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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2063/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
PERRELLI MARINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10610/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1i Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Angelo Frammartino N. 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 850 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1181/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Monterotondo in data 14/05/2024 la SRicorrente_1 Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n.850/2023 relativo all'IMU per l'annualità 2018, notificato a mezzo posta certificata in data 15 Marzo 2024, con il quale era stato richiesto il versamento di
€248.185,00 per maggiore acconto e saldo IMU 2018 oltre sanzioni e interessi, per complessivi €329.212,00.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione e l'errore in fatto per le caratteristiche dei beni valutabili in base all'effettiva capacità edificatoria. Assumeva, infine, che tra la contribuente ed il Comune di Monterotondo vi erano stati diversi contenziosi decisi in favore della ricorrente.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'atto impugnato oltre la condanna del
Comune alle spese.
La ricorrente formulava anche istanza di sospensione atteso che l'importo della pretesa erariale era di rilevante entità.
La causa veniva fissata per l'udienza pubblica del 15/07/2024 per la trattazione della sospensiva.
Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo la piena legittimità dell'atto e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istanza di sospensiva veniva rigettata con ordinanza n. 351/2024 per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 47 D.Lgs. 546/92 e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
Successivamente, la Corte di Giustizia di Primo Grado, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, accoglieva parzialmente il ricorso per i seguenti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è sufficientemente motivato, come richiesto dall'art. 7 L. 212/2000, contenendo tutti gli elementi idonei a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa, inclusi i dati catastali, la base imponibile, le aliquote applicate e i riferimenti normativi (delibere comunali).
L'avviso contiene una chiara e fedele ricostruzione di tutti gli elementi che hanno condotto l'Autorità amministrativa ad adottarlo, così da permettere al destinatario di esercitare il relativo diritto di difesa, avendo avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione. Non sussiste quindi la denunciata carenza di motivazione.
Il valore attribuito dal Comune è fondato su delibere comunali che stabiliscono valori standard per aree edificabili con PUA convenzionato ma è privo di riscontri oggettivi e non tiene conto degli elementi concreti di mercato, ignorando sia le perizie prodotte dalla società ricorrente sia il giudicato esterno tra le stesse parti e sul medesimo oggetto ,sia infine dell'insuccesso di tre aste giudiziarie, tutte andate deserte nonchè della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate all'assegnazione dell'immobile all'esito della procedura esecutiva.
Tutti gli elementi di cui sopra confermano che il valore reale del bene è notevolmente inferiore a quello stimato dal Comune e che ogni presunzione dell'Ufficio risulta superata da prove concrete ed attuali e che l'accertamento si fonda su valori tabellari non aggiornati e astratti in presenza invece di dati oggettivi come perizie tecniche, andamenti delle aste pubbliche e provvedimenti giudiziari anche definitivi.
Le sentenze della CTP di Roma n.1879/18 e n.178.05.12, prodotte dalla ricorrente, hanno valore vincolante nel presente giudizio, in quanto riferite ad annualità diverse ma tra le stesse parti e sul medesimo oggetto.
Inoltre si osserva che la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n
5823/2024, ha accolto parzialmente l'appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 7379/2022, richiamata dal Comune di Monterotondo a sostegno delle sue difese.
Considerate le sopra dette risultanze documentali e la decisione di cui sopra, facendo riferimento al valore ivi accertato per l'anno 2017 pari ad e 4.500.000,00, si determina in quest'ultimo importo il valore base per il calcolo dell'imposta.
L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese processuali ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Roma, 26/01/2026
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Vania Gagliardi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
PERRELLI MARINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10610/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1i Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Angelo Frammartino N. 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 850 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1181/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Monterotondo in data 14/05/2024 la SRicorrente_1 Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n.850/2023 relativo all'IMU per l'annualità 2018, notificato a mezzo posta certificata in data 15 Marzo 2024, con il quale era stato richiesto il versamento di
€248.185,00 per maggiore acconto e saldo IMU 2018 oltre sanzioni e interessi, per complessivi €329.212,00.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione e l'errore in fatto per le caratteristiche dei beni valutabili in base all'effettiva capacità edificatoria. Assumeva, infine, che tra la contribuente ed il Comune di Monterotondo vi erano stati diversi contenziosi decisi in favore della ricorrente.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'atto impugnato oltre la condanna del
Comune alle spese.
La ricorrente formulava anche istanza di sospensione atteso che l'importo della pretesa erariale era di rilevante entità.
La causa veniva fissata per l'udienza pubblica del 15/07/2024 per la trattazione della sospensiva.
Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo la piena legittimità dell'atto e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istanza di sospensiva veniva rigettata con ordinanza n. 351/2024 per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 47 D.Lgs. 546/92 e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
Successivamente, la Corte di Giustizia di Primo Grado, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, accoglieva parzialmente il ricorso per i seguenti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è sufficientemente motivato, come richiesto dall'art. 7 L. 212/2000, contenendo tutti gli elementi idonei a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa, inclusi i dati catastali, la base imponibile, le aliquote applicate e i riferimenti normativi (delibere comunali).
L'avviso contiene una chiara e fedele ricostruzione di tutti gli elementi che hanno condotto l'Autorità amministrativa ad adottarlo, così da permettere al destinatario di esercitare il relativo diritto di difesa, avendo avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione. Non sussiste quindi la denunciata carenza di motivazione.
Il valore attribuito dal Comune è fondato su delibere comunali che stabiliscono valori standard per aree edificabili con PUA convenzionato ma è privo di riscontri oggettivi e non tiene conto degli elementi concreti di mercato, ignorando sia le perizie prodotte dalla società ricorrente sia il giudicato esterno tra le stesse parti e sul medesimo oggetto ,sia infine dell'insuccesso di tre aste giudiziarie, tutte andate deserte nonchè della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate all'assegnazione dell'immobile all'esito della procedura esecutiva.
Tutti gli elementi di cui sopra confermano che il valore reale del bene è notevolmente inferiore a quello stimato dal Comune e che ogni presunzione dell'Ufficio risulta superata da prove concrete ed attuali e che l'accertamento si fonda su valori tabellari non aggiornati e astratti in presenza invece di dati oggettivi come perizie tecniche, andamenti delle aste pubbliche e provvedimenti giudiziari anche definitivi.
Le sentenze della CTP di Roma n.1879/18 e n.178.05.12, prodotte dalla ricorrente, hanno valore vincolante nel presente giudizio, in quanto riferite ad annualità diverse ma tra le stesse parti e sul medesimo oggetto.
Inoltre si osserva che la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n
5823/2024, ha accolto parzialmente l'appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 7379/2022, richiamata dal Comune di Monterotondo a sostegno delle sue difese.
Considerate le sopra dette risultanze documentali e la decisione di cui sopra, facendo riferimento al valore ivi accertato per l'anno 2017 pari ad e 4.500.000,00, si determina in quest'ultimo importo il valore base per il calcolo dell'imposta.
L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese processuali ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Roma, 26/01/2026
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Vania Gagliardi