Articolo 17 della Legge 30 marzo 2001, n. 152
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 maggio 2001
Art. 17. (Divieti e sanzioni) 1. E' fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si e' verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attivita' svolte dalla sede in cui si e' verificata la infrazione. 2. E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
Entrata in vigore il 12 maggio 2001
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