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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/08/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2450/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2450 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il 30 luglio Parte_1 C.F._1
1962, ivi residente in S.V. Monte Bianchinu 23/B, elettivamente domiciliato nella via
Zanfarino n. 14 di Sassari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mattu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
attore e
(c.f. , nato a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._2
Alghero, viale Sardegna n. 25, elettivamente domiciliato in Sassari, via IV Novembre n. 1
presso e nello studio dell'avv. Giampiero Moro, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
attore e
, nata a [...] in data [...], ed ivi residente nella Via Controparte_2
pagina 1 di 9 Cavour n. 72 (c.f. ), elettivamente domiciliata nella Via G. Asproni C.F._3
n.23 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Russo del Foro di Sassari, in forza della speciale in atti;
attore;
e
, nato a [...], il [...] (c.f. ), ivi Controparte_3 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliato in Sassari, Via Cavour 77, nello studio dell'Avv. Antonella Puggioni che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti;
attore;
contro
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_4
), residente in [...], elettivamente C.F._5
domiciliato in Sassari al Viale Dante n° 1 nello studio dell'Avv. Patrizia Foddai, che lo difende e rappresenta per delega in atti;
convenuto nonché
(c.f. e p.i. ) con sede in Milano, Piazza Tre Torri CP_5 P.IVA_1 P.IVA_2
3, in persona del suo procuratore dott. rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_6
in atti, dall'avv. Giovanni Sechi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avv. Giovanni Sechi in Sassari Via Alagon 2 / Viale Caprera 34;
chiamata e
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_7
), residente in [...]in Casale (BO), elettivamente domiciliato in C.F._6
pagina 2 di 9 Sassari Via Cavour 88 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pinna Parpaglia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
chiamato e
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_8 [...]
con sede in Milano Corso Como 17 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CP_9 P.IVA_3
in Sassari in via Mazzini 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Benzoni, dal quale è
rappresentata e difesa per delega in atti;
chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli attori come da atti introduttivi;
nell'interesse del convenuto come da memoria del
04.11.2019; nell'interesse dei chiamati come da memorie di costituzione e per tutti come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, in distinti procedimenti poi riuniti, , Parte_1 [...]
, , convenivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, titolare dell'omonima ditta, esponendo quanto segue.
[...]
: Parte_1
- di aver acquistato, nel maggio del 2014, dalla l'Autocaravan marca Controparte_10
Adria, modello “Sonic I 700 SC”, targato EM823DH, pagato €. 70.000,00;
: CP_1
- di essere proprietario del veicolo Autocaravan marca modello “M700”, CP_11
targato CT148SS pagato €. 23.000,00 più €. 5.942,00 per tutti gli allestimenti ed accessori;
pagina 3 di 9 : Controparte_2
- di essere proprietaria del camper Adria Sonic I 700 SC targato EX858LZ;
: Controparte_3
- di aver acquistato, nell'ottobre 2016, dalla l'Autocaravan Challenger, Controparte_10
Gen 107 Duc, tg. CF956FJ, pagato €. 27.400,00;
Tutti:
- che, nella notte tra il primo e il 2 novembre del 2018 – mentre i mezzi si trovavano posizionati nel piazzale di pertinenza dell' – gli stessi restavano totalmente distrutti a causa di un Parte_2
incendio;
- che la notizia del rogo veniva data dal sig. , che assicurava la pronta attivazione delle CP_10
procedure risarcitorie da parte della propria assicurazione;
- che, nonostante le richieste, il sig. non forniva indicazioni sulla copertura assicurativa, né CP_10
riscontrava le richieste di risarcimento.
Concludevano chiedendo ciascuno la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione degli attori ed Controparte_4
esponendo:
- che l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incendio sarebbe ascrivibile all'automezzo Iveco
35C13 Laika Caravans IH E201R 0N0, di proprietà del sig. e ricoverato nel medesimo CP_7
piazzale;
- che vi sarebbe polizza assicurativa a copertura di ogni danno. CP_5
Concludeva chiedendo la chiamata in causa di tali soggetti e, nel merito, il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati. eccepiva che il contratto di assicurazione CP_5
stipulato dal n. 79618570 non lo terrebbe indenne dalle conseguenze per il fatto dedotto in CP_10
pagina 4 di 9 giudizio, poiché i danni a cose di terzi da incendio sarebbero espressamente esclusi dall'art.
6.2.10 e dall'art.
6.3 delle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo mod. FI – 003- 454 – 318
– 27042018 richiamato in polizza. Concludeva per il rigetto della domanda. sosteneva CP_7
l'esclusiva responsabilità del sig. in quanto custode, e deduceva di essere assicurato con la CP_10
società che chiamava in giudizio. Concludeva chiedendo il rigetto delle Controparte_8
domande spiegate nei suoi confronti e, in subordine, nell'ipotesi di condanna al risarcimento del danno in favore degli attori, dichiarare l'assicurazione tenuta a tenerlo indenne. a sua Controparte_8
volta, contestava che l'incendio avesse avuto origine all'interno del veicolo del sig. e si fosse CP_7
propagato ai camper degli attori, sosteneva la responsabilità della in quanto custode e ai CP_12
sensi dell'art. 1177 c.c.; rappresentava l'inoperatività della garanzia assicurativa. Concludeva per il rigetto di tutte le domande nei confronti del sig. e nei propri confronti. CP_7
La causa veniva istruita con produzioni documentali e CTU e tenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande degli attori sono fondate e meritano accoglimento.
Pacifico è lo svolgimento fattuale della vicenda, ossia che i caravan degli attori erano ricoverati presso il piazzale della ditta e che, nella notte tra il primo e il 2 novembre CP_10
del 2018, si verificava un incendio che distruggeva gli autoveicoli di loro proprietà. Le
circostanze di fatto sono, inoltre, dimostrate dal filmato versato in atti e dagli incontestati rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco e dalla relazione di servizio dei Carabinieri accorsi sul luogo il giorno dell'incendio, riportati nella perizia di parte redatta dall'ing. Persona_1
depositata agli atti dal convenuto sig. , i quali hanno escluso l'origine dolosa CP_10
dell'incendio. Da tali documenti e dal filmato emerge che la causa dell'incendio sia da rinvenire, con un alto grado di probabilità, in un corto circuito che si sprigionava
CP_1 dall'automezzo Iveco 35C13 Caravans IH E201R 0N0, di proprietà del sig. CP_7
pagina 5 di 9 e ricoverato nel medesimo piazzale. CP_7
Ebbene, non vi è dubbio che il sig. debba essere considerato custode di tutti i CP_10
veicoli ricoverati presso la propria ditta, e che quindi egli abbia assunto tutti gli obblighi connessi a tale posizione. In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la
responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto
tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Per la sua configurazione è sufficiente che esista
un nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla condotta del
custode o dal rispetto di un obbligo di vigilanza. Spetta al danneggiato dimostrare che la
cosa è stata condizione necessaria e sufficiente del danno, mentre il custode ha l'onere di
provare il caso fortuito, inteso come fatto naturale, fatto del terzo o del danneggiato che
interrompe il nesso causale. La prova del nesso eziologico può essere anche presuntiva”
(Tribunale Cassino, 19/05/2025, n. 642). Pertanto, accertato che non vi sia stato fatto del terzo nello scoppio dell'incendio, né caso fortuito e nemmeno fatto dei danneggiati, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del sig. in relazione ai danni cagionati ai CP_10
veicoli degli attori. Peraltro, non ha pregio il tentativo di addossare (in tutto o in parte) la responsabilità dell'incendio in capo al sig. , in quanto quest'ultimo non ha tenuto CP_7
alcuna condotta tale da avere quale effetto quello di relegare – nemmeno in parte - al rango di mera occasione la relazione del con i beni oggetto di custodia, soprattutto tenuto CP_10
conto del fatto che l'automezzo del sig. , dal quale è con alta probabilità scaturito CP_7
l'incendio, era anch'esso affidato alla custodia della ditta . Da ciò consegue che non CP_10
possono trovare accoglimento le domande risarcitorie spiegate nei confronti del sig.
[...]
e della sua assicurazione CP_7 CP_8
Circa il quantum dei danni da risarcire, a tal fine è stata espletata CTU che ha restituito il valore di ciascun automezzo al momento dell'incendio, come segue: per Parte_1
€. 40.000; per €. 55.000,00; per €. 22.500,00;
[...] Controparte_2 CP_1
pagina 6 di 9 per €. 23.500,00. Controparte_3
Sulla richiesta di manleva da parte di si rileva che tra le parti intercorreva il CP_5
contratto n. 79618570 stipulato il 21.06.2018 con scadenza il 21.06.2019, per il risarcimento dei danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività di autofficina, elettrauto e carrozzeria, e compreso il caso di danni cagionati a terzi per incendio seppur nei limiti previsti dalla polizza. La polizza per l'evento “Incendio” è disciplinata dalla Sezione 3 delle
Condizioni generali, da cui si trae che gli automezzi ricoverati presso il piazzale dell'autofficina rientrano tra le cose assicurate in quanto, stante la mancanza specifica indicazione, essi devono essere ricondotti alla partita “Macchinario” e devono essere considerati oggetto di attività di gestione di autorimessa e/o riparazione e/o commercio.
L'art.
3.5 lett. c) esclude, però, la risarcibilità di danni cagionati da “correnti, scariche,
sovratensione e altri fenomeni elettrici” e da “guasti, rottura, mancato e/o anormale
funzionamento di impianti, macchinari, e attrezzature in genere”, categorie cui deve essere ricondotto il corto circuito che ha cagionato l'incendio. Non vale a derogare l'esclusione della responsabilità l'art.
3.16 secondo il quale, a proposito dei fenomeni elettrici, “a
parziale deroga di quanto disposto dall'art.
3.5 lett. c), l'impresa indennizza i danni
materiali e diretti alle cose assicurate causate da correnti, scariche, sovratensioni e altri
fenomeni elettrici”, in quanto il danno ai mezzi ricoverati non è stato cagionato direttamente dal fenomeno elettrico, ma è causa solo indiretta dell'incendio che ne ha determinato la distruzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 3.2.4, sono comunque esclusi i danni cagionati alle cose di terzi da incendio che l'assicurato, ossia , aveva in consegna o custodia, o che lo CP_10
stesso possegga o detenga a qualsiasi titolo, con l'unica eccezione dei veicoli dei prestatori di lavoro e dei mezzi impegnati in operazioni di carico e scarico (ipotesi estranee al caso di specie). Pertanto, la circostanza che il sinistro occorso non sia indennizzabile in base alla polizza sottoscritta dalla ditta , determina il rigetto della domanda di manleva CP_10
pagina 7 di 9 spiegata nei confronti di CP_5
A tale stregua le domande di ciascun attore possono essere accolte, nei limiti dell'ammontare del danno accertato dalla CTU e sopra indicato, ogni altra istanza assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente (valore indeterminabile complessità bassa) parametri minimi con tutte le fasi per ciascun attore e per ciascun chiamato con maggiorazione del 10% in caso di predisposizione degli atti al PCT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 40.000,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 55.000,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna CP_1 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 22.500,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Controparte_3 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 23.500,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a ciascuna Controparte_4
parte attrice e a ciascuna parte chiamata, liquidate per ognuna in €. 4.380,35, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge, con maggiorazione del 10% in caso di predisposizione degli atti al PCT, oltre a rimborso spese di pagina 8 di 9 CTU se versate e CTP.
Così deciso in Sassari, in data 20.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2450 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il 30 luglio Parte_1 C.F._1
1962, ivi residente in S.V. Monte Bianchinu 23/B, elettivamente domiciliato nella via
Zanfarino n. 14 di Sassari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mattu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
attore e
(c.f. , nato a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._2
Alghero, viale Sardegna n. 25, elettivamente domiciliato in Sassari, via IV Novembre n. 1
presso e nello studio dell'avv. Giampiero Moro, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
attore e
, nata a [...] in data [...], ed ivi residente nella Via Controparte_2
pagina 1 di 9 Cavour n. 72 (c.f. ), elettivamente domiciliata nella Via G. Asproni C.F._3
n.23 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Russo del Foro di Sassari, in forza della speciale in atti;
attore;
e
, nato a [...], il [...] (c.f. ), ivi Controparte_3 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliato in Sassari, Via Cavour 77, nello studio dell'Avv. Antonella Puggioni che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti;
attore;
contro
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_4
), residente in [...], elettivamente C.F._5
domiciliato in Sassari al Viale Dante n° 1 nello studio dell'Avv. Patrizia Foddai, che lo difende e rappresenta per delega in atti;
convenuto nonché
(c.f. e p.i. ) con sede in Milano, Piazza Tre Torri CP_5 P.IVA_1 P.IVA_2
3, in persona del suo procuratore dott. rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_6
in atti, dall'avv. Giovanni Sechi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avv. Giovanni Sechi in Sassari Via Alagon 2 / Viale Caprera 34;
chiamata e
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_7
), residente in [...]in Casale (BO), elettivamente domiciliato in C.F._6
pagina 2 di 9 Sassari Via Cavour 88 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pinna Parpaglia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
chiamato e
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_8 [...]
con sede in Milano Corso Como 17 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CP_9 P.IVA_3
in Sassari in via Mazzini 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Benzoni, dal quale è
rappresentata e difesa per delega in atti;
chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli attori come da atti introduttivi;
nell'interesse del convenuto come da memoria del
04.11.2019; nell'interesse dei chiamati come da memorie di costituzione e per tutti come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, in distinti procedimenti poi riuniti, , Parte_1 [...]
, , convenivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, titolare dell'omonima ditta, esponendo quanto segue.
[...]
: Parte_1
- di aver acquistato, nel maggio del 2014, dalla l'Autocaravan marca Controparte_10
Adria, modello “Sonic I 700 SC”, targato EM823DH, pagato €. 70.000,00;
: CP_1
- di essere proprietario del veicolo Autocaravan marca modello “M700”, CP_11
targato CT148SS pagato €. 23.000,00 più €. 5.942,00 per tutti gli allestimenti ed accessori;
pagina 3 di 9 : Controparte_2
- di essere proprietaria del camper Adria Sonic I 700 SC targato EX858LZ;
: Controparte_3
- di aver acquistato, nell'ottobre 2016, dalla l'Autocaravan Challenger, Controparte_10
Gen 107 Duc, tg. CF956FJ, pagato €. 27.400,00;
Tutti:
- che, nella notte tra il primo e il 2 novembre del 2018 – mentre i mezzi si trovavano posizionati nel piazzale di pertinenza dell' – gli stessi restavano totalmente distrutti a causa di un Parte_2
incendio;
- che la notizia del rogo veniva data dal sig. , che assicurava la pronta attivazione delle CP_10
procedure risarcitorie da parte della propria assicurazione;
- che, nonostante le richieste, il sig. non forniva indicazioni sulla copertura assicurativa, né CP_10
riscontrava le richieste di risarcimento.
Concludevano chiedendo ciascuno la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione degli attori ed Controparte_4
esponendo:
- che l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incendio sarebbe ascrivibile all'automezzo Iveco
35C13 Laika Caravans IH E201R 0N0, di proprietà del sig. e ricoverato nel medesimo CP_7
piazzale;
- che vi sarebbe polizza assicurativa a copertura di ogni danno. CP_5
Concludeva chiedendo la chiamata in causa di tali soggetti e, nel merito, il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati. eccepiva che il contratto di assicurazione CP_5
stipulato dal n. 79618570 non lo terrebbe indenne dalle conseguenze per il fatto dedotto in CP_10
pagina 4 di 9 giudizio, poiché i danni a cose di terzi da incendio sarebbero espressamente esclusi dall'art.
6.2.10 e dall'art.
6.3 delle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo mod. FI – 003- 454 – 318
– 27042018 richiamato in polizza. Concludeva per il rigetto della domanda. sosteneva CP_7
l'esclusiva responsabilità del sig. in quanto custode, e deduceva di essere assicurato con la CP_10
società che chiamava in giudizio. Concludeva chiedendo il rigetto delle Controparte_8
domande spiegate nei suoi confronti e, in subordine, nell'ipotesi di condanna al risarcimento del danno in favore degli attori, dichiarare l'assicurazione tenuta a tenerlo indenne. a sua Controparte_8
volta, contestava che l'incendio avesse avuto origine all'interno del veicolo del sig. e si fosse CP_7
propagato ai camper degli attori, sosteneva la responsabilità della in quanto custode e ai CP_12
sensi dell'art. 1177 c.c.; rappresentava l'inoperatività della garanzia assicurativa. Concludeva per il rigetto di tutte le domande nei confronti del sig. e nei propri confronti. CP_7
La causa veniva istruita con produzioni documentali e CTU e tenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande degli attori sono fondate e meritano accoglimento.
Pacifico è lo svolgimento fattuale della vicenda, ossia che i caravan degli attori erano ricoverati presso il piazzale della ditta e che, nella notte tra il primo e il 2 novembre CP_10
del 2018, si verificava un incendio che distruggeva gli autoveicoli di loro proprietà. Le
circostanze di fatto sono, inoltre, dimostrate dal filmato versato in atti e dagli incontestati rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco e dalla relazione di servizio dei Carabinieri accorsi sul luogo il giorno dell'incendio, riportati nella perizia di parte redatta dall'ing. Persona_1
depositata agli atti dal convenuto sig. , i quali hanno escluso l'origine dolosa CP_10
dell'incendio. Da tali documenti e dal filmato emerge che la causa dell'incendio sia da rinvenire, con un alto grado di probabilità, in un corto circuito che si sprigionava
CP_1 dall'automezzo Iveco 35C13 Caravans IH E201R 0N0, di proprietà del sig. CP_7
pagina 5 di 9 e ricoverato nel medesimo piazzale. CP_7
Ebbene, non vi è dubbio che il sig. debba essere considerato custode di tutti i CP_10
veicoli ricoverati presso la propria ditta, e che quindi egli abbia assunto tutti gli obblighi connessi a tale posizione. In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la
responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto
tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Per la sua configurazione è sufficiente che esista
un nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla condotta del
custode o dal rispetto di un obbligo di vigilanza. Spetta al danneggiato dimostrare che la
cosa è stata condizione necessaria e sufficiente del danno, mentre il custode ha l'onere di
provare il caso fortuito, inteso come fatto naturale, fatto del terzo o del danneggiato che
interrompe il nesso causale. La prova del nesso eziologico può essere anche presuntiva”
(Tribunale Cassino, 19/05/2025, n. 642). Pertanto, accertato che non vi sia stato fatto del terzo nello scoppio dell'incendio, né caso fortuito e nemmeno fatto dei danneggiati, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del sig. in relazione ai danni cagionati ai CP_10
veicoli degli attori. Peraltro, non ha pregio il tentativo di addossare (in tutto o in parte) la responsabilità dell'incendio in capo al sig. , in quanto quest'ultimo non ha tenuto CP_7
alcuna condotta tale da avere quale effetto quello di relegare – nemmeno in parte - al rango di mera occasione la relazione del con i beni oggetto di custodia, soprattutto tenuto CP_10
conto del fatto che l'automezzo del sig. , dal quale è con alta probabilità scaturito CP_7
l'incendio, era anch'esso affidato alla custodia della ditta . Da ciò consegue che non CP_10
possono trovare accoglimento le domande risarcitorie spiegate nei confronti del sig.
[...]
e della sua assicurazione CP_7 CP_8
Circa il quantum dei danni da risarcire, a tal fine è stata espletata CTU che ha restituito il valore di ciascun automezzo al momento dell'incendio, come segue: per Parte_1
€. 40.000; per €. 55.000,00; per €. 22.500,00;
[...] Controparte_2 CP_1
pagina 6 di 9 per €. 23.500,00. Controparte_3
Sulla richiesta di manleva da parte di si rileva che tra le parti intercorreva il CP_5
contratto n. 79618570 stipulato il 21.06.2018 con scadenza il 21.06.2019, per il risarcimento dei danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività di autofficina, elettrauto e carrozzeria, e compreso il caso di danni cagionati a terzi per incendio seppur nei limiti previsti dalla polizza. La polizza per l'evento “Incendio” è disciplinata dalla Sezione 3 delle
Condizioni generali, da cui si trae che gli automezzi ricoverati presso il piazzale dell'autofficina rientrano tra le cose assicurate in quanto, stante la mancanza specifica indicazione, essi devono essere ricondotti alla partita “Macchinario” e devono essere considerati oggetto di attività di gestione di autorimessa e/o riparazione e/o commercio.
L'art.
3.5 lett. c) esclude, però, la risarcibilità di danni cagionati da “correnti, scariche,
sovratensione e altri fenomeni elettrici” e da “guasti, rottura, mancato e/o anormale
funzionamento di impianti, macchinari, e attrezzature in genere”, categorie cui deve essere ricondotto il corto circuito che ha cagionato l'incendio. Non vale a derogare l'esclusione della responsabilità l'art.
3.16 secondo il quale, a proposito dei fenomeni elettrici, “a
parziale deroga di quanto disposto dall'art.
3.5 lett. c), l'impresa indennizza i danni
materiali e diretti alle cose assicurate causate da correnti, scariche, sovratensioni e altri
fenomeni elettrici”, in quanto il danno ai mezzi ricoverati non è stato cagionato direttamente dal fenomeno elettrico, ma è causa solo indiretta dell'incendio che ne ha determinato la distruzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 3.2.4, sono comunque esclusi i danni cagionati alle cose di terzi da incendio che l'assicurato, ossia , aveva in consegna o custodia, o che lo CP_10
stesso possegga o detenga a qualsiasi titolo, con l'unica eccezione dei veicoli dei prestatori di lavoro e dei mezzi impegnati in operazioni di carico e scarico (ipotesi estranee al caso di specie). Pertanto, la circostanza che il sinistro occorso non sia indennizzabile in base alla polizza sottoscritta dalla ditta , determina il rigetto della domanda di manleva CP_10
pagina 7 di 9 spiegata nei confronti di CP_5
A tale stregua le domande di ciascun attore possono essere accolte, nei limiti dell'ammontare del danno accertato dalla CTU e sopra indicato, ogni altra istanza assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente (valore indeterminabile complessità bassa) parametri minimi con tutte le fasi per ciascun attore e per ciascun chiamato con maggiorazione del 10% in caso di predisposizione degli atti al PCT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 40.000,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 55.000,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna CP_1 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 22.500,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Controparte_3 Controparte_4
al pagamento in suo favore dell'importo di €. 23.500,00 oltre rivalutazione
[...]
e interessi da dì del dovuto al saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a ciascuna Controparte_4
parte attrice e a ciascuna parte chiamata, liquidate per ognuna in €. 4.380,35, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge, con maggiorazione del 10% in caso di predisposizione degli atti al PCT, oltre a rimborso spese di pagina 8 di 9 CTU se versate e CTP.
Così deciso in Sassari, in data 20.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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