Art. 6. ((La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000)) All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsto nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede:
quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.
quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.