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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2219/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAZZA MASSIMO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 58 47900 RIMINIpresso il difensore avv. BATTAZZA MASSIMO
E PER ESSA IN QUALITA' DI AR LA EV Parte_2 Parte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARABINI PAOLO e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in V.LE TRENTO N. 93 PESAROpresso il difensore avv. CHIARABINI PAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTANZI ALBERTO e dell'avv. , Parte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA M.TONTI 17 47900 RIMINIpresso il difensore avv. COSTANZI ALBERTO
UALE AR IN NOME E PER CONTO DI Parte_5
(GIÀ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. COSTANZI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_3
M.TONTI 17 47900 RIMINIpresso il difensore avv. COSTANZI ALBERTO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e dell'avv. , CP_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e CP_4 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
pagina 1 di 28 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e CP_5 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e dell'avv. , Parte_6 C.F._5 elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
APPELLANTI INCIDENTALI
(GIA' (C.F. Controparte_6 Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. ODORICI SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_4
CANALGRANDE 5 41121 MODENApresso il difensore avv. ODORICI SILVIA
C.F. ), con il Parte_7 P.IVA_5 patrocinio dell'avv. CAPARRINI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BIANCHELLI 32
47923 RIMINIpresso il difensore avv. CAPARRINI CARLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_8 C.F._6 domiciliato in presso il difensore avv.
NUOVA (C.F. ), con il Controparte_8 Parte_9 P.IVA_6 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MARIA IRENE NELLA QUALITA DI EREDE TESTAMENTARIA DI FOIERA CP_9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGERI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente C.F._7 domiciliato in VIA NAIROBI 12 PALERMOpresso il difensore avv. RUGGERI GIUSEPPE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_10 C.F._8 domiciliato in presso il difensore avv.
P.IVA_6 Controparte_10 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il Controparte_11 difensore avv.
APPELLATI
In punto a: appello avverso la sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 3.11.2021.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. attualmente Parte_11 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, causa iscritta all'R.G. N. 5816/2010,
[...]
, Parte_1 Parte_12 Parte_8 Parte_10
e educendo quanto segue: CP_4 CP_5 CP_3 Parte_6 era titolare di diritto di credito, in forza di decreto ingiuntivo n. 2531/09 del Tribunale di Rimini del
19.10.2009, emesso contro , di Controparte_12 ammontare di € 78.256,13, oltre interessi sulla sorte capitale, competenze e spese;
sulla base di tale pagina 2 di 28 decreto ingiuntivo in data 20.10.2009 aveva iscritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di ipoteca giudiziale R.G. n. 18087, R.P. n. 3961, a garanzia della somma di € 90.000,00 sui beni Pt_7 di proprietà dei garanti E Parte_1 Parte_8 CP_4 Per_1
un'ulteriore ipoteca giudiziale R.G. n. 7536, R.P. n. 1846, a garanzia della somma di €
[...]
90.000,00 sui beni di proprietà dei garanti e Pertanto, la banca Parte_1 CP_4 era creditrice nei confronti di e in CP_4 Parte_1 Parte_8 solido, della somma totale di € 84.369,84, oltre interessi dal 12.5.2010 e alle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo e le successive occorse.
1.1. deduceva, inoltre, quanto segue: Il debito di e CP_1 Parte_1 CP_4 ra già sorto quando, nel mese di luglio 2009, tali soggetti si erano spogliati Parte_8 dei propri beni:
- “con atto di compravendita 17 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in Parte_1 Persona_2
Rep. 151.018, Racc. 11.934 (Doc. 4), registrato all'Ufficio delle Entrate di il 24 luglio Pt_7 Pt_7 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di all'art. 7873, R.G. n. 13081 (Doc. 5) e Pt_7 il 30 luglio 2009 presso la Conservatoria di Pesaro all'art. 3180, R.G. n. 5533, ha ceduto alla moglie IG.ra : 1 – A] la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Parte_12 Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita detta porzione da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323; - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S.2, Z.C. 1, Cat. A/2, CI. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Villa Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, CI. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; Confini: area cortiliva, scale e vano scale, , parti comuni, salvi altri.
1- B] la piena CP_4 proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), VIA IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, Particella 274; - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, CI. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; sub. 11, Via IV Novembre n. 54, P.T., Cat. C/2, CI. 3, mq.. 52, R.C. Euro 91,31; oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al Catasto Terreni del Comune di Novafeltria, Sezione Censuaria dii Novafeltria, al foglio 13, part. 273, di mq. 58, R.D. euro 0,30, R.A. euro 0,27. Confini: via IV Novembre, parti comuni, Testi , salvi altri. E' compresa CP_4 nella vendita la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre 1999, depositato agli atti Persona_3 del Notaio di con verbale di data 16 dicembre 1999, Rep. N. 14430/801, Persona_4 Pt_7 registrato a il 22 dicembre 1999 al n. 2672 Serie I/V ed ivi trascritto il 22 dicembre 1999 Pt_7 all'art. 9337, e nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Persona_3 Marino in data 2 dicembre 1999, depositato agli atti del Notaio di con Persona_4 Pt_7 verbale di data 16 dicembre 1999, Rep. N. 14430/801, trascritto a Urbino il 28 dicembre 1999 all'art. 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n. 54/56 i seguenti subalterni: - 8 bene comune non censibile – corridoio e scale – 9 – bene comune non censibile – corridoi e scale.”;
- “con atto di compravendita 20 luglio 2009 della Dr.ssa Parte_8 Persona_2 notaio in Rep. 151.027, Racc. 11.940 (Doc. 6), registrato all'Ufficio delle Entrate di il Pt_7 Pt_7 23 luglio 2009 e trascritto il 24 luglio 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_7 all'art. 7833, R.G. n. 12994 (Doc. 7), ha ceduto alla moglie IG.ra : 2 – C] quota di Parte_10
pagina 3 di 28 ½ del diritto di proprietà superficiaria della durata di anni 99 decorrenti dal 16 dicembre 1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, composta da n. 3 palazzine e precisamente la porzione immobiliare costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via Pt_7 della Fiera n. 70, P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, CI. 5, vani 6,5 R.C. Euro 474,68; - Sub. 73, Via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, CI. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31. Confini dell'appartamento sub. 24: corridoio comune, muri perimetrali esterni su tre lati, , , salvi altri. Confini del Parte_13 Persona_5 garage sub. 73: parti comuni, , salvi altri. È compresa nella CP_13 Persona_6 vendita la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, pari a complessivi 21,95/10000, parti comuni consistenti principalmente in: - Cabina distinta al C.F. del Comune di al foglio n. 97, part. 1, sub. 99, Cat. D/1, Pt_14 Pt_7 bene censibile comune a tutti i sub;
- doppio spazio per lavaggio auto;
- locale al piano primo adibito a sala riunioni condominiali;
- aree destinate a verde e viabilità interna;
- corsia di accesso e disimpegno alle autorimesse, gravata da servitù di uso pubblico. Il pagamento del prezzo della suddetta vendita al IG. è stato fatto dal IG. , in nome Parte_8 Parte_15 proprio per spirito di liberalità nei confronti della IG.ra , ai sensi dell'art. 1180, Parte_10 comma 1 C.C., e quindi quale liberalità indiretta ai sensi dell'art. 809 C.C;
- “con atto di donazione 27 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in CP_4 Persona_2
Rep. 151.046, Racc. 11.951 (Doc. 8), registrato all'Ufficio delle Entrate di il 3 agosto Pt_7 Pt_7 2009 e trascritto il 5 agosto 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di all'art. Pt_7 8379, R.G. n. 13922 (Doc. 9), e il 5 agosto 2009 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Pesaro all'art. 3309, R.G. n. 5730 (Doc. 10), in ottemperanza a quanto previsto dal ricorso per separazione consensuale 22.6.09, ha donato: 3 – D] alla moglie , che ha accettato, la CP_5 piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita detta porzione da un appartamento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Località Villa Verucchio, P.S.T., Z.C. 1, Cat. A/2, CI. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25. Confini: area cortiliva, scale e vano scale, , parti Parte_12 comuni, salvi altri. È compresa nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fanno parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 Persona_3 dicembre 1999, depositato agli atti del Notaio di con verbale di data 16 Persona_4 Pt_7 dicembre 1999, Rep. N. 14430/801, registrato a il 22 dicembre 1999 al n. 2672 Serie I/V ed ivi Pt_7 trascritto il 22 dicembre 1999 all'art. 9337. 3-E] ai figli IGg.ri e in parti CP_3 Parte_6 uguali tra loro, che hanno accettato, la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, CAT A/4, CI. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34; oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al Catasto Terreni del Comune di Novafeltria, Sezione Censuaria di Novafeltria al foglio 13, part. 665, di mq 54, R.D. euro 0,28 R.A euro 0,25. Confini: via IV Novembre, parti comuni, , salvi Parte_12 altri. È compreso nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre Persona_3 1999, depositato agli atti del Notaio di con verbale di data 16 dicembre Persona_4 Pt_7 1999, Rep. N. 14430/801, trascritto a Urbino il 28 dicembre 1999 all'art. 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n. 56, i seguenti subalterni della part. 274: - 8- bene comune non censibile – corridoio e scale;
- 10 – bene comune non censibile – scoperto pertinenziale;
e il sub. 11 della part. 620 – bene comune non censibile – passaggio.
pagina 4 di 28
1.2. deduceva, altresì, quanto segue: i diritti e le ragioni di credito vantate dalla banca erano CP_1 precedenti e preesistenti agli atti di disposizione patrimoniale oggetto di contestazione, in quanto le fideiussioni a garanzia della debitrice principale erano state sottoscritte da CP_12 Parte_1
e in data 21.3.2005 fino alla concorrenza di € Parte_8 CP_4
355.000,00 e il conto corrente n. 1025784, intestato alla società era stato aperto nel novembre 1992 e confermato nel dicembre 2000 e aveva un saldo debitore di - € 55.224,27 al 31.5.2009, - € 51.751,43 al
30.6.2009 e - € 51.721,57 al 31.7.2009; risultava essere il convivente di Parte_1 Pt_12
, ra il marito di d entrambi avevano la
[...] Parte_8 Parte_10 medesima residenza;
veva fatto una donazione alla moglie e ai due figli a seguito CP_4 di separazione consensuale. Secondo la banca “Dall'analisi del suddetto ricorso di separazione si desume una certa fretta nel trascrivere un atto notarile di donazione alla moglie e ai figli che
“anticipa” gli effetti di una separazione solo da poco instaurata…infatti nonostante il ricorso per separazione venga presentato avanti al Tribunale di Rimini il 24 giugno 2009 con l'udienza per la comparizione dei coniugi avanti il Presidente per il tentativo di conciliazione poi fissata al 11 agosto
2009 ore 9,40, l'atto del Notaio Dr.ssa che qui si intende revocare, viene stipulato il 27 luglio Per_2
2009, prima, non solo del tentativo di conciliazione previsto per Legge, ma anche prima di qualsiasi provvedimento del Presidente del Tribunale di Rimini che avrebbe potuto assegnare o meno le proprietà del Testi alla moglie ed ai figli come da accordi di separazione”; CP_4 Parte_1
e non solo erano garanti di ma avevano Parte_8 CP_4 CP_12 ricoperto nel tempo le cariche societarie e era il padre di Parte_8 Per_1 amministratore unico prima e liquidatore poi della società debitrice prima della
[...] dichiarazione di fallimento;
aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 nell'immobile da egli venduto alla moglie;
aveva ricevuto la notifica del Parte_8 decreto ingiuntivo all'indirizzo dell'appartamento ceduto alla moglie;
aveva CP_4 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo nella casa “ceduta” alla moglie;
Parte_1
e “dopo quattro mesi dalle vendite/donazioni fatte nel Parte_8 CP_4 luglio 2009 abitavano ancora nelle case vendute dove ricevevano regolarmente le notifiche” e “due dei presunti venditori/donanti continuano ad abitare nelle case cedute ciò come risulta dai certificati dei Comuni di residenza prodotti”; era stata messa in liquidazione pochi giorni dopo gli atti di CP_12 disposizione, ovvero il 6.8.2009, ed era stata dichiarata fallita il 22.12.2009; non vi erano altre proprietà immobiliari in capo nulla Parte_1 Parte_8 CP_4 si poteva recuperare dalla società fallita;
la compravendita del 17.7.2009 eseguita da e Parte_1 della moglie , l'atto dispositivo di del 20.7.2009 verso la Parte_12 Parte_8
pagina 5 di 28 moglie e le donazioni di alla consorte Parte_10 CP_4 [...]
ai figli e rano da considerarsi a titolo gratuito. CP_5 CP_3 Parte_6
1.3. pertanto, domandava in via principale, l'accertamento della simulazione CP_2 assoluta:
- dell'atto di compravendita 17 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.018, Racc. 11.934,
- dell'atto 20 luglio 2009 della Dottoressa notaio in Rep. 151.027, Racc. Persona_2 Pt_7
11.940, dell'atto di donazione 27.7.2009 della Dottoressa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.046, Racc. 11951,
In subordine, nell'ipotesi per cui non si ritenessero i suddetti atti simulati, chiedeva “essere dichiarati revocati e dichiarati inefficaci à sensi dell'art. 2901 C.C. e segg., nei confronti della
[...]
con ogni conseguenza di Legge ed al fine di consentire le azioni di Parte_11 recupero dei crediti di cui sopra sui beni oggetto dell'atto in questione”.
2. Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Con separato atto di citazione notificato in data 18.3.2011
[...]
, oggi Parte_16 [...] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_7
Rimini, causa iscritta all'R.G. 422/2011, , Parte_1 Parte_12 CP_4
CP_5 CP_3 Parte_6 Parte_8 Parte_10 deducendo quanto segue: la banca vantava un credito per la somma di € 52.581,11 oltre
[...] interessi convenzionali al tasso dell'11,50% annuo dal 30.9.2009 al saldo, spese liquidate e successive nei confronti di in forza di decreto CP_4 Parte_1 Parte_8 ingiuntivo notificato ai convenuti tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010.
3.1. deduceva altresì che nella consapevolezza della decozione di di cui Parte_7 CP_12 tutti i convenuti erano soci, che avrebbe comportato l'escussione delle garanzie prestate a favore della società, e vevano posto in essere atti CP_4 Parte_1 Parte_8 volti a spogliarsi dei propri beni con gli atti di disposizione già indicati. Secondo l'istituto di credito, con riferimento all'atto dispositivo effettuato da il prezzo di compravendita indicato di Parte_1
€ 180.000,00 era da considerarsi sproporzionato rispetto al valore di mercato e non era stato effettivamente pagato e appariva “del tutto inverosimile che il venditore di un immobile ne mantenga il possesso, così come invece è avvenuto nella presente fattispecie, come dimostrato dal fatto che il IG. testi vive anche oggi nell'immobile venduto”. Con riferimento all'atto dispositivo posto in essere Pt_1
pagina 6 di 28 da la banca deduceva che “Le parti hanno dichiarato un prezzo di € Parte_8
13.700,00, non pagato dalla compratrice, ma da tal signor , in nome proprio Parte_15 ai sensi dell'art. 1180, comma 1, C.C., per spirito di liberalità nei confronti della signora Parte_10
” e che “Appare del tutto inverosimile che il venditore di un immobile ne mantenga il possesso,
[...] così come invece è avvenuto nella presente fattispecie, come dimostrato dal fatto che il IG.
[...]
vive anche oggi nell'immobile venduto”. Con riferimento all'atto di donazione di Parte_8 nei confronti della consorte e dei figli, deduceva che lo stesso era “conseguente CP_4 ad una separazione consensuale del tutto inefficace in quanto simulata”.
3.2. RIVIERABANCA, pertanto, domandava: “previa, ove occorrer possa, dichiarazione di simulazione assoluta e/o inefficacia della separazione consensuale conseguita al ricorso presentato in data 22 giugno 2009”, la declaratoria di simulazione assoluta e la conseguente privazione degli effetti giuridici degli atti dispositivi posti in essere da e CP_4 Parte_1 Parte_8 in via subordinata, domandava la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi
[...] confronti dei suindicati atti in quanto arrecanti pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
3.3. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
4. Con atto di intervento volontario intervenivano in giudizio e Controparte_11
Controparte_6
5. All'udienza del 25.11.2014 il Tribunale di Rimini riuniva le due cause. A seguito dell'emissione di ordinanze di integrazione del contraddittorio nei confronti di e Parte_15 dalla mancata prova della notificazione dell'atto di chiamata in causa di quest'ultimo, il Tribunale revocava, con ordinanza pronunziata il 25.5.2016, le precedenti ordinanze in quanto non si versava in una fattispecie di litisconsorzio necessario.
6. All'udienza del 26.10.2016 il Tribunale di Rimini dichiarava l'interruzione del processo alla luce del decesso di , avvenuto in data 15.10.2016. Parte_12
7. Il processo veniva riassunto e si costituiva in giudizio, quale successore di
[...] la quale formulava eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio e, Persona_7 nel merito domandava il rigetto delle avverse domande.
8. La causa veniva istruita per testi, per interrogatorio formale e veniva espletata C.T.U.
9. In data 5.11.2018 si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito Parte_2 vantato da di ammontare di € 236.468,58, portato dal Decreto Controparte_11
Ingiuntivo n. 1104/2009 emesso dal Tribunale di Pesaro.
10. In data 16.11.2019 interveniva nel giudizio, in quanto aveva acquistato pro Parte_4 soluto, in forza di contratto di cessione concluso con e tutti i CP_1 Controparte_14
pagina 7 di 28 crediti derivanti da finanziamenti ipotecari, nonché, in aggiunta o in alternativa, quelli chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza ed era subentrata nella titolarità dei crediti suindicati, tra i quali era ricompreso anche il credito vantato originariamente da e fatto valere in giudizio. CP_1
11. Il Tribunale di Rimini così statuiva:
“Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 5816/2010, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) in accoglimento delle domande proposte dalla Controparte_15
- ora e - e dalla
[...] Parte_7 Parte_7 [...]
dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita Controparte_6 del 17.07.2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.018, Racc. 11.934, con Persona_2 Pt_7 il quale ha trasferito alla moglie : - la piena proprietà di porzione di Parte_1 Parte_12 fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323: - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S. 2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Villa Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; - la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274: - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, Cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - sub. 11, Via IV Novembre n. 54, P.T., Cat. C/2, Cl. 3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; b) in accoglimento delle domande proposte dalla Controparte_15
- ora e - e dalla
[...] Parte_7 Parte_7 [...]
dichiara inefficace nei confronti della Controparte_6 [...]
- ora e Controparte_15 Parte_7
- e della Parte_7 Controparte_6 1) l'atto del 20.07.2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.027, Racc. Persona_2 Pt_7 11.940, con cui ha ceduto alla moglie la quota di ½ del Parte_8 Parte_10 diritto di proprietà superficiaria della durata di anni 99 decorrenti dal 16.12.1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via della Fiera n. 70, Pt_7 P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 474,68; - sub. 73, via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31; 2) l'atto di donazione del 27.07.2009 della Dr.ssa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.046, Racc. 11.951, con cui ha trasferito - alla moglie la CP_4 CP_5 piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un appartamento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Località Villa Verucchio, P.S.T, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25; - ai figli e CP_3 Pt_6
in parti uguali tra loro, la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in
[...]
pagina 8 di 28 Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) pone le spese di c.t.u. - liquidate con separato decreto - definitivamente a carico dei convenuti in solido;
e) compensa integralmente le spese di lite tra la
[...] e i convenuti;
f) compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_16 e i convenuti;
g) compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_11 e i convenuti;
h) compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_4 Parte_2 e i convenuti;
i) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della
[...] [...]
ora Controparte_15 Parte_7
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.254,00 a titolo di
[...] compenso professionale ed euro 1.786,07 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge. l) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della delle spese di lite che si Controparte_6 liquidano in euro 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.”
12. Il Tribunale di Rimini affermava quanto segue: in via preliminare doveva essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio sia di in qualità di titolare del diritto di credito vantato originariamente nei confronti di Parte_4 sia di la quale aveva stipulato un contratto di cessione di crediti pecuniari CP_12 Pt_2 individuabili in blocco con , non essendo inclusa nella cessione di Controparte_17 credito anche l'azione revocatoria o il diritto all'accertamento della natura simulata degli atti impugnati.
Sempre in via preliminare, era da condividersi l'esclusione della necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Infatti, con ordinanza del Parte_15
25.05.2016 era stata rilevata l'estraneità di quest'ultimo agli effetti traslativi dell'atto di compravendita del 20.07.2009 in forza del quale veva venduto alla moglie Parte_8 Parte_10
a quota di ½ del diritto di proprietà superficiaria per il corrispettivo di € 13.700,00, al quale
[...] il medesimo aveva partecipato, dichiarando che “il pagamento alla parte venditrice del suddetto prezzo
è stato effettuato dal medesimo, in nome proprio ai sensi dell'art. 1180, comma 1 c.c., per spirito di liberalità nei confronti della signora , odierna acquirente, e quindi quale Parte_10 liberalità indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.”.
Sempre in via preliminare, era da evidenziarsi che era infondata l'eccezione di estinzione del procedimento iscritto al R.G.N. 5816/2010 sollevata da e Persona_7 Parte_10 in quanto aveva ritualmente riassunto il procedimento anche in quello riunito.
[...] CP_1
pagina 9 di 28 Nel merito, con riferimento all'atto dispositivo posto in essere da in favore della Parte_1 moglie , erano emerse diverse circostanze che inducevano ad affermare la natura Parte_12 simulata dell'atto medesimo. Infatti, l'atto era stato realizzato da nei confronti della Parte_1 consorte, non era stata raggiunta la prova che il prezzo pattuito fosse stato integralmente pagato e la
CTU espletata aveva ritenuto non congruo il prezzo;
doveva essere rigettata la domanda di simulazione svolta da in quanto, per effetto dell'intervenuta cessione del credito originariamente vantato nei CP_1 confronti di la stessa non era più creditrice del simulato alienante e, quindi non era più Parte_1 legittimata ad esperire l'azione di simulazione ai sensi dell'art. 1416 c.c..
Era da escludersi la natura simulata degli atti posti in essere da e Parte_8 [...]
. Tuttavia, gli stessi dovevano essere dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c., sussistendo i CP_4 presupposti normativamente previsti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto: l'atto con cui aveva trasferito alla moglie la propria Parte_8 Parte_10 quota di diritto di proprietà superficiaria era atto dispositivo potenzialmente idoneo a depauperare la garanzia patrimoniale generica a disposizione degli istituti di credito creditori dello stesso;
qualificandosi l'atto a titolo oneroso, con riferimento all'elemento soggettivo, non poteva dirsi credibile che già socio di una volta dismessa tale qualità, si fosse Parte_8 CP_12 completamente disinteressato delle sorti economiche della società avendo prestato, in favore della stessa, una pluralità di fideiussioni sino alla concorrenza di importi di rilevante entità. Inoltre, risultava essere il padre di amministratore unico Parte_8 Persona_1 prima e liquidatore poi della società dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 22,.12.2009, era conosciuto o conoscibile in base all'ordinaria diligenza, il pregiudizio delle ragioni creditorie sofferto dalle banche a seguito dell'atto di disposizione dallo stesso compiuto;
la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dell'art. 2901 c.c. andava riconosciuta anche in capo ad Parte_10 coniuge convivente di dovendo ritenersi, secondo l'id quod
[...] Parte_8 plerumque accidit che un coniuge convivente fosse generalmente a conoscenza di un'esposizione debitoria dell'altro coniuge, e sulla base della circostanza negativa per cui non risultano motivi oggettivi idonei a giustificare il trasferimento che potrebbero condurre ad escludere che
[...] osse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie;
Parte_10 la pronuncia non poteva essere adottata, tuttavia, nei confronti di in quanto, per effetto CP_1 dell'intervenuta cessione del credito originariamente vantato da quest'ultima nei confronti di in quanto l'attuale titolare era . Parte_8 Parte_4
Parimenti, andava dichiarata l'inefficacia dell'atto con cui aveva dato esecuzione CP_4 alle previsioni del ricorso per separazione consensuale del 22.6.2009, in quanto non erano stati forniti in giudizio elementi idonei a verificare l'effettiva condizione economico patrimoniale delle parti in pagina 10 di 28 costanza di matrimonio, essendo a tal fine insufficienti le dichiarazioni dei redditi prodotte da limitatamente agli anni di imposta 2006 e 2007 ed essendo del tutto inidonei a tal CP_4 fine i capitoli di prova articolati dalle parti. Peraltro, dall'esame delle condizioni di separazione emergeva come si fosse obbligato anche alla corresponsione di un assegno di CP_4 mantenimento in favore della moglie e dei figli dovendo ritenersi, quindi, che la contribuzione in questione fosse idonea a compensare il contributo da coniuge di CP_5 CP_4 alla formazione del patrimonio familiare attraverso il suo ruolo di madre e casalinga.
[...]
Riconosciuta, pertanto, la gratuità degli atti dispositivi compiuti da doveva CP_4 affermarsi la sussistenza dei presupposti con riferimento ai quali l'art. 2901 c.c. prevede l'accoglimento dell'azione revocatoria. Infatti, l'atto dispositivo era successivo alla prestazione delle garanzie da parte di ed era da considerarsi pregiudizievole delle ragioni vantate CP_4 dagli istituti di credito. Infine, doveva considerarsi sussistente anche l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in quanto può dirsi noto, secondo un canone di esperienza, che la dismissione del proprio patrimonio immobiliare costituisca atto astrattamente idoneo a porre il creditore in una posizione deteriore in relazione alle prospettive di soddisfazione del credito in sede esecutiva. Peraltro, dalla documentazione acquisita in giudizio, risultava come all'interno di CP_4 CP_12 aveva ricoperto la carica di consigliere vicepresidente del Consiglio di amministrazione e di consigliere delegato con ampi poteri e non sembrava credibile che il medesimo, cessato dalle cariche sociali, si fosse totalmente disinteressato delle sorti economiche della società dallo stesso garantita dopo aver prestato garanzie per rilevanti importi.
13. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello e in accoglimento dell'appello qui spiegato, riformare parzialmente la sentenza qui impugnata del Tribunale di Rimini e, per l'effetto revocare e pertanto dichiarare, ai sensi dell'ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della creditrice intervenuta in persona del Parte_2 suo legale rappresentante p.t., dell'atto del Notaio del 27.07.09, rep. 151.046, racc. 11951, Per_2 trascritto a il 05.08.09 (doc. n. 9) con il IG. : ALLA MOGLIE IG.ra Pt_7 CP_4 Tes_1
, nata a [...] [...], quanto appresso:
1. piena proprietà della porzione di CP_5 Pt_7 fabbricato urbano posto nel Comune di Verucchio, fraz. Villa Verucchio, Via L. Amstrong n. 6, costituita detta porzione da appartamento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Verucchio al foglio 7, particella 323, subalterno 3, Località Villa Verucchio, p.s.t., z.c.1, cat. A/2, cl. 1, vani 5, r.c. €. 400,25=. E' compresa nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio Per_3 della Repubblica di San Marino in data 02.12.99, depositato agli atti dal Notaio
[...] Persona_4 di con verbale in data 16.12.99, rep. 14430/801, registrato a il 22.12.99 al n.
[...] Pt_7 Pt_7 2672 serie I/V ed ivi trascritto il 22.12.99 all'articolo 9337; DONAVA ALTRESI' AI FIGLI IGg.ri
, nato a [...] [...] e , nato a [...] [...], IN PARTI CP_3 Pt_7 Parte_6 Pt_7 UGUALI TRA , quanto appresso:
2. porzione del fabbricato urbano posto nel Comune di Pt_17 Novafeltria, Via IV Novembre n. 56, costituita da appartamento al piano primo con cantina al piano pagina 11 di 28 terra, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Novafeltria al foglio 13, particella 274, subalterno 7, graffato con la p.lla 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, p.t.1, cat. A/4, cl. 3, vani 3,5, r.c.
€. 81,34=, oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al catasto terreni del Comune Novafeltria, sezione censuaria di Novafeltria, al foglio 13, particella 665, di mq. 54 (cinquantaquattro), r.d. €. 0,28=, r.a. €. 0,25=. È compresa nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Persona_3 Repubblica di San Marino in data 02.12.99, depositato agli atti dal Notaio di Persona_4 con il sopracitato verbale in data 16.12.99, rep. 14430/801, trascritto a Urbino il 28.12.99 Pt_7 all'articolo 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n. 56, i seguenti subalterni della p.lla 274: - 8 - bene comune non censibile – corridoio scale;
- 10 – bene comune non censibile – scoperto pertinenziale;
ed il subalterno 3 della p.lla 620 – bene comune non censibile – passaggio;
Voglia conseguentemente, ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari, di apportare ai registri, con esonero da ogni loro responsabilità, le variazioni conseguenti;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambi i giudizi”.
14. censurava la sentenza impugnata “in merito all'ammissibilità dell'intervento della Pt_2 [...] in qualità di cessionaria della intervenuta (poi Parte_2 Controparte_11 Controparte_18
”. deduceva che alla cessione del credito seguiva il trasferimento della
[...] Pt_2 titolarità del diritto, nonché delle azioni a tutela del diritto oggetto di cessione. Conseguentemente, la sentenza del Tribunale di Rimini avrebbe dovuto essere riformata con la declaratoria di ammissibilità dell'intervento in giudizio di e con l'accoglimento dell'azione revocatoria e la declaratoria di Pt_2 inefficacia anche nei confronti della società appellante dell'“atto di donazione del 27.07.2009 della
Dr.ssa notaio in Rep. 151.046, Racc. 11.951, come da domanda spiegata in Persona_2 Pt_7 primo grado”.
15. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_7
“preliminarmente in rito: riunire al presente gli appelli n. rg 2250 del 2021,2263 del 2021 e 2282 del
2021, in merito: rigettare l'appello, con vittoria di spese.”.
16. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, - respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di , , CP_5 Parte_6 CP_3
e ; b) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre
[...] CP_4 a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
17. Con l'appello incidentale e CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 censuravano la sentenza impugnata, in quanto “il giudice di primo grado ha accolto l'azione
[...] revocatoria qualificando l'atto di disposizione come gratuito e non oneroso, in quanto non sarebbero stati forniti nel giudizio elementi idonei a verificare l'effettiva condizione economico patrimoniale pagina 12 di 28 delle parti in costanza di matrimonio.” Secondo gli appellanti incidentali: gli atti di trasferimento si erano tutti resi necessari per provvedere al bilanciamento delle situazioni patrimoniali, completamente differenti in capo ai coniugi ed ai figli non economicamente autosufficienti;
CP_5 casalinga e priva di reddito e proprietà immobiliari, aveva provveduto “alla richiesta di separazione consensuale – sebbene potesse richiedere l'addebito al marito che nel corso degli anni aveva instaurato un'altra relazione sentimentale – solo a fronte di una richiesta economica che le potesse garantire un'esistenza libera e dignitosa” alla luce delle capacità lavorative, in considerazione dell'età
e dello stato di salute;
i figli, all'epoca della separazione, “dovevano ancora completare i loro studi universitari ed inserirsi nel mondo del lavoro, per cui non essendo ancora economicamente autosufficienti era preciso dovere del padre di provvedere al loro mantenimento”; sia il mantenimento sia il trasferimento immobiliare, pertanto, trovavano giustificazione in funzione del riequilibrio o ristoro dalla moglie e dei figli, privi di qualsiasi reddito ed erano stati adeguatamente provati. Quindi
l'atto doveva essere qualificato come atto a titolo oneroso e non gratuito e non sussistevano, le condizioni oggettive e soggettive per poter esperire l'azione revocatoria, che doveva essere pertanto, rigettata.
18. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: riunire a questa causa gli appelli pendenti innanzi a questa sezione ai nn.2250/2021 (appellante principale: , 2263/2021 (appellante principale: e 2282/2021 (appellante Parte_1 Parte_4 principale: di Registro Generale. NEL MERITO: • accertare che la sentenza n.963/2021 CP_1 del Tribunale di Rimini è passata in giudicato nei rapporti tra l'appellante ed il IG. Parte_2
siccome non impugnata nei confronti di quest'ultimo; • respingere – in conformità Parte_1 all'appello proposto dal IG. - le domande di simulazione proposte da Parte_1 Parte_7 e da Con vittoria di Parte_7 CP_6 Controparte_6 spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
19. Si costituiva rassegnando le seguenti Controparte_6 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis: - rigettare l'appello proposto da Pt_1
e le domande ed i motivi tutti ex adverso avanzati in quanto inammissibili ed infondati, con
[...] piena conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in parte qua;
- rigettare l'appello incidentale proposto da , , e in quanto inammissibile ed CP_4 CP_5 CP_3 Parte_6 infondato, con piena conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in parte qua;
- in estremo subordine si ripropone la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in primo grado in via subordinata e rimasta assorbita, in relazione all'atto di compravendita posto in essere dall'appellante in favore della moglie, stipulato a ministero Notaio in data 17.07.2009 – Parte_1 Persona_2 Rep. 151018/11934. Con vittoria di spese.”
20. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
pagina 13 di 28 21. Proponeva appello instaurando il procedimento iscritto all'R.G. N. 2250/2021, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare, anche ex art.102 c.p.c., l'intervenuta estinzione della causa sub R.G. n. 422/2011 del Tribunale di Rimini e la nullità della conseguente sentenza. NEL MERITO: - respingere la domanda di simulazione dell'atto di compravendita meglio indicato in narrativa;
- dichiarare che non ha proposto alcuna domanda di simulazione e, Controparte_6 conseguentemente, revocare la statuizione di accoglimento emessa dal Tribunale di Rimini in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario per aver anticipato gli esborsi e non riscosso onorari.
22. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per Parte_1
“l'intervenuta estinzione del processo.”. Secondo l'appellante la sentenza era erronea nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di intervenuta estinzione del procedimento di cui all'R.G. n. 422/2021 da lui sollevata in ragione dell'omessa notificazione a dell'atto di Parte_15 integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice con ordinanza nel giudizio di primo grado.
Secondo l'appellante, l'omissione in cui era incorsa si era manifestata prima della Parte_7 revoca del provvedimento con cui il giudice di prime cure, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, aveva disposto la chiamata del litisconsorte necessario pretermesso. Secondo Pt_1
“La violazione del termine stabilito dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio,
[...] espressamente qualificato come perentorio dall'art. 102 c.p.c. e dallo stesso Tribunale con l'ordinanza del 20.07.2012, ha comportato l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 307 c.p.c. a tenore del quale
“il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Inoltre, in ogni caso era litisconsorte necessario, in quanto “L'atto pubblico del 14.04.2010, infatti, è un contratto Pt_15 misto, caratterizzato, cioè da una causa comprensiva di elementi propri della compravendita e della donazione indiretta, nella misura in cui il trasferimento della proprietà superficiaria è retribuita con il pagamento di un prezzo tramite una donazione indiretta.”.
23. Con il secondo motivo di appello ensurava la sentenza impugnata per “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver accolto la domanda di simulazione mai proposta da
PS”. Secondo l'appellante il Tribunale di Rimini avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., quando, dopo aver asserito la sussistenza della simulazione, aveva accolto le domande proposte da ed PS. Secondo l'appellante PS aveva Parte_7 esercitato la sola azione revocatoria, chiedendo testualmente di “dichiarare l'inefficacia anche nei pagina 14 di 28 confronti della dei seguenti atti di Controparte_6 compravendita/donazione…”.
24. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “errata Parte_1 valutazione degli elementi istruttori in relazione all'asserita simulazione del contratto di compravendita”. Secondo l'appellante il Tribunale di Rimini avrebbe ignorato che lo stesso era il marito di e i coniugi non si erano mai separati né di fatto, né legalmente e la moglie, Parte_12
“acconsentendo alla permanenza del IG. nell'appartamento adibito a casa coniugale, si Parte_1 sia limitata ad onorare il dovere coniugale di coabitazione di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.”; il
Tribunale di Rimini avrebbe, poi, aggiunto che il pagamento dell'acconto sul prezzo non sarebbe stato dimostrato perché il testimone escusso sul punto, , avrebbe confermato la Testimone_2 circostanza ma non avrebbe specificato in che modo ne sarebbe venuto a conoscenza. Secondo se il giudice di prime cure avesse ritenuto non soddisfacente ed esaustiva la risposta Parte_1 del testimone, avrebbe potuto e dovuto, anche d'ufficio, ex art. 253, 1° comma c.p.c., rivolgere allo stesso delle ulteriori domande “a chiarimento degli aspetti della narrazione ritenuti oscuri”. Inoltre, non risultavano congruamente motivate “le riflessioni del primo Giudice” in ordine alla “presunta incongruenza del prezzo di vendita”.
25. Si costituiva , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_7
“preliminarmente in rito: riunire il presente e gli appelli n. rg 2219 del 2021, 2263 del 2021 e 2282 del 2021, in merito: rigettare l'appello, nella parte concernente la dichiarata simulazione dell'atto nei confronti di , in caso di accoglimento dell'appello dichiarare la revocatoria dell'atto del Parte_7 Notaio del 17.07.2009 repertorio n. 151.018 raccolta n. 11.934 mediante il quale ha Per_2 Parte_1 venduto alla signora , suo coniuge quanto in appresso specificato: a) - porzione di Parte_12 fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio, frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n.6 angolo Via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita detta porzione da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al foglio 7, particella 323, subalterni: - 2, Località Villa Verucchio, p.S.2., Z.C. 1, Cat. A/2, cl. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - 1, Località Villa Verucchio, p.T., Z.C. 1, Cat. C/6, cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06. Confini: area cortiliva, scale e vano scale, , parti comuni, salvi CP_4 altri;
b) - porzione del fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria, Via IV Novembre n. ri 54-56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al foglio 13, particella 274, subalterni: - 12, Via IV Novembre n. 56, p.2.3., Cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - 11, Via IV Novembre n. 54, p.T., Cat. C/2, cl. 3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al Catasto Terreni del Comune di Novafeltria, Sezione Censuaria di Novafeltria, al foglio 13, particella 273, di mq. 58 (cinquantotto), R.D. Euro 0,30, R.A. Euro 0,27. Confini: Via IV Novembre, parti comuni, Testi , salvi altri. E' CP_4 compresa nella vendita la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre Persona_3 1999, depositato agli atti del Notaio di con verbale in data 16 dicembre Persona_4 Pt_7 1999, rep. n. 14430/801, registrato a il 22 dicembre 1999 al n. 2672 Serie I/V ed ivi trascritto il Pt_7 22 dicembre 1999 all'articolo 9337, e nell'atto di divisione autenticato dal Notaio Persona_3
pagina 15 di 28 della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre 1999, depositato agli atti del Notaio Persona_4 di con il sopracitato verbale in data 16 dicembre 1999, rep. n. 14430/801, trascritto ad
[...] Pt_7 Urbino il 28 dicembre 1999 all'articolo 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n.ri 54-56, i se- guenti subalterni: - 8 - bene comune non censibile - corridoio e scale;
- 9 -bene comune non censibile - corridoi e scale. Comunque con vittoria di spese.”
26. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di CP_5
, , e;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi
[...] Parte_6 CP_3 CP_4 di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
27. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
28. Proponeva appello , instaurando il procedimento iscritto all'R.G. N. 2263/2021, Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi in fatto e diritto illustrati nell'atto introduttivo del presente grado, salvi gli emendamenti con-sentiti in corso di causa, contrariis rejectis:
-NEL MERITO: - in via principale, accertata e dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di Parte_4 nel giudizio di primo grado, riformare parzialmente la sen-tenza del Tribunale di Rimini n.
[...] 963/2021 emessa dalla Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti in data 3/11/2021 e pubblicata in pari data nella causa con R.G. n. 5816/2010 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare anche nei confronti della stessa A) la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del Parte_4 17/07/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n. 151.018, Racc. n. 11.934, con il Persona_2 Pt_7 quale ha trasferito alla moglie : - la piena proprietà di porzione di Parte_1 Parte_12 fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, co-stituita da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323: - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S. 2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl.
2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Vil-la Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; - la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Nova-feltria (PU), Via IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274: - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, Cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - sub. 11, Via IV Novem-bre n. 54, P.T., Cat. C/2, Cl.
3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; B) inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg., l'atto del 20/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.027, Racc. n.11.940, con cui Persona_2 Pt_7 Parte_8 ha ceduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà superficiaria della Parte_10 durata di anni 99 decorrenti dal 16/12/1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via della Fiera n. 70, Pt_7 P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 474,68; - sub. 73, via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31; C) inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg., l'atto di donazione del 27/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.046, Racc. Persona_2 Pt_7
pagina 16 di 28 n.11.951, con cui ha trasferito - alla moglie la piena proprietà di CP_4 CP_5 porzione di fabbricato urba-no posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un apparta-mento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Lo-calità Villa Verucchio, P.S.T, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25; - ai figli e , in parti uguali tra loro, la piena proprietà di porzione di CP_3 Parte_6 fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34; - in ogni caso, ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza. - in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, con spese generali al 15%, IVA e CPA come di legge, in entrambi i giudizi, sentenza provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro pregiudizio.
29. censurava la sentenza impugnata nella parte in cui “Il Giudice di primo grado, Parte_4 richiamando la decisione della Suprema Corte n. 29637/2017, non ha ritenuto ammissibile l'intervento di in quanto il diritto controverso non è il diritto di credito, ma il diritto alla Parte_4 declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole e conseguentemente ha statuito che il cessionario non possa subentrare automaticamente nel diritto predetto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c.”. Secondo l'appellante “Tale orientamento della Corte degli Ermellini è stata però successivamente disconosciuta da plurime decisioni di merito”. Pertanto, secondo la sentenza di prime cure andava riformata e doveva essere dichiarato ammissibile il suo Parte_4 intervento in giudizio in qualità di cessionaria di . CP_1
30. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente Parte_7 in rito: riunire il presente e gli appelli n. rg 2250 del 2021, 2219 del 2021 e 2282 del 2021, in merito: rigettare l'appello, con vittoria di spese.”.
31. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa,- respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di , , CP_5 Parte_6 CP_3
e ; b) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre
[...] CP_4 a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
32. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: riunire gli appelli pendenti innanzi a questa sezione ai nn.2250/2021 (appellante principale: Pt_1
, 2263/2021 (appellante principale: e 2282/2021 (appellante principale:
[...] Parte_4 [...]
a quello avente n.2219/2021 (appellante principale quale mandataria di CP_1 Parte_2 [...]
di Registro Generale. NEL MERITO: • respingere – in conformità all'appello Controparte_17 principale proposto dal IG. - le domande proposte da Parte_1 Parte_7 [...] e da nonché l'appello proposto da Parte_7 Controparte_6
pagina 17 di 28 Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario delle spese Parte_4 generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
33. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
34. Proponeva appello quale mandataria di , Parte_18 CP_1 instaurando il procedimento iscritto all'R.G. N. 2282/2021, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi in fatto e diritto illustrati nell'atto introduttivo del presente grado, salvi gli emendamenti con-sentiti in corso di causa, contrariis rejectis:
-NEL MERITO: - in via principale, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 963/2021 emessa dalla Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti in data 3/11/2021 e pubblicata in pari data nella causa con R.G. n. 5816/2010 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare anche nei confronti della stessa A) la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del Controparte_1 17/07/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.018, Racc. n.11.934, con il quale Persona_2 Pt_7
ha trasferito alla moglie : - la piena proprietà di porzione di fabbricato Parte_1 Parte_12 urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, co-stituita da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323: - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S. 2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Vil-la Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; - la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Nova-feltria (PU), Via IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274: - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, Cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - sub. 11, Via IV Novem-bre n. 54, P.T., Cat. C/2, Cl. 3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; B) l'inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg. dell'atto del 20/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.027, Racc. n.11.940, con cui Persona_2 Pt_7 [...]
ha ceduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà superficiaria Parte_8 Parte_10 della durata di anni 99 decorrenti dal 16/12/1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via della Fiera n. 70, Pt_7 P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 474,68; - sub. 73, via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31; C) l'inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg. dell'atto di donazione del 27/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.046, Racc. Persona_2 Pt_7 n.11.951, con cui ha trasferito - alla moglie la piena proprietà di CP_4 CP_5 porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un apparta-mento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Lo-calità Villa Verucchio, P.S.T, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25; - ai figli e , in parti uguali tra loro, la piena proprietà di porzione di CP_3 Parte_6 fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34; - in ogni caso, ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza. - in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, con spese generali al 15%, IVA e CPA come di legge, in entrambi i giudizi, sentenza provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro pregiudizio.
pagina 18 di 28 35. Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui “il Giudice di primo grado ritiene la CP_1 ancora parte del procedimento (e quindi sembrerebbe possibile destinataria degli effetti della
[...] sentenza sia di simulazione che di revoca degli atti contestati), ma, dopo aver dichiarato simulati o revocati i predetti atti, e soprattutto dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria, rileva che non sia più legittimata ad esperire l'azione di simulazione o a beneficiare degli effetti di tale revocatoria, avendo ceduto il credito a e quindi non essendo più l'attuale titolare del Parte_4 credito vantato contro gli appellati”. Tuttavia, per effetto di tale decisione, il credito vantato inizialmente da ed in seguito da non trovava alcuna tutela. CP_1 Parte_4
36. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_7
“preliminarmente in rito: riunire il presente e gli appelli n. rg 2250 del 2021, 2263 del 2021 e 2219 del
2021, in merito: rigettare l'appello, con vittoria di spese.”.
37. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 assegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, - respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di , , CP_5 Parte_6 CP_3
e ; b) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre
[...] CP_4 a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
38. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: riunire gli appelli pendenti innanzi a questa sezione ai nn.2250/2021 (appellante principale: Pt_1
, 2263/2021 (appellante principale: e 2282/2021 (appellante principale:
[...] Parte_4 [...]
a quello avente n.2219/2021 (appellante principale quale mandataria di CP_1 Parte_2 [...]
di Registro Generale. NEL MERITO: • respingere – in conformità all'appello Controparte_17 principale proposto dal IG. - le domande proposte da Parte_1 Parte_7 e da nonché l'appello proposto da
[...] Controparte_6 [...] Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario delle spese CP_1 generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarando di aver anticipato gli esborsi e non riscosso gli onorari.”
39. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
40. Le cause suindicate venivano riunite.
41. È infondato l'appello proposto da Parte_1
42. Con il primo motivo di appello ensura la sentenza impugnata per “l'intervenuta Parte_1 estinzione del processo.”.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, si è verificato il cumulo di cause scindibili.
pagina 19 di 28 Sono scindibili e indipendenti tra loro tutti i rapporti processuali formatisi nel presente giudizio, potendo astrattamente ciascun creditore proporre in separato e autonomo giudizio le proprie azioni nei confronti dei soggetti partecipanti agli atti dispositivi dedotti nel presente giudizio.
Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione, insorta relativamente ad uno di tali rapporti processuali, non estende i suoi effetti anche gli altri rapporti processuali in rapporto di scindibilità con il primo.
Nel caso di specie, l'eventuale estinzione, per le ragioni dedotte (omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del ), relativa al rapporto processuale incentrato sull'atto Pt_15 dispositivo, cui hanno partecipato , e (cioè atto di compravendita 20 luglio Pt_15 Pt_8 Per_8
2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.027), non potrebbe mai estendersi anche Persona_2 Pt_7 agli altri rapporti processuali di natura scindibile, ad uno dei quali appartiene la posizione processuale di , che eccepisce l'estinzione dell'intero giudizio originariamente col n. 422 del 2011 in Parte_1 primo grado, pur essendo estraneo a tale rapporto negoziale.
Si veda in tal senso circa la non estensibilità degli effetti dell'estinzione, in ipotesi di cause scindibili, sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020:
In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali).
L'estraneità al suddetto rapporto processuale di (eccipiente l'estinzione dell'intero Parte_1 giudizio originariamente col n. 422 del 2011 in primo grado) esclude la legittimazione del medesimo a sollevare l'eccezione.
Inoltre, la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo (così, sez. 3 - , Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024: Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione pagina 20 di 28 di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).
43. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata per “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver accolto la domanda di simulazione mai proposta da
PS”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a tale motivo di appello è sufficiente osservare che Controparte_6
nel proprio atto di intervento ha dedotto che “ricorrono, nel caso di specie, tutte le condizioni o
[...] della simulazione per dichiararli nulli e/o inesistenti e/o inefficaci, o in subordine le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. per far luogo alla revoca”. Dunque, è evidente che l'istituto di credito ha dedotto in giudizio anche la fattispecie di simulazione assoluta.
Nelle conclusioni dell'atto di intervento la parte ha formulato domanda di accertamento dell'inefficacia, ma tale locuzione è implicitamente ma certamente comprensiva della domanda di accertamento della simulazione assoluta, essendo l'inefficacia la giuridica conseguenza anche della fattispecie simulatoria, oltre che dell'azione revocatoria.
Non si è verificata, dunque, alcuna ultrapetizione.
44. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza impugnata per “errata Parte_1 valutazione degli elementi istruttori in relazione all'asserita simulazione del contratto di compravendita”.
L'appellante contesta il ragionamento del tribunale sotto tre profili.
a. La irrilevanza della persistenza della convivenza coniugale nella abitazione alienata, ai fini della prova della simulazione, in considerazione della inesistenza di uno stato di separazione legale tra i coniugi.
b. L'erronea valutazione di mancato raggiungimento della prova del pagamento del prezzo da parte della moglie.
Secondo l'appellante il Tribunale di Rimini avrebbe ignorato che lo appellante era il marito di Pt_12
e i coniugi non si erano mai separati né di fatto, né legalmente e la moglie, “acconsentendo
[...] alla permanenza del IG. nell'appartamento adibito a casa coniugale, si sia limitata ad Parte_1 onorare il dovere coniugale di coabitazione di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.”; il Tribunale di Rimini avrebbe, poi, aggiunto che il pagamento dell'acconto sul prezzo non sarebbe stato dimostrato perché il testimone escusso sul punto, , avrebbe confermato la circostanza ma non avrebbe Testimone_2 specificato in che modo ne sarebbe venuto a conoscenza. Secondo se il giudice di Parte_1 prime cure avesse ritenuto non soddisfacente ed esaustiva la risposta del testimone, avrebbe potuto e pagina 21 di 28 dovuto, anche d'ufficio, ex art. 253, 1° comma c.p.c., rivolgere allo stesso delle ulteriori domande “a chiarimento degli aspetti della narrazione ritenuti oscuri”.
c. Parte appellante ha infine contestato la rilevanza della incongruità del prezzo di vendita e comunque la erroneità di tale valutazione di incongruità.
45. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto la irrilevante della deposizione de relato ex parte resa da . Testimone_2
La decisione è corretta.
Si veda sul punto sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020.
La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento. Inoltre, deve evidenziarsi che parte appellante non ha specificamente impugnato tale considerazione operata dal Tribunale in ordine alla irrilevanza probatoria della deposizione de relato ex parte.
In tale contesto (anche tenuto conto della mancata allegazione ad opera di parte appellante di una possibile fattispecie di simulazione relativa e comunque della erroneità della decisione sotto il profilo del mancato accertamento di una fattispecie di simulazione relativa), appare dirimente, nel senso della sussistenza di una fattispecie di simulazione assoluta, la circostanza del mancato pagamento del prezzo.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha correttamente privato di ogni rilevanza le dichiarazioni di parte contenute nel rogito e finalizzate alla prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Nemmeno tale parte della motivazione è stata oggetto di specifica censura argomentativa.
Vi è poi un ulteriore elemento di prova indicativo della sussistenza di una fattispecie simulatoria, in quanto evidenziante la volontà del disponente di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori Parte_1 mediante un negozio assolutamente simulato e dunque la oggettiva finalizzazione a tale scopo del negozio medesimo.
Tale negozio è stato, infatti, rogitato in una stretta contestualità cronologica con gli altri due atti dispositivi per cui è causa:
- atto di compravendita 17 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.018, Persona_2 Pt_7
Racc. 11.934,
- atto di compravendita 20 luglio 2009 della Dottoressa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.027, Racc. 11.940,
- atto di donazione 27.7.2009 della Dottoressa notaio in Rep. 151.046, Persona_2 Pt_7
Racc. 11951,
pagina 22 di 28 Non può essere frutto di una mera coincidenza il fatto che i tre fideiussori del rapporto bancario principale abbiano compiuto in tale stretta contestualità cronologica atti dispositivi lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori e in favore delle proprie mogli (e in un caso anche dei figli).
Per tutte queste ragioni deve confermarsi l'accertamento di simulazione assoluta operato dal Tribunale.
46. È infondato l'appello incidentale proposto da CP_5 CP_3 Pt_6
e che censurano la sentenza impugnata, in quanto “il giudice di primo
[...] CP_4 grado ha accolto l'azione revocatoria qualificando l'atto di disposizione come gratuito e non oneroso, in quanto non sarebbero stati forniti nel giudizio elementi idonei a verificare l'effettiva condizione economico patrimoniale delle parti in costanza di matrimonio.”
47. L'appello incidentale di CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 in quanto proposto nei confronti di , è inammissibile, in quanto tardivo.
[...] Parte_7
ha, infatti, notificato agli appellanti incidentali la sentenza appellata in data 6 novembre Parte_7
2021 e tale notifica ha fatto iniziare la decorrenza del c.d. termine breve per l'appello da parte dei soggetti destinatari della notifica.
L'appello incidentale è stato proposto in data 6 aprile 2022, allorché dunque era già decorso il termine di giorni trenta per l'impugnazione.
L'appello incidentale nei confronti di PS non è invece tardivo.
PS non ha notificato la sentenza e dunque il termine per impugnare nei suoi confronti è quello c.d. lungo ex art. 327 c.p.c, di mesi sei, scadente in data 3 maggio 2022, decorsi mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza il 3.11.2021.
Trattandosi di cause scindibili, non trova applicazione il principio di unitarietà del termine per l'impugnazione, tipico delle cause inscindibili.
Si veda sul punto, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022: “ In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio”. Massime precedenti
Conformi: N. 2557 del 2010 Rv. 611331 - 01
Non può ritenersi che la notifica della sentenza abbia fatto decorrere il termine per l'impugnazione anche nei confronti di PS, parte non notificante la sentenza.
pagina 23 di 28 Peraltro, la mancata tempestiva impugnazione nei confronti di determina il Parte_7 passaggio in giudicato della sentenza relativamente al rapporto processuale tra gli appellanti incidentali e tale banca.
Deve evidenziarsi che parte appellante incidentale, totalmente soccombente in primo grado rispetto a aveva un interesse diretto e immediato alla proposizione del gravame, non insorto per Parte_7 effetto dell'impugnazione principale.
48. Il passaggio in giudicato della statuizione con riferimento al rapporto processuale predetto fa sì che si formi un giudicato interno in ordine agli accertamenti di fatto compiuti e dunque in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria proposta relativamente all'atto dispositivo de quo: eventus damni, assoggettabilità ad azione revocatoria, elemento soggettivo delle parti).
Ancorché non avente efficacia preclusiva diretta sul diverso rapporto processuale tra PS e appellanti incidentali, tale giudicato interno non può non dispiegare rilevante e dirimente valenza probatoria, anche al fine di evitare un paradossale contrasto di giudicati relativi ad una vicenda sostanziale segnata da evidente collegamento giuridico e fattuale: proposizione di due azioni revocatorie da parte dei creditori contro lo stesso atto dispositivo posto in essere dallo stesso debitore.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, in primo luogo, deve rilevarsi che non costituiscono oggetto di contestazione in appello i presupposti dell'esistenza del credito, dell'eventus damni e della posteriorità dell'atto dispositivo rispetto alla insorgenza del credito (peraltro indiscutibile, essendo il titolo costituito dalla sottoscrizione della fideiussione in data antecedente rispetto all'atto dispositivo, sussistendo incontestatamente un'esposizione debitoria in capo alla società debitrice principale).
In secondo luogo, deve affermarsi l'assoggettabilità del trasferimento immobiliare connesso agli accordi di separazione consensuale.
Si veda in tal senso:
- sez. 3 - , Ordinanza n. 10545 del 22/04/2025, secondo cui “L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti”.
- Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019, secondo cui “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di pagina 24 di 28 azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
49. Resta da accertare la natura gratuita ovvero onerosa dell'atto dispositivo.
Il tribunale ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova nel senso della onerosità dell'atto, anche tenuto conto della previsione pattizia della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore sia della madre sia dei figli.
Si condividono integralmente le considerazioni poste dal tribunale a base della valutazione di gratuità dell'atto dispositivo.
Peraltro, anche a voler ritenere l'onerosità dell'atto dispositivo, in quanto inseribile nell'alveo della sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali familiari, deve ritenersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo ai soggetti beneficiari dell'atto dispositivo medesimo.
Tale prova si desume, in forza di una valutazione di concludenza di natura indiziaria, dalla situazione di convivenza del debitore (fideiussore) con la moglie e con i figli maggiorenni, tale da indurre a ritenere provata la conoscenza della esposizione debitoria del marito – padre da parte degli altri familiari conviventi (moglie e figli).
50. Sono fondati gli appelli proposti da e e possono essere esaminati Pt_2 Parte_4 congiuntamente.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025), afferma la legittimità del subentro del cessionario del credito nell'azione revocatoria promossa dal cedente:
“In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.”
pagina 25 di 28 Analoga conclusione deve essere formulata con riferimento all'azione di accertamento della simulazione assoluta.
Deve evidenziarsi che la contestazione di è limitata alla inclusione nell'oggetto della Parte_1 cessione dei crediti in favore di della legittimazione all'esercizio delle azioni a tutela del Parte_4 credito: tale contestazione è infondata, come da pronuncia della Suprema Corte appena citata.
51. È fondato l'appello di , dante causa di . CP_1 Parte_4
Come si evince dalle massime che si riportano di seguito, il dante causa può proseguire il giudizio nella veste di sostituto processuale (“quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti”: vedi massima che segue):
- sez. 3 - , Sentenza n. 17834 del 21/06/2023 :
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo”
- sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023:
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dal dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale”
- sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019:
La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c. p. c., poiché, a norma dell'art. 111, comma 1 e 3, c. p. c., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell'art. 111, comma 4,c.p.c.
Deve dunque affermarsi la legittimazione processuale di anche all'impugnazione della sentenza. CP_1
52. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Rimini dovrà essere riformata e le statuizioni di accertamento della simulazione assoluta e della inefficacia ex art. 2901 c.c. dovranno essere estese anche nei confronti di tali parti, come da specifica domanda.
pagina 26 di 28 53. Spese.
L'esito del giudizio di appello e il principio di soccombenza fanno sì che:
- alle parti vittoriose in questo grado spetti il rimborso delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, a carico delle parti soccombenti;
- alle parti appellanti, cui è stato accolto l'appello, spetti anche il rimborso delle spese di primo grado, liquidate come da dispositivo, a carico delle parti soccombenti.
Quanto a e la liquidazione è cumulativa, in quanto si tratta di parti difese dallo Parte_4 CP_1 stesso avvocato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'appello proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4
II - in accoglimento degli appelli proposti da e Parte_4 Parte_5
QUALE AR IN NOME E PER CONTO DI (GIÀ Parte_5 Controparte_1 [...]
, dichiara che le statuizioni di cui alle lettere Controparte_2
a), b.1) e b.2) del dispositivo della sentenza appellata (relative a tutti e tre gli atti dispositivi dedotti in giudizio), vengono pronunciate anche in favore di tali parti appellanti;
III - in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_19
AR LA EV ES , dichiara che la statuizione di cui alla lettera CP_17
b.2) del dispositivo della sentenza appellata (relativa all'atto del Notaio del 27.07.09, rep. Per_2
151.046), viene pronunciata anche in favore di tale parte appellante;
IV - conferma nel resto la sentenza appellata, eccezion fatta, quanto al regolamento delle spese, per la disciplina di esse, di cui ai seguenti punti V, VI e VII, ferme le statuizioni della sentenza appellata non modificate nei predetti punti;
V - condanna , Parte_1 CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado di appello in favore di
[...] [...]
(GIA' e Controparte_6 Controparte_7 [...] che liquida, in favore di ciascuna di dette parti, in euro Parte_7
14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VI - condanna , Parte_1 CP_5 CP_3 Parte_6 in solido tra loro, al rimborso delle spese di entrambi i gradi in favore di CP_4
e UALE AR IN NOME E Parte_4 Parte_5
pagina 27 di 28 PER CONTO DI (GIÀ Controparte_1 Controparte_2 che liquida, cumulativamente, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al
[...]
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e quanto al presente grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VII - condanna in solido CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4
CP_1 tra loro, al rimborso delle spese di entrambi i gradi in favore di PER IN Controparte_19
QUALITA' DI AR LA EV ES , che liquida, quanto al primo grado, in CP_17 euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e quanto al presente grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VIII - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono, quanto a , Parte_1 CP_5 CP_3
i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo Parte_6 CP_4 unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2219/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAZZA MASSIMO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 58 47900 RIMINIpresso il difensore avv. BATTAZZA MASSIMO
E PER ESSA IN QUALITA' DI AR LA EV Parte_2 Parte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARABINI PAOLO e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in V.LE TRENTO N. 93 PESAROpresso il difensore avv. CHIARABINI PAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTANZI ALBERTO e dell'avv. , Parte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA M.TONTI 17 47900 RIMINIpresso il difensore avv. COSTANZI ALBERTO
UALE AR IN NOME E PER CONTO DI Parte_5
(GIÀ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. COSTANZI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_3
M.TONTI 17 47900 RIMINIpresso il difensore avv. COSTANZI ALBERTO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e dell'avv. , CP_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e CP_4 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
pagina 1 di 28 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e CP_5 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FISCALETTI CHIARA e dell'avv. , Parte_6 C.F._5 elettivamente domiciliato in LARGO DONATORI DEL SANGUE, 16 MONTELABBATEpresso il difensore avv. FISCALETTI CHIARA
APPELLANTI INCIDENTALI
(GIA' (C.F. Controparte_6 Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. ODORICI SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_4
CANALGRANDE 5 41121 MODENApresso il difensore avv. ODORICI SILVIA
C.F. ), con il Parte_7 P.IVA_5 patrocinio dell'avv. CAPARRINI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BIANCHELLI 32
47923 RIMINIpresso il difensore avv. CAPARRINI CARLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_8 C.F._6 domiciliato in presso il difensore avv.
NUOVA (C.F. ), con il Controparte_8 Parte_9 P.IVA_6 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MARIA IRENE NELLA QUALITA DI EREDE TESTAMENTARIA DI FOIERA CP_9
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGERI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente C.F._7 domiciliato in VIA NAIROBI 12 PALERMOpresso il difensore avv. RUGGERI GIUSEPPE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_10 C.F._8 domiciliato in presso il difensore avv.
P.IVA_6 Controparte_10 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il Controparte_11 difensore avv.
APPELLATI
In punto a: appello avverso la sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 3.11.2021.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. attualmente Parte_11 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, causa iscritta all'R.G. N. 5816/2010,
[...]
, Parte_1 Parte_12 Parte_8 Parte_10
e educendo quanto segue: CP_4 CP_5 CP_3 Parte_6 era titolare di diritto di credito, in forza di decreto ingiuntivo n. 2531/09 del Tribunale di Rimini del
19.10.2009, emesso contro , di Controparte_12 ammontare di € 78.256,13, oltre interessi sulla sorte capitale, competenze e spese;
sulla base di tale pagina 2 di 28 decreto ingiuntivo in data 20.10.2009 aveva iscritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di ipoteca giudiziale R.G. n. 18087, R.P. n. 3961, a garanzia della somma di € 90.000,00 sui beni Pt_7 di proprietà dei garanti E Parte_1 Parte_8 CP_4 Per_1
un'ulteriore ipoteca giudiziale R.G. n. 7536, R.P. n. 1846, a garanzia della somma di €
[...]
90.000,00 sui beni di proprietà dei garanti e Pertanto, la banca Parte_1 CP_4 era creditrice nei confronti di e in CP_4 Parte_1 Parte_8 solido, della somma totale di € 84.369,84, oltre interessi dal 12.5.2010 e alle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo e le successive occorse.
1.1. deduceva, inoltre, quanto segue: Il debito di e CP_1 Parte_1 CP_4 ra già sorto quando, nel mese di luglio 2009, tali soggetti si erano spogliati Parte_8 dei propri beni:
- “con atto di compravendita 17 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in Parte_1 Persona_2
Rep. 151.018, Racc. 11.934 (Doc. 4), registrato all'Ufficio delle Entrate di il 24 luglio Pt_7 Pt_7 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di all'art. 7873, R.G. n. 13081 (Doc. 5) e Pt_7 il 30 luglio 2009 presso la Conservatoria di Pesaro all'art. 3180, R.G. n. 5533, ha ceduto alla moglie IG.ra : 1 – A] la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Parte_12 Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita detta porzione da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323; - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S.2, Z.C. 1, Cat. A/2, CI. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Villa Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, CI. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; Confini: area cortiliva, scale e vano scale, , parti comuni, salvi altri.
1- B] la piena CP_4 proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), VIA IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, Particella 274; - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, CI. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; sub. 11, Via IV Novembre n. 54, P.T., Cat. C/2, CI. 3, mq.. 52, R.C. Euro 91,31; oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al Catasto Terreni del Comune di Novafeltria, Sezione Censuaria dii Novafeltria, al foglio 13, part. 273, di mq. 58, R.D. euro 0,30, R.A. euro 0,27. Confini: via IV Novembre, parti comuni, Testi , salvi altri. E' compresa CP_4 nella vendita la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre 1999, depositato agli atti Persona_3 del Notaio di con verbale di data 16 dicembre 1999, Rep. N. 14430/801, Persona_4 Pt_7 registrato a il 22 dicembre 1999 al n. 2672 Serie I/V ed ivi trascritto il 22 dicembre 1999 Pt_7 all'art. 9337, e nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Persona_3 Marino in data 2 dicembre 1999, depositato agli atti del Notaio di con Persona_4 Pt_7 verbale di data 16 dicembre 1999, Rep. N. 14430/801, trascritto a Urbino il 28 dicembre 1999 all'art. 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n. 54/56 i seguenti subalterni: - 8 bene comune non censibile – corridoio e scale – 9 – bene comune non censibile – corridoi e scale.”;
- “con atto di compravendita 20 luglio 2009 della Dr.ssa Parte_8 Persona_2 notaio in Rep. 151.027, Racc. 11.940 (Doc. 6), registrato all'Ufficio delle Entrate di il Pt_7 Pt_7 23 luglio 2009 e trascritto il 24 luglio 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_7 all'art. 7833, R.G. n. 12994 (Doc. 7), ha ceduto alla moglie IG.ra : 2 – C] quota di Parte_10
pagina 3 di 28 ½ del diritto di proprietà superficiaria della durata di anni 99 decorrenti dal 16 dicembre 1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, composta da n. 3 palazzine e precisamente la porzione immobiliare costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via Pt_7 della Fiera n. 70, P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, CI. 5, vani 6,5 R.C. Euro 474,68; - Sub. 73, Via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, CI. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31. Confini dell'appartamento sub. 24: corridoio comune, muri perimetrali esterni su tre lati, , , salvi altri. Confini del Parte_13 Persona_5 garage sub. 73: parti comuni, , salvi altri. È compresa nella CP_13 Persona_6 vendita la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, pari a complessivi 21,95/10000, parti comuni consistenti principalmente in: - Cabina distinta al C.F. del Comune di al foglio n. 97, part. 1, sub. 99, Cat. D/1, Pt_14 Pt_7 bene censibile comune a tutti i sub;
- doppio spazio per lavaggio auto;
- locale al piano primo adibito a sala riunioni condominiali;
- aree destinate a verde e viabilità interna;
- corsia di accesso e disimpegno alle autorimesse, gravata da servitù di uso pubblico. Il pagamento del prezzo della suddetta vendita al IG. è stato fatto dal IG. , in nome Parte_8 Parte_15 proprio per spirito di liberalità nei confronti della IG.ra , ai sensi dell'art. 1180, Parte_10 comma 1 C.C., e quindi quale liberalità indiretta ai sensi dell'art. 809 C.C;
- “con atto di donazione 27 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in CP_4 Persona_2
Rep. 151.046, Racc. 11.951 (Doc. 8), registrato all'Ufficio delle Entrate di il 3 agosto Pt_7 Pt_7 2009 e trascritto il 5 agosto 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di all'art. Pt_7 8379, R.G. n. 13922 (Doc. 9), e il 5 agosto 2009 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Pesaro all'art. 3309, R.G. n. 5730 (Doc. 10), in ottemperanza a quanto previsto dal ricorso per separazione consensuale 22.6.09, ha donato: 3 – D] alla moglie , che ha accettato, la CP_5 piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita detta porzione da un appartamento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Località Villa Verucchio, P.S.T., Z.C. 1, Cat. A/2, CI. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25. Confini: area cortiliva, scale e vano scale, , parti Parte_12 comuni, salvi altri. È compresa nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fanno parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 Persona_3 dicembre 1999, depositato agli atti del Notaio di con verbale di data 16 Persona_4 Pt_7 dicembre 1999, Rep. N. 14430/801, registrato a il 22 dicembre 1999 al n. 2672 Serie I/V ed ivi Pt_7 trascritto il 22 dicembre 1999 all'art. 9337. 3-E] ai figli IGg.ri e in parti CP_3 Parte_6 uguali tra loro, che hanno accettato, la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, CAT A/4, CI. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34; oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al Catasto Terreni del Comune di Novafeltria, Sezione Censuaria di Novafeltria al foglio 13, part. 665, di mq 54, R.D. euro 0,28 R.A euro 0,25. Confini: via IV Novembre, parti comuni, , salvi Parte_12 altri. È compreso nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre Persona_3 1999, depositato agli atti del Notaio di con verbale di data 16 dicembre Persona_4 Pt_7 1999, Rep. N. 14430/801, trascritto a Urbino il 28 dicembre 1999 all'art. 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n. 56, i seguenti subalterni della part. 274: - 8- bene comune non censibile – corridoio e scale;
- 10 – bene comune non censibile – scoperto pertinenziale;
e il sub. 11 della part. 620 – bene comune non censibile – passaggio.
pagina 4 di 28
1.2. deduceva, altresì, quanto segue: i diritti e le ragioni di credito vantate dalla banca erano CP_1 precedenti e preesistenti agli atti di disposizione patrimoniale oggetto di contestazione, in quanto le fideiussioni a garanzia della debitrice principale erano state sottoscritte da CP_12 Parte_1
e in data 21.3.2005 fino alla concorrenza di € Parte_8 CP_4
355.000,00 e il conto corrente n. 1025784, intestato alla società era stato aperto nel novembre 1992 e confermato nel dicembre 2000 e aveva un saldo debitore di - € 55.224,27 al 31.5.2009, - € 51.751,43 al
30.6.2009 e - € 51.721,57 al 31.7.2009; risultava essere il convivente di Parte_1 Pt_12
, ra il marito di d entrambi avevano la
[...] Parte_8 Parte_10 medesima residenza;
veva fatto una donazione alla moglie e ai due figli a seguito CP_4 di separazione consensuale. Secondo la banca “Dall'analisi del suddetto ricorso di separazione si desume una certa fretta nel trascrivere un atto notarile di donazione alla moglie e ai figli che
“anticipa” gli effetti di una separazione solo da poco instaurata…infatti nonostante il ricorso per separazione venga presentato avanti al Tribunale di Rimini il 24 giugno 2009 con l'udienza per la comparizione dei coniugi avanti il Presidente per il tentativo di conciliazione poi fissata al 11 agosto
2009 ore 9,40, l'atto del Notaio Dr.ssa che qui si intende revocare, viene stipulato il 27 luglio Per_2
2009, prima, non solo del tentativo di conciliazione previsto per Legge, ma anche prima di qualsiasi provvedimento del Presidente del Tribunale di Rimini che avrebbe potuto assegnare o meno le proprietà del Testi alla moglie ed ai figli come da accordi di separazione”; CP_4 Parte_1
e non solo erano garanti di ma avevano Parte_8 CP_4 CP_12 ricoperto nel tempo le cariche societarie e era il padre di Parte_8 Per_1 amministratore unico prima e liquidatore poi della società debitrice prima della
[...] dichiarazione di fallimento;
aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 nell'immobile da egli venduto alla moglie;
aveva ricevuto la notifica del Parte_8 decreto ingiuntivo all'indirizzo dell'appartamento ceduto alla moglie;
aveva CP_4 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo nella casa “ceduta” alla moglie;
Parte_1
e “dopo quattro mesi dalle vendite/donazioni fatte nel Parte_8 CP_4 luglio 2009 abitavano ancora nelle case vendute dove ricevevano regolarmente le notifiche” e “due dei presunti venditori/donanti continuano ad abitare nelle case cedute ciò come risulta dai certificati dei Comuni di residenza prodotti”; era stata messa in liquidazione pochi giorni dopo gli atti di CP_12 disposizione, ovvero il 6.8.2009, ed era stata dichiarata fallita il 22.12.2009; non vi erano altre proprietà immobiliari in capo nulla Parte_1 Parte_8 CP_4 si poteva recuperare dalla società fallita;
la compravendita del 17.7.2009 eseguita da e Parte_1 della moglie , l'atto dispositivo di del 20.7.2009 verso la Parte_12 Parte_8
pagina 5 di 28 moglie e le donazioni di alla consorte Parte_10 CP_4 [...]
ai figli e rano da considerarsi a titolo gratuito. CP_5 CP_3 Parte_6
1.3. pertanto, domandava in via principale, l'accertamento della simulazione CP_2 assoluta:
- dell'atto di compravendita 17 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.018, Racc. 11.934,
- dell'atto 20 luglio 2009 della Dottoressa notaio in Rep. 151.027, Racc. Persona_2 Pt_7
11.940, dell'atto di donazione 27.7.2009 della Dottoressa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.046, Racc. 11951,
In subordine, nell'ipotesi per cui non si ritenessero i suddetti atti simulati, chiedeva “essere dichiarati revocati e dichiarati inefficaci à sensi dell'art. 2901 C.C. e segg., nei confronti della
[...]
con ogni conseguenza di Legge ed al fine di consentire le azioni di Parte_11 recupero dei crediti di cui sopra sui beni oggetto dell'atto in questione”.
2. Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Con separato atto di citazione notificato in data 18.3.2011
[...]
, oggi Parte_16 [...] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_7
Rimini, causa iscritta all'R.G. 422/2011, , Parte_1 Parte_12 CP_4
CP_5 CP_3 Parte_6 Parte_8 Parte_10 deducendo quanto segue: la banca vantava un credito per la somma di € 52.581,11 oltre
[...] interessi convenzionali al tasso dell'11,50% annuo dal 30.9.2009 al saldo, spese liquidate e successive nei confronti di in forza di decreto CP_4 Parte_1 Parte_8 ingiuntivo notificato ai convenuti tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010.
3.1. deduceva altresì che nella consapevolezza della decozione di di cui Parte_7 CP_12 tutti i convenuti erano soci, che avrebbe comportato l'escussione delle garanzie prestate a favore della società, e vevano posto in essere atti CP_4 Parte_1 Parte_8 volti a spogliarsi dei propri beni con gli atti di disposizione già indicati. Secondo l'istituto di credito, con riferimento all'atto dispositivo effettuato da il prezzo di compravendita indicato di Parte_1
€ 180.000,00 era da considerarsi sproporzionato rispetto al valore di mercato e non era stato effettivamente pagato e appariva “del tutto inverosimile che il venditore di un immobile ne mantenga il possesso, così come invece è avvenuto nella presente fattispecie, come dimostrato dal fatto che il IG. testi vive anche oggi nell'immobile venduto”. Con riferimento all'atto dispositivo posto in essere Pt_1
pagina 6 di 28 da la banca deduceva che “Le parti hanno dichiarato un prezzo di € Parte_8
13.700,00, non pagato dalla compratrice, ma da tal signor , in nome proprio Parte_15 ai sensi dell'art. 1180, comma 1, C.C., per spirito di liberalità nei confronti della signora Parte_10
” e che “Appare del tutto inverosimile che il venditore di un immobile ne mantenga il possesso,
[...] così come invece è avvenuto nella presente fattispecie, come dimostrato dal fatto che il IG.
[...]
vive anche oggi nell'immobile venduto”. Con riferimento all'atto di donazione di Parte_8 nei confronti della consorte e dei figli, deduceva che lo stesso era “conseguente CP_4 ad una separazione consensuale del tutto inefficace in quanto simulata”.
3.2. RIVIERABANCA, pertanto, domandava: “previa, ove occorrer possa, dichiarazione di simulazione assoluta e/o inefficacia della separazione consensuale conseguita al ricorso presentato in data 22 giugno 2009”, la declaratoria di simulazione assoluta e la conseguente privazione degli effetti giuridici degli atti dispositivi posti in essere da e CP_4 Parte_1 Parte_8 in via subordinata, domandava la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi
[...] confronti dei suindicati atti in quanto arrecanti pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
3.3. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
4. Con atto di intervento volontario intervenivano in giudizio e Controparte_11
Controparte_6
5. All'udienza del 25.11.2014 il Tribunale di Rimini riuniva le due cause. A seguito dell'emissione di ordinanze di integrazione del contraddittorio nei confronti di e Parte_15 dalla mancata prova della notificazione dell'atto di chiamata in causa di quest'ultimo, il Tribunale revocava, con ordinanza pronunziata il 25.5.2016, le precedenti ordinanze in quanto non si versava in una fattispecie di litisconsorzio necessario.
6. All'udienza del 26.10.2016 il Tribunale di Rimini dichiarava l'interruzione del processo alla luce del decesso di , avvenuto in data 15.10.2016. Parte_12
7. Il processo veniva riassunto e si costituiva in giudizio, quale successore di
[...] la quale formulava eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio e, Persona_7 nel merito domandava il rigetto delle avverse domande.
8. La causa veniva istruita per testi, per interrogatorio formale e veniva espletata C.T.U.
9. In data 5.11.2018 si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito Parte_2 vantato da di ammontare di € 236.468,58, portato dal Decreto Controparte_11
Ingiuntivo n. 1104/2009 emesso dal Tribunale di Pesaro.
10. In data 16.11.2019 interveniva nel giudizio, in quanto aveva acquistato pro Parte_4 soluto, in forza di contratto di cessione concluso con e tutti i CP_1 Controparte_14
pagina 7 di 28 crediti derivanti da finanziamenti ipotecari, nonché, in aggiunta o in alternativa, quelli chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza ed era subentrata nella titolarità dei crediti suindicati, tra i quali era ricompreso anche il credito vantato originariamente da e fatto valere in giudizio. CP_1
11. Il Tribunale di Rimini così statuiva:
“Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 5816/2010, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) in accoglimento delle domande proposte dalla Controparte_15
- ora e - e dalla
[...] Parte_7 Parte_7 [...]
dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita Controparte_6 del 17.07.2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.018, Racc. 11.934, con Persona_2 Pt_7 il quale ha trasferito alla moglie : - la piena proprietà di porzione di Parte_1 Parte_12 fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323: - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S. 2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Villa Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; - la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274: - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, Cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - sub. 11, Via IV Novembre n. 54, P.T., Cat. C/2, Cl. 3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; b) in accoglimento delle domande proposte dalla Controparte_15
- ora e - e dalla
[...] Parte_7 Parte_7 [...]
dichiara inefficace nei confronti della Controparte_6 [...]
- ora e Controparte_15 Parte_7
- e della Parte_7 Controparte_6 1) l'atto del 20.07.2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.027, Racc. Persona_2 Pt_7 11.940, con cui ha ceduto alla moglie la quota di ½ del Parte_8 Parte_10 diritto di proprietà superficiaria della durata di anni 99 decorrenti dal 16.12.1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via della Fiera n. 70, Pt_7 P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 474,68; - sub. 73, via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31; 2) l'atto di donazione del 27.07.2009 della Dr.ssa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.046, Racc. 11.951, con cui ha trasferito - alla moglie la CP_4 CP_5 piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un appartamento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Località Villa Verucchio, P.S.T, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25; - ai figli e CP_3 Pt_6
in parti uguali tra loro, la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in
[...]
pagina 8 di 28 Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) pone le spese di c.t.u. - liquidate con separato decreto - definitivamente a carico dei convenuti in solido;
e) compensa integralmente le spese di lite tra la
[...] e i convenuti;
f) compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_16 e i convenuti;
g) compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_11 e i convenuti;
h) compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_4 Parte_2 e i convenuti;
i) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della
[...] [...]
ora Controparte_15 Parte_7
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.254,00 a titolo di
[...] compenso professionale ed euro 1.786,07 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge. l) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della delle spese di lite che si Controparte_6 liquidano in euro 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.”
12. Il Tribunale di Rimini affermava quanto segue: in via preliminare doveva essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio sia di in qualità di titolare del diritto di credito vantato originariamente nei confronti di Parte_4 sia di la quale aveva stipulato un contratto di cessione di crediti pecuniari CP_12 Pt_2 individuabili in blocco con , non essendo inclusa nella cessione di Controparte_17 credito anche l'azione revocatoria o il diritto all'accertamento della natura simulata degli atti impugnati.
Sempre in via preliminare, era da condividersi l'esclusione della necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Infatti, con ordinanza del Parte_15
25.05.2016 era stata rilevata l'estraneità di quest'ultimo agli effetti traslativi dell'atto di compravendita del 20.07.2009 in forza del quale veva venduto alla moglie Parte_8 Parte_10
a quota di ½ del diritto di proprietà superficiaria per il corrispettivo di € 13.700,00, al quale
[...] il medesimo aveva partecipato, dichiarando che “il pagamento alla parte venditrice del suddetto prezzo
è stato effettuato dal medesimo, in nome proprio ai sensi dell'art. 1180, comma 1 c.c., per spirito di liberalità nei confronti della signora , odierna acquirente, e quindi quale Parte_10 liberalità indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.”.
Sempre in via preliminare, era da evidenziarsi che era infondata l'eccezione di estinzione del procedimento iscritto al R.G.N. 5816/2010 sollevata da e Persona_7 Parte_10 in quanto aveva ritualmente riassunto il procedimento anche in quello riunito.
[...] CP_1
pagina 9 di 28 Nel merito, con riferimento all'atto dispositivo posto in essere da in favore della Parte_1 moglie , erano emerse diverse circostanze che inducevano ad affermare la natura Parte_12 simulata dell'atto medesimo. Infatti, l'atto era stato realizzato da nei confronti della Parte_1 consorte, non era stata raggiunta la prova che il prezzo pattuito fosse stato integralmente pagato e la
CTU espletata aveva ritenuto non congruo il prezzo;
doveva essere rigettata la domanda di simulazione svolta da in quanto, per effetto dell'intervenuta cessione del credito originariamente vantato nei CP_1 confronti di la stessa non era più creditrice del simulato alienante e, quindi non era più Parte_1 legittimata ad esperire l'azione di simulazione ai sensi dell'art. 1416 c.c..
Era da escludersi la natura simulata degli atti posti in essere da e Parte_8 [...]
. Tuttavia, gli stessi dovevano essere dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c., sussistendo i CP_4 presupposti normativamente previsti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto: l'atto con cui aveva trasferito alla moglie la propria Parte_8 Parte_10 quota di diritto di proprietà superficiaria era atto dispositivo potenzialmente idoneo a depauperare la garanzia patrimoniale generica a disposizione degli istituti di credito creditori dello stesso;
qualificandosi l'atto a titolo oneroso, con riferimento all'elemento soggettivo, non poteva dirsi credibile che già socio di una volta dismessa tale qualità, si fosse Parte_8 CP_12 completamente disinteressato delle sorti economiche della società avendo prestato, in favore della stessa, una pluralità di fideiussioni sino alla concorrenza di importi di rilevante entità. Inoltre, risultava essere il padre di amministratore unico Parte_8 Persona_1 prima e liquidatore poi della società dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 22,.12.2009, era conosciuto o conoscibile in base all'ordinaria diligenza, il pregiudizio delle ragioni creditorie sofferto dalle banche a seguito dell'atto di disposizione dallo stesso compiuto;
la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dell'art. 2901 c.c. andava riconosciuta anche in capo ad Parte_10 coniuge convivente di dovendo ritenersi, secondo l'id quod
[...] Parte_8 plerumque accidit che un coniuge convivente fosse generalmente a conoscenza di un'esposizione debitoria dell'altro coniuge, e sulla base della circostanza negativa per cui non risultano motivi oggettivi idonei a giustificare il trasferimento che potrebbero condurre ad escludere che
[...] osse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie;
Parte_10 la pronuncia non poteva essere adottata, tuttavia, nei confronti di in quanto, per effetto CP_1 dell'intervenuta cessione del credito originariamente vantato da quest'ultima nei confronti di in quanto l'attuale titolare era . Parte_8 Parte_4
Parimenti, andava dichiarata l'inefficacia dell'atto con cui aveva dato esecuzione CP_4 alle previsioni del ricorso per separazione consensuale del 22.6.2009, in quanto non erano stati forniti in giudizio elementi idonei a verificare l'effettiva condizione economico patrimoniale delle parti in pagina 10 di 28 costanza di matrimonio, essendo a tal fine insufficienti le dichiarazioni dei redditi prodotte da limitatamente agli anni di imposta 2006 e 2007 ed essendo del tutto inidonei a tal CP_4 fine i capitoli di prova articolati dalle parti. Peraltro, dall'esame delle condizioni di separazione emergeva come si fosse obbligato anche alla corresponsione di un assegno di CP_4 mantenimento in favore della moglie e dei figli dovendo ritenersi, quindi, che la contribuzione in questione fosse idonea a compensare il contributo da coniuge di CP_5 CP_4 alla formazione del patrimonio familiare attraverso il suo ruolo di madre e casalinga.
[...]
Riconosciuta, pertanto, la gratuità degli atti dispositivi compiuti da doveva CP_4 affermarsi la sussistenza dei presupposti con riferimento ai quali l'art. 2901 c.c. prevede l'accoglimento dell'azione revocatoria. Infatti, l'atto dispositivo era successivo alla prestazione delle garanzie da parte di ed era da considerarsi pregiudizievole delle ragioni vantate CP_4 dagli istituti di credito. Infine, doveva considerarsi sussistente anche l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in quanto può dirsi noto, secondo un canone di esperienza, che la dismissione del proprio patrimonio immobiliare costituisca atto astrattamente idoneo a porre il creditore in una posizione deteriore in relazione alle prospettive di soddisfazione del credito in sede esecutiva. Peraltro, dalla documentazione acquisita in giudizio, risultava come all'interno di CP_4 CP_12 aveva ricoperto la carica di consigliere vicepresidente del Consiglio di amministrazione e di consigliere delegato con ampi poteri e non sembrava credibile che il medesimo, cessato dalle cariche sociali, si fosse totalmente disinteressato delle sorti economiche della società dallo stesso garantita dopo aver prestato garanzie per rilevanti importi.
13. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello e in accoglimento dell'appello qui spiegato, riformare parzialmente la sentenza qui impugnata del Tribunale di Rimini e, per l'effetto revocare e pertanto dichiarare, ai sensi dell'ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della creditrice intervenuta in persona del Parte_2 suo legale rappresentante p.t., dell'atto del Notaio del 27.07.09, rep. 151.046, racc. 11951, Per_2 trascritto a il 05.08.09 (doc. n. 9) con il IG. : ALLA MOGLIE IG.ra Pt_7 CP_4 Tes_1
, nata a [...] [...], quanto appresso:
1. piena proprietà della porzione di CP_5 Pt_7 fabbricato urbano posto nel Comune di Verucchio, fraz. Villa Verucchio, Via L. Amstrong n. 6, costituita detta porzione da appartamento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Verucchio al foglio 7, particella 323, subalterno 3, Località Villa Verucchio, p.s.t., z.c.1, cat. A/2, cl. 1, vani 5, r.c. €. 400,25=. E' compresa nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio Per_3 della Repubblica di San Marino in data 02.12.99, depositato agli atti dal Notaio
[...] Persona_4 di con verbale in data 16.12.99, rep. 14430/801, registrato a il 22.12.99 al n.
[...] Pt_7 Pt_7 2672 serie I/V ed ivi trascritto il 22.12.99 all'articolo 9337; DONAVA ALTRESI' AI FIGLI IGg.ri
, nato a [...] [...] e , nato a [...] [...], IN PARTI CP_3 Pt_7 Parte_6 Pt_7 UGUALI TRA , quanto appresso:
2. porzione del fabbricato urbano posto nel Comune di Pt_17 Novafeltria, Via IV Novembre n. 56, costituita da appartamento al piano primo con cantina al piano pagina 11 di 28 terra, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Novafeltria al foglio 13, particella 274, subalterno 7, graffato con la p.lla 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, p.t.1, cat. A/4, cl. 3, vani 3,5, r.c.
€. 81,34=, oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al catasto terreni del Comune Novafeltria, sezione censuaria di Novafeltria, al foglio 13, particella 665, di mq. 54 (cinquantaquattro), r.d. €. 0,28=, r.a. €. 0,25=. È compresa nella donazione la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Persona_3 Repubblica di San Marino in data 02.12.99, depositato agli atti dal Notaio di Persona_4 con il sopracitato verbale in data 16.12.99, rep. 14430/801, trascritto a Urbino il 28.12.99 Pt_7 all'articolo 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n. 56, i seguenti subalterni della p.lla 274: - 8 - bene comune non censibile – corridoio scale;
- 10 – bene comune non censibile – scoperto pertinenziale;
ed il subalterno 3 della p.lla 620 – bene comune non censibile – passaggio;
Voglia conseguentemente, ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari, di apportare ai registri, con esonero da ogni loro responsabilità, le variazioni conseguenti;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambi i giudizi”.
14. censurava la sentenza impugnata “in merito all'ammissibilità dell'intervento della Pt_2 [...] in qualità di cessionaria della intervenuta (poi Parte_2 Controparte_11 Controparte_18
”. deduceva che alla cessione del credito seguiva il trasferimento della
[...] Pt_2 titolarità del diritto, nonché delle azioni a tutela del diritto oggetto di cessione. Conseguentemente, la sentenza del Tribunale di Rimini avrebbe dovuto essere riformata con la declaratoria di ammissibilità dell'intervento in giudizio di e con l'accoglimento dell'azione revocatoria e la declaratoria di Pt_2 inefficacia anche nei confronti della società appellante dell'“atto di donazione del 27.07.2009 della
Dr.ssa notaio in Rep. 151.046, Racc. 11.951, come da domanda spiegata in Persona_2 Pt_7 primo grado”.
15. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_7
“preliminarmente in rito: riunire al presente gli appelli n. rg 2250 del 2021,2263 del 2021 e 2282 del
2021, in merito: rigettare l'appello, con vittoria di spese.”.
16. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, - respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di , , CP_5 Parte_6 CP_3
e ; b) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre
[...] CP_4 a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
17. Con l'appello incidentale e CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 censuravano la sentenza impugnata, in quanto “il giudice di primo grado ha accolto l'azione
[...] revocatoria qualificando l'atto di disposizione come gratuito e non oneroso, in quanto non sarebbero stati forniti nel giudizio elementi idonei a verificare l'effettiva condizione economico patrimoniale pagina 12 di 28 delle parti in costanza di matrimonio.” Secondo gli appellanti incidentali: gli atti di trasferimento si erano tutti resi necessari per provvedere al bilanciamento delle situazioni patrimoniali, completamente differenti in capo ai coniugi ed ai figli non economicamente autosufficienti;
CP_5 casalinga e priva di reddito e proprietà immobiliari, aveva provveduto “alla richiesta di separazione consensuale – sebbene potesse richiedere l'addebito al marito che nel corso degli anni aveva instaurato un'altra relazione sentimentale – solo a fronte di una richiesta economica che le potesse garantire un'esistenza libera e dignitosa” alla luce delle capacità lavorative, in considerazione dell'età
e dello stato di salute;
i figli, all'epoca della separazione, “dovevano ancora completare i loro studi universitari ed inserirsi nel mondo del lavoro, per cui non essendo ancora economicamente autosufficienti era preciso dovere del padre di provvedere al loro mantenimento”; sia il mantenimento sia il trasferimento immobiliare, pertanto, trovavano giustificazione in funzione del riequilibrio o ristoro dalla moglie e dei figli, privi di qualsiasi reddito ed erano stati adeguatamente provati. Quindi
l'atto doveva essere qualificato come atto a titolo oneroso e non gratuito e non sussistevano, le condizioni oggettive e soggettive per poter esperire l'azione revocatoria, che doveva essere pertanto, rigettata.
18. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: riunire a questa causa gli appelli pendenti innanzi a questa sezione ai nn.2250/2021 (appellante principale: , 2263/2021 (appellante principale: e 2282/2021 (appellante Parte_1 Parte_4 principale: di Registro Generale. NEL MERITO: • accertare che la sentenza n.963/2021 CP_1 del Tribunale di Rimini è passata in giudicato nei rapporti tra l'appellante ed il IG. Parte_2
siccome non impugnata nei confronti di quest'ultimo; • respingere – in conformità Parte_1 all'appello proposto dal IG. - le domande di simulazione proposte da Parte_1 Parte_7 e da Con vittoria di Parte_7 CP_6 Controparte_6 spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
19. Si costituiva rassegnando le seguenti Controparte_6 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis: - rigettare l'appello proposto da Pt_1
e le domande ed i motivi tutti ex adverso avanzati in quanto inammissibili ed infondati, con
[...] piena conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in parte qua;
- rigettare l'appello incidentale proposto da , , e in quanto inammissibile ed CP_4 CP_5 CP_3 Parte_6 infondato, con piena conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in parte qua;
- in estremo subordine si ripropone la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in primo grado in via subordinata e rimasta assorbita, in relazione all'atto di compravendita posto in essere dall'appellante in favore della moglie, stipulato a ministero Notaio in data 17.07.2009 – Parte_1 Persona_2 Rep. 151018/11934. Con vittoria di spese.”
20. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
pagina 13 di 28 21. Proponeva appello instaurando il procedimento iscritto all'R.G. N. 2250/2021, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare, anche ex art.102 c.p.c., l'intervenuta estinzione della causa sub R.G. n. 422/2011 del Tribunale di Rimini e la nullità della conseguente sentenza. NEL MERITO: - respingere la domanda di simulazione dell'atto di compravendita meglio indicato in narrativa;
- dichiarare che non ha proposto alcuna domanda di simulazione e, Controparte_6 conseguentemente, revocare la statuizione di accoglimento emessa dal Tribunale di Rimini in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario per aver anticipato gli esborsi e non riscosso onorari.
22. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per Parte_1
“l'intervenuta estinzione del processo.”. Secondo l'appellante la sentenza era erronea nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di intervenuta estinzione del procedimento di cui all'R.G. n. 422/2021 da lui sollevata in ragione dell'omessa notificazione a dell'atto di Parte_15 integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice con ordinanza nel giudizio di primo grado.
Secondo l'appellante, l'omissione in cui era incorsa si era manifestata prima della Parte_7 revoca del provvedimento con cui il giudice di prime cure, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, aveva disposto la chiamata del litisconsorte necessario pretermesso. Secondo Pt_1
“La violazione del termine stabilito dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio,
[...] espressamente qualificato come perentorio dall'art. 102 c.p.c. e dallo stesso Tribunale con l'ordinanza del 20.07.2012, ha comportato l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 307 c.p.c. a tenore del quale
“il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Inoltre, in ogni caso era litisconsorte necessario, in quanto “L'atto pubblico del 14.04.2010, infatti, è un contratto Pt_15 misto, caratterizzato, cioè da una causa comprensiva di elementi propri della compravendita e della donazione indiretta, nella misura in cui il trasferimento della proprietà superficiaria è retribuita con il pagamento di un prezzo tramite una donazione indiretta.”.
23. Con il secondo motivo di appello ensurava la sentenza impugnata per “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver accolto la domanda di simulazione mai proposta da
PS”. Secondo l'appellante il Tribunale di Rimini avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., quando, dopo aver asserito la sussistenza della simulazione, aveva accolto le domande proposte da ed PS. Secondo l'appellante PS aveva Parte_7 esercitato la sola azione revocatoria, chiedendo testualmente di “dichiarare l'inefficacia anche nei pagina 14 di 28 confronti della dei seguenti atti di Controparte_6 compravendita/donazione…”.
24. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “errata Parte_1 valutazione degli elementi istruttori in relazione all'asserita simulazione del contratto di compravendita”. Secondo l'appellante il Tribunale di Rimini avrebbe ignorato che lo stesso era il marito di e i coniugi non si erano mai separati né di fatto, né legalmente e la moglie, Parte_12
“acconsentendo alla permanenza del IG. nell'appartamento adibito a casa coniugale, si Parte_1 sia limitata ad onorare il dovere coniugale di coabitazione di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.”; il
Tribunale di Rimini avrebbe, poi, aggiunto che il pagamento dell'acconto sul prezzo non sarebbe stato dimostrato perché il testimone escusso sul punto, , avrebbe confermato la Testimone_2 circostanza ma non avrebbe specificato in che modo ne sarebbe venuto a conoscenza. Secondo se il giudice di prime cure avesse ritenuto non soddisfacente ed esaustiva la risposta Parte_1 del testimone, avrebbe potuto e dovuto, anche d'ufficio, ex art. 253, 1° comma c.p.c., rivolgere allo stesso delle ulteriori domande “a chiarimento degli aspetti della narrazione ritenuti oscuri”. Inoltre, non risultavano congruamente motivate “le riflessioni del primo Giudice” in ordine alla “presunta incongruenza del prezzo di vendita”.
25. Si costituiva , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_7
“preliminarmente in rito: riunire il presente e gli appelli n. rg 2219 del 2021, 2263 del 2021 e 2282 del 2021, in merito: rigettare l'appello, nella parte concernente la dichiarata simulazione dell'atto nei confronti di , in caso di accoglimento dell'appello dichiarare la revocatoria dell'atto del Parte_7 Notaio del 17.07.2009 repertorio n. 151.018 raccolta n. 11.934 mediante il quale ha Per_2 Parte_1 venduto alla signora , suo coniuge quanto in appresso specificato: a) - porzione di Parte_12 fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio, frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n.6 angolo Via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita detta porzione da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al foglio 7, particella 323, subalterni: - 2, Località Villa Verucchio, p.S.2., Z.C. 1, Cat. A/2, cl. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - 1, Località Villa Verucchio, p.T., Z.C. 1, Cat. C/6, cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06. Confini: area cortiliva, scale e vano scale, , parti comuni, salvi CP_4 altri;
b) - porzione del fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria, Via IV Novembre n. ri 54-56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al foglio 13, particella 274, subalterni: - 12, Via IV Novembre n. 56, p.2.3., Cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - 11, Via IV Novembre n. 54, p.T., Cat. C/2, cl. 3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; oltre ad area cortiliva pertinenziale alla porzione suddetta distinta al Catasto Terreni del Comune di Novafeltria, Sezione Censuaria di Novafeltria, al foglio 13, particella 273, di mq. 58 (cinquantotto), R.D. Euro 0,30, R.A. Euro 0,27. Confini: Via IV Novembre, parti comuni, Testi , salvi altri. E' CP_4 compresa nella vendita la quota proporzionale delle parti, cose, spazi e servizi condominiali dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni in oggetto, il tutto come meglio specificato nell'atto di divisione autenticato dal Notaio della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre Persona_3 1999, depositato agli atti del Notaio di con verbale in data 16 dicembre Persona_4 Pt_7 1999, rep. n. 14430/801, registrato a il 22 dicembre 1999 al n. 2672 Serie I/V ed ivi trascritto il Pt_7 22 dicembre 1999 all'articolo 9337, e nell'atto di divisione autenticato dal Notaio Persona_3
pagina 15 di 28 della Repubblica di San Marino in data 2 dicembre 1999, depositato agli atti del Notaio Persona_4 di con il sopracitato verbale in data 16 dicembre 1999, rep. n. 14430/801, trascritto ad
[...] Pt_7 Urbino il 28 dicembre 1999 all'articolo 4747, nel quale in particolare si precisava che sono parti comuni del fabbricato sito in Novafeltria, Via IV Novembre n.ri 54-56, i se- guenti subalterni: - 8 - bene comune non censibile - corridoio e scale;
- 9 -bene comune non censibile - corridoi e scale. Comunque con vittoria di spese.”
26. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di CP_5
, , e;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi
[...] Parte_6 CP_3 CP_4 di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
27. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
28. Proponeva appello , instaurando il procedimento iscritto all'R.G. N. 2263/2021, Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi in fatto e diritto illustrati nell'atto introduttivo del presente grado, salvi gli emendamenti con-sentiti in corso di causa, contrariis rejectis:
-NEL MERITO: - in via principale, accertata e dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di Parte_4 nel giudizio di primo grado, riformare parzialmente la sen-tenza del Tribunale di Rimini n.
[...] 963/2021 emessa dalla Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti in data 3/11/2021 e pubblicata in pari data nella causa con R.G. n. 5816/2010 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare anche nei confronti della stessa A) la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del Parte_4 17/07/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n. 151.018, Racc. n. 11.934, con il Persona_2 Pt_7 quale ha trasferito alla moglie : - la piena proprietà di porzione di Parte_1 Parte_12 fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, co-stituita da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323: - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S. 2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl.
2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Vil-la Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; - la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Nova-feltria (PU), Via IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274: - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, Cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - sub. 11, Via IV Novem-bre n. 54, P.T., Cat. C/2, Cl.
3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; B) inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg., l'atto del 20/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.027, Racc. n.11.940, con cui Persona_2 Pt_7 Parte_8 ha ceduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà superficiaria della Parte_10 durata di anni 99 decorrenti dal 16/12/1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via della Fiera n. 70, Pt_7 P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 474,68; - sub. 73, via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31; C) inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg., l'atto di donazione del 27/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.046, Racc. Persona_2 Pt_7
pagina 16 di 28 n.11.951, con cui ha trasferito - alla moglie la piena proprietà di CP_4 CP_5 porzione di fabbricato urba-no posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un apparta-mento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Lo-calità Villa Verucchio, P.S.T, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25; - ai figli e , in parti uguali tra loro, la piena proprietà di porzione di CP_3 Parte_6 fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34; - in ogni caso, ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza. - in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, con spese generali al 15%, IVA e CPA come di legge, in entrambi i giudizi, sentenza provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro pregiudizio.
29. censurava la sentenza impugnata nella parte in cui “Il Giudice di primo grado, Parte_4 richiamando la decisione della Suprema Corte n. 29637/2017, non ha ritenuto ammissibile l'intervento di in quanto il diritto controverso non è il diritto di credito, ma il diritto alla Parte_4 declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole e conseguentemente ha statuito che il cessionario non possa subentrare automaticamente nel diritto predetto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c.”. Secondo l'appellante “Tale orientamento della Corte degli Ermellini è stata però successivamente disconosciuta da plurime decisioni di merito”. Pertanto, secondo la sentenza di prime cure andava riformata e doveva essere dichiarato ammissibile il suo Parte_4 intervento in giudizio in qualità di cessionaria di . CP_1
30. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente Parte_7 in rito: riunire il presente e gli appelli n. rg 2250 del 2021, 2219 del 2021 e 2282 del 2021, in merito: rigettare l'appello, con vittoria di spese.”.
31. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa,- respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di , , CP_5 Parte_6 CP_3
e ; b) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre
[...] CP_4 a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
32. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: riunire gli appelli pendenti innanzi a questa sezione ai nn.2250/2021 (appellante principale: Pt_1
, 2263/2021 (appellante principale: e 2282/2021 (appellante principale:
[...] Parte_4 [...]
a quello avente n.2219/2021 (appellante principale quale mandataria di CP_1 Parte_2 [...]
di Registro Generale. NEL MERITO: • respingere – in conformità all'appello Controparte_17 principale proposto dal IG. - le domande proposte da Parte_1 Parte_7 [...] e da nonché l'appello proposto da Parte_7 Controparte_6
pagina 17 di 28 Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario delle spese Parte_4 generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
33. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
34. Proponeva appello quale mandataria di , Parte_18 CP_1 instaurando il procedimento iscritto all'R.G. N. 2282/2021, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi in fatto e diritto illustrati nell'atto introduttivo del presente grado, salvi gli emendamenti con-sentiti in corso di causa, contrariis rejectis:
-NEL MERITO: - in via principale, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 963/2021 emessa dalla Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti in data 3/11/2021 e pubblicata in pari data nella causa con R.G. n. 5816/2010 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare anche nei confronti della stessa A) la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del Controparte_1 17/07/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.018, Racc. n.11.934, con il quale Persona_2 Pt_7
ha trasferito alla moglie : - la piena proprietà di porzione di fabbricato Parte_1 Parte_12 urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, co-stituita da un appartamento al piano secondo con cantina al piano interrato e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323: - sub. 2, Località Villa Verucchio, P.S. 2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7, R.C. Euro 668,81; - sub. 1, Località Vil-la Verucchio, P.T., Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 25, R.C. Euro 49,06; - la piena proprietà di porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Nova-feltria (PU), Via IV Novembre n. 54/56, costituita da un appartamento al piano secondo con soffitta al piano terzo e sottoscala al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274: - sub. 12, Via IV Novembre n. 56, P. 2-3, Cat. A/4, Cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 123,17; - sub. 11, Via IV Novem-bre n. 54, P.T., Cat. C/2, Cl. 3, mq. 52, R.C. Euro 91,31; B) l'inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg. dell'atto del 20/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.027, Racc. n.11.940, con cui Persona_2 Pt_7 [...]
ha ceduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà superficiaria Parte_8 Parte_10 della durata di anni 99 decorrenti dal 16/12/1976, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 99 anni, di porzione del complesso immobiliare condominiale posto in Comune di Rimini (RN), Via della Fiera n. 70, costituita da un appartamento al piano quarto e da un garage al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio n. 97, particella 1: - sub. 24, via della Fiera n. 70, Pt_7 P. 4, Z.C. 3, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 474,68; - sub. 73, via della Fiera n. 70, P.T., Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 17, R.C. Euro 91,31; C) l'inefficace à sensi dell'art.
2.901 C.C. e segg. dell'atto di donazione del 27/7/2009 della Dr.ssa notaio in Rep. n.151.046, Racc. Persona_2 Pt_7 n.11.951, con cui ha trasferito - alla moglie la piena proprietà di CP_4 CP_5 porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via L. Armstrong n. 6, angolo via Sacco e Vanzetti n. 16, costituita da un apparta-mento al piano terra con cantina al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Verucchio al Foglio n. 7, particella 323, sub. 3, Lo-calità Villa Verucchio, P.S.T, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5, R.C. Euro 400,25; - ai figli e , in parti uguali tra loro, la piena proprietà di porzione di CP_3 Parte_6 fabbricato urbano posto in Comune di Novafeltria (PU), Via IV Novembre n. 56, costituita da un appartamento al piano primo con cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria al Foglio n. 13, particella 274, sub. 7, graffato con la particella 620, sub. 2, Via IV Novembre n. 56, P. T-1, Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, R.C. Euro 81,34; - in ogni caso, ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza. - in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, con spese generali al 15%, IVA e CPA come di legge, in entrambi i giudizi, sentenza provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro pregiudizio.
pagina 18 di 28 35. Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui “il Giudice di primo grado ritiene la CP_1 ancora parte del procedimento (e quindi sembrerebbe possibile destinataria degli effetti della
[...] sentenza sia di simulazione che di revoca degli atti contestati), ma, dopo aver dichiarato simulati o revocati i predetti atti, e soprattutto dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria, rileva che non sia più legittimata ad esperire l'azione di simulazione o a beneficiare degli effetti di tale revocatoria, avendo ceduto il credito a e quindi non essendo più l'attuale titolare del Parte_4 credito vantato contro gli appellati”. Tuttavia, per effetto di tale decisione, il credito vantato inizialmente da ed in seguito da non trovava alcuna tutela. CP_1 Parte_4
36. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_7
“preliminarmente in rito: riunire il presente e gli appelli n. rg 2250 del 2021, 2263 del 2021 e 2219 del
2021, in merito: rigettare l'appello, con vittoria di spese.”.
37. Si costituivano in giudizio CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 assegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, - respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Rimini - rigettare tutte le domande promosse in primo grado dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di , , CP_5 Parte_6 CP_3
e ; b) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre
[...] CP_4 a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc.”
38. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE: riunire gli appelli pendenti innanzi a questa sezione ai nn.2250/2021 (appellante principale: Pt_1
, 2263/2021 (appellante principale: e 2282/2021 (appellante principale:
[...] Parte_4 [...]
a quello avente n.2219/2021 (appellante principale quale mandataria di CP_1 Parte_2 [...]
di Registro Generale. NEL MERITO: • respingere – in conformità all'appello Controparte_17 principale proposto dal IG. - le domande proposte da Parte_1 Parte_7 e da nonché l'appello proposto da
[...] Controparte_6 [...] Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario delle spese CP_1 generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarando di aver anticipato gli esborsi e non riscosso gli onorari.”
39. Si costituiva in giudizio in qualità di erede testamentaria di Persona_7 Pt_12
ed accettante l'eredità con beneficio di inventario senza formulare alcuna conclusione.
[...]
40. Le cause suindicate venivano riunite.
41. È infondato l'appello proposto da Parte_1
42. Con il primo motivo di appello ensura la sentenza impugnata per “l'intervenuta Parte_1 estinzione del processo.”.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, si è verificato il cumulo di cause scindibili.
pagina 19 di 28 Sono scindibili e indipendenti tra loro tutti i rapporti processuali formatisi nel presente giudizio, potendo astrattamente ciascun creditore proporre in separato e autonomo giudizio le proprie azioni nei confronti dei soggetti partecipanti agli atti dispositivi dedotti nel presente giudizio.
Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione, insorta relativamente ad uno di tali rapporti processuali, non estende i suoi effetti anche gli altri rapporti processuali in rapporto di scindibilità con il primo.
Nel caso di specie, l'eventuale estinzione, per le ragioni dedotte (omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del ), relativa al rapporto processuale incentrato sull'atto Pt_15 dispositivo, cui hanno partecipato , e (cioè atto di compravendita 20 luglio Pt_15 Pt_8 Per_8
2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.027), non potrebbe mai estendersi anche Persona_2 Pt_7 agli altri rapporti processuali di natura scindibile, ad uno dei quali appartiene la posizione processuale di , che eccepisce l'estinzione dell'intero giudizio originariamente col n. 422 del 2011 in Parte_1 primo grado, pur essendo estraneo a tale rapporto negoziale.
Si veda in tal senso circa la non estensibilità degli effetti dell'estinzione, in ipotesi di cause scindibili, sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020:
In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali).
L'estraneità al suddetto rapporto processuale di (eccipiente l'estinzione dell'intero Parte_1 giudizio originariamente col n. 422 del 2011 in primo grado) esclude la legittimazione del medesimo a sollevare l'eccezione.
Inoltre, la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo (così, sez. 3 - , Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024: Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione pagina 20 di 28 di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).
43. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata per “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver accolto la domanda di simulazione mai proposta da
PS”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a tale motivo di appello è sufficiente osservare che Controparte_6
nel proprio atto di intervento ha dedotto che “ricorrono, nel caso di specie, tutte le condizioni o
[...] della simulazione per dichiararli nulli e/o inesistenti e/o inefficaci, o in subordine le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. per far luogo alla revoca”. Dunque, è evidente che l'istituto di credito ha dedotto in giudizio anche la fattispecie di simulazione assoluta.
Nelle conclusioni dell'atto di intervento la parte ha formulato domanda di accertamento dell'inefficacia, ma tale locuzione è implicitamente ma certamente comprensiva della domanda di accertamento della simulazione assoluta, essendo l'inefficacia la giuridica conseguenza anche della fattispecie simulatoria, oltre che dell'azione revocatoria.
Non si è verificata, dunque, alcuna ultrapetizione.
44. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza impugnata per “errata Parte_1 valutazione degli elementi istruttori in relazione all'asserita simulazione del contratto di compravendita”.
L'appellante contesta il ragionamento del tribunale sotto tre profili.
a. La irrilevanza della persistenza della convivenza coniugale nella abitazione alienata, ai fini della prova della simulazione, in considerazione della inesistenza di uno stato di separazione legale tra i coniugi.
b. L'erronea valutazione di mancato raggiungimento della prova del pagamento del prezzo da parte della moglie.
Secondo l'appellante il Tribunale di Rimini avrebbe ignorato che lo appellante era il marito di Pt_12
e i coniugi non si erano mai separati né di fatto, né legalmente e la moglie, “acconsentendo
[...] alla permanenza del IG. nell'appartamento adibito a casa coniugale, si sia limitata ad Parte_1 onorare il dovere coniugale di coabitazione di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.”; il Tribunale di Rimini avrebbe, poi, aggiunto che il pagamento dell'acconto sul prezzo non sarebbe stato dimostrato perché il testimone escusso sul punto, , avrebbe confermato la circostanza ma non avrebbe Testimone_2 specificato in che modo ne sarebbe venuto a conoscenza. Secondo se il giudice di Parte_1 prime cure avesse ritenuto non soddisfacente ed esaustiva la risposta del testimone, avrebbe potuto e pagina 21 di 28 dovuto, anche d'ufficio, ex art. 253, 1° comma c.p.c., rivolgere allo stesso delle ulteriori domande “a chiarimento degli aspetti della narrazione ritenuti oscuri”.
c. Parte appellante ha infine contestato la rilevanza della incongruità del prezzo di vendita e comunque la erroneità di tale valutazione di incongruità.
45. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto la irrilevante della deposizione de relato ex parte resa da . Testimone_2
La decisione è corretta.
Si veda sul punto sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020.
La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento. Inoltre, deve evidenziarsi che parte appellante non ha specificamente impugnato tale considerazione operata dal Tribunale in ordine alla irrilevanza probatoria della deposizione de relato ex parte.
In tale contesto (anche tenuto conto della mancata allegazione ad opera di parte appellante di una possibile fattispecie di simulazione relativa e comunque della erroneità della decisione sotto il profilo del mancato accertamento di una fattispecie di simulazione relativa), appare dirimente, nel senso della sussistenza di una fattispecie di simulazione assoluta, la circostanza del mancato pagamento del prezzo.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha correttamente privato di ogni rilevanza le dichiarazioni di parte contenute nel rogito e finalizzate alla prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Nemmeno tale parte della motivazione è stata oggetto di specifica censura argomentativa.
Vi è poi un ulteriore elemento di prova indicativo della sussistenza di una fattispecie simulatoria, in quanto evidenziante la volontà del disponente di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori Parte_1 mediante un negozio assolutamente simulato e dunque la oggettiva finalizzazione a tale scopo del negozio medesimo.
Tale negozio è stato, infatti, rogitato in una stretta contestualità cronologica con gli altri due atti dispositivi per cui è causa:
- atto di compravendita 17 luglio 2009 della Dr.ssa notaio in Rep. 151.018, Persona_2 Pt_7
Racc. 11.934,
- atto di compravendita 20 luglio 2009 della Dottoressa notaio in Rep. Persona_2 Pt_7
151.027, Racc. 11.940,
- atto di donazione 27.7.2009 della Dottoressa notaio in Rep. 151.046, Persona_2 Pt_7
Racc. 11951,
pagina 22 di 28 Non può essere frutto di una mera coincidenza il fatto che i tre fideiussori del rapporto bancario principale abbiano compiuto in tale stretta contestualità cronologica atti dispositivi lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori e in favore delle proprie mogli (e in un caso anche dei figli).
Per tutte queste ragioni deve confermarsi l'accertamento di simulazione assoluta operato dal Tribunale.
46. È infondato l'appello incidentale proposto da CP_5 CP_3 Pt_6
e che censurano la sentenza impugnata, in quanto “il giudice di primo
[...] CP_4 grado ha accolto l'azione revocatoria qualificando l'atto di disposizione come gratuito e non oneroso, in quanto non sarebbero stati forniti nel giudizio elementi idonei a verificare l'effettiva condizione economico patrimoniale delle parti in costanza di matrimonio.”
47. L'appello incidentale di CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 in quanto proposto nei confronti di , è inammissibile, in quanto tardivo.
[...] Parte_7
ha, infatti, notificato agli appellanti incidentali la sentenza appellata in data 6 novembre Parte_7
2021 e tale notifica ha fatto iniziare la decorrenza del c.d. termine breve per l'appello da parte dei soggetti destinatari della notifica.
L'appello incidentale è stato proposto in data 6 aprile 2022, allorché dunque era già decorso il termine di giorni trenta per l'impugnazione.
L'appello incidentale nei confronti di PS non è invece tardivo.
PS non ha notificato la sentenza e dunque il termine per impugnare nei suoi confronti è quello c.d. lungo ex art. 327 c.p.c, di mesi sei, scadente in data 3 maggio 2022, decorsi mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza il 3.11.2021.
Trattandosi di cause scindibili, non trova applicazione il principio di unitarietà del termine per l'impugnazione, tipico delle cause inscindibili.
Si veda sul punto, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022: “ In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio”. Massime precedenti
Conformi: N. 2557 del 2010 Rv. 611331 - 01
Non può ritenersi che la notifica della sentenza abbia fatto decorrere il termine per l'impugnazione anche nei confronti di PS, parte non notificante la sentenza.
pagina 23 di 28 Peraltro, la mancata tempestiva impugnazione nei confronti di determina il Parte_7 passaggio in giudicato della sentenza relativamente al rapporto processuale tra gli appellanti incidentali e tale banca.
Deve evidenziarsi che parte appellante incidentale, totalmente soccombente in primo grado rispetto a aveva un interesse diretto e immediato alla proposizione del gravame, non insorto per Parte_7 effetto dell'impugnazione principale.
48. Il passaggio in giudicato della statuizione con riferimento al rapporto processuale predetto fa sì che si formi un giudicato interno in ordine agli accertamenti di fatto compiuti e dunque in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria proposta relativamente all'atto dispositivo de quo: eventus damni, assoggettabilità ad azione revocatoria, elemento soggettivo delle parti).
Ancorché non avente efficacia preclusiva diretta sul diverso rapporto processuale tra PS e appellanti incidentali, tale giudicato interno non può non dispiegare rilevante e dirimente valenza probatoria, anche al fine di evitare un paradossale contrasto di giudicati relativi ad una vicenda sostanziale segnata da evidente collegamento giuridico e fattuale: proposizione di due azioni revocatorie da parte dei creditori contro lo stesso atto dispositivo posto in essere dallo stesso debitore.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, in primo luogo, deve rilevarsi che non costituiscono oggetto di contestazione in appello i presupposti dell'esistenza del credito, dell'eventus damni e della posteriorità dell'atto dispositivo rispetto alla insorgenza del credito (peraltro indiscutibile, essendo il titolo costituito dalla sottoscrizione della fideiussione in data antecedente rispetto all'atto dispositivo, sussistendo incontestatamente un'esposizione debitoria in capo alla società debitrice principale).
In secondo luogo, deve affermarsi l'assoggettabilità del trasferimento immobiliare connesso agli accordi di separazione consensuale.
Si veda in tal senso:
- sez. 3 - , Ordinanza n. 10545 del 22/04/2025, secondo cui “L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti”.
- Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019, secondo cui “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di pagina 24 di 28 azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
49. Resta da accertare la natura gratuita ovvero onerosa dell'atto dispositivo.
Il tribunale ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova nel senso della onerosità dell'atto, anche tenuto conto della previsione pattizia della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore sia della madre sia dei figli.
Si condividono integralmente le considerazioni poste dal tribunale a base della valutazione di gratuità dell'atto dispositivo.
Peraltro, anche a voler ritenere l'onerosità dell'atto dispositivo, in quanto inseribile nell'alveo della sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali familiari, deve ritenersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo ai soggetti beneficiari dell'atto dispositivo medesimo.
Tale prova si desume, in forza di una valutazione di concludenza di natura indiziaria, dalla situazione di convivenza del debitore (fideiussore) con la moglie e con i figli maggiorenni, tale da indurre a ritenere provata la conoscenza della esposizione debitoria del marito – padre da parte degli altri familiari conviventi (moglie e figli).
50. Sono fondati gli appelli proposti da e e possono essere esaminati Pt_2 Parte_4 congiuntamente.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025), afferma la legittimità del subentro del cessionario del credito nell'azione revocatoria promossa dal cedente:
“In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.”
pagina 25 di 28 Analoga conclusione deve essere formulata con riferimento all'azione di accertamento della simulazione assoluta.
Deve evidenziarsi che la contestazione di è limitata alla inclusione nell'oggetto della Parte_1 cessione dei crediti in favore di della legittimazione all'esercizio delle azioni a tutela del Parte_4 credito: tale contestazione è infondata, come da pronuncia della Suprema Corte appena citata.
51. È fondato l'appello di , dante causa di . CP_1 Parte_4
Come si evince dalle massime che si riportano di seguito, il dante causa può proseguire il giudizio nella veste di sostituto processuale (“quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti”: vedi massima che segue):
- sez. 3 - , Sentenza n. 17834 del 21/06/2023 :
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo”
- sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023:
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dal dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale”
- sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019:
La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c. p. c., poiché, a norma dell'art. 111, comma 1 e 3, c. p. c., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell'art. 111, comma 4,c.p.c.
Deve dunque affermarsi la legittimazione processuale di anche all'impugnazione della sentenza. CP_1
52. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Rimini dovrà essere riformata e le statuizioni di accertamento della simulazione assoluta e della inefficacia ex art. 2901 c.c. dovranno essere estese anche nei confronti di tali parti, come da specifica domanda.
pagina 26 di 28 53. Spese.
L'esito del giudizio di appello e il principio di soccombenza fanno sì che:
- alle parti vittoriose in questo grado spetti il rimborso delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, a carico delle parti soccombenti;
- alle parti appellanti, cui è stato accolto l'appello, spetti anche il rimborso delle spese di primo grado, liquidate come da dispositivo, a carico delle parti soccombenti.
Quanto a e la liquidazione è cumulativa, in quanto si tratta di parti difese dallo Parte_4 CP_1 stesso avvocato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'appello proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4
II - in accoglimento degli appelli proposti da e Parte_4 Parte_5
QUALE AR IN NOME E PER CONTO DI (GIÀ Parte_5 Controparte_1 [...]
, dichiara che le statuizioni di cui alle lettere Controparte_2
a), b.1) e b.2) del dispositivo della sentenza appellata (relative a tutti e tre gli atti dispositivi dedotti in giudizio), vengono pronunciate anche in favore di tali parti appellanti;
III - in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_19
AR LA EV ES , dichiara che la statuizione di cui alla lettera CP_17
b.2) del dispositivo della sentenza appellata (relativa all'atto del Notaio del 27.07.09, rep. Per_2
151.046), viene pronunciata anche in favore di tale parte appellante;
IV - conferma nel resto la sentenza appellata, eccezion fatta, quanto al regolamento delle spese, per la disciplina di esse, di cui ai seguenti punti V, VI e VII, ferme le statuizioni della sentenza appellata non modificate nei predetti punti;
V - condanna , Parte_1 CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4 in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado di appello in favore di
[...] [...]
(GIA' e Controparte_6 Controparte_7 [...] che liquida, in favore di ciascuna di dette parti, in euro Parte_7
14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VI - condanna , Parte_1 CP_5 CP_3 Parte_6 in solido tra loro, al rimborso delle spese di entrambi i gradi in favore di CP_4
e UALE AR IN NOME E Parte_4 Parte_5
pagina 27 di 28 PER CONTO DI (GIÀ Controparte_1 Controparte_2 che liquida, cumulativamente, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al
[...]
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e quanto al presente grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VII - condanna in solido CP_5 CP_3 Parte_6 CP_4
CP_1 tra loro, al rimborso delle spese di entrambi i gradi in favore di PER IN Controparte_19
QUALITA' DI AR LA EV ES , che liquida, quanto al primo grado, in CP_17 euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e quanto al presente grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VIII - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono, quanto a , Parte_1 CP_5 CP_3
i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo Parte_6 CP_4 unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 28 di 28