Decreto cautelare 14 novembre 2017
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 8 marzo 2018
Ordinanza presidenziale 31 maggio 2018
Sentenza 11 febbraio 2019
Decreto cautelare 25 marzo 2019
Ordinanza cautelare 18 aprile 2019
Ordinanza cautelare 23 settembre 2019
Accoglimento
Sentenza 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/10/2022, n. 9271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9271 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 09271/2022REG.PROV.COLL.
N. 06618/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6618 del 2019, proposto da
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ME EL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1736/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina.
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellata ha partecipato al test di ammissione al Corso di Laurea in Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per l’anno accademico 2017/2018, presentando congiuntamente alla domanda di partecipazione alle prove preselettive anche la certificazione medica attestante la propria patologia, disturbo specifico dell’apprendimento (di seguito DSA), al fine di poter utilizzare, nel corso del test, gli strumenti dispensativi e compensativi ammessi dalla L. 8 ottobre 2010, n. 170 e dalle “Linee Guida disturbi specifici dell’apprendimento” di cui al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, emanate in attuazione dell’art. 7, comma 2 della predetta legge.
Per l’espletamento della prova le era stato riconosciuta la possibilità di usufruire di un tempo percentuale aggiuntivo nella misura del 30% rispetto agli altri candidati e l’uso della calcolatrice non scientifica.
Non avendo ottenuto un punteggio idoneo al superamento della preselezione per l’accesso al Corso di Laurea in Professioni Sanitarie, censurava dinanzi al Tar per il Lazio i provvedimenti assunti dall’AT (la graduatoria finale e la nota n.126158), nonché le Linee Guida ministeriali e il D.M. n. 477/2017 lamentando e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 264 del 1999 e del D.M. sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale dell’a.a. 2017/2018. Il Tar per il Lazio con la sentenza impugnata riteneva illegittimo il comportamento tenuto dall’Università degli Studi della Campania consistente nell’impedire alla ricorrente l’utilizzo della “tavola periodica degli elementi” e ordinava a quest’ultima di consentire alla ricorrente il rinnovato svolgimento della prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in Professioni Sanitarie, nonché l’obbligo dell’Università di riesaminare l’istanza di misure compensative a suo tempo presentata dalla ricorrente, alla luce delle ragioni dell’accoglimento della censura proposta, ai fini del rifacimento della prova.
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si costituiva per parte appellata.
All’udienza di smaltimento del 30 settembre 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello l’Università appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della l. n. 170 dell’8 ottobre 2010; del DM 5669 del 12 luglio 2011 (“Linee Guida disturbi specifici dell’apprendimento”); dell’art. 11 del DM 477 del 28 giugno 2017, “Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale”.
Evidenzia l’assenza di alcun automatismo circa la concessione di tutti gli ausili normativamente previsti con la possibilità di concedere ai candidati quanto richiesto (ferme restando le previsioni e le limitazioni normative), solo all’esito di un’attenta istruttoria dell’amministrazione procedente, chiamata anche a graduare gli ausili concessi e ciò a tutela della preminente par condicio dei concorrenti.
La censura è fondata.
1.1. La disciplina in materia di strumenti compensativi concessi ai candidati affetti da DSA è contenuta nella legge 8 ottobre 2010, n. 170 e nelle “Linee Guida disturbi specifici dell’apprendimento” di cui al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669”, emanate in attuazione dell’art 7, comma 2 della predetta legge.
La legge n. 170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” in relazione alle prove per l’ammissione al percorso di studi universitari, all’art. 5, comma 4, prevede che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’Università nonché agli esami universitari”, mentre il successivo art. 7 rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione di linee guida per l’individuazione di “forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4”. Gli artt. 2 e 5 della predetta legge n. 170/2010 prevedono “l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere” che riguardano però la fase di formazione e apprendimento del “percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria”, senza alcun riferimento alla fase preliminare di selezione dei candidati al fine dell’accesso al percorso di formazione.
In relazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, emanato in attuazione della legge n. 170/2010, all’art. 6, comma 8, prevede che “per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale da parte delle Università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA”.
Dello stesso tenore sono le disposizioni del D.M. 477/2017, sulle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, il cui art. 11 stabilisce che l’ateneo interessato deve accordare agli studenti affetti da DSA il tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello a disposizione degli altri candidati.
Infine nelle “linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” adottate con nota prot. 22102 del 3.8.2017 (in attuazione dei D.M. 28 giugno 2017, n. 477 e 28 giugno 2017, n. 476), il M.I.U.R. ha specificamente individuato gli strumenti compensativi ammessi (calcolatrice non scientifica, videoingranditore e affiancamento di un tutor) e gli strumenti compensativi non ammessi (dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer/tablet/smartphone, smartwatch).
1.2.È evidente la ratio delle disposizioni normative richiamate che hanno lo scopo di garantire al candidato di svolgere le prove in modo paritario rispetto agli altri candidati.
È, tuttavia, altrettanto evidente l’intento di rimandare all’autonomia degli Atenei per la valutazione delle misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove e l’assenza di alcun automatismo circa la concessione di tutti gli ausili normativamente previsti.
Questo Consiglio ha precisato che la lex specialis della selezione all’art. 6, intitolato “candidati con situazione di disabilità”, richiama(va) per relationem l’art. 16 l. 104/1992, riconoscendo in capo alla Commissione la potestà d’individuare l’ausilio necessario per fare sì che il candidato disabile sia messo in grado di svolgere le prove in modo paritario con gli altri candidati. La previsione riposa sull’esigenza di coordinare l’interesse del candidato disabile con l’interesse pubblico alla parità di trattamento di quanti partecipino alla selezione propedeutica all’ammissione al corso di specializzazione.” (cfr. Consiglio di Stato, sezione Sesta, sentenza del 21 marzo 2019, n. 1886).
Questo Consiglio ha inoltre evidenziato che l’articolo 5 della legge n. 170/2010, laddove prevede al comma 5, che “ Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari ” introduce un concetto di “adeguatezza” per la concessione di strumenti dispensativi e compensativi (come , tra l’altro, previsto nel D.M n. 5669/2011) che consente un margine di autonomia e discrezionalità nella loro individuazione (le stesse Linee guida allegate al citato D.M. prevedono che “in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei –nella loro autonomia- possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse”).
Il Consiglio ha quindi affermato che il riconoscimento degli strumenti compensativi deve essere ragionevolmente rapportato non solo al tipo di disabilità ma anche alla tipologia di prova cui il disabile è sottoposto, al fine di porlo in posizione paritaria rispetto agli altri candidati, evitando che il riconoscimento possa risolversi in una posizione di vantaggio, evidenziando, inoltre, che le “Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui ai DD.MM. 30-6-2016 n. 546 e 14-7-2016 n. 572” escludono espressamente, tra gli strumenti compensativi ammessi: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer/tablet/smartphone”. (C.d.S Sez. VI ordinanza 2301/2017).
1.3.L’AT, ha concesso alla candidata gli strumenti compensativi in linea con le previsioni dell’art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, prevedendo la concessione di un tempo aggiuntivo pari al 30% del tempo totale concesso nonché l’utilizzo della calcolatrice non scientifica, così come previsto dalle Linee Guida predisposte per la prova concorsuale in oggetto, facendo corretto uso del principio della proporzionalità e della propria discrezionalità e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Si osservi, inoltre, come risulta sia dal verbale dell’aula che dalla nota protocollo n. 175864 del 2017, che parte appellata ha regolarmente svolto e concluso il test senza mai lamentare alcunché, non facendo rilevare alla Commissione d’Aula alcuna difformità in sede di prova rispetto alle proprie esigenze e/o richieste, né ha in alcun modo contestato, in sede di espletamento dell’esame, la mancanza degli ausili necessari per lo svolgimento della prova, avvalendosi dell’aiuto di un tempo aggiuntivo e degli altri mezzi compensativi che l’AT le ha messo a disposizione, dolendosene solo in sede giudiziale.
L’appello deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza riformata.
In considerazione della novità e della particolarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO