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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3299/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3299/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Genova, presso lo studio dell'Avv. Federica Tartara, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 12.6.2024) Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale di Brescia, contrariis reiectis:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del Convenuto;
- Disporre l'affido esclusivo alla Ricorrente della figlia con collocazione abitativa presso la madre stabilendo un regime di frequentazione tra padre figlia che consenta una prosecuzione dei rapporti compatibilmente con fatto che il padre vive all'estero; - Porre a carico del Convenuto un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia ed euro 200,00 come concorso al mantenimento della Ricorrente la quale ha dovuto lasciare il lavoro a causa del marito, unitamente al concorso dello stesso alle spese straordinarie sportive, ricreative e scolastiche nella misura del 50%”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 deduceva di aver contratto Parte_2
matrimonio civile con in data 7.9.2019 a Palazzolo Sull'Oglio Controparte_1
(BS), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte I, anno
2019, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale era nata, a
Brescia, in data 22.2.2021, la figlia Persona_1
Ella riferiva che la vita matrimoniale era stata sin da subito connotata dall'infedeltà del marito, che aveva riallacciato i rapporti con la ex fidanzata dalla quale probabilmente aveva avuto anche una figlia, aggiungendo che costui si era definitivamente trasferito in Inghilterra dal mese di marzo 2021 e che ella, invece, dopo averlo inizialmente seguito, era tornata in
Italia, dove aveva trovato un lavoro part time che le consentiva di percepire una retribuzione di € 600,00 mensili circa.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.10.2023, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolarità della notifica, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima e frequentazioni libere del padre, previo accordo con la madre, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiarata la contumacia del resistente nella successiva fase istruttoria, e preso atto della rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del 12.6.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di marzo 2021, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Fra le cause di addebito della separazione vi sono l'infedeltà coniugale, la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge, l'allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale, la violazione dei doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
La ricorrente, nel chiedere l'addebito della separazione al marito, si è limitata ad allegare la sua infedeltà coniugale e il disinteresse affettivo e materiale da lui dimostrato verso la famiglia, ma senza fornire alcuna prova documentale né offrire di provare in via testimoniale che la condotta del marito, da un punto di vista temporale e sostanziale, sia stata la causa della crisi coniugale, avendo la difesa rinunciato alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nemmeno può ritenersi che il resistente abbia abbandonato ingiustificatamente la casa coniugale, perché è la stessa ricorrente ad affermare di essere partita per l'Inghilterra insieme al marito con la prospettiva di costruire un futuro in quel paese, e di aver scelto poi di tornare in Italia con la figlia senza il partner, ma ella non si è nemmeno offerta di provare che ciò sia avvenuto a causa della condotta infedele e disinteressata del marito, circostanze rimaste mere allegazioni prive di efficacia probatoria.
Non può, quindi, che rigettarsi la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente. 3) Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi della minore tale da giustificare un affidamento esclusivo della stessa alla madre: egli, infatti, ha unilateralmente deciso di fissare l'indirizzo della vita familiare in Inghilterra e non è presente materialmente per la figlia, pur contribuendo almeno in parte al suo mantenimento, come allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo: l'esercizio della genitorialità condivisa data la distanza geografica fra le parti sarebbe impossibile.
Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo della minore a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente della propria figlia minore, ed avendo anche provveduto a reperire un'attività lavorativa, che le consenta di mantenere la prole.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale della minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima.
La figlia non può che essere collocata presso la madre, unico genitore con il quale ella convive sin dal mese di marzo 2021, e le frequentazioni con il padre saranno libere, previo accordo con la madre. A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente lavora ha un contratto di lavoro a tempo parziale che le consente di percepire circa
€ 800,00/900,00 mensili, mentre il resistente lavora in Inghilterra e la sua busta paga di luglio
2021, che la ricorrente ha esibito in sede di udienza presidenziale ma che non ha mai depositato nel fascicolo telematico nonostante l'intenzione manifestata, riporta una retribuzione di £ 2.662,75), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione paterna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze della minore, appare corretto porre a carico del padre una somma a titolo di mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, somma che potrà eventualmente essere aumentata in un successivo giudizio solo previa acquisizione della debita documentazione reddituale del resistente (le informazioni acquisite d'ufficio hanno dato esito negativo), oltre al 50% delle spese come da
Protocollo in uso a questo Tribunale.
4) Sul contributo al mantenimento del coniuge a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente non può essere accolta, in quanto ella non ha dimostrato né
l'esistenza né l'entità della sperequazione reddituale fra sé e il marito, non depositando sostanzialmente alcun documento nel fascicolo e rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie in cui avrebbe potuto articolare richieste di prova ulteriori.
5) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante la rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini di cui agli artt. 183, comma 6, e 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_2
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore , alla Persona_1
madre, , la quale potrà adottare anche le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per la minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale della minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre;
4) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento indiretto della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della comunicazione della presente sentenza, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
5) Rigetta la domanda di attribuzione di un contributo di mantenimento in favore della ricorrente;
6) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€ 1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 178,58 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3299/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Genova, presso lo studio dell'Avv. Federica Tartara, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 12.6.2024) Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale di Brescia, contrariis reiectis:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del Convenuto;
- Disporre l'affido esclusivo alla Ricorrente della figlia con collocazione abitativa presso la madre stabilendo un regime di frequentazione tra padre figlia che consenta una prosecuzione dei rapporti compatibilmente con fatto che il padre vive all'estero; - Porre a carico del Convenuto un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia ed euro 200,00 come concorso al mantenimento della Ricorrente la quale ha dovuto lasciare il lavoro a causa del marito, unitamente al concorso dello stesso alle spese straordinarie sportive, ricreative e scolastiche nella misura del 50%”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 deduceva di aver contratto Parte_2
matrimonio civile con in data 7.9.2019 a Palazzolo Sull'Oglio Controparte_1
(BS), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte I, anno
2019, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale era nata, a
Brescia, in data 22.2.2021, la figlia Persona_1
Ella riferiva che la vita matrimoniale era stata sin da subito connotata dall'infedeltà del marito, che aveva riallacciato i rapporti con la ex fidanzata dalla quale probabilmente aveva avuto anche una figlia, aggiungendo che costui si era definitivamente trasferito in Inghilterra dal mese di marzo 2021 e che ella, invece, dopo averlo inizialmente seguito, era tornata in
Italia, dove aveva trovato un lavoro part time che le consentiva di percepire una retribuzione di € 600,00 mensili circa.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.10.2023, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolarità della notifica, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima e frequentazioni libere del padre, previo accordo con la madre, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiarata la contumacia del resistente nella successiva fase istruttoria, e preso atto della rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del 12.6.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di marzo 2021, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Fra le cause di addebito della separazione vi sono l'infedeltà coniugale, la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge, l'allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale, la violazione dei doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
La ricorrente, nel chiedere l'addebito della separazione al marito, si è limitata ad allegare la sua infedeltà coniugale e il disinteresse affettivo e materiale da lui dimostrato verso la famiglia, ma senza fornire alcuna prova documentale né offrire di provare in via testimoniale che la condotta del marito, da un punto di vista temporale e sostanziale, sia stata la causa della crisi coniugale, avendo la difesa rinunciato alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nemmeno può ritenersi che il resistente abbia abbandonato ingiustificatamente la casa coniugale, perché è la stessa ricorrente ad affermare di essere partita per l'Inghilterra insieme al marito con la prospettiva di costruire un futuro in quel paese, e di aver scelto poi di tornare in Italia con la figlia senza il partner, ma ella non si è nemmeno offerta di provare che ciò sia avvenuto a causa della condotta infedele e disinteressata del marito, circostanze rimaste mere allegazioni prive di efficacia probatoria.
Non può, quindi, che rigettarsi la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente. 3) Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi della minore tale da giustificare un affidamento esclusivo della stessa alla madre: egli, infatti, ha unilateralmente deciso di fissare l'indirizzo della vita familiare in Inghilterra e non è presente materialmente per la figlia, pur contribuendo almeno in parte al suo mantenimento, come allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo: l'esercizio della genitorialità condivisa data la distanza geografica fra le parti sarebbe impossibile.
Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo della minore a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente della propria figlia minore, ed avendo anche provveduto a reperire un'attività lavorativa, che le consenta di mantenere la prole.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale della minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima.
La figlia non può che essere collocata presso la madre, unico genitore con il quale ella convive sin dal mese di marzo 2021, e le frequentazioni con il padre saranno libere, previo accordo con la madre. A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente lavora ha un contratto di lavoro a tempo parziale che le consente di percepire circa
€ 800,00/900,00 mensili, mentre il resistente lavora in Inghilterra e la sua busta paga di luglio
2021, che la ricorrente ha esibito in sede di udienza presidenziale ma che non ha mai depositato nel fascicolo telematico nonostante l'intenzione manifestata, riporta una retribuzione di £ 2.662,75), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione paterna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze della minore, appare corretto porre a carico del padre una somma a titolo di mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, somma che potrà eventualmente essere aumentata in un successivo giudizio solo previa acquisizione della debita documentazione reddituale del resistente (le informazioni acquisite d'ufficio hanno dato esito negativo), oltre al 50% delle spese come da
Protocollo in uso a questo Tribunale.
4) Sul contributo al mantenimento del coniuge a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente non può essere accolta, in quanto ella non ha dimostrato né
l'esistenza né l'entità della sperequazione reddituale fra sé e il marito, non depositando sostanzialmente alcun documento nel fascicolo e rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie in cui avrebbe potuto articolare richieste di prova ulteriori.
5) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante la rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini di cui agli artt. 183, comma 6, e 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_2
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore , alla Persona_1
madre, , la quale potrà adottare anche le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per la minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale della minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre;
4) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento indiretto della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della comunicazione della presente sentenza, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
5) Rigetta la domanda di attribuzione di un contributo di mantenimento in favore della ricorrente;
6) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€ 1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 178,58 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri