Articolo 163 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 162Articolo 164
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14 maggio 1978
Art. 163.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978