TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2531
TAR
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
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TAR
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2026
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio di irretroattività della sanzione pecuniaria

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/01 non può essere irrogata se l'inottemperanza all'ordine di demolizione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della L. 164/2014, anche se accertata successivamente.

  • Accolto
    Inapplicabilità della norma ratione temporis

    La Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria sia stata introdotta con legge successiva agli abusi e alle ordinanze di demolizione, rendendola inapplicabile ratione temporis.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte ha assorbito questa censura nella più ampia questione dell'irretroattività della norma applicata.

  • Rigettato
    Irregolarità del procedimento per omissione della notifica dell’ordinanza di demolizione

    La Corte ha ritenuto irrilevante questa doglianza, ritenendo assorbente la questione dell'irretroattività della sanzione.

  • Rigettato
    Prescrizione della sanzione amministrativa

    La Corte ha ritenuto assorbente la questione dell'irretroattività della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2531
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2531
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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