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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7036/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VITAGLIANO VINCENZO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico unitamente agli avv.ti Angela Barretta e Anna Barretta Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to CAPACCIO FRANCESCO con il quale elettivamente domicilia in VIA A. DE GASPERI 33 80100 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente svolgeva le domande indicate nell'atto introduttivo, impugnando un atto di trasferimento. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura
1 complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Tanto premesso ancora in via pregiudiziale si deve esaminare la questione della proposizione con in presente giudizio di una nuova impugnazione, anche con motivazioni ulteriori e diverse da quelle svolte nel giudizio precedente, del trasferimento (già appunto precedentemente impugnato con altro precedente giudizio). Orbene non risulta nemmeno specificamente contestato dal ricorrente che avverso il provvedimento oggetto di opposizione pende, appunto già un altro giudizio (RG. 6867/2023) in cui parte ricorrente chiede accertarsi il carattere discriminatorio del trasferimento, per ragioni sindacali, mentre con il presente ricorso chiede accertarsi l'illegittimità del trasferimento, oltre che per una asserita discriminazione sindacale, anche per una asserita violazione della L. 104/92. Orbene anche a questa fattispecie sembra potersi applicare un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale;” In caso di proposizione di distinte azioni di impugnazione, per ragioni diverse, del medesimo atto di licenziamento, non sussiste litispendenza tra i due giudizi, pur aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale;
tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso” (cfr. Cass.22930/2021). Tale orientamento appare applicabile anche alla impugnazione del trasferimento che fra l'altro presenta delle analogie con l'impugnazione del licenziamento, pur riconoscendosi la novità e particolarità della questione.
2 Sotto questo profilo, non vengono non solo provate ma nemmeno allegate idonee ragioni che giustifichino la proposizione di un secondo ricorso, contro il medesimo atto di trasferimento. Non può che conseguirne l'improponibilità del ricorso. La domanda deve essere quindi dichiarata improponibile. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. anche in considerazione della novità e controversia delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara improponibile il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 27/2/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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