Decreto presidenziale 16 maggio 2024
Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Decreto cautelare 25 giugno 2024
Ordinanza collegiale 26 settembre 2024
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22505 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l. in Liquidazione, -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l.,-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Fiengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana N 30;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove;
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’inerzia del Comune di Roma (quale gestore della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano) al rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di piante d’alto fusto morte o malate e al risanamento fitosanitario della pineta, con il risarcimento dei danni da detta inerzia provocati;
con ricorso per motivi aggiunti depositato il 9/10/2024:
per l’accertamento che si è formato il silenzio significativo.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati il 8/4/2025:
per l’accertamento del silenzio significativo e che il progetto di taglio degli alberi presentato nel 2024 può considerarsi approvato e che comunque perdura l’inadempimento del Comune di Roma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15/5/2024 parte ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con conseguente domanda di condanna a provvedere, sulla istanza presentata dapprima il 21 dicembre 2021, e quindi, aggiornata, in data 9 gennaio 2023, nei confronti di Roma Capitale, per l’autorizzazione a porre in essere interventi fitosanitari di manutenzione straordinaria nel bosco di Castel Fusano. Le istanti hanno, altresì, formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento.
2. Alla camera di consiglio del giorno 19/6/2024 è stato disposto il rinnovo della notifica a Roma Capitale.
3. Con decreto monocratico del 25/6/2024 sono state respinte le domande cautelari proposte con istanza del 24/6/2024.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio il 25/6/2024, chiedendo di respingere ogni pretesa come da rispettivi scritti difensivi.
5. All’esito della camera di consiglio del 25/9/2024 è stato sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine ad alcune questioni giuridiche, in specie il formarsi o meno del silenzio assenso sulla istanza della ricorrente.
6. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 9/10/2024 parte ricorrente ha agito al fine di dichiarare che si è formato “ il silenzio significativo ed il progetto di taglio degli alberi può considerarsi approvato e voglia rimettere la presente controversia al rito ordinario per la disamina dei danni provocati dall’inerzia del Comune di Roma, ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale Romano ”.
7. All’esito della camera di consiglio del 20/11/2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ex art. 49 c.p.a., stante il diretto coinvolgimento di detto Ministero (da cui dipende la Commissione di riserva di cui deve essere acquisito il parere tecnico ex art. 4 del DM 29 marzo 1996) nel procedimento amministrativo de quo.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica si è costituito in giudizio il 4.12.2024.
9. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Con la sentenza n. 4526/2025, a cui si rinvia integralmente, questa Sezione:
- ha fornito risposta negativa alla domanda di accertamento del silenzio significativo (sotto forma di silenzio-assenso);
- ha accolto, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ordinando alle Amministrazioni di provvedere;
- ha disposto la conversione del rito in relazione alla domanda di risarcimento dei danni.
11. È seguita, da parte della ricorrente, dapprima istanza di fissazione di udienza del 14/03/2025, quindi il deposito di motivi aggiunti il 8/4/2025, con cui è stata reiterata la domanda di dichiarare che si è formato il silenzio significativo.
12. All’esito della udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Le domande di parte ricorrente devono essere tutte respinte.
14. Dopo il deposito della sentenza n. 4526/2025 di questa Sezione, parte ricorrente agisce per il risarcimento del danno nonché insiste, nuovamente, per l’accertamento del silenzio assenso, come da secondi motivi aggiunti depositati il 8/4/2025.
15. La sentenza di primo grado n. 4526/2025 è stata, tuttavia, oggetto di appello, definito con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22/09/2025, -OMISSIS-.
15.1 Ebbene, come eccepito dalla difesa di Roma Capitale, tale sentenza ha statuito in ordine a tutte le domande della ricorrente oggi riproposte, affermando che l’appello deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dei provvedimenti espressi assunti dalle Amministrazioni dopo la sentenza di primo grado, e che, al contempo, la domanda di risarcimento del danno deve intendersi rinunciata.
15.2 Segnatamente, rinviando alle più ampie argomentazioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato (v. sentenza -OMISSIS-/2025 cit.), questo Collegio non può che prendere atto che in tale sede si è disposto che:
- “ Nel caso in esame, il parere positivo rilasciato dalla Commissione RNSLR in relazione all’intervento proposto dalla odierna parte appellante costituisce una sopravvenienza che priva di qualsivoglia residua utilità il presente giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione ”;
- “ La giurisprudenza amministrativa è, infatti, costante nel ritenere che l’adozione del provvedimento intervenuto nel corso del giudizio contra silentium determina la improcedibilità del relativo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (ex pluribus, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1648) ”;
- “ A sostegno di tale conclusione, deve essere ulteriormente evidenziato che la manifestazione di un interesse a fini risarcitori, che la parte appellante ha formulato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. nel ricorso di primo grado, non è stata reiterata nel presente giudizio di appello, di talché essa deve intendersi rinunciata ”;
- “ Come chiarito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 3 luglio 22, n. 8, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è, infatti, è necessario (e anche sufficiente) dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori e tale dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm .”;
- “ In conclusione, alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ”.
15.3 Ne deriva che sia la domanda di accertamento del silenzio assenso, che quella di risarcimento del danno, devono essere respinte alla luce di quanto statuito in sede di appello dal Consiglio di Stato.
16. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
AR GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GI | RO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.