Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10480 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMARI CASSAZIONE10 460/02 Oggetto E TOKE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 5392/00 Consigliere Cron.38083 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.21/05/02 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. UN BALLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IA BR RO, elettivamente domiciliato in ROMA 42, presso lo studio dell'avvocato ANDREA VIA LIEGI rappresentato e difeso dall'avvocato ILARIO OCCHIONE, GIUSEPPE LONGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA elettivamente 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta 2292 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato la sentenza n. 274/99 del Tribunale di avverso CATANZARO, depositata il 09/03/99 R.G.N.1211/94 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 gennaio 1992, UN RO Arabia, premesso che, dopo avere esperito con esito sfavorevole l'iter amministrativo tendente ad ottenere il ripristino della pensione di invalidità revocatagli dall'INPS, aveva ottenuto, con sentenza del Pretore di Catanzaro del 10 dicembre 1981, il ripristino del beneficio con decorrenza dal 15 gennaio 1979, e che, a seguito di nuova revoca decorrente dall'1 dicembre 1985, aveva nuovamente esperito con esito negativo la relativa procedura amministrativa, si rivolgeva al medesimo Giudice chiedendo che gli venisse riconosciuto giudizialmente il diritto al ripristino della pensione stessa, con arretrati, accessori e decorrenze di legge. L'Ente Previdenziale, costituitosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza. Espletata e rinnovata la consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza del 17 gennaio 1994, riconosceva all'Arabia l'assegno di invalidità con decorrenza dall'1 aprile 1993. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'INPS contestando sia la gravità delle patologie, riscontrate dai consulenti tecnici, sia il grado di incidenza delle stesse sull'attività lavorativa del commerciante;
eccepiva la mancanza di prova della capacità reddituale del ricorrente;
chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine il rinnovo della consulenza tecnica. L'appellato, ritualmente costituitosi, si opponeva ai motivi di gravame e proponeva appello incidentale per ottenere la decorrenza del beneficio sin dalla revoca dello stesso, cioè sin dall'1 dicembre 1985. Rinnovate le indagini tecniche, con sentenza del 9 marzo 1999 l'adito Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda, rilevando che la stessa consulenza di parte dell'Arabia aveva escluso che la capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato fossero ridotte a meno di un terzo 1 all'epoca della presentazione della domanda di pensione e sino al gennaio 1992, mentre per il periodo successivo tale esclusione emergeva dagli espletati accertamenti tecnici. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Arabia con un unico motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Arabia, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 r.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 1939 (e succ. mod. e integr.) nonché vizi di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), dopo aver rimarcato che, nella specie, la normativa di riferimento è costituita, ratione temporis, dal richiamato art. 10 R.D.L. n.636 del 1039, deduce, richiamando l'orientamento di questa Corte (in particolare, Cass Sez.Un.12 novembre 1983 n.6713), che, in presenza di una sentenza passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per 5 l'erogazione della pensione, occorre un mutamento di tali condizioni accertate a conclusione dell'instaurato giudizio, costituendo il giudicato un vero e proprio ostacolo alla soppressione della prestazione previdenziale in costanza di una situazione rimasta invariata. Il ricorso è fondato. Invero, in materia di invalidita' pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione ( o di assegno) dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacita' di guadagno o di lavoro a 2 seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacita' di guadagno (e, in forza delle succ. mod., della capacità di lavoro) da parte del beneficiato comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto - assicuratore quando tale capacita' cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione gia' accertata nel precedente giudizio non puo' formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimita' della revoca del beneficio disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra ly la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi e' stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacita' di guadagno o di lavoro del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attivita' confacenti con le sue personali attitudini (cfr. Cass. sez. un. 7 luglio 1999 n.383). Senonché, nella specie, il Tribunale di Catanzaro, pur mostrando di non ignorare siffatti principi, ne ha erroneamente constatato la irrilevanza, avendo il consulente di parte dell'Arabia riconosciuto che sia la capacità di lavoro che quella di guadagno dell'assicurato non erano ridotte a meno di un terzo all'epoca della presentazione della domanda di pensione. Ma un tale ragionamento risulta non compatibile con il principio sopra enunciato poiché la valutazione non andava fatta in relazione alla situazione dell'Arabia 3 all'epoca della presentazione della domanda di pensione, bensì con riguardo agli accertamenti ed alle valutazioni emergenti dal giudicato. Pertanto, l'affermazione del consulente di parte non poteva indurre il Tribunale a trascurare il giudizio di comparazione, per nulla superato dalla valutazione del suddetto consulente. Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio per il riesame ad altro giudice, indicato in dispositivo, e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Roma, 21 maggio 2002. defino Ciciretti Il Consigliere est. IL Presidente товно IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24. 18 LUG. 2002 oggi, ILCANCELLMERE I 3 0 A 1 D 3 S , . S 5 T A O . T R L , L N A ' O A L B S 3 L 7 I E - D D 9 - I A 1 S H T 1 C S N O E O E S P A G I M D I A G E E , A O L O T D R T E I A T T R S L I I N L G D E E E S O D R E 4