Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 160/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUIGI ANGELO BURDO
ATTORE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CERRETTI MATTEO
[...]
C.F. , difesa dall'avv. ALBERTO SPIZUOCO CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio il ed Parte_1 Controparte_1 [...]
società appaltatrice della manutenzione delle strade comunali, chiedendo il CP_2 risarcimento del danno, ex artt. 2043 e 2051 c.c., subito in conseguenza di una caduta accidentale avvenuta l'8.12.2019.
L'attore ha allegato, in particolare, che “in data 08.12.2019 alle ore 22.30 circa si trovava a percorrere a piedi con due stampelle come ausilio la Via Quadri/ Via Saffi ubicato nel Comune di allorquando si imbatteva in una insidia CP_1 costituita dalla grata copri tombino, improvvisamente perdendo l'equilibrio l'odierno attore cadeva rovinosamente in terra ove una di essa risultava essere incastrata nonché piegata all'interno della grata copri tombino presente in loco e l'atra si trovava a terra” (cfr. atto di citazione, pag. 1)
1
In subordine, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di CP_2 ritenendola unica legittimata passiva rispetto all'azione proposta dall'attore.
Si è costituita deducendo la nullità della citazione, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, associandosi nel resto alle difese del CP_1
Concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata una proposta conciliativa (rinuncia agli atti a spese compensate), rifiutata da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024.
La domanda di parte attrice non è fondata.
La causa viene decisa in base alla ragione più liquida.
Con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che l'attore fa valore cumulativamente a quella ex art. 2043 c.c., va chiarito che incombe sul danneggiato la
“sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era nè prevedibile, nè evitabile.” (Cass. 2480/2018).
Ancora, con particolare riguardo ai casi di incertezza sul nesso di causa: “qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilità civile, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/05/2023) 18/07/2023, n. 20986).
Una volta provato il danno evento e il nesso di causa tra questo e la res in custodia, incombe sul custode l'onere di provare il caso fortuito, che può essere costituito anche dalla condotta incauta del danneggiato (cfr. Cass. 2480/2018 e univoca giurisprudenza successiva)
Non incombe dunque sul danneggiante la prova dell'insidia (concetto più volte erroneamente richiamato dalle parti nei propri scritti difensivi).
2 Ciò chiarito, nel caso di specie l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio, essendo rimasta incerta l'imputabilità eziologica tra le lesioni subite e la res.
L'unico supporto probatorio delle allegazioni dell'attore rispetto a tale profilo è costituito dalla relazione di servizio “in merito a caduta del Sig. Parte_1 avvenuta in data 08/12/2019 nel Comune di , redatta il 17.2.2020. CP_1
In tale relazione, si dà atto del fatto che gli operatori di Polizia Locale, allertati dalla
Centrale Operativa, erano intervenuti in via Quadri/via Saffi ( in data CP_1
8.12.2019 alle ore 22.45, rinvenendo per terra 2 stampelle, di cui una incastrata in una grata copri tombino.
Gli agenti venivano avvicinati da due soggetti (il nominativo non è riportato) che si qualificavano come conoscenti del soggetto coinvolto e riferivano che questi era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lugo.
Gli operanti, dunque, si recavano presso il P.S. del nosocomio lughese e identificavano l'infortunato (l'odierno attore), il quale riferiva di essere caduto perché la stampella si era incastrata nella grata copri tombino.
Nella relazione di servizio si fa riferimento a dei rilievi fotografici allegati alla stessa, ma tali fotografie non sono state prodotte da parte attrice.
Non è stata formulata alcuna richiesta di prova orale sulla dinamica della caduta.
Ciò posto, non è possibile ritenere che i fatti si siano svolti come narrato dall'attore esclusivamente in base a quanto accertato dagli agenti intervenuti, ossia il rinvenimento di due stampelle di cui una incastrata nella grata copri tombino.
L'assenza di qualsivoglia prova orale sulla dinamica del sinsitro e addirittura delle fotografie allegate alla relazione impedisce, infatti, di fare chiarezza sulla dinamica del sinistro, sullo stato dei luoghi (che è dunque rimasto sconosciuto a questo giudice) e, dunque, sull'effettivo nesso eziologico tra la res e il danno evento.
In ogni caso, anche qualora si ammettesse che i fatti si siano svolti come riferito dall'attore, considerato che l'area era illuminata da un lampione (come riferito dal convenuto, con allegazione non contestata da parte attrice), il nesso eziologico CP_1 andrebbe escluso, dovendosi l'evento imputatare esclusivamente alla condotta negligente del danneggiato.
Questi, infatti, muovendosi con le stampelle, avrebbe ben potuto e dovuto evitare di transitare su una grata, attesa l'elevata probabilità di inciampo data non soltanto dalla possibilità che la stampella si incastrasse tra le fessure della grata, ma anche, semplicemente, dall'irregolarità del suolo costituita dal fisiologico dislivello tra la grata e il resto del manto stradale.
3 A fortiori, non può neppure ritenersi provata, attesa l'assenza di ogni prova con riguardo agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, una responsabilità ex art. 2043
c.c. dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia ed in base allo scaglione di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dai Parte_1 convenuti, liquidate per ciascuno in € 3.809,00 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
22.1.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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