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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1228/2023 promossa da
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1953 ed elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre n. 50, presso lo studio dell'Avv. RUNZA Salvatore, dal quale è rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente all'avv. DI TOMMASO Valentina, giusta procura in atti,
- Ricorrente -
Contro
, sede di SIRACUSA, Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 la sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo n. 2 e rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO CP_1
GIOVANNI, per mandato generale alle liti del 19.01.2023, rep. n. 2536, racc. n. 1915, notaio
[...]
di Palermo Per_1
- Resistente –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.04.2023, esponeva di aver Parte_1
lavorato, dal 12.10.1977 al 14.04.1982, alle dipendenze della presso lo Controparte_2
stabilimento di Augusta, con le mansioni di analista di laboratorio;
dal 15.04.1982 al 30.04.2001 alle dipendenze di nel medesimo stabilimento di Augusta prima di proprietà di Controparte_3
sempre con mansioni di analista di laboratorio;
dall'01.05.2001 al 30.04.2009 Parte_2
1 con le diverse mansioni di “operatore di rampa” sempre alle dipendenze di ed Controparte_3
infine dall'01.05.2009 al 30.07.2015, come “operatore di vigilanza”.
Deduceva che nei luoghi ove il ricorrente aveva prestato attività lavorativa veniva riscontrata una massiccia presenza di sostanze altamente cancerogene, quali idrocarburi policiclici aromatici
(i.p.a.), arsenico, benzene, come appurato dalle analisi ambientali effettuate nel corso degli anni
(relazione dell'ARPA Sicilia e relazione M30004/7021 del marzo 2007 – A.I.A; relazione Golder
T30138/5140, prodotte in allegato al ricorso) e documentato nella relazione peritale relativa al procedimento n. 1350/2020 R.G. Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, allegata in atti.
Deduceva, poi, che le mansioni svolte dal ricorrente avevano sempre comportato l'esposizione dello stesso, senza adeguati dispositivi di protezione, alle sostanze cancerogene sopra indicate , sia per contatto cutaneo che per inalazione. Nello specifico, nel periodo 1977 - 2001, nello svolgimento delle mansioni di “analista chimico”, aveva analizzato in laboratorio i vari prodotti di tutti gli impianti dello stabilimento;
successivamente, quando aveva svolto le mansioni di “operatore di rampa” (01.05.2001-30.04.2009), era venuto a contatto con le suddette sostanze nocive in quanto si occupava di programmare la quantità di prodotto da immettere nelle autobotti, di travasare i prodotti dei serbatoi e di misurare la quantità di prodotto con la sonda. Rappresentava, infine, che dal
01.05.2009 al pensionamento avvenuto nel 2015, avendo effettuato, con le mansioni di “operatore di vigilanza”, i controlli nei vari impianti e al parco serbatoi, aveva inalato le sostanze presenti nello stabilimento industriale.
Deduceva, altresì, che nel 2017, a seguito di visite ed esami medici di controllo, gli era stato diagnosticato un “carcinoma vescicale”, per cui aveva inoltrato domanda all' per il CP_1
riconoscimento della natura professionale della patologia (inserita nella lista I: malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) e per la costituzione della rendita prevista per legge, ma l' con nota del 05.02.2021 gli aveva comunicato l'archiviazione del procedimento, ritenendo CP_1
che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. La pratica viene, pertanto, archiviata”.
Evidenziava, pertanto, di aver presentato ricorso amministrativo, in data 21.04.2022, avverso il provvedimento del 17.12.2014, allegando relativa certificazione medica nonché CP_1
documentazione in ordine al rischio morbigeno, e che al ricorso in opposizione non seguiva alcun riscontro da parte dell'Istituto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in Parte_1 funzione di giudice del Lavoro, l' Controparte_4
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la
[...] patologia contratta da è eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta Parte_1
2 dallo stesso nello stabilimento di Augusta, prima di proprietà della , dal 1977 al CP_3 CP_2
2015; - “accertare e dichiarare di conseguenza il diritto di ad aver riconosciuta Parte_1
la rendita vitalizia come per legge”; - condannare la resistente alla costituzione e CP_1
corresponsione della rendita a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già maturate fino al soddisfo”; – condannare parte resistente a spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Con memoria depositata in data 02.02.2024, si costitutiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. In particolare, rilevava che la malattia denunciata è di natura “non tabellata”, non coincidendo le lavorazioni contemplate alla Voce 33 del DM 8.04.2008 né tantomeno alla Voce 29 del Nuovo Elenco delle M.P. di cui al DM 10.10.2023, con quelle che avrebbe espletato il lavoratore come documentate in atti;
eccepiva, poi, la mancanza e, in ogni caso, l'omessa documentazione del rischio professionale , non essendovi la prova dell'effettiva esposizione del lavoratore ad alcun agente patogeno, rilevante ai fini causali rispetto alle patologie denunciate.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, la causa veniva istruita attraverso espletamento di CTU medico-legale e all' udienza del 21.01.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Osserva, in primo luogo, il giudicante, che non risulta contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso per il periodo temporale ivi meglio specificato e che risulta documentata (e non specificamente contestata) la presenza di un rischio patogeno nell'ambiente lavorativo. In tal senso depongono le conclusioni della CTU – svolta in altro giudizio – a firma del dott. Persona_2
datata 6 luglio 2020, prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo che, con considerazioni idonee a suffragare la presente decisione, tenuto anche conto delle relazioni e dai rapporti ARPA prodotti dal ricorrente (e allegate alla suddetta CTU), ha affermato che “risultano evidenti e riscontrate le criticità ambientali esistenti già da tempo nello stabilimento di CP_3 augusta”; “Già in anni scorsi era stata evidenziata la presenza di inquinanti quali Idrocarburi, IPA ed Arsenico, come si evince anche dai progetti di bonifica presentati dalla e riportati nel CP_3
rapporto di ARPA Sicilia del 2014 sui siti contaminati” e che “Nello specifico, alcuni agenti chimici, la cui presenza nello stabilimento è stata ampiamente documentata, ovvero CP_3
l' , il e suoi derivati, gli Idrocarburi leggeri e pesanti e gli Idrocarburi Policiclici Pt_3 Pt_4
Aromatici, sono inseriti nei Gruppi 1 e 2, quali cause eziologiche dirette o come concause, risultano espressamente indicati in diversi studi e pubblicazioni scientifiche, come potenziali responsabili dei tumori alla vescica”.
3 Quanto all'effettiva esposizione del ricorrente al rischio lamentato, alla natura tecnopatica della patologia e al nesso di causalità con l'esposizione alle sostanze cancerogene indicate dal ricorrente, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel presente procedimento, dott. Per_3
che, sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico
[...]
– legale, richiamando anche le valutazioni operate dal dott. nell'elaborato peritale sopra Per_2
richiamato, ha accertato che è affetto da “Carcinoma uroteliale papillare Parte_1 moderatamente differenziato, pT2 N0G2”, precisando che “Per quanto riguarda la esposizione agli agenti inquinanti, in particolari agli IPA e , di cui è nota la correlazione con il tumore Pt_3
della vescica, la attività svolta dal nel corso di un lungo periodo di lavoro nello stesso Parte_1
stabilimento è consistita in una prima fase nel maneggiare campioni di prodotto, liquidi, solidi e gassosi, senza nessuna protezione;
nel secondo periodo, nell'operare in stretta vicinanza di autobotti contenenti idrocarburi, anche in questo caso senza fare uso di dispositivi di protezione;
e nel terzo periodo di circolare all'interno di uno stabilimento in cui è accertata la presenza di inquinanti nel suolo, nell'aria e nell'acqua. Considerato dunque che non appare dimostrata la esposizione del ad un rischio specifico tabellato in quanto non è stato addetto a Parte_1
lavorazioni specifiche tabellate, pur non potendosi dimostrare un rapporto causale diretto tra le lavorazioni eseguite e l'esposizione ad agenti cancerogeni, in particolare agli IPA il cui rapporto cancerogenetico con il tumore della vescica è riconosciuto e tabellato, non si può con assoluta certezza escludere una correlazione concausale di vari fattori, non individuabili con precisione, tra Par cui gli e l' , legati all'ambiente lavorativo, da cui sia scaturito un aumento del rischio Pt_3
della insorgenza del tumore alla vescica diagnosticato con il prelievo bioptico vescicale del
Settembre del 2017”.
Il CTU nominato ha quindi concluso che la patologia da cui è affetto il ricorrente “può essere considerata di natura tecnopatica in quanto inserita nelle tabelle nella lista 1, gruppo 6 – CP_1
Tumori professionali come Tumore della vescica. Non si può escludere con alta probabilità il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dal e l'insorgenza del tumore Parte_1
vescicale, soprattutto per quanto riguarda la esposizione agli Idrocarburi Policiclici Aromatici
(IPA)”, valutando il danno biologico riportato dal ricorrente nella misura del 34%.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente, in quanto immuni da vizi logici, tenuto conto, in particolare, quanto alla sussistenza del nesso causale tra rischio lavorativo e patologia, dei criteri di regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e della regola probatoria del “più probabile che non” per cui il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica ( Cassazione civile sez. lav., 23/12/2024, n. 33962;
4 Cass. 7313/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata Cass. n. 8773/2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, n. 753/2005, n. 27449/2016, Cass. n. 24959/2017).
Al grado di inabilità accertato, pari al 34%, corrisponde una rendita per inabilità permanente, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n. 38/2000.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, applicando i parametri di cui al d.m. 147/2022, vengono poste a carico dell' resistente. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di . CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1228/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a percepire la Parte_1
rendita per inabilità permanente prevista dall'art. 13 co. 2 lett. a) D.L.vo 23.02.2000 n. 38 commisurata ad un danno biologico del 34%, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 3.993,00, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre spese forfettarie in misura del 15%, somme da distrarsi in favore degli avv.ti Runza Salvatore e Di Tommaso Valentina, dichiaratisi antistatari;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, 19/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1228/2023 promossa da
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1953 ed elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre n. 50, presso lo studio dell'Avv. RUNZA Salvatore, dal quale è rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente all'avv. DI TOMMASO Valentina, giusta procura in atti,
- Ricorrente -
Contro
, sede di SIRACUSA, Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 la sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo n. 2 e rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO CP_1
GIOVANNI, per mandato generale alle liti del 19.01.2023, rep. n. 2536, racc. n. 1915, notaio
[...]
di Palermo Per_1
- Resistente –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.04.2023, esponeva di aver Parte_1
lavorato, dal 12.10.1977 al 14.04.1982, alle dipendenze della presso lo Controparte_2
stabilimento di Augusta, con le mansioni di analista di laboratorio;
dal 15.04.1982 al 30.04.2001 alle dipendenze di nel medesimo stabilimento di Augusta prima di proprietà di Controparte_3
sempre con mansioni di analista di laboratorio;
dall'01.05.2001 al 30.04.2009 Parte_2
1 con le diverse mansioni di “operatore di rampa” sempre alle dipendenze di ed Controparte_3
infine dall'01.05.2009 al 30.07.2015, come “operatore di vigilanza”.
Deduceva che nei luoghi ove il ricorrente aveva prestato attività lavorativa veniva riscontrata una massiccia presenza di sostanze altamente cancerogene, quali idrocarburi policiclici aromatici
(i.p.a.), arsenico, benzene, come appurato dalle analisi ambientali effettuate nel corso degli anni
(relazione dell'ARPA Sicilia e relazione M30004/7021 del marzo 2007 – A.I.A; relazione Golder
T30138/5140, prodotte in allegato al ricorso) e documentato nella relazione peritale relativa al procedimento n. 1350/2020 R.G. Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, allegata in atti.
Deduceva, poi, che le mansioni svolte dal ricorrente avevano sempre comportato l'esposizione dello stesso, senza adeguati dispositivi di protezione, alle sostanze cancerogene sopra indicate , sia per contatto cutaneo che per inalazione. Nello specifico, nel periodo 1977 - 2001, nello svolgimento delle mansioni di “analista chimico”, aveva analizzato in laboratorio i vari prodotti di tutti gli impianti dello stabilimento;
successivamente, quando aveva svolto le mansioni di “operatore di rampa” (01.05.2001-30.04.2009), era venuto a contatto con le suddette sostanze nocive in quanto si occupava di programmare la quantità di prodotto da immettere nelle autobotti, di travasare i prodotti dei serbatoi e di misurare la quantità di prodotto con la sonda. Rappresentava, infine, che dal
01.05.2009 al pensionamento avvenuto nel 2015, avendo effettuato, con le mansioni di “operatore di vigilanza”, i controlli nei vari impianti e al parco serbatoi, aveva inalato le sostanze presenti nello stabilimento industriale.
Deduceva, altresì, che nel 2017, a seguito di visite ed esami medici di controllo, gli era stato diagnosticato un “carcinoma vescicale”, per cui aveva inoltrato domanda all' per il CP_1
riconoscimento della natura professionale della patologia (inserita nella lista I: malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) e per la costituzione della rendita prevista per legge, ma l' con nota del 05.02.2021 gli aveva comunicato l'archiviazione del procedimento, ritenendo CP_1
che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. La pratica viene, pertanto, archiviata”.
Evidenziava, pertanto, di aver presentato ricorso amministrativo, in data 21.04.2022, avverso il provvedimento del 17.12.2014, allegando relativa certificazione medica nonché CP_1
documentazione in ordine al rischio morbigeno, e che al ricorso in opposizione non seguiva alcun riscontro da parte dell'Istituto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in Parte_1 funzione di giudice del Lavoro, l' Controparte_4
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la
[...] patologia contratta da è eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta Parte_1
2 dallo stesso nello stabilimento di Augusta, prima di proprietà della , dal 1977 al CP_3 CP_2
2015; - “accertare e dichiarare di conseguenza il diritto di ad aver riconosciuta Parte_1
la rendita vitalizia come per legge”; - condannare la resistente alla costituzione e CP_1
corresponsione della rendita a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già maturate fino al soddisfo”; – condannare parte resistente a spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Con memoria depositata in data 02.02.2024, si costitutiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. In particolare, rilevava che la malattia denunciata è di natura “non tabellata”, non coincidendo le lavorazioni contemplate alla Voce 33 del DM 8.04.2008 né tantomeno alla Voce 29 del Nuovo Elenco delle M.P. di cui al DM 10.10.2023, con quelle che avrebbe espletato il lavoratore come documentate in atti;
eccepiva, poi, la mancanza e, in ogni caso, l'omessa documentazione del rischio professionale , non essendovi la prova dell'effettiva esposizione del lavoratore ad alcun agente patogeno, rilevante ai fini causali rispetto alle patologie denunciate.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, la causa veniva istruita attraverso espletamento di CTU medico-legale e all' udienza del 21.01.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Osserva, in primo luogo, il giudicante, che non risulta contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso per il periodo temporale ivi meglio specificato e che risulta documentata (e non specificamente contestata) la presenza di un rischio patogeno nell'ambiente lavorativo. In tal senso depongono le conclusioni della CTU – svolta in altro giudizio – a firma del dott. Persona_2
datata 6 luglio 2020, prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo che, con considerazioni idonee a suffragare la presente decisione, tenuto anche conto delle relazioni e dai rapporti ARPA prodotti dal ricorrente (e allegate alla suddetta CTU), ha affermato che “risultano evidenti e riscontrate le criticità ambientali esistenti già da tempo nello stabilimento di CP_3 augusta”; “Già in anni scorsi era stata evidenziata la presenza di inquinanti quali Idrocarburi, IPA ed Arsenico, come si evince anche dai progetti di bonifica presentati dalla e riportati nel CP_3
rapporto di ARPA Sicilia del 2014 sui siti contaminati” e che “Nello specifico, alcuni agenti chimici, la cui presenza nello stabilimento è stata ampiamente documentata, ovvero CP_3
l' , il e suoi derivati, gli Idrocarburi leggeri e pesanti e gli Idrocarburi Policiclici Pt_3 Pt_4
Aromatici, sono inseriti nei Gruppi 1 e 2, quali cause eziologiche dirette o come concause, risultano espressamente indicati in diversi studi e pubblicazioni scientifiche, come potenziali responsabili dei tumori alla vescica”.
3 Quanto all'effettiva esposizione del ricorrente al rischio lamentato, alla natura tecnopatica della patologia e al nesso di causalità con l'esposizione alle sostanze cancerogene indicate dal ricorrente, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel presente procedimento, dott. Per_3
che, sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico
[...]
– legale, richiamando anche le valutazioni operate dal dott. nell'elaborato peritale sopra Per_2
richiamato, ha accertato che è affetto da “Carcinoma uroteliale papillare Parte_1 moderatamente differenziato, pT2 N0G2”, precisando che “Per quanto riguarda la esposizione agli agenti inquinanti, in particolari agli IPA e , di cui è nota la correlazione con il tumore Pt_3
della vescica, la attività svolta dal nel corso di un lungo periodo di lavoro nello stesso Parte_1
stabilimento è consistita in una prima fase nel maneggiare campioni di prodotto, liquidi, solidi e gassosi, senza nessuna protezione;
nel secondo periodo, nell'operare in stretta vicinanza di autobotti contenenti idrocarburi, anche in questo caso senza fare uso di dispositivi di protezione;
e nel terzo periodo di circolare all'interno di uno stabilimento in cui è accertata la presenza di inquinanti nel suolo, nell'aria e nell'acqua. Considerato dunque che non appare dimostrata la esposizione del ad un rischio specifico tabellato in quanto non è stato addetto a Parte_1
lavorazioni specifiche tabellate, pur non potendosi dimostrare un rapporto causale diretto tra le lavorazioni eseguite e l'esposizione ad agenti cancerogeni, in particolare agli IPA il cui rapporto cancerogenetico con il tumore della vescica è riconosciuto e tabellato, non si può con assoluta certezza escludere una correlazione concausale di vari fattori, non individuabili con precisione, tra Par cui gli e l' , legati all'ambiente lavorativo, da cui sia scaturito un aumento del rischio Pt_3
della insorgenza del tumore alla vescica diagnosticato con il prelievo bioptico vescicale del
Settembre del 2017”.
Il CTU nominato ha quindi concluso che la patologia da cui è affetto il ricorrente “può essere considerata di natura tecnopatica in quanto inserita nelle tabelle nella lista 1, gruppo 6 – CP_1
Tumori professionali come Tumore della vescica. Non si può escludere con alta probabilità il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dal e l'insorgenza del tumore Parte_1
vescicale, soprattutto per quanto riguarda la esposizione agli Idrocarburi Policiclici Aromatici
(IPA)”, valutando il danno biologico riportato dal ricorrente nella misura del 34%.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente, in quanto immuni da vizi logici, tenuto conto, in particolare, quanto alla sussistenza del nesso causale tra rischio lavorativo e patologia, dei criteri di regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e della regola probatoria del “più probabile che non” per cui il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica ( Cassazione civile sez. lav., 23/12/2024, n. 33962;
4 Cass. 7313/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata Cass. n. 8773/2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, n. 753/2005, n. 27449/2016, Cass. n. 24959/2017).
Al grado di inabilità accertato, pari al 34%, corrisponde una rendita per inabilità permanente, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n. 38/2000.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, applicando i parametri di cui al d.m. 147/2022, vengono poste a carico dell' resistente. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di . CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1228/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a percepire la Parte_1
rendita per inabilità permanente prevista dall'art. 13 co. 2 lett. a) D.L.vo 23.02.2000 n. 38 commisurata ad un danno biologico del 34%, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 3.993,00, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre spese forfettarie in misura del 15%, somme da distrarsi in favore degli avv.ti Runza Salvatore e Di Tommaso Valentina, dichiaratisi antistatari;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, 19/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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