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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Nella camera di consiglio del 21.03.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2201/2024 pendente tra
Parte_1
(Avv. ZIPOLINI ROMANO)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. SANTINELLI MARIA)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
NECESSARIO
Avente a oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 28.02.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto nel verbale di udienza del 28.02.2025, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “[…] congiuntamente concludono
chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a spese compensate
[…]”.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificata dalla legge n. 74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, l'insistenza nei rispettivi atti e l'inutilità del tentativo di conciliazione, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
-, nata a [...] il [...] e - nato a
[...] Controparte_1
ZZ (LU) il 11/01/1962, celebrato nel Comune di ZZ (LU) il 6.11.1993 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ZZ (LU) -
all'Anno 1993 – Atto n. 4 – Parte 2 – Serie A alle condizioni meglio precisate in parte motiva;
2) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lucca, 24/03/2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Nella camera di consiglio del 21.03.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2201/2024 pendente tra
Parte_1
(Avv. ZIPOLINI ROMANO)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. SANTINELLI MARIA)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
NECESSARIO
Avente a oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 28.02.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto nel verbale di udienza del 28.02.2025, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “[…] congiuntamente concludono
chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a spese compensate
[…]”.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificata dalla legge n. 74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, l'insistenza nei rispettivi atti e l'inutilità del tentativo di conciliazione, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
-, nata a [...] il [...] e - nato a
[...] Controparte_1
ZZ (LU) il 11/01/1962, celebrato nel Comune di ZZ (LU) il 6.11.1993 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ZZ (LU) -
all'Anno 1993 – Atto n. 4 – Parte 2 – Serie A alle condizioni meglio precisate in parte motiva;
2) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lucca, 24/03/2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli