TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2020 promossa da:
(c.f. ), residente in Controguerra (TE), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Diego Silvestri e dall'Avv. Corrado Cameli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Corrado Cameli in Ascoli Piceno (AP), alla Via G. Sacconi, n. 20, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parducci e Giacomo Vinattieri, elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Firenze, alla Via Cavour, n. 39, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di recesso in materia contratti di consumo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni diversa deduzione od istanza disattesa: Nel merito:
A) accertare e dichiarare che la Controparte_2
è inadempiente rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 49
[...] comma 1 lettera h) del Codice del Consumo, non avendo fornito all'attore le informazioni sul diritto di recesso di cui al contratto concluso tra le parti in data 11.04.2019; - accertare e dichiarare che la legittimità, l'efficacia e validità della comunicazione del recesso inviata dal prima della Parte_2 scadenza del periodo di recesso;
- e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore al pagamento in favore del sig. , della somma di € 6.500,00, a titolo di Parte_2 rimborso del pagamento ricevuto, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B) accertare e dichiarare che la Controparte_2
è in ogni caso inadempiente rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 49 del
[...]
Codice del Consumo, non avendo fornito all'attore le informazioni precontrattuali e contrattuali di cui al contratto concluso tra le parti in data 11.04.2019; - e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. , della somma di € 5.000,00, Parte_2
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o danni a titolo di perdita di chances, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) accertare e dichiarare la
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore per le causali di cui alla narrativa, responsabile dei danni subiti dal sig. a titolo di responsabilità contrattuale, giusta la necessità e esistenza di un Parte_2 obbligo di protezione dell'allievo nel confronti del e/o a titolo di responsabilità Parte_2 extracontrattuale sensi di cui al l'art. 2043 C.c. e per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. , della somma di € 5.000,00, Parte_2
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o danni a titolo di perdita di chances, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. D) Il tutto con condanna al pagamento di spese e compenso di causa”.
Convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la richiesta di risarcimento danni poiché infondata in fatto ed in diritto in forza delle argomentazioni contenute in atti di causa. Vinte le spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi a codesto Parte_2
Tribunale la per vederla condannare, previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento della medesima rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 49 comma 1 lettera h) del Codice del Consumo - non avendo fornito all'odierno attore le informazioni sul diritto di recesso di cui al contratto in ordine alla partecipazione di un corso per la realizzazione di calzature, concluso tra le parti in data 11.04.2019 - al pagamento della somma di euro 6.500,00, a titolo di rimborso del pagamento ricevuto, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa degli atteggiamenti della convenuta che non avrebbe fornito corrette informazioni sul corso e aveva poi assunto atteggiamenti non consoni, che avevano creato disagi e danni alla salute dell'attore.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: - nel mese di febbraio essendo interessato per propria passione personale a frequentare un corso per apprendere le tecniche tradizionali per la realizzazione di calzature, verificava su Internet la presenza del sito www.saskiascarpesumisura.com, ove veniva pubblicizzato un corso per la realizzazione di scarpe con metodo tradizionale;
- pertanto prendeva contatti con la a responsabilità limitata semplificata con sede in Firenze Controparte_2 (FI) e la in qualità di legale rappresentante di quest'ultima, inviava a mezzo Controparte_3 mail in data 22.03.2019 la documentazione per la partecipazione al corso, composta unicamente da due fogli contenenti una descrizione sommaria del corso (in lingua inglese: Program e Application Form) e nessun tipo di informazione e/o documentazione veniva ulteriormente fornita;
- provvedeva sia alla compilazione del modulo di iscrizione al corso (Application Form) e sia al pagamento, in data 11.04.2019, della somma relativa al costo del corso indicata di euro 6.500,00; - comunicava all'odierna convenuta l'avvenuta iscrizione ed il pagamento dell'iscrizione al corso, inoltrando copia del detto pagamento a mezzo mail (Vd. Mail del 11.04.2019); - una volta trasferitosi in loco e consegnando materialmente il modulo di adesione, sin dal primo giorno di corso si rendeva conto che il corso di cui aveva preso cognizione solamente da Internet, non corrispondeva a quanto asseritamente rappresentato sia in termini di qualità che in termini di utilità proprie;
- constatava la carenza di rispondenza di informazioni e, inoltre, una condotta illegittima della che assumeva, nelle sue Controparte_3 vesti di docente del corso, atteggiamenti aggressivi, intimidatori ed offensivi;
- subiva un fortissimo stress psico - fisico sfociato in sindrome d'ansia con attacchi di panico e, pertanto, con raccomandata a/r del 03.5.2019, inviata in data 04.05.2019 e ricevuta in data 08.05.2019 informava espressamente la convenuta della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto;
- la convenuta non dava riscontro a detta richiesta e vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente la vertenza.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, ha eccepito e dedotto, in sintesi, in via preliminare l'indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
nel merito ha sostenuto che il ha deciso Pt_3 unilateralmente e senza motivazione l'interruzione del corso professionale dopo le prime lezioni, senza confrontarsi con la dirigenza dell'istituto della scuola professionale;
in ogni caso il recesso ex articolo 52 d.lgs. 206/2005, esercitabile nel caso di prestazioni di servizi entro quattordici giorni dal giorno della conclusione del contratto, era stato esercitato tardivamente, essendo peraltro carente di riscontro documentale, l'allegazione parte attrice in relazione alle obbligazioni rimaste inadempiute.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica poiché richiesta tardivamente e comunque superflua ai fini della decisione, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
La domanda di parte attrice appare parzialmente fondata, per le ragioni ed i limiti che si vanno ad illustrare.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attore non ha formalmente qualificato la propria domanda, limitandosi a richiedere l'accertamento della legittimità dell'esercitato recesso in ordine alla partecipazione di un corso per la realizzazione di calzature per poi chiedere il risarcimento danni per i comportamenti assunti dalla convenuta sia in precontrattuale che nella inziale gestione del rapporto.
Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina del diritto di recesso contrattuale ai sensi degli art. 52 e 53 del codice del consumo.
A tal proposito, infatti, il contratto concluso è configurabile ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo del 06/09/2005 - N. 206 (Codice del Consumo), che identifica il Consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Nel caso specifico, il è evidentemente persona fisica che ha Parte_2 richiesto con un contratto a distanza di usufruire dei servizi della convenuta interagendo secondo le modalità di cui al sito Internet della convenuta. A sua volta la convenuta
[...]
limitata semplificata risulta essere un “professionista” ai sensi del medesimo Controparte_2 art. 45 del Codice del Consumo e il contratto intercorso tra le parti si è svolto e concluso, altresì, secondo le previsioni dell'art. 45 comma 1 lettera g) senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
In tema di diritto di recesso ai sensi del codice del consumo, art. 52 e art. 53, definito di “protezione” e non riconducibile al tradizionale istituto del recesso preso in considerazione dal codice e avente l'effetto di far cessare le obbligazioni delle parti sia di adempiere al contratto a distanza, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi se non quelli di cui agli artt. 56 e 57, termine che subisce un allungamento dello spatium deliberandi in caso di mancato assolvimento da parte del professionista degli obblighi informativi concernenti il diritto di recesso;
infatti se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.
Osservato che in data 11 aprile 2019 è stato compilato il modulo di iscrizione ed effettuato il pagamento in una unica soluzione, come richiesto, dell'importo di € 6500,00, il 29 Aprile 2019 è iniziato il corso professionale e nel frattempo, in data 4 Maggio - 8 maggio 2019, il signor Pt_1 esercitava il diritto di recesso, occorre valutare la tempestività, ovvero il rispetto del termine di esercizio dell'azione di recesso, con conseguente maturare del diritto alle restituzioni.
Al riguardo, nel caso in cui il venditore, prima della stipulazione del contratto, non informi in modo completo il consumatore, sull'esercizio del recesso, i termini per recedere aumenteranno ad 1 anno e 14 giorni. In particolare, l'art. 53, stabilisce che: “Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo
52, comma 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.”
Nel caso specifico, emerge per tabulas dai moduli allegati in atti e sottoscritti, che l'odierna convenuta non ha dimostrato di aver fornito al le informazioni sul diritto di recesso richieste dall'art. 49, Pt_2 comma 1, lettera h) del Codice del Consumo. Obblighi di informazione disattesi;
infatti, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista doveva fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, sussistendo il diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, e in ordine a tale violazione del principio di trasparenza contrattuale la convenuta si è limitata a sostenere che era onere del a informarsi e che in ogni caso poteva comunicare il recesso Pt_2 anche a mezzo di una semplice lettera, non tenendo conto che l'onere della prova dell'avvenuta informativa contrattuale incombeva sulla parte convenuta - professionista, come previsto dal comma 10 del detto art. 49 codice del consumo.
Di alcun rilievo, a fronte del chiaro dettato normativo, il non aver preteso l'attore che il contratto fosse tradotto nella propria lingua, stante l'obbligo per l'imprenditore di predisporre il modello di contratto, quand'anche in inglese, in conformità alle prescrizioni di legge. Per tali ragioni, il recesso esercitato dall'attore può essere ritenuto validamente e tempestivamente esercitato e, conseguentemente va ritenuta fondata la spiegata domanda principale, con il conseguente diritto maturato alla restituzione delle somme versate;
quindi va condannata parte convenuta, ai sensi dell'art. 56 del predetto codice, a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, indicati, acclarati e non contestati, nella somma sostenuta per la partecipazione al corso di euro 6.500,00.
L'inquadramento della domanda nell'ambito del diritto al recesso contrattuale rende superflua l'analisi del comportamento della parte convenuta in termini di inadempimento contrattuale e precontrattuale, quand'anche ai fini risarcitori, restando del tutto irrilevanti le ragioni per le quali l'attore ha poi ritenuto di non proseguire il proprio corso così come eventuali atteggiamenti non consoni dell'insegnante, da valutare però avulsi dal contesto di fragilità del soggetto agente, il quale ha esercitato la facoltà riconosciutagli dalla legge di recedere dal contratto. Pertanto, non si ritiene di dover procedere all'esame delle ulteriori richieste articolate da parte attrice, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale che indica la non cumulabilità delle diverse azioni (Cass. Civ. sez. III, sentenza
20/09/2004 n° 18850; Cass. Civ. SS UU. n. 553/2009).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss. mm. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4
D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_2
1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice, accerta e dichiara la validità del recesso esercitato dal sig. ; Parte_2
2) Condanna per l'effetto la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione, in favore di , della somma di euro 6.500,00, da questi Parte_2 versate, per le ragioni di cui in parte motiva;
3) rigetta le ulteriori domande articolate;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite, in favore della , che si liquidano in euro 5077,00 per Parte_2 compensi professionali ai difensori, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ove per legge.
Teramo, il 14.02.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2020 promossa da:
(c.f. ), residente in Controguerra (TE), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Diego Silvestri e dall'Avv. Corrado Cameli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Corrado Cameli in Ascoli Piceno (AP), alla Via G. Sacconi, n. 20, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parducci e Giacomo Vinattieri, elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Firenze, alla Via Cavour, n. 39, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di recesso in materia contratti di consumo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni diversa deduzione od istanza disattesa: Nel merito:
A) accertare e dichiarare che la Controparte_2
è inadempiente rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 49
[...] comma 1 lettera h) del Codice del Consumo, non avendo fornito all'attore le informazioni sul diritto di recesso di cui al contratto concluso tra le parti in data 11.04.2019; - accertare e dichiarare che la legittimità, l'efficacia e validità della comunicazione del recesso inviata dal prima della Parte_2 scadenza del periodo di recesso;
- e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore al pagamento in favore del sig. , della somma di € 6.500,00, a titolo di Parte_2 rimborso del pagamento ricevuto, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B) accertare e dichiarare che la Controparte_2
è in ogni caso inadempiente rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 49 del
[...]
Codice del Consumo, non avendo fornito all'attore le informazioni precontrattuali e contrattuali di cui al contratto concluso tra le parti in data 11.04.2019; - e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. , della somma di € 5.000,00, Parte_2
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o danni a titolo di perdita di chances, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) accertare e dichiarare la
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore per le causali di cui alla narrativa, responsabile dei danni subiti dal sig. a titolo di responsabilità contrattuale, giusta la necessità e esistenza di un Parte_2 obbligo di protezione dell'allievo nel confronti del e/o a titolo di responsabilità Parte_2 extracontrattuale sensi di cui al l'art. 2043 C.c. e per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. , della somma di € 5.000,00, Parte_2
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o danni a titolo di perdita di chances, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. D) Il tutto con condanna al pagamento di spese e compenso di causa”.
Convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la richiesta di risarcimento danni poiché infondata in fatto ed in diritto in forza delle argomentazioni contenute in atti di causa. Vinte le spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi a codesto Parte_2
Tribunale la per vederla condannare, previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento della medesima rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 49 comma 1 lettera h) del Codice del Consumo - non avendo fornito all'odierno attore le informazioni sul diritto di recesso di cui al contratto in ordine alla partecipazione di un corso per la realizzazione di calzature, concluso tra le parti in data 11.04.2019 - al pagamento della somma di euro 6.500,00, a titolo di rimborso del pagamento ricevuto, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa degli atteggiamenti della convenuta che non avrebbe fornito corrette informazioni sul corso e aveva poi assunto atteggiamenti non consoni, che avevano creato disagi e danni alla salute dell'attore.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: - nel mese di febbraio essendo interessato per propria passione personale a frequentare un corso per apprendere le tecniche tradizionali per la realizzazione di calzature, verificava su Internet la presenza del sito www.saskiascarpesumisura.com, ove veniva pubblicizzato un corso per la realizzazione di scarpe con metodo tradizionale;
- pertanto prendeva contatti con la a responsabilità limitata semplificata con sede in Firenze Controparte_2 (FI) e la in qualità di legale rappresentante di quest'ultima, inviava a mezzo Controparte_3 mail in data 22.03.2019 la documentazione per la partecipazione al corso, composta unicamente da due fogli contenenti una descrizione sommaria del corso (in lingua inglese: Program e Application Form) e nessun tipo di informazione e/o documentazione veniva ulteriormente fornita;
- provvedeva sia alla compilazione del modulo di iscrizione al corso (Application Form) e sia al pagamento, in data 11.04.2019, della somma relativa al costo del corso indicata di euro 6.500,00; - comunicava all'odierna convenuta l'avvenuta iscrizione ed il pagamento dell'iscrizione al corso, inoltrando copia del detto pagamento a mezzo mail (Vd. Mail del 11.04.2019); - una volta trasferitosi in loco e consegnando materialmente il modulo di adesione, sin dal primo giorno di corso si rendeva conto che il corso di cui aveva preso cognizione solamente da Internet, non corrispondeva a quanto asseritamente rappresentato sia in termini di qualità che in termini di utilità proprie;
- constatava la carenza di rispondenza di informazioni e, inoltre, una condotta illegittima della che assumeva, nelle sue Controparte_3 vesti di docente del corso, atteggiamenti aggressivi, intimidatori ed offensivi;
- subiva un fortissimo stress psico - fisico sfociato in sindrome d'ansia con attacchi di panico e, pertanto, con raccomandata a/r del 03.5.2019, inviata in data 04.05.2019 e ricevuta in data 08.05.2019 informava espressamente la convenuta della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto;
- la convenuta non dava riscontro a detta richiesta e vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente la vertenza.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, ha eccepito e dedotto, in sintesi, in via preliminare l'indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
nel merito ha sostenuto che il ha deciso Pt_3 unilateralmente e senza motivazione l'interruzione del corso professionale dopo le prime lezioni, senza confrontarsi con la dirigenza dell'istituto della scuola professionale;
in ogni caso il recesso ex articolo 52 d.lgs. 206/2005, esercitabile nel caso di prestazioni di servizi entro quattordici giorni dal giorno della conclusione del contratto, era stato esercitato tardivamente, essendo peraltro carente di riscontro documentale, l'allegazione parte attrice in relazione alle obbligazioni rimaste inadempiute.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica poiché richiesta tardivamente e comunque superflua ai fini della decisione, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
La domanda di parte attrice appare parzialmente fondata, per le ragioni ed i limiti che si vanno ad illustrare.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attore non ha formalmente qualificato la propria domanda, limitandosi a richiedere l'accertamento della legittimità dell'esercitato recesso in ordine alla partecipazione di un corso per la realizzazione di calzature per poi chiedere il risarcimento danni per i comportamenti assunti dalla convenuta sia in precontrattuale che nella inziale gestione del rapporto.
Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina del diritto di recesso contrattuale ai sensi degli art. 52 e 53 del codice del consumo.
A tal proposito, infatti, il contratto concluso è configurabile ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo del 06/09/2005 - N. 206 (Codice del Consumo), che identifica il Consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Nel caso specifico, il è evidentemente persona fisica che ha Parte_2 richiesto con un contratto a distanza di usufruire dei servizi della convenuta interagendo secondo le modalità di cui al sito Internet della convenuta. A sua volta la convenuta
[...]
limitata semplificata risulta essere un “professionista” ai sensi del medesimo Controparte_2 art. 45 del Codice del Consumo e il contratto intercorso tra le parti si è svolto e concluso, altresì, secondo le previsioni dell'art. 45 comma 1 lettera g) senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
In tema di diritto di recesso ai sensi del codice del consumo, art. 52 e art. 53, definito di “protezione” e non riconducibile al tradizionale istituto del recesso preso in considerazione dal codice e avente l'effetto di far cessare le obbligazioni delle parti sia di adempiere al contratto a distanza, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi se non quelli di cui agli artt. 56 e 57, termine che subisce un allungamento dello spatium deliberandi in caso di mancato assolvimento da parte del professionista degli obblighi informativi concernenti il diritto di recesso;
infatti se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.
Osservato che in data 11 aprile 2019 è stato compilato il modulo di iscrizione ed effettuato il pagamento in una unica soluzione, come richiesto, dell'importo di € 6500,00, il 29 Aprile 2019 è iniziato il corso professionale e nel frattempo, in data 4 Maggio - 8 maggio 2019, il signor Pt_1 esercitava il diritto di recesso, occorre valutare la tempestività, ovvero il rispetto del termine di esercizio dell'azione di recesso, con conseguente maturare del diritto alle restituzioni.
Al riguardo, nel caso in cui il venditore, prima della stipulazione del contratto, non informi in modo completo il consumatore, sull'esercizio del recesso, i termini per recedere aumenteranno ad 1 anno e 14 giorni. In particolare, l'art. 53, stabilisce che: “Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo
52, comma 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.”
Nel caso specifico, emerge per tabulas dai moduli allegati in atti e sottoscritti, che l'odierna convenuta non ha dimostrato di aver fornito al le informazioni sul diritto di recesso richieste dall'art. 49, Pt_2 comma 1, lettera h) del Codice del Consumo. Obblighi di informazione disattesi;
infatti, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista doveva fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, sussistendo il diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, e in ordine a tale violazione del principio di trasparenza contrattuale la convenuta si è limitata a sostenere che era onere del a informarsi e che in ogni caso poteva comunicare il recesso Pt_2 anche a mezzo di una semplice lettera, non tenendo conto che l'onere della prova dell'avvenuta informativa contrattuale incombeva sulla parte convenuta - professionista, come previsto dal comma 10 del detto art. 49 codice del consumo.
Di alcun rilievo, a fronte del chiaro dettato normativo, il non aver preteso l'attore che il contratto fosse tradotto nella propria lingua, stante l'obbligo per l'imprenditore di predisporre il modello di contratto, quand'anche in inglese, in conformità alle prescrizioni di legge. Per tali ragioni, il recesso esercitato dall'attore può essere ritenuto validamente e tempestivamente esercitato e, conseguentemente va ritenuta fondata la spiegata domanda principale, con il conseguente diritto maturato alla restituzione delle somme versate;
quindi va condannata parte convenuta, ai sensi dell'art. 56 del predetto codice, a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, indicati, acclarati e non contestati, nella somma sostenuta per la partecipazione al corso di euro 6.500,00.
L'inquadramento della domanda nell'ambito del diritto al recesso contrattuale rende superflua l'analisi del comportamento della parte convenuta in termini di inadempimento contrattuale e precontrattuale, quand'anche ai fini risarcitori, restando del tutto irrilevanti le ragioni per le quali l'attore ha poi ritenuto di non proseguire il proprio corso così come eventuali atteggiamenti non consoni dell'insegnante, da valutare però avulsi dal contesto di fragilità del soggetto agente, il quale ha esercitato la facoltà riconosciutagli dalla legge di recedere dal contratto. Pertanto, non si ritiene di dover procedere all'esame delle ulteriori richieste articolate da parte attrice, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale che indica la non cumulabilità delle diverse azioni (Cass. Civ. sez. III, sentenza
20/09/2004 n° 18850; Cass. Civ. SS UU. n. 553/2009).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss. mm. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4
D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_2
1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice, accerta e dichiara la validità del recesso esercitato dal sig. ; Parte_2
2) Condanna per l'effetto la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione, in favore di , della somma di euro 6.500,00, da questi Parte_2 versate, per le ragioni di cui in parte motiva;
3) rigetta le ulteriori domande articolate;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite, in favore della , che si liquidano in euro 5077,00 per Parte_2 compensi professionali ai difensori, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ove per legge.
Teramo, il 14.02.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)