nel caso che ne occupa, l'appellante -in questa sede così come nel giudizio di primo grado- non ha contestato alcunché con specifico riferimento all'intimazione di pagamento, non valendo il tal senso le eccezioni di nullità relative alle pregresse cartelle di pagamento, le quali avrebbero dovuto, come detto, essere impugnate nei termini di legge e che, in assenza di opposizione, sono divenute definitive.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata unicamente con riferimento all'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 150/2011, dovendo peraltro essere dichiarata, parimenti, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 65 D.lgs. 175/2024, riproduttivo della disciplina di cui all'art. 19 D.lgs. 546/1992, vigente ratione temporis. Atteso l'esito del giudizio e, segnatamente, la ritenuta inammissibilità -seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice- della proposta opposizione, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come da sentenza impugnata quanto a quelle del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e liquidate come in dispositivo -in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata- quanto a quelle del presente grado, di cui deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei soli limiti di cui in motivazione, l'appello proposto, da Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 762 pubblicata il 16.02.2023,
[...]
dichiarando peraltro inammissibile, per le ragioni parimenti indicate in motivazione,
l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta dallo stesso;
Parte_1
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata costituita le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da sentenza impugnata quanto a quelle del giudizio di primo grado e che si liquidano in € 332,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali nonché IVA e
CPA come per legge, quanto a quelle del presente grado, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Così deciso in Pisa il 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1710 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 05.08.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma via Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellante
e
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, elettivamente domiciliata in Lecce via Leuca n. 105, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa
Bascià, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellata
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
- appellata contumace
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 8.7.2024 (quanto all'appellante) e in data 11.7.2024 (quanto all'appellata costituita).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Nel giudizio di primo grado, radicato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, Parte_2
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificatagli da
[...] [...]
limitatamente alle cartelle di pagamento n. Controparte_1
08720180008621988000 e n. 08720180009036448000, aventi ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Lamentava, in detta sede, l'odierno appellante l'omessa notifica dei titoli esecutivi (rectius, dei verbali di contravvenzione), nonché la nullità del ruolo e delle cartelle impugnate per la tardiva iscrizione a ruolo da parte di con conseguente decadenza in cui quest'ultima sarebbe incorsa. CP
, costituitasi ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente -tra l'altro- l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 150/2011.
Non si costituiva, seppur regolarmente citato, l' . Controparte_4
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 762 pubblicata il 16.02.2023, stabiliva che: - al caso di specie doveva applicarsi la speciale disciplina di cui al D.lgs. 150/2011; - a fronte di intimazione di pagamento notificata il 13.08.2022, era stato notificato atto di citazione in opposizione il 07.09.22, ma l'iscrizione a ruolo della causa era avvenuta il successivo 19.10.22; talché, previa conversione del rito, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2023 impugnava, Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
A sostegno dell'appello lo si doleva dell'errata statuizione del primo giudice là dove Parte_2
aveva ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come l'atto introduttivo, ancorchè secondo un rito erroneo, era stato notificato, alla controparte, nel rispetto del termine decadenziale previsto ex lege, con conseguente irrilevanza della data della successiva iscrizione a ruolo.
Conseguentemente ha riproposto i motivi dedotti -nel merito- a sostegno dell'opposizione di cui al giudizio di primo grado, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi svolte.
Con comparsa del 27.09.2023 si costituiva in giudizio Controparte_5
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello -e la conseguente conferma della gravata
[...]
sentenza- sulla scorta delle seguenti eccezioni: - l'erronea istaurazione dell'appello con atto di citazione, anziché con ricorso;
- la corretta interpretazione del giudice di pace quanto all'inammissibilità dell'opposizione; - l'infondatezza delle questioni dedotte nel merito.
La , pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva rimessa in decisione, in esito all'udienza del 18.7.2024 (tenutasi in forma cartolare, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.), con ordinanza in data 05.08.2024.
*****
Merito della lite
Rileva, in primis, il giudicante che il rito prescelto dall'odierno appellante nell'introdurre il presente grado di giudizio non è quello previsto dalla legge.
Questo poichè la sentenza impugnata è stata emessa in esito a un procedimento che avrebbe dovuto essere instaurato secondo lo speciale rito previsto per le controversie in materia di lavoro, sì che l'atto di appello avrebbe dovuto assumere, parimenti, la forma del ricorso a norma dell'art. 434 c.p.c. (“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché
l'atto di gravame deve essere depositato nel termine di sei mesi” - Cass. Civ. ordinanza n. 19470 del
15.07.2024).
Peraltro ciò non rileva sotto il profilo dell'ammissibilità del gravame, atteso che l'appello in questione deve, in ogni caso, ritenersi tempestivo in quanto, a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 16.02.2023 e in assenza di notifica della stessa, l'atto di citazione è stato notificato il
17.05.2023 e comunque depositato, per l'iscrizione a ruolo, il successivo 23.05.2023 (e, quindi, entro il suindicato termine decadenziale di sei mesi richiamato nella succitata ordinanza della Suprema
Corte).
In altri termini, l'errata scelta del rito non determina decadenze ove l'atto introduttivo del rito erroneamente adottato sia stato depositato, per l'iscrizione a ruolo, nel termine previsto per il deposito del ricorso mediante il quale il procedimento avrebbe dovuto essere correttamente introdotto.
La questione è stata di recente posta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha innovato il precedente orientamento fondato sulla cd salvezza di effetti “dimidiata”, evidenziando la necessità di una sanatoria piena, in disparte il mero formalismo processuale.
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito, a Sezioni Unite, che per la salvezza degli effetti dell'atto introduttivo in concreto utilizzato è necessario fare riferimento alle regole della ritualità prescelta, anche se difforme dal modello legale di riferimento, non potendo la successiva (ed eventuale) conversione del rito produrre effetti preclusivi in via retroattiva (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 758 del 12.01.2022).
In sostanza, l'atto introduttivo fa salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'azione se tempestivo e detta tempestività deve valutarsi secondo il rito in concreto scelto -ancorché errato- e non alla luce delle regole che governano la ritualità prevista ex lege.
Nella specie, pertanto, anche l'opposizione proposta, dallo dinanzi al Giudice di Pace Parte_2 deve, al pari dell'appello in esame, ritenersi ammissibile -con conseguente fondatezza, sul punto, delle doglianze espresse dall'appellante-, giacchè l'atto di citazione in opposizione risulta notificato alla controparte in data 07.09.2022 e, dunque, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta il
13.08.2022, dell'atto oggetto dell'opposizione medesima.
Quanto sopra esposto comporta la necessità dell'esame, nel merito, del gravame e, quindi, della valutazione circa la fondatezza -e, prima ancora, l'ammissbilità- o meno delle richieste avanzate, dall'opponente, in primo grado.
A tale proposito deve notarsi che la difesa dell'appellante, riproponendo le argomentazioni sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, lamenta di essere venuto a conoscenza delle contravvenzioni elevate nei suoi confronti solo con la notifica dell'intimazione di pagamento ad opera di non CP
avendo ricevuto, in precedenza, né la notifica dei verbali di contravvenzione né la notifica delle cartelle esattoriali, le quali, peraltro, sarebbero state effettuate oltre il termine decadenziale di cui all'art. 25 DPR 602/1973.
Di contro ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla lamentata omessa CP
notifica dei verbali di contravvenzione, nonché la tempestività della formazione del ruolo e della notifica delle cartelle esattoriali oggi impugnate.
Orbene, va osservato che dalla documentazione in atti si ricava che le cartelle esattoriali n.
08720180008621988000 e n. 08720180009036448000, relative alle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, sono state notificate dall'ente abilitato alla riscossione nel novembre 2018.
In particolare, risultano essere stati effettuati tentativi di notifica, presso il domicilio del debitore, rispettivamente in data 05.10.2018 e in data 16.10.2018; stante l'assenza del destinatario e di persone autorizzate al ritiro ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è stato emesso avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale il successivo 16.11.2018; la relativa raccomandata è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica nei 10 giorni successivi all'avvenuto invio della raccomandata stessa e, dunque, in data 26.11.2018.
Accertata, quindi, l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, non risulta che l'odierno appellante abbia impugnato le stesse nei termini di legge, il che comporta la definitività delle pretese creditorie fatte valere mediante le stesse.
Chè, infatti, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento non può essere utilizzata quale strumento teso a far valere i vizi delle cartelle esattoriali prodromiche all'ingiunzione stessa, bensì unicamente i vizi propri di quest'ultima.
In tal senso di è espressa, del resto, la giurisprudenza di legittimità, là dove ha puntualizzato che “con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. civ. ordinanza n. 23346 del 28.06.2024).
Nel caso che ne occupa, l'appellante -in questa sede così come nel giudizio di primo grado- non ha contestato alcunché con specifico riferimento all'intimazione di pagamento, non valendo il tal senso le eccezioni di nullità relative alle pregresse cartelle di pagamento, le quali avrebbero dovuto, come detto, essere impugnate nei termini di legge e che, in assenza di opposizione, sono divenute definitive.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata unicamente con riferimento all'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 150/2011, dovendo peraltro essere dichiarata, parimenti, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 65 D.lgs. 175/2024, riproduttivo della disciplina di cui all'art. 19 D.lgs. 546/1992, vigente ratione temporis. Atteso l'esito del giudizio e, segnatamente, la ritenuta inammissibilità -seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice- della proposta opposizione, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come da sentenza impugnata quanto a quelle del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e liquidate come in dispositivo -in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata- quanto a quelle del presente grado, di cui deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei soli limiti di cui in motivazione, l'appello proposto, da Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 762 pubblicata il 16.02.2023,
[...]
dichiarando peraltro inammissibile, per le ragioni parimenti indicate in motivazione,
l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta dallo stesso;
Parte_1
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata costituita le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da sentenza impugnata quanto a quelle del giudizio di primo grado e che si liquidano in € 332,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali nonché IVA e
CPA come per legge, quanto a quelle del presente grado, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Così deciso in Pisa il 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza