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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4269/2022 R.G., a cui risultano riuniti i procedimenti nn. 4270/2022 e 4271/2022 R.G. e vertenti
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Timpanaro, C.F._1
giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Patti Via Trieste n. 16;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Foti,
Maria Cammaroto Oliviero Atzeni, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2022 (R.G. 4269/2022),
[...]
conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante Parte_1 CP_1 agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda
Agricola Salpietro Damiano Cono nell'anno 2018 per 101 giornate lavorative. Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 04.10.2022.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 30.12.2022, deducendo di aver CP_1 disconosciuto per l'anno 2018 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro Salpietro Damiano Cono. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con altro ricorso depositato in data 04.12.2022 (R.G. 4270/2022) parte ricorrente conveniva in giudizio l'ente resistente premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda
Agricola Salpietro Damiano Cono nell'anno 2019 per 51 giornate lavorative.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 04.10.2022.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria depositata in data 25.05.2025, CP_1
avanzando, in via preliminare, istanza di riunione con il giudizio portante numero di R.G. 4269/2022 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e
274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Infine, con ricorso depositato in data 04.12.2022 (R.G. 4271/2022) parte ricorrente conveniva in giudizio l'ente resistente premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda
Agricola Salpietro Damiano Cono nell'anno 2020 per 101 giornate lavorative.
2 Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 04.10.2022.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria depositata in data 30.12.2022, CP_1
avanzando, in via preliminare, istanza di riunione con il giudizio portante numero di R.G. 4269/2022 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e
274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva,
l'odierno decidente, disponeva la riunione dei procedimenti con nn. R.G.
4270/2022 e 4271/2022 a quello iscritto con n. R.G. 4269/2022, ai sensi degli artt.
151 disp. Att. c.p.c. e 274 c.p.c.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in entrambi i ricorsi, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della Azienda agricola Salpietro Damiano Cono.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di
3 dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze dell'Azienda agricola
Salpietro Damiano Cono negli anni 2018, 2019 e 2020.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Ed invero, la teste ha affermato che la ricorrente era Testimone_1
entrata "qualche anno dopo, uno o du anni dopo", e che la stessa non è rimasta fino al COVID (indicazioni generiche in base agli anni di lavoro). Ancora, non è stata in grado di affermare i giorni di lavoro ("penso che abbia fatto 101 giorni ma non ne posso essere sicura"). Incertezza riscontrata anche nelle dichiarazioni della teste , che ha affermato "mi sembra che la ricorrente sia mancata Testimone_2
in parte il mio periodo perché le servivano solo un paio di anni che però non riesco a indicare esattamente"; "io ho fatto 101 giorni, non ricordo la ricorrente, penso pure lei".
Orbene, nel caso di specie non è stato operato dall' un CP_1
disconoscimento totale delle giornate lavorative: questo d'altronde sarebbe stato illegittimo, poiché comunque dalle prove è emerso che vi sia stato uno svolgimento di attività lavorativa di parte ricorrente.
4 Tuttavia, in ipotesi di cancellazione parziale, più rigida diventa la valutazione della prova in relazione alla dimostrazione dell'effettiva consistenza del numero di giornate lavorate.
Ciò a maggior ragione nel caso di 101 giornate da distribuire nell'arco di ben 6 mesi (dal giugno al dicembre).
Nel caso di specie, invero, non sono stati indicati i periodi di lavoro, né
l'effettiva consistenza dello stesso ("non andavamo tutti i giorni" ecc sono espressioni che non riescono a quantificare, in modo esatto, l'entità dell'attività lavorativa svolta).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
5 Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Sulle spese si osserva quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è
l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n.
6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale.
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle CP_1
spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro l' con ricorso depositato il 04.12.2022 (R.G. 4269/2022), a
[...] CP_1
cui sono stati riuniti quelli con numeri R.G. 4270/2022 e 4271/2022 ed entrambi
6 depositati in data 04.12.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte resistente che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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