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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
Dott. Antonietta Savino Consigliera
dott. Daniele Colucci Consigliere
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1095/25 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Guida. presso il cui studio in Pozzuoli in Parte_1
Piazza della Repubblica 103 ha eletto domicilio,
APPELLANTE
E
Controparte_1 In persona del CP_2 p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Sannino e
Pasquale Verde dell'Avvocatura del Comune di Pozzuoli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale alla Via Tito Livio n.4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.5.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7635/24 pubblicata il 13/11/2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta a far dichiarare l'obbligo del Controparte_1 i provvedere alla manutenzione e pulizia dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) fornitigli e conseguentemente a far accertare il suo diritto al risarcimento del danno da mancato lavaggio degli stessi, quantificato in euro 9720,00, oltre accessori.
L'appellante si doleva della decisione perché il Tribunale aveva errato nell'apprezzamento delle allegazioni delle parti dalle quali emergeva la mansione di addetto alle pulizie concretamente svolta e ciò indipendentemente dal fatto che dal 2021 non era assegnato al servizio Parte_2 Ima al mercato
,
ittico all'ingrosso.
Ricostituito il contraddittorio, il Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame della società in quanto infondato.
All'esito dell'udienza, all'esito della discussione, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto va accolto nei limiti della sua fondatezza per le considerazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione con le sentenze prodotte in atti, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att c.p.c..
L'appellante, in primo grado aveva allegato di essere dipendente a tempo indeterminato dall'1.4.2021 del
Controparte_1 di essere inquadrato con categoria A1, profilo professionale di operaio, assegnato al servizio N.U. - Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti;
di avere ricevuto in dotazione dal Comune sia divise estive che invernali (dotazione estiva composta dai seguenti indumenti: pantalone da lavoro A.V. - alta visibilità ; t-shirt; gilet A.V.; guanti;
cappello; calzini;
guanti; scarpe antinfortunistiche;
dotazione invernale composta da: pantalone da lavoro A.V.; camicia a maniche lunghe;
felpa con zip;
giaccone A.V.; cappotta impermeabile;
berretto; calzini;
guanti; scarpe alte di sicurezza) e che tali indumenti erano finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione stradale ed al contatto con grandi quantità di sostanze pericolose ed insalubri, che erano confezionati in modo da fungere non solo come coperture o sostituzioni degli abiti personali dall'imbrattamento ma erano destinati soprattutto a preservare e a salvaguardare la salute dei lavoratori, esposti costantemente a vari rischi e dovevano, quindi, qualificarsi come D.P.I. ai sensi del D.lgs n. 626/1994; che il CP_1 non aveva mai provveduto alla loro manutenzione mediante lavaggio;
che il lavaggio era stato compiuto a spese dallo stesso lavoratore.
Orbene, è incontestato come il CP_1 abbia dotato l'appellante degli indumenti da lavoro sopra indicati;
la questione giuridica sottoposta allo scrutinio di questa Corte è rappresentata dalla natura da attribuirsi a tali indumenti ed in particolare se essi possano essere qualificati come dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) e se il datore di lavoro sia conseguentemente assoggettato a precisi obblighi - normativi e contrattuali di manutenzione, volti alla salvaguardia del bene costituzionalmente tutelato costituito dalla salute del lavoratore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per l'assenza di precise allegazioni e prove posto che era emerso che l'appellante non fosse stato sempre assegnato alle mansioni di netturbino nel settore della Nettezza Urbana bensì al Mercato ittico, area che il Comune non aveva ritenuto di inserire negli ambienti di lavoro richiedenti l'utilizzo di DPI.
Orbene le allegazioni contenute nel ricorso e la circostanza che il CP_1 non avesse stabilito la necessità che gli addetti alle pulizie del Mercato ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di essere dotati di DPI non giustifica il rigetto della domanda.
Ed invero, la circostanza che il dipendente non abbia specificato che, dal 2021, prestava servizio presso il mercato ittico all'ingrosso non appare dirimente, posto che egli ha sempre continuato a svolgere le stesse attività di spazzamento e di raccolta rifiuti.
A conferma di quanto sopra appare utile richiamare la nota del 16.10.2023, prodotta in atti dalla difesa dell'ente, in cui vengono dettagliatamente specificate le attività svolte dai dipendenti addetti ai mercati.
Ebbene risulta che la pulizia delle strutture mercatali prevede, tra le altre cose, spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti, deragnatura, rimozione macchie e impronte, detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, raccolta differenziata e conferimento punti di raccolta, pulizia bagni con disinfezione sanitari e pulitura distributori igienici, disincrostazione dei sanitari, pulizia aree esterne non a verde.
Mette conto, poi, anche sottolineare circostanza questa di pregnante rilievo - che nelle determine di approvvigionamento di indumenti per gli addetti alla gestione dei mercati vi è il riferimento espresso a DPI.
Il Comune resistente al riguardo ha dichiarato che il termine DPI era utilizzato in maniera atecnica non svolgendo gli indumenti una funzione di protezione del dipendente prevista dal D.lgs 81/2008.
Dalla disamina delle disposizioni normative che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro emerge incontestabilmente il principio che gli indumenti di lavoro sono qualificati come dispositivi di protezione individuale, a meno che-circostanza che non ricorre nel caso di specie - siano unicamente destinati alla individuazione del soggetto datoriale (si veda sul punto Cass. n. 11071/2008).
Nel caso in esame gli indumenti forniti mirano con evidenza a garantire la sicurezza del lavoratore, non solo per l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati svolta sulla strada - e quindi sottoposta ai rischi connaturati alla circolazione veicolare - come è comprovato dalla apposizione delle bande catarifrangenti sul corpetto, sul giubbotto e sui pantaloni, ma anche per la semplice attività di spiazzamento del mercato dal rifiuti organici, dalla raccolta dei rifiuti, dal loro accumulo, attività per le quali sono indispensabili sia i guanti, sia le scarpe che tute a protezione delle sostanze tossiche e nocive.
Infatti, sia il d.lgs n. 475/1992, sia il d.lgs n. 626/1994 sia il d.lgs n. 81/2008 forniscono delle definizioni di
D.P.I. idonee a ricomprendere anche gli indumenti di lavoro e attribuiscono al datore l'obbligo specifico della loro manutenzione (anche con sanzioni penali in caso di inosservanza).
Segnatamente, il d.lgs n. 475/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale" all'art. 4 suddivideva i D.P.I. in tre categorie, all'interno delle quali si possono fare rientrare anche gli indumenti in questione, essendo destinati alla salvaguardia della persona del lavoratore da rischi di danni fisici.
Il d.lgs n. 626/1994 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" all'art. 40 statuisce che si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il successivo art. 42 definisce i requisiti dei D.P.I., che devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. L'art. 43 prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i D.P.I. conformi ai requisiti previsti in particolare dall'articolo 42.
Ai sensi del comma 4 il datore di lavoro deve, altresì, mantenere in efficienza i D.P.I. e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Infine, il d.lgs n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nel Capo II, intitolato non a caso "Uso dei dispositivi di protezione individuale", dispone (art. 74) che si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "D.P.I.", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo l'art. 76 i D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, e sue successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 77 il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori D.P.I. conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. Inoltre mantiene in efficienza i D.P.I.
e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 495/1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico di veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. Come emerge con evidenza dalle norme appena passate in rassegna, è idoneo ad essere definito quale D.P.I. "qualsiasi equipaggiamento che abbia finalità di protezione del lavoratore da rischi suscettibili di metterne a rischio la sicurezza o la salute durante il lavoro, tra i quali devono essere ricompresi anche gli indumenti da lavoro".
Tale assunto è confermato dalla ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano per tutte
Cass. n. 22929/2005, n. 15202/2010 e da ultimo Cass. n. 18656/2023), che ha più volte esaminato la questione, affermando che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme all'uopo previste, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che può essere anche quello di prevenire l'insorgenza e diffondersi d'infezioni; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.
Si è inoltre precisato (Cass. n. 11071/2008 ma anche n. 10228/2023) che, "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti,
l'interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa comporta che per indumenti di lavoro specifici si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico)".
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella specifica disciplina contrattuale collettiva, atteso che l'art. 60 del C.C.N.L. 22 maggio 2003, non modificato sul punto dai successivi, attribuisce esplicitamente al datore l'obbligo di dotare i lavoratori di D.P.I. - tra i quali sono inclusi gli indumenti da lavoro - - e di provvedere alla loro manutenzione (compreso espressamente il lavaggio): si legge infatti che la fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore. Si aggiunge inoltre che con riferimento agli indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la
-
salute e per la sicurezza che costituiscono D.P.I. e tra i quali sono indicati esemplificativamente mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di
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scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza, nonché che gli indumenti in questione rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Si può concludere, pertanto, che la natura di dispostivi di protezione individuale degli indumenti da lavoro della specie di quelli indossati dall'odierno appellante e forniti dal CP_1 non può essere seriamente contestata.
Al riguardo, occorre evidenziare che dalla lettura del DVR aziendale ( pag. 54 e ss.) emerge in capo agli addetti al mercato una esposizione al rischio normalmente lieve e comunque dipendente dal livello di igiene e di pulizia con non necessarietà di DPI.
Lo svolgimento di mansioni che espongono comunque il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Acclarata la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti in questione, alla quale consegue l'obbligo normativo e contrattuale del datore di provvedere alla loro manutenzione e nello specifico al periodico lavaggio, il lavoratore ha affermato di avere provveduto a proprie spese alla pulizia degli abiti per tutto il periodo in esame. Ciò costituisce un inadempimento di natura contrattuale da parte del CP_1
[...] da cui discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..
In ordine al quantum, nei precedenti di questa Corte, con argomentazioni condivise anche da questo collegio, il danno patito è stato determinato con le spese sostenute per un lavaggio in ambito domestico, danno quantificato in via equitativa, assumendo una cadenza di lavaggio settimanale per i pantaloni e bimensile per il gilet A.V. e del giaccone A.V. (essendo questi ultimi destinati ad essere indossati al di sopra degli indumenti personali) ed una spesa pari ad € 2,50 per l'unico lavaggio comprendente tutti tali indumenti (costo del detersivo, del consumo di acqua e della energia elettrica impiegata), in mancanza di prova dei maggiori importi rivendicati in ricorso per lavaggi presso lavanderie private, di cui non vi è alcuna prova.
Ed invero, "laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo" (cfr Cass. 16715/2014).
Ritenuto, pertanto, corretta la quantificazione del danno come operata nei precedenti o, in forza del medesimo criterio, all'appellante va riconosciuto l'importo complessivo di € 1.200,00, scaturente dall'individuazione delle spese sostenute nella misura di euro 2,50 per ogni settimana lavorativa, per il inadempimento contrattuale come provato.
In tali limiti va condannato il Controparte_1 oltre gli interessi legali.
L'appello va, quindi, in tali limiti accolto e e la sentenza impugnata, in questo senso, riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante il limitato accoglimento della domanda e le ragioni della decisione, sono compensate per due terzi, mentre per l'altro terzo sono a carico del Comune soccombente e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore e serialità della causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_1A)Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...] al pagamento, di € 1.200,00, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive credito al soddisfo;
B) Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per un terzo in € 450,00 per il primo grado e in euro 500,00 per il secondo grado, oltre iva e CPA e rimborso spese con attribuzione.
Napoli 16/9/25
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
Dott. Antonietta Savino Consigliera
dott. Daniele Colucci Consigliere
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1095/25 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Guida. presso il cui studio in Pozzuoli in Parte_1
Piazza della Repubblica 103 ha eletto domicilio,
APPELLANTE
E
Controparte_1 In persona del CP_2 p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Sannino e
Pasquale Verde dell'Avvocatura del Comune di Pozzuoli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale alla Via Tito Livio n.4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.5.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7635/24 pubblicata il 13/11/2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta a far dichiarare l'obbligo del Controparte_1 i provvedere alla manutenzione e pulizia dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) fornitigli e conseguentemente a far accertare il suo diritto al risarcimento del danno da mancato lavaggio degli stessi, quantificato in euro 9720,00, oltre accessori.
L'appellante si doleva della decisione perché il Tribunale aveva errato nell'apprezzamento delle allegazioni delle parti dalle quali emergeva la mansione di addetto alle pulizie concretamente svolta e ciò indipendentemente dal fatto che dal 2021 non era assegnato al servizio Parte_2 Ima al mercato
,
ittico all'ingrosso.
Ricostituito il contraddittorio, il Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame della società in quanto infondato.
All'esito dell'udienza, all'esito della discussione, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto va accolto nei limiti della sua fondatezza per le considerazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione con le sentenze prodotte in atti, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att c.p.c..
L'appellante, in primo grado aveva allegato di essere dipendente a tempo indeterminato dall'1.4.2021 del
Controparte_1 di essere inquadrato con categoria A1, profilo professionale di operaio, assegnato al servizio N.U. - Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti;
di avere ricevuto in dotazione dal Comune sia divise estive che invernali (dotazione estiva composta dai seguenti indumenti: pantalone da lavoro A.V. - alta visibilità ; t-shirt; gilet A.V.; guanti;
cappello; calzini;
guanti; scarpe antinfortunistiche;
dotazione invernale composta da: pantalone da lavoro A.V.; camicia a maniche lunghe;
felpa con zip;
giaccone A.V.; cappotta impermeabile;
berretto; calzini;
guanti; scarpe alte di sicurezza) e che tali indumenti erano finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione stradale ed al contatto con grandi quantità di sostanze pericolose ed insalubri, che erano confezionati in modo da fungere non solo come coperture o sostituzioni degli abiti personali dall'imbrattamento ma erano destinati soprattutto a preservare e a salvaguardare la salute dei lavoratori, esposti costantemente a vari rischi e dovevano, quindi, qualificarsi come D.P.I. ai sensi del D.lgs n. 626/1994; che il CP_1 non aveva mai provveduto alla loro manutenzione mediante lavaggio;
che il lavaggio era stato compiuto a spese dallo stesso lavoratore.
Orbene, è incontestato come il CP_1 abbia dotato l'appellante degli indumenti da lavoro sopra indicati;
la questione giuridica sottoposta allo scrutinio di questa Corte è rappresentata dalla natura da attribuirsi a tali indumenti ed in particolare se essi possano essere qualificati come dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) e se il datore di lavoro sia conseguentemente assoggettato a precisi obblighi - normativi e contrattuali di manutenzione, volti alla salvaguardia del bene costituzionalmente tutelato costituito dalla salute del lavoratore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per l'assenza di precise allegazioni e prove posto che era emerso che l'appellante non fosse stato sempre assegnato alle mansioni di netturbino nel settore della Nettezza Urbana bensì al Mercato ittico, area che il Comune non aveva ritenuto di inserire negli ambienti di lavoro richiedenti l'utilizzo di DPI.
Orbene le allegazioni contenute nel ricorso e la circostanza che il CP_1 non avesse stabilito la necessità che gli addetti alle pulizie del Mercato ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di essere dotati di DPI non giustifica il rigetto della domanda.
Ed invero, la circostanza che il dipendente non abbia specificato che, dal 2021, prestava servizio presso il mercato ittico all'ingrosso non appare dirimente, posto che egli ha sempre continuato a svolgere le stesse attività di spazzamento e di raccolta rifiuti.
A conferma di quanto sopra appare utile richiamare la nota del 16.10.2023, prodotta in atti dalla difesa dell'ente, in cui vengono dettagliatamente specificate le attività svolte dai dipendenti addetti ai mercati.
Ebbene risulta che la pulizia delle strutture mercatali prevede, tra le altre cose, spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti, deragnatura, rimozione macchie e impronte, detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, raccolta differenziata e conferimento punti di raccolta, pulizia bagni con disinfezione sanitari e pulitura distributori igienici, disincrostazione dei sanitari, pulizia aree esterne non a verde.
Mette conto, poi, anche sottolineare circostanza questa di pregnante rilievo - che nelle determine di approvvigionamento di indumenti per gli addetti alla gestione dei mercati vi è il riferimento espresso a DPI.
Il Comune resistente al riguardo ha dichiarato che il termine DPI era utilizzato in maniera atecnica non svolgendo gli indumenti una funzione di protezione del dipendente prevista dal D.lgs 81/2008.
Dalla disamina delle disposizioni normative che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro emerge incontestabilmente il principio che gli indumenti di lavoro sono qualificati come dispositivi di protezione individuale, a meno che-circostanza che non ricorre nel caso di specie - siano unicamente destinati alla individuazione del soggetto datoriale (si veda sul punto Cass. n. 11071/2008).
Nel caso in esame gli indumenti forniti mirano con evidenza a garantire la sicurezza del lavoratore, non solo per l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati svolta sulla strada - e quindi sottoposta ai rischi connaturati alla circolazione veicolare - come è comprovato dalla apposizione delle bande catarifrangenti sul corpetto, sul giubbotto e sui pantaloni, ma anche per la semplice attività di spiazzamento del mercato dal rifiuti organici, dalla raccolta dei rifiuti, dal loro accumulo, attività per le quali sono indispensabili sia i guanti, sia le scarpe che tute a protezione delle sostanze tossiche e nocive.
Infatti, sia il d.lgs n. 475/1992, sia il d.lgs n. 626/1994 sia il d.lgs n. 81/2008 forniscono delle definizioni di
D.P.I. idonee a ricomprendere anche gli indumenti di lavoro e attribuiscono al datore l'obbligo specifico della loro manutenzione (anche con sanzioni penali in caso di inosservanza).
Segnatamente, il d.lgs n. 475/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale" all'art. 4 suddivideva i D.P.I. in tre categorie, all'interno delle quali si possono fare rientrare anche gli indumenti in questione, essendo destinati alla salvaguardia della persona del lavoratore da rischi di danni fisici.
Il d.lgs n. 626/1994 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" all'art. 40 statuisce che si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il successivo art. 42 definisce i requisiti dei D.P.I., che devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. L'art. 43 prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i D.P.I. conformi ai requisiti previsti in particolare dall'articolo 42.
Ai sensi del comma 4 il datore di lavoro deve, altresì, mantenere in efficienza i D.P.I. e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Infine, il d.lgs n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nel Capo II, intitolato non a caso "Uso dei dispositivi di protezione individuale", dispone (art. 74) che si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "D.P.I.", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo l'art. 76 i D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, e sue successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 77 il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori D.P.I. conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. Inoltre mantiene in efficienza i D.P.I.
e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 495/1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico di veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. Come emerge con evidenza dalle norme appena passate in rassegna, è idoneo ad essere definito quale D.P.I. "qualsiasi equipaggiamento che abbia finalità di protezione del lavoratore da rischi suscettibili di metterne a rischio la sicurezza o la salute durante il lavoro, tra i quali devono essere ricompresi anche gli indumenti da lavoro".
Tale assunto è confermato dalla ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano per tutte
Cass. n. 22929/2005, n. 15202/2010 e da ultimo Cass. n. 18656/2023), che ha più volte esaminato la questione, affermando che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme all'uopo previste, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che può essere anche quello di prevenire l'insorgenza e diffondersi d'infezioni; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.
Si è inoltre precisato (Cass. n. 11071/2008 ma anche n. 10228/2023) che, "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti,
l'interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa comporta che per indumenti di lavoro specifici si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico)".
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella specifica disciplina contrattuale collettiva, atteso che l'art. 60 del C.C.N.L. 22 maggio 2003, non modificato sul punto dai successivi, attribuisce esplicitamente al datore l'obbligo di dotare i lavoratori di D.P.I. - tra i quali sono inclusi gli indumenti da lavoro - - e di provvedere alla loro manutenzione (compreso espressamente il lavaggio): si legge infatti che la fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore. Si aggiunge inoltre che con riferimento agli indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la
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salute e per la sicurezza che costituiscono D.P.I. e tra i quali sono indicati esemplificativamente mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di
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scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza, nonché che gli indumenti in questione rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Si può concludere, pertanto, che la natura di dispostivi di protezione individuale degli indumenti da lavoro della specie di quelli indossati dall'odierno appellante e forniti dal CP_1 non può essere seriamente contestata.
Al riguardo, occorre evidenziare che dalla lettura del DVR aziendale ( pag. 54 e ss.) emerge in capo agli addetti al mercato una esposizione al rischio normalmente lieve e comunque dipendente dal livello di igiene e di pulizia con non necessarietà di DPI.
Lo svolgimento di mansioni che espongono comunque il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Acclarata la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti in questione, alla quale consegue l'obbligo normativo e contrattuale del datore di provvedere alla loro manutenzione e nello specifico al periodico lavaggio, il lavoratore ha affermato di avere provveduto a proprie spese alla pulizia degli abiti per tutto il periodo in esame. Ciò costituisce un inadempimento di natura contrattuale da parte del CP_1
[...] da cui discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..
In ordine al quantum, nei precedenti di questa Corte, con argomentazioni condivise anche da questo collegio, il danno patito è stato determinato con le spese sostenute per un lavaggio in ambito domestico, danno quantificato in via equitativa, assumendo una cadenza di lavaggio settimanale per i pantaloni e bimensile per il gilet A.V. e del giaccone A.V. (essendo questi ultimi destinati ad essere indossati al di sopra degli indumenti personali) ed una spesa pari ad € 2,50 per l'unico lavaggio comprendente tutti tali indumenti (costo del detersivo, del consumo di acqua e della energia elettrica impiegata), in mancanza di prova dei maggiori importi rivendicati in ricorso per lavaggi presso lavanderie private, di cui non vi è alcuna prova.
Ed invero, "laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo" (cfr Cass. 16715/2014).
Ritenuto, pertanto, corretta la quantificazione del danno come operata nei precedenti o, in forza del medesimo criterio, all'appellante va riconosciuto l'importo complessivo di € 1.200,00, scaturente dall'individuazione delle spese sostenute nella misura di euro 2,50 per ogni settimana lavorativa, per il inadempimento contrattuale come provato.
In tali limiti va condannato il Controparte_1 oltre gli interessi legali.
L'appello va, quindi, in tali limiti accolto e e la sentenza impugnata, in questo senso, riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante il limitato accoglimento della domanda e le ragioni della decisione, sono compensate per due terzi, mentre per l'altro terzo sono a carico del Comune soccombente e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore e serialità della causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_1A)Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...] al pagamento, di € 1.200,00, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive credito al soddisfo;
B) Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per un terzo in € 450,00 per il primo grado e in euro 500,00 per il secondo grado, oltre iva e CPA e rimborso spese con attribuzione.
Napoli 16/9/25
Il Presidente estensore