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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17601 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa EL Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21060 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 15.12.2025 e vertente
TRA
– già – (C.F. e P.IVA: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
04.04.2000, contumace;
resistente
Oggetto: Locazione finanziaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.12.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, deduceva di aver Parte_1
stipulato, in data 10.02.2022, con il resistente il contratto di locazione CP_1 finanziaria di beni strumentali n. 200A13/3660 (rif. int. 232346), della durata di 60 mesi, al prezzo di € 13.711,80, oltre IVA, suddiviso in 60 canoni mensili da € 228,53 oltre IVA, avente ad oggetto “N.1 DISTR. SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT
WELCOME OMG437SM + KIT FINGER DATA”.
A seguito del mancato pagamento dei canoni a partire dall'01.10.2023, la ricorrente comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto con lettera raccomandata A/R via pec del 16.05.2024 (all. 4 del ricorso introduttivo), in base a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
La ricorrente rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- In via principale e nel merito accertare e dichiarare in virtù dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto
n.200A13/3660 (rif.int. 232346) per inadempimento del Sig. e per CP_1
l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 10.015,61 per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia, nonché a restituire N.1 DISTR. SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT WELCOME OMG437SM
+ KIT FINGER DATA;
- In subordine accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n.200A13/3660
(rif.int. 232346) per inadempimento del Sig. e per l'effetto condannare CP_1
quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 10.015,61 per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore
o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia, nonché a restituire N.1 DISTR.
SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT WELCOME OMG437SM + KIT FINGER
DATA;
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuata a mezzo posta presso la residenza risultante dal relativo certificato anagrafico e perfezionatasi in data 21.06.2025 per compiuta giacenza, il resistente non si costituiva ed era dichiarato contumace all'udienza del 15.12.2025.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'15.12.2025, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
La domanda deve ritenersi fondata e quindi accogliersi.
Preliminarmente, va dato atto che il Tribunale adito è competente in ragione della previsione di cui all'art. 15 del contratto, che indica quale foro esclusivo competente per eventuali controversie il foro di Roma.
Nel merito, occorre evidenziare che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento
(ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in questione, parte ricorrente ha documentato l'acquisto dei beni strumentali oggetto di locazione finanziaria mediante deposito della relativa fattura (all. 3 del ricorso introduttivo), la stipula del contratto di locazione finanziaria (all. 1) ed anche il proprio adempimento mediante consegna dei beni all'utilizzatrice, come da verbale di consegna del 10.02.2022, sottoscritto dal resistente (all. 2).
Il resistente non ha invece provato, come era suo onere, di aver CP_1
provveduto al puntuale pagamento dei canoni, né alla restituzione dei beni mobili a seguito della comunicazione di risoluzione.
Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento al pagamento dei canoni e l'intervenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 12 delle condizioni generali di contratto specificamente approvate, con conseguente fondatezza, alla luce delle previsioni contrattuali, della richiesta di restituzione dei beni, di pagamento dei canoni scaduti e di pagamento della penale, secondo il conteggio effettuato da parte ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
55/14, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato e marca).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto da
[...]
Parte_1
• Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
200A13/3660 (rif. int. n.232346) stipulato in data 10.02.2022;
• Condanna alla restituzione in favore della ricorrente dei seguenti CP_1
beni: “N.1 DISTR. SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT WELCOME
OMG437SM + KIT FINGER DATA”.
• Condanna al pagamento in favore della ricorrente di € 10.015,61, CP_1
oltre interessi convenzionali dalla domanda giudiziale al saldo;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della CP_1
ricorrente nella misura di € 264,00 per spese e € 1.500,00 per compensi, oltre il
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa EL Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Federica Fralleoni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa EL Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21060 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 15.12.2025 e vertente
TRA
– già – (C.F. e P.IVA: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
04.04.2000, contumace;
resistente
Oggetto: Locazione finanziaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.12.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, deduceva di aver Parte_1
stipulato, in data 10.02.2022, con il resistente il contratto di locazione CP_1 finanziaria di beni strumentali n. 200A13/3660 (rif. int. 232346), della durata di 60 mesi, al prezzo di € 13.711,80, oltre IVA, suddiviso in 60 canoni mensili da € 228,53 oltre IVA, avente ad oggetto “N.1 DISTR. SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT
WELCOME OMG437SM + KIT FINGER DATA”.
A seguito del mancato pagamento dei canoni a partire dall'01.10.2023, la ricorrente comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto con lettera raccomandata A/R via pec del 16.05.2024 (all. 4 del ricorso introduttivo), in base a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
La ricorrente rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- In via principale e nel merito accertare e dichiarare in virtù dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto
n.200A13/3660 (rif.int. 232346) per inadempimento del Sig. e per CP_1
l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 10.015,61 per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia, nonché a restituire N.1 DISTR. SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT WELCOME OMG437SM
+ KIT FINGER DATA;
- In subordine accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n.200A13/3660
(rif.int. 232346) per inadempimento del Sig. e per l'effetto condannare CP_1
quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 10.015,61 per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore
o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia, nonché a restituire N.1 DISTR.
SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT WELCOME OMG437SM + KIT FINGER
DATA;
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuata a mezzo posta presso la residenza risultante dal relativo certificato anagrafico e perfezionatasi in data 21.06.2025 per compiuta giacenza, il resistente non si costituiva ed era dichiarato contumace all'udienza del 15.12.2025.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'15.12.2025, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
La domanda deve ritenersi fondata e quindi accogliersi.
Preliminarmente, va dato atto che il Tribunale adito è competente in ragione della previsione di cui all'art. 15 del contratto, che indica quale foro esclusivo competente per eventuali controversie il foro di Roma.
Nel merito, occorre evidenziare che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento
(ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in questione, parte ricorrente ha documentato l'acquisto dei beni strumentali oggetto di locazione finanziaria mediante deposito della relativa fattura (all. 3 del ricorso introduttivo), la stipula del contratto di locazione finanziaria (all. 1) ed anche il proprio adempimento mediante consegna dei beni all'utilizzatrice, come da verbale di consegna del 10.02.2022, sottoscritto dal resistente (all. 2).
Il resistente non ha invece provato, come era suo onere, di aver CP_1
provveduto al puntuale pagamento dei canoni, né alla restituzione dei beni mobili a seguito della comunicazione di risoluzione.
Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento al pagamento dei canoni e l'intervenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 12 delle condizioni generali di contratto specificamente approvate, con conseguente fondatezza, alla luce delle previsioni contrattuali, della richiesta di restituzione dei beni, di pagamento dei canoni scaduti e di pagamento della penale, secondo il conteggio effettuato da parte ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
55/14, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato e marca).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto da
[...]
Parte_1
• Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
200A13/3660 (rif. int. n.232346) stipulato in data 10.02.2022;
• Condanna alla restituzione in favore della ricorrente dei seguenti CP_1
beni: “N.1 DISTR. SUPERLUNA + KIT TAB + LIS + KIT WELCOME
OMG437SM + KIT FINGER DATA”.
• Condanna al pagamento in favore della ricorrente di € 10.015,61, CP_1
oltre interessi convenzionali dalla domanda giudiziale al saldo;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della CP_1
ricorrente nella misura di € 264,00 per spese e € 1.500,00 per compensi, oltre il
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa EL Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Federica Fralleoni.