Articolo 1 della Legge 2 agosto 1952, n. 1128
Articolo 2
Versione
20 settembre 1952
Art. 1.
Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia e' concessa l'indennita' di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'Esercito.
Entrata in vigore il 20 settembre 1952