Art. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))
La conoscenza della lingua tedesca per il Commissario e il Vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene accertata dalle singole Amministrazioni centrali di appartenenza, che ne rilasciano attestazione.
La conoscenza della lingua tedesca per il Commissario e il Vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene accertata dalle singole Amministrazioni centrali di appartenenza, che ne rilasciano attestazione.