Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4867 del 2022, proposto da:
LU LA e SI ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 73 del 29 giugno 2022, notificata in data 11 luglio 2022, con la quale il responsabile della PO. N. 3 del Comune di Somma Vesuviana ingiungeva, in capo ai ricorrenti, la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima di euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 380/01 e s.m.i., successivamente all'acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale, disposta con provvedimento di P. O. n. 3 prot. 19095 del 18 ottobre 2016;
nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026, il dott. LO SE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti, proprietari di un immobile sito nel Comune di Somma Vesuviana, alla Via Santa Maria del Pozzo n. 151, riportato in catasto al foglio 8 p.lla 939 ex 744, premesso che, con verbale di sequestro della Polizia Municipale, prot. S-30-09 del 19/06/2009 e del 25/07/2009, gli agenti accertavano presso detto immobile l’esecuzione di lavori edili in assenza di permesso di costruire, consistenti nella realizzazione di un vano di 16,60 mq. completo di infissi e di ringhiera in ferro e di un vano di mq. 6,60 con pareti di tompagno non coperto, con parapetto sul solaio di calpestio del fabbricato, opere per le quali il detto Comune emetteva le ordinanze n. 23 del 2/03/2010, notificata in data 3/03/2010 e n. 58 del 26/04/2010, notificata in data 28/04/2010, con le quali ingiungeva loro la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di 90 giorni dalla notifica (ordinanze di demolizione, a loro dire, mai notificate); che, successivamente, con provvedimento di P. O. n. 3 prot. 19095 del 18/10/2016, era accertata l’inottemperanza alle predette ordinanze di demolizione e dichiarata la relativa immissione nel possesso e l’acquisizione dell’opera abusiva nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale, a loro carico; tanto premesso, lamentavano che in data 11/07/2022, ben oltre dieci anni dopo le ordinanze di demolizione e più di cinque anni dopo il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, si erano visti notificare l’ordinanza n. 73 del 29/06/2022, con la quale era loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 comma 4 d.P.R. 380/01, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di ingiunzione di demolizione, relativamente al manufatto abusivo sopra identificato; provvedimento che quindi impugnavano, sulla base delle seguenti censure:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 31 COMMA 4BIS, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – INAPPLICABILITÀ LEGGE RICHIAMATA AL CASO DI SPECIE: l’ordinanza gravata era illegittima in quanto ingiungeva loro il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, tra l’altro nella misura massima, basandosi su una norma di legge, successiva alla chiusura del procedimento sanzionatorio e inapplicabile ratione temporis; invero, la sanzione pecuniaria disposta dal Comune era stata introdotta con l. 164 del 2014, e la norma, che introduceva una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, era successiva alle due ordinanze di demolizione del 2010, non potendosi applicare retroattivamente dopo la chiusura e contestazione degli abusi edilizi;
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 31 COMMA 4 BIS, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – SUPERFICIALITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART. 41 DELLA COSTITUZIONE: il provvedimento impugnato era pertanto illegittimo, in quanto irrogava una sanzione che trovava la sua fonte in una norma, successiva all’evento sanzionato; la sanzione pecuniaria impugnata era stata adottata in virtù del disposto normativo di cui alla l. 164 del 2014, ma per principio immanente del nostro ordinamento giuridico la norma non si poteva applicare ad abusi commessi prima della sua entrata in vigore, in base ad un’interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (ex art. 1 l. 689/1981), oltre che del principio di colpevolezza delle medesime, perché solo in tali casi il responsabile ha la piena possibilità di decidere quali fossero le conseguenze delle proprie azioni. In tal senso, andava valutata la compatibilità della norma in questione con l’art. 41 della Costituzione e con l’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, essendo indubbio che gli abusi erano stati commessi prima di tale data, essendo le due ordinanze rispettivamente del 2/3/2010 e del 26/04/2010, e quindi volte a sanzionare abusi commessi prima dell’11 novembre 2014;
3) IRREGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO PER OMISSIONE DELLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE: Il procedimento sanzionatorio non poteva ritenersi valido, in quanto le ordinanze di demolizione n. 23 del 2/3/2010 e n. 58 del 26/04/2010, nei fatti, non erano mai state loro notificate; e, invero, era illegittima l’ingiunzione di demolizione che non sia notificata al responsabile dell’abuso né al proprietario dell’opera abusiva, la mancata notifica al proprietario dell’immobile dell’ordinanza di demolizione incidendo sulla fase integrativa dell’efficacia e comportando l’impossibilità di procedere all’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime, in caso di inadempimento dell’ordine di demolizione. Nella specie, non solo le ordinanze di demolizione non erano state notificate, ma si procedeva, da parte del Comune, all’emanazione del provvedimento di P. O. n. 3 prot. 19095 del 18/10/2016, con cui era stata accertata l’inottemperanza alle dette ordinanze e dichiarata la relativa immissione nel possesso ed acquisizione di opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale, a loro carico; ma, con l’acquisizione, si doveva comunque ritenere concluso il procedimento sanzionatorio, il che era dimostrato anche dalla circostanza che l’ente comunale aveva richiesto loro il pagamento dell’indennità di occupazione;
4) PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE: l’ordinanza n. 73 del 29/06/2022, che disponeva il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura massima di 20.000,00, era illegittima, anche perché emessa in data 29/06/2022, ben oltre 10 anni dopo l’ordinanza di demolizione, ed oltre 5 anni dopo il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ragion per cui s’era perfezionato il termine quinquennale applicabile alle sanzioni di tal specie, le quali non potevano essere emanate, perché prescritte.
Il Comune di Somma Vesuviana non si costituiva in giudizio.
In data 24.03.2026, a seguito di ordinanza istruttoria, era depositato in giudizio, dai ricorrenti, il provvedimento impugnato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenuta da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Fondata e dirimente si presenta, in particolare, la seconda censura dell’atto introduttivo del giudizio (invero anticipata, nei suoi contenuti, dalla prima), con la quale i ricorrenti lamentano la violazione del principio dell’irretroattività, insito nell’applicazione della censurata sanzione pecuniaria, da parte del Comune intimato, con riferimento alla mancata ottemperanza, da parte loro, alle ordinanze di demolizione, notificate (per quanto gli stessi neghino, persino, tale circostanza) nel 2010, prima cioè dell’introduzione, nell’ordinamento, della norma di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/01, avvenuta con l. 164 del 2014.
Dalla lettura dell’ordinanza gravata, infine depositata in giudizio – in forma leggibile – in data 24.03.2026, si ricava che le ordinanze di demolizione de quibus erano notificate, ai ricorrenti, in data 3.03 e 28.04.2010, laddove l’accertamento dell’inottemperanza, da parte loro, a detto ordine ripristinatorio, seguiva in data 18.10.2016, conseguendone anche l’acquisizione dei cespiti abusivi al patrimonio comunale.
Sicché, in disparte la doglianza secondo la quale, con detta acquisizione al patrimonio comunale, il procedimento sanzionatorio sarebbe stato concluso, non potendo quindi – nella prospettazione dei ricorrenti – essere lo stesso rinnovato, mercé la contestata irrogazione – ora per allora – della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, di cui si tratta, rileva il Collegio come l’illegittimità della stessa sanzione derivi, in modo assorbente delle ulteriori censure sollevate, dall’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 11/10/2023, n. 13, secondo la cui massima: “La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi — prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 — abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore” (situazione perfettamente corrispondente a quella, verificatasi nella specie).
Tanto basta per l’accoglimento del ricorso, e per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune intimato, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato, nei limiti di quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO SE |
IL SEGRETARIO