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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2251/2022 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VICENZA, CONTRÀ VESCOVADO n. 8, con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA MARCELLA,
contro
CP_1
(C.F. ) C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 32 elettivamente domiciliato in VERONA, CORSO PORTA NUOVA n. 11, con il patrocinio dell'avv. NARDELLI SILVANA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1858/2022, pubblicata in data
20.10.22.
Conclusioni della appellante:
Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, produzione reiette:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 1858/2022 emessa dal Tribunale di Verona il 20/10/2022 pubblicata il
20/10/2022, ed in accoglimento del presente appello:
1. Condannare i Sigg. e in solido tra loro a risarcire la CP_1 Parte_2
soc. in Liquidazione di tutti i danni patiti e patiendi a seguito della trascrizione Pt_1
operata e mantenuta per oltre cinque anni a carico di beni immobili di proprietà della medesima non interessati ed estranei alle vicende relative alla domanda giudiziale trascritta di cui al procedimento n. 10020352/2009 R.G. Tribunale di Verona, come da fatti e documenti descritti in narrativa degli atti del giudizio di primo grado, e risultanti specificamente dalla nota di restrizione 19.06.2015 (doc. 25 Fasc. I° grado), danni che allo stato si quantificano in Euro 1.093.000= pari alla differenza tra il prezzo degli immobili realizzabile a seguito delle proposte di acquisto non andate a buon fine e/o comunque al valore degli stessi all'epoca dell'ultimazione e offerta in vendita, ed il valore effettivamente realizzato dalla vendita, ove essa vi è stata, dopo la illegittima trascrizione e/o dopo la riduzione della stessa, e/o al valore di attuale realizzo, o comunque la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
oltre agli interessi moratori dalla data della prima messa in mora (19.06.2010) ed alla rivalutazione monetaria su detti importi;
pagina 2 di 32 2. Condannarsi i Sigg. e in solido tra loro a risarcire la CP_1 Parte_2
soc. in Liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e Pt_1
patiendi a seguito della trascrizione operata e mantenuta per oltre cinque anni a carico dei beni immobili di proprietà della medesima non interessati ed estranei alle vicende relative alla domanda giudiziale trascritta di cui al procedimento n. 10020352/2009 R.G.
Tribunale di Verona, e risultanti specificamente dalla nota di restrizione 19.06.2015
(doc. 25 – Fasc. I° grado), quali danni all'immagine commerciale, danni economici per la perdita dell'affare in tempi congrui, per la perdita di ulteriori chances economico finanziarie, per i costi ed interessi passivi sostenuti per il mutuo ipotecario scaduto presso Banca Popolare di Verona ora BPM (ora , e per la mancata Controparte_2
disponibilità di somme ulteriori a quelle di mero realizzo (destinate oramai al solo decurtamento del mutuo ipotecario iscritto da Banca Popolare di Verona) e per ogni altro danno derivante dall'illegittimo persistere di pregiudizievoli a carico degli immobili della soc. P2 srl, danni da quantificarsi all'occorrenza anche in via di equità;
3. Accertarsi e dichiararsi che i Sigg. e con l'illegittimo CP_1 Parte_2
comportamento descritto in narrativa hanno causato in tutto o in parte l'attuale
Pa situazione economico-finanziaria della soc. P2 oggi posta in Liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2489 c.c., non avendo potuto, a causa della invendibilità o comunque difficile commercializzazione degli immobili gravati da pregiudiziale illegittima, far fronte al finanziamento contratto con per la Controparte_3
costruzione del complesso immobiliare sito in Isola della Scala, Via Rimembranza.
Conseguentemente condannarsi i convenuti in solido tra loro a rifondere alla soc. Pt_1
tutti i danni subiti a seguito del fallimento del progetto imprenditoriale intrapreso, danni da quantificarsi nell'ammontare residuo dell'esposizione debitoria esistente tra la soc.
e Banco Popolare di Verona oggi BPM (doc. 48 fasc. I° grado), peraltro unico Pt_1
pagina 3 di 32 debito della società, che ha causato la messa in Liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 2489 c.c. come da introducenda attività istruttoria e/o comunque la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia da determinarsi anche all'occorrenza in via di equità;
4. Condannarsi i Sigg. e in solido tra loro a risarcire la CP_1 Parte_2
soc. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi a seguito della Pt_1
trascrizione operata e mantenuta per oltre cinque anni a carico di beni immobili di proprietà della medesima non interessati ed estranei alle vicende relative alla domanda giudiziale trascritta di cui al procedimento n. 10020352/2009 R.G. Tribunale di Verona
e risultanti specificamente nella nota di restrizione 19.06.2015 (doc. 25 Fasc. I° grado),
posta in essere e mantenuta con evidente abuso di strumenti giurisdizionali ed altresì
violazione delle regole di condotta di lealtà e probità nell'impiego degli strumenti stessi,
con evidente intenzione/volontà di creare ingiusto nocumento alla soc. allora convenuta.
Danni che all'occorrenza saranno determinati dal Giudice in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze e spese generali di tutti i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
- Si reiterano e ripropongono le istanze istruttorie tutte proposte tempestivamente nel giudizio di primo grado formulate con la seconda memoria ex art. 183 6° co. cpc del
09.10.2018, non ammesse dal Giudicante, richiamate e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, e riportate nella parte introduttiva dell'atto di citazione in appello e pertanto:
a) prove orali per testimoni sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 27.02.2008 la soc. diede avvio ai lavori per la realizzazione Pt_1
del Piano di Recupero P.R. 11 ad iniziativa privata variante del PRG Comune di Isola
pagina 4 di 32 della Scala (VR)? (testimoni: Arch. , Geom. , geom. Testimone_1 Testimone_2
, Arch. ); Controparte_4 Testimone_3
2) Vero che nel mese di maggio 2009 gli immobili del complesso residenziale costruito da in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza erano tutti eretti fuori terra come Pt_1
da fotografie che si rammostrano (docc. sub 65 fascicolo attoreo)? (testimoni: Arch.
, Geom. , geom. , Dott. Testimone_1 Testimone_2 Controparte_4 Persona_1
;
[...] Persona_2
3) Vero che nel mese di agosto 2009 i lavori edili relativi alla costruzione dei solai degli edifici E ed A nel cantiere sito in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza, erano Pt_1
stati portati a termine, come da fattura (doc. 66 fasc. attoreo) che si rammostra?
(testimoni: Geom. ) Persona_2 Controparte_4
4) Vero che il complesso immobiliare venduto da alla soc. era Parte_3 Pt_1
all'epoca della vendita nell'anno 2008 catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di
Isola della Scala: C.T.: foglio 45, mappale 443; C.F.: foglio 6 sez. A particelle mappali
568 sub 1 Via Rimembranza P. s-t-1- cat B/5 cl. 2 mc 1.342 RCE 1.316,86 (scuola) e
568 sub 2 graffato con il 568 sub 3 Via Rimembranza P. S-T cat. C/4 cl. 2 mq. 793 RCE
696,24 (laboratorio per arte e mestieri) ed era costituito fuori terra da due fabbricati molto estesi (Scuola e Magazzino) come da documenti che si rammostrano (doc. sub
49-50 fasc. attoreo, nonché ex adv.)? (testimoni: Arch. , Geom. Testimone_1 [...]
, Geom. , Arch. , Ing. . Tes_2 Controparte_4 Testimone_3 Testimone_4
5) Vero che negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 quale Agenzia Immobiliare
Tecnocasa con sede in Isola della Scala ebbe a ricevere interessamenti, informazioni e richieste di acquisto per gli immobili siti in isola della Scala (VR) Via Rimembranza di proprietà (testimoni: Pt_1 Testimone_5
pagina 5 di 32 6) Vero che negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 quale Agenzia Immobiliare
Tecnocasa con sede in Isola della Scala (VR) ebbe a constatare la desistenza di diversi clienti sulle proposte di vendita degli immobili siti in Isola della Scala (VR) Via
Rimembranza di proprietà (testimoni: ; Pt_1 Testimone_5
7) Vero che negli anni 2010-2011-2012 quale procuratore legale della soc. ebbe a Pt_1
richiedere anche verbalmente al legale dei Sigg. di provvedere alla CP_5
Part cancellazione delle pregiudizievoli trascritte a carico di tutti i mappali di proprietà
[...
(testimoni: Avv. ; Testimone_6
8) Vero che nel mese di luglio 2011 ebbe ad inviare al legale dei Sigg. la CP_5
planimetria catastale risultante dal frazionamento invitandolo a provvedere alla restrizione delle pregiudizievoli ai soli immobili della soc. di cui alle particelle Pt_1
sub 1673 da 1 a 7 come da doc. che si rammostra (doc. sub 12 fasc. attoreo)? (testimoni:
Avv. ; Testimone_6
9) Vero che nel mese di settembre 2009 in qualità di Amministratore della soc. Progetto
Investimenti srl di Vicenza ebbe a proporre alla soc. l'acquisto degli immobili siti Pt_1
in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza come da doc. che si rammostra? (doc. 26
fasc. attoreo) (testimone: Dott. ); Testimone_7
10) Vero che la proposta di acquisto di Progetto Investimenti srl di Vicenza del
02.09.2009 (doc. 26 fasc. attoreo) riguardava 2 delle unità fuori terra al prezzo di €
380.000= ognuna nonché 11 unità entro terra (garages nel seminterrato) al prezzo di €
20.000 cadauno? (testimoni: , , ; Testimone_7 Persona_1 Testimone_5
11) Vero che nel mese di settembre 2009 la soc. Progetto Investimenti srl ebbe a versare alla soc. caparra confirmatoria per € 275.000,00= (come da doc. 27 che si Pt_1
rammostra?) a fronte della proposta di acquisto degli immobili siti in Isola della Scala
pagina 6 di 32 (VR) Via Rimembranza di cui al documento che si rammostra? (doc. 26 fasc. attoreo)
(testimoni: , , ; Testimone_7 Persona_1 Testimone_5
12) Vero che nel mese di aprile 2010 a seguito di indagine catastale sugli immobili siti in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza di proprietà ed oggetto della proposta Pt_1
Part di acquisto del 02.09.2009 di Progetto Investimenti srl, ebbe a chiedere spiegazioni a
[... ottenendo in risposta la raccomandata del 20.04.2010 che si rammostra (doc. sub 28
fascicolo attoreo)? (testimone Dott. ); Testimone_7
13) Vero che nel mese di maggio 2010 la soc. Progetto Investimenti srl ebbe a revocare la proposta di acquisto del 02.09.2009 formulata alla soc. chiedendo la Pt_1
restituzione della caparra confirmatoria versata come da documenti che si rammostrano?
(docc. sub 29-30 fasc. attoreo) (testimoni: , ); Testimone_7 Persona_1
14) Vero che il 4.06.2012 il Sig. ebbe a sottoscrivere proposta Parte_4
irrevocabile di acquisto delle unità immobiliari site in Isola della Scala (VR) di proprietà così catastalmente censite: Comune di Isola della Scala C.F. Foglio 45 Pt_1
particella 1673 sub 9 – 28 - 29 e sub 13 – 30 – 31 per il prezzo complessivo di €
490.000= come da documento che si rammostra (doc. sub 31 fasc. attoreo), versando contestualmente caparra confirmatoria di € 5.000 come da documento che pure si rammostra (doc. sub 51 fasc. attoreo)? (testimoni: , , Parte_4 Testimone_8
); Persona_1
15) Vero che nel mese di luglio 2012 il Sig. rinunciò alla proposta Parte_4
irrevocabile di acquisto delle unità immobiliari site in Isola della Scala (VR) di proprietà così catastalmente censite: Comune di Isola della Scala C.F. Foglio 45 Pt_1
particella 1673 sub 9 – 28 - 29 e sub 13 – 30 – 31 per aver effettuato le visure catastali ed aver rilevato trascrizioni pregiudizievoli a carico delle unità immobiliari medesime?
(testimoni: , , ); Parte_4 Testimone_8 Persona_1
pagina 7 di 32 16) Vero che nell'anno 2013 l'unità immobiliare di proprietà censita al CF Pt_1
Comune di Isola della Scala FG 45 m.n. 1673 sub 10 e sub 35 sub 36 (garages) era in vendita al prezzo di € 380.000= e dopo lunghe trattative fu venduta alla Sig. Parte_5
al prezzo di € 230.000= che a causa delle trascrizioni pregiudizievoli sugli
[...]
immobili pretese di essere garantita da (testimoni: , Pt_1 Parte_5 Tes_5
Dott. , , Notaio );
[...] Persona_1 Testimone_9 Persona_3
17) Vero che l'unità immobiliare di proprietà censita al CF Comune di Isola della Pt_1
Scala FG 45 m.n. 1673 sub 12 (e sub 25 sub 26 garages) posta in vendita nell'anno 2011
per un valore di € 380.000= comprensiva dei due garages, è stata oggetto di interessamento da parte di potenziali acquirenti, ed è stata venduta dopo la cancellazione delle pregiudizievoli il 20.02.2017 ai Sigg. al prezzo Parte_6
complessivo (abitazione e posti auto) di € 220.000=? (testimoni: , Testimone_10
Dott. , , Testimone_11 Testimone_5 Persona_1 Testimone_9
Notaio ); Persona_3
18) Vero che l'unità immobiliare di proprietà catastalmente censita al CF Pt_1
Comune Isola della Scala FG 45 m.n. 1673 sub 13, posta in vendita nell'anno 2011 ad €
340.000= comprensiva dei due garages, pur essendo stata oggetto di interessamento da parte di potenziali acquirenti, fu venduta dopo la cancellazione delle pregiudizievoli il
27.03.2017 alla Sig. al prezzo complessivo (abitazione e garage) di € Parte_7
210.000=? (testimoni: , Dott. , Parte_7 Testimone_5 Persona_1
, Notaio ); Testimone_9 Persona_3
19) Vero che l'unità immobiliare di proprietà catastalmente censita al CF Pt_1
Comune di Isola della Scala FG 45 m.n. 1673 sub 14 (e sub 18 sub 19 garages) posta in vendita nell'anno 2012 ad € 430.000= comprensiva dei due garages in Parte_8
vendita il 28.05.2015 ai Sigg. mediante contratto di Rent Parte_9
pagina 8 di 32 Part to al prezzo complessivo di € 240.000= (abitazione e due garages) e gli acquirenti pretesero garanzie particolari dalla soc. in relazione alla cancellazione della Pt_1
trascrizione esistente? (testimoni Tes_12 Testimone_13 Testimone_5
Dott. ); Persona_1
20) Vero che la soc. nell'anno 2011 aveva posto in vendita i seguenti beni Pt_1
immobili al prezzo descritto? - abitazione map. 1673 sub 13 € 330.000= (venduta poi al prezzo – con un garage - di € 210.000=) - abitazione map. 1673 sub 14 € 430.000=
(venduta poi al prezzo complessivo - con due garages- di € 240.000=) - abitazioni map.
1673 sub 9 – 11 € 380.000 (oggi invendute ma valutate € 211.000=); - abitazione map.
1673 sub 10 € 380.000 (venduta al prezzo complessivo - con due garages - di €
230.000=) - - abitazione map. 1673 sub 12 € 380.000 (venduta al prezzo complessivo -
con due garages - di € 220.000=) - n. 21 garages al prezzo di € 20.000= ciascuno, valore medio attuale € 6.000 (tstimoni: , Dott. Testimone_5 Testimone_9 Persona_1
;
[...]
21) Vero che nel corso degli anni 2011-2012-2013-2014 la soc. ebbe a ricorrere a Pt_1
reiterate rimodulazioni del piano finanziario contratto con Banca Popolare di Verona
ora BPM che hanno comportato aggravio di interessi moratori e di costi, incontrando difficoltà nella vendita degli immobili siti in Isola della Scala (VR)? Descriva il teste le circostanze ed i fatti a sua conoscenza. (testimoni: , Dott. , Testimone_9 Tes_14
Dott. ; Testimone_15
22) Vero che Banca Popolare ora BPM nell'anno 2011 ha conferito agli immobili realizzati da in Isola della Scala Via Rimembranza i valori di cui al documento Pt_1
che si rammostra (doc. sub 51 fasc. attoreo) ai fini dell'estinzione del finanziamento utilizzato nel c/c n. 2871 stipulato il con la banca medesima? (testimoni: Tes_9
, Dott. , Dott. );
[...] Tes_14 Persona_1
pagina 9 di 32 23) Vero che nel corso degli anni 2012-2013-2014-2015 la soc. ha venduto Pt_1
immobili così catastalmente censiti: CF Comune di Isola della Scala FG 45 m.n. 1673
sub 12 (e sub 25 sub 26 garages, FG 45 m.n. 1673 sub 14 (e sub 18 sub 19 garages), FG
45 m.n. 1673 sub 13, FG 45 m.n. 1673 sub 10 e sub 35 sub 36 a prezzi sufficienti al solo decurtamento del mutuo ipotecario iscritto da Banca Popolare di Verona oggi BPM?
(testimoni: , Dott. ); Testimone_9 Tes_14
24) Vero che dall'anno 2015 nel territorio di Isola della Scala (VR) si è rilevata crisi del mercato immobiliare con calo delle vendite ed abbassamento dei prezzi? ( Tes_5
,
[...]
Vero che il 19.12.2017 ha riferito ai soci della soc. la necessità di porre in Pt_1
Liquidazione la società medesima ai sensi dell'art. 2489 c.c. persistendo il debito nei confronti di BPM? (testimoni: Dott. ; Dott. . Tes_14 Testimone_15
Testimoni indicati nella richiamata memoria istruttoria.
b) ammissione di CTU tecnica-contabile volta alla stima dei danni subiti da P2srl a seguito della trascrizione estesa ad immobili non coinvolti nella vertenza di cui si era trascritta la domanda giudiziale, alla determinazione ed indicazione del valore commerciale degli immobili negli anni 2010-2011-2012- 2013-2014, alla determinazione ed indicazione del valore commerciale degli immobili dopo il 2015 in seguito alla nota crisi del mercato immobiliare, alla determinazione dell'attuale valore commerciale degli immobili siti in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza di proprietà
della soc. attrice.
Conclusioni degli appellati:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e difesa, così giudicare: in via principale:
pagina 10 di 32 - respingere l'appello proposto dalla soc. nei confronti dell'esponente, in Parte_1
quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Verona n. 1858/2022 pubblicata il 20/10/2022;
in via subordinata, in caso di accoglimento di uno o più motivi di gravame avversari, si intendono ribadite le conclusioni precisate in primo grado e per l'effetto:
Pa
- respingere tutte le domande proposte da nei confronti del Signor in CP_1
quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
in via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste nelle deduzioni e istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, ed in particolare nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., nn. 2 (pp. da 13 a 14) e 3 (pp. da 12 a
16) ivi depositate e da intendersi qui integralmente richiamate, così come anche riproposte nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado sub punto 2.2., ed in particolare:
A) per l'ammissione alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di , sui seguenti capitoli: Parte_1
- a prova diretta
1) “Vero che la realizzazione fuori terra dei pilastri in c.a. del primo fabbricato eretto da nel cantiere di Isola della Scala, Via Rimembranza, prospicente la via medesima e Pt_1
in prossimità dal confine e dal fabbricato di proprietà dei Signori è CP_5
iniziato nel mese di giugno 2009, dopo la completa demolizione dei fabbricati ivi preesistenti?”
pagina 11 di 32 2) “Vero che la realizzazione fuori terra dei pilastri in c.a. degli altri fabbricati eretti da in prossimità del confine e del secondo fabbricato di proprietà dei Signori Pt_1 [...]
sono iniziati qualche mese dopo il giugno 2009, verso l'inizio dell'autunno?” CP_6
3) “Vero che nel marzo-aprile 2010 lo stato dei lavori nel cantiere di di Via Pt_1
Rimembranza n. 26 di Isola della Scala, è quello rappresentato nelle foto che sono state prodotte nel giudizio n. 10020235/2009 Rg pendente avanti al Tribunale di Legnago,
come da foto e memoria di cui al doc. 34 che si rammostrano?”
Pa 4) “Vero che l'intervento edilizio operato da in attuazione del PR11 in via
Rimembranze n. 26 di Isola della Scala ha comportato l'abbattimento dei precedenti edifici adibiti a scuola e laboratorio-magazzino, e la costruzione di nuovi edifici totalmente diversi per forma, struttura, volume, sedime, e distanze, come da planimetria
(ns. doc. 38) e foto (ns. docc. 26- 36-37) che si rammostrano?”
Si indicano a testi: Avv. Avv. Geom. Biondani Testimone_16 Testimone_6
Valentino di Verona, geom. Mario Bussola di Verona, e Testimone_17 Tes_18
di Isola della Scala.
[...]
- a prova contraria
5) Vero che dopo l'inizio della causa promossa dai Signori nell'ottobre CP_5
Pa 2009 contro avanti al Tribunale di Legnago per ottenere il rispetto delle distanze di
Pa legge dei fabbricati in corso di costruzione da parte di i signori CP_5
tramite l'allora loro legale, Avv. si sono resi disponibili a trovare una soluzione Tes_16
conciliativa del contenzioso, già con lettera 29/06/2010 che si rammostra al teste (doc.
58)?
Testi: Avv. Testimone_6
6) Vero che negli anni 2010-2011-2012 l'avv. quale legale della Testimone_6
Pa società ha coltivato trattative con l'allora legale dei Signori e Avv. CP_1 Pt_2
pagina 12 di 32 per trovare una soluzione bonaria del contenzioso iniziato avanti Testimone_16
al Tribunale di Legnago che avrebbe comportato anche la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale?
Testi: Avv. Avv. Testimone_6 Testimone_16
Pa 7) Vero che le trattative per una soluzione tombale tra le parti e sono CP_5
proseguiti anche durante le operazioni peritali svolte nella causa pendente avanti al
Tribunale di Legnago dal CTU dott. geom. che, preso poi atto del Testimone_4
fallimento del tentativo di conciliazione, ha depositato la sua prima perizia nel febbraio
2012, come da relazione (doc. 39) che si rammostra al teste?
Testi: Avv. Avv. geom. Mario Bussola;
dott. Testimone_6 Testimone_16
geom. Testimone_4
- abilitazione alla prova (diretta) sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi con i testi ivi indicati da parte attrice, nonché con i testi già indicati a prova diretta nella loro II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ossia i testi: Avv. Avv. Testimone_16
Geom. Biondani Valentino di Verona, Geom. Mario Bussola di Testimone_6
Verona, e di Isola della Scala. Testimone_17 Testimone_18
B) per l'inammissibilità della CTU tecnico-contabile ex adverso richiesta in quanto esplorativa come già deciso in primo grado, ed in ogni caso in quanto nella prima parte
“volta alla stima dei danni subiti da a seguito della trascrizione estesa agli Pt_1
immobili non coinvolti nella vertenza di cui si era trascritta la domanda giudiziale”,
perché ineseguibile fin dalla sua premessa, non essendo certo demandabile al perito di
Pa stabilire quali siano i danni subiti da e tantomeno il loro eventuale nesso con la trascrizione della domanda giudiziale, elementi tutti che devono essere oggetto di prova ad opera di parte attrice e non certo di CTU;
totalmente generica, irrilevante e superflua pagina 13 di 32 ai fini di causa nella seconda parte indicata da P2 (determinazione valore commerciale dei beni negli anni 2010-2014, dopo il 2015 ed attuale).
In ogni caso: Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa se necessario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Verona, la , premettendo: Pt_1
- che con atto di compravendita del 16.11.07 aveva acquistato dall'ente
[...]
con sede a Verona, un complesso Controparte_7
immobiliare sito in Isola della Scala al civico n. 26 di via Rimembranza,
- che l'immobile era oggetto di un Piano di Recupero ad iniziativa privata inserito in variante al PRG del Comune,
- che, una volta ottenuto il permesso di costruire in data 27.2.08, essa aveva dato avvio ai lavori per la realizzazione del suddetto strumento urbanistico,
- che i confinanti e l'avevano quindi convenuta in CP_1 Parte_2
giudizio per ottenere a suo carico una pronuncia di condanna ad arretrare gli erigendi fabbricati sino alla distanza di ml. 5 dal confine stesso e di ml. 10 dai fabbricati già insistenti sul loro fondo,
- che gli attori avevano quindi proceduto alla trascrizione della predetta domanda giudiziale con due note successive rispettivamente in data 12.11.09 e 11.2.10,
indiscriminatamente relative a tutti i terreni ed a tutti i fabbricati in costruzione dell'area in questione, indipendentemente dall'individuazione e distinzione dei mappali e/o fabbricati effettivamente prossimi al confine con la loro proprietà ed pagina 14 di 32 oggetto di contestazione da quelli che non erano invece coinvolti nella vicenda,
- che in tale modo le avevano arrecato un grave e ingiusto danno, tale da pregiudicare la commerciabilità degli immobili estranei alla causa promossa e conseguentemente da svilire il loro valore commerciale,
- che in corso di causa erano poi state immotivatamente rigettate dagli attori numerose richieste di riduzione delle predette trascrizioni,
- che a fronte di siffatto comportamento essa aveva subito un pregiudizio economico stimato in € 1.093.000,00, pari alla differenza tra il prezzo originario degli immobili ed il valore realizzato o ancora realizzabile, cui dovevano essere aggiunti i danni all'immagine commerciale nonché quelli economici per il venir meno dell'affare in tempi congrui, per la perdita di ulteriori chances economico finanziarie, per i costi sostenuti per il mutuo ipotecario scaduto presso Banca Popolare di Verona e per la mancata disponibilità di somme ulteriori a quelle di mero realizzo,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sopra menzionati, debitamente rivalutati, oltre agli interessi moratori dal giorno della prima messa in mora al saldo.
Costituitisi in giudizio, i convenuti:
- osservavano che il giudizio avente ad oggetto la denunciata violazione delle distanze di legge si era concluso in primo grado con la condanna della al richiesto Pt_1
arretramento dei predetti edifici,
- ricordavano che a quel punto la loro controparte aveva attivato due nuovi giudizi,
rispettivamente volti l'uno ad impugnare la predetta sentenza n. 800/2016 del
Tribunale di Verona avanti alla Corte d'appello di Venezia, conclusosi con la conferma della pronuncia di primo grado, e l'altro a far accertare la sussistenza di una servitù, acquistata per pretesa intervenuta usucapione, a costruire a distanze pagina 15 di 32 inferiori a quelle legali,
- precisavano che allorquando era stata trascritta la domanda giudiziale, gli immobili sui quali la stava iniziando a costruire i nuovi fabbricati facevano parte di Pt_1
un unico lotto sicché del tutto legittimamente su di esso era stata trascritta la domanda giudiziale,
- notavano che la aveva dato corso solo in data 26.5.11 al frazionamento Pt_1
dell'unico lotto, a seguito del quale il mappale n. 443 aveva mutato la sua identificazione in mappale n. 1673, ma ancora senza alcuna esatta individuazione dei subalterni e degli edifici direttamente coinvolti od esclusi dalla causa,
- deducevano che non appena erano stati almeno in parte chiariti tali ulteriori elementi essi avevano prestato il consenso alla restrizione delle trascrizioni a spese ripartite per la metà fra le parti, con proposta poi abortita giacché controparte pretendeva di inserire nelle premesse dell'atto una affermazione di responsabilità a loro carico,
- sottolineavano che, una volta depositata in corso di causa una integrazione alla CTU
la quale faceva definitiva chiarezza in ordine alla esatta individuazione dei mappali,
essi avevano quindi proceduto, pro bono pacis, alla spontanea riduzione della trascrizione della domanda, prestando il loro assenso avanti al Notaio con Per_3
Part atto del 19.6.15, sebbene nel frattempo il procedimento cautelare attivato dalla per ottenere tale adempimento si fosse concluso con il rigetto della relativa
[...]
pretesa,
- affermavano, in diritto, che la Suprema Corte aveva ben delineato il discrimine tra trascrizione illegittima e ingiusta ed i relativi rimedi, stabilendo:
o che l'ipotesi di trascrizione illegittima ricorre allorché, per errata interpretazione degli art. 2652 e 2653 cc, per deliberata mala fede o comunque per qualunque altra causa, venga trascritta una domanda pagina 16 di 32 giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede detta formalità, nel qual caso colui che asserisce di aver subito un danno può far valere la sua azione in separato ed autonomo giudizio ex art. 2043 cc in quanto l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere è la verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale e così ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio;
o che l'ipotesi di trascrizione ingiusta ricorre invece quando la trascrizione della domanda sia avvenuta correttamente ma la domanda sia poi risultata infondata, per avere il giudice accertato l'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, nel qual caso la responsabilità e la relativa azione di danni devono essere fatte valere ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cpc nel medesimo giudizio originato dalla domanda trascritta,
- constatavano che nella fattispecie, qualunque delle azioni fosse stata proposta, le stesse non potevano che essere respinte giacché, da un lato, le trascrizioni contestate erano state legittimamente effettuate sull'unico mappale allora esistente mentre,
d'altro lato, la relativa domanda era poi stata accolta, laddove poi la stessa
Cassazione aveva anche chiarito che qualora la trascrizione della domanda giudiziale fosse avvenuta in relazione ad un diverso e più consistente lotto di terreno tanto non determinava, per ciò solo, l'illegittimità della trascrizione e non giustificava, quindi, la pretesa della controparte di azionare il giudizio risarcitorio in altra e separata sede,
- contestavano comunque la sussistenza dei lamentati danni eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione del relativo diritto,
- denunciavano pertanto la temerarietà dell'azione, chiedendo il rigetto delle avverse pagina 17 di 32 pretese e la condanna della al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, primo e Pt_1
terzo comma.
Procedutosi alla istruzione documentale del giudizio, anche mediante l'acquisizione dei fascicoli relativi agli altri giudizi citati dalle parti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1858/22, pubblicata in data 20.10.22, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che la domanda giudiziale in relazione alla quale i convenuti avevano eseguito la trascrizione aveva ad oggetto l'accertamento del mancato rispetto delle distanze legali dal confine,
- ritenuto che la stessa fosse pertanto trascrivibile a mente del disposto dell'art. 2653
cc, n. 1), in quanto da qualificarsi alla stregua di una actio negatoria servitutis,
- considerato doversi quindi distinguere tra trascrizione illegittima ed ingiusta, la quale ultima deve essere proposta di fronte al giudice chiamato a decidere sul merito della domanda stessa in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 96 cpc,
- opinato che nella fattispecie si vertesse appunto in tale ultima ipotesi, dal momento che la domanda era legittimamente trascrivibile,
- richiamato infine l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche l'eventuale trascrizione operata su di un appezzamento di terreno più esteso rispetto a quello oggetto di causa non giustifica la pretesa di azionare in separata sede il relativo giudizio risarcitorio,
ha dichiarato inammissibile l'azione esercitata dalla , condannandola a rifondere Pt_1
le spese di lite in favore delle controparti.
2. Il giudizio di appello
Proposto gravame avverso la menzionata pronuncia, l'originaria attrice ha invocato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e formulato poi,
pagina 18 di 32 nel merito, quattro motivi di appello, rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
costituitosi a propria volta in giudizio, ha fatto presente che nelle more CP_1
tra la notifica dell'atto di appello e la prima udienza era deceduta;
ha Parte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e
348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, riproponendo tutte le eccezioni e difese già svolte avanti al Tribunale di Verona.
Disposta allora l'interruzione del processo, che era poi riassunto dalla parte appellante, e nuovamente costituitosi in giudizio il veniva quindi dichiarata la contumacia CP_1
degli altri eredi della de cuius. Procedutosi poi alla trattazione del giudizio, nel corso della quale veniva rigettata l'istanza di inibitoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata innanzi tutto l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura pagina 19 di 32 di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.1 Con i primi tre motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
ha affermato che la domanda giudiziale da essa avanzata avesse ad oggetto una trascrizione ingiusta, sostenendo al contrario che quest'ultima fosse illegittima poiché
compiuta a carico di immobili che nulla avevano a che vedere con la domanda di accertamento delle distanze tra edifici e sui quali i richiedenti non potevano vantare alcun diritto. Osserva, in proposito, che l'effetto prenotativo della trascrizione vale appunto a limitare la facoltà dell'iscrizione ai soli beni oggetto della pretesa violazione,
con esclusione di ogni altro immobile non interessato dalla vicenda, dovendosi quindi ritenere illegittima, e non meramente ingiusta, quella eseguita nei confronti di questi ultimi e tanto più in quanto compiuta, nella fattispecie, con la piena consapevolezza di arrecare un danno alla controparte, dimostrata dal rifiuto di operare la restrizione della trascrizione una volta evidenziata l'estraneità di un parte degli immobili in questione rispetto all'oggetto della lite.
Sottolinea, inoltre, che proprio le sentenze citate dal Tribunale di Verona confermano pagina 20 di 32 ampiamente i propri assunti evidenziando che, nel caso di specie, non si controverte sulla trascrizione di una domanda relativa ad un diritto poi rivelatosi inesistente ma di una domanda a carico di beni sui quali gli istanti non avevano alcun diritto da far valere,
a nulla poi rilevando l'esito del giudizio introdotto con quella stessa azione poiché
relativo a beni diversi da quelli illegittimamente assoggettati alla trascrizione. Evidenzia
inoltre che, proprio in ragione di siffatte circostanze, non le sarebbe stato consentito di svolgere alcuna domanda risarcitoria ex art. 96 cpc nell'ambito del giudizio di merito,
non essendosi in presenza di una trascrizione ingiusta.
Si duole, infine, del fatto che la domanda svolta dal e dalla nell'ambito CP_1 Pt_2
del giudizio di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali dal confine sia stata ritenuta astrattamente trascrivibile senza tenere conto della circostanza che le relative note di trascrizione si riferivano in maniera indiscriminata a tutti i terreni ed a tutti i fabbricati in costruzione, peraltro già eretti al grezzo e quindi ben individuabili,
senza individuare e distinguere quelli prossimi al confine e concretamente oggetto di contestazione, lamentando non essersi esaminata la documentazione prodotta in proposito che attestava siffatte circostanze.
I predetti motivi sono infondati.
Preliminarmente ad ogni esame delle questioni di diritto rileva il collegio:
- da un lato, come la , dopo aver rilevato da il preliminare di Pt_1 Parte_11
compravendita dalla medesima concluso con l'ente
[...]
”, Parte_12
contestualmente procedesse in data 16.11.07 all'acquisto di un fabbricato adibito a scuola e di un attiguo edificio adibito all'esercizio di arti e mestieri, con corte pagina 21 di 32 esclusiva, siti nel Comune di Isola della Scala e rispettivamente censiti al relativo
NCEU, Sez. A, foglio 6, mappali nn. 568 sub 1, 568 sub 2 con graffato il 568 sub 3,
e 568 sub 4, nonché al NCT, foglio 45, mappale n. 443 (doc. 11 convenuti I^ grado),
- d'altro lato, come gli odierni appellati procedessero quindi a trascrivere la domanda di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali dal confine e tra edifici e
Part di condanna all'arretramento dei fabbricati in corso di costruzione da parte della
[...]
o con nota del 12.11.09, relativa agli immobili di cui alla Sezione A, foglio 6,
particelle n. 154, 390, 391, ed al terreno di cui al NCT, foglio 45, particelle n. 443, 154 e 299,
o con nota dell'11.2.10, relativa ai beni già indicati nella precedente nota nonché a quelli di cui al NCEU, Sez. A, foglio 6, particelle nn. 568 sub 1,
sub 2, sub 3 e sub 4.
Si osserva inoltre, sempre in linea di fatto, come, essendo intervenuta la trascrizione della domanda giudiziale nel corso dei lavori di costruzione dei nuovi edifici, non fosse in quel momento oggettivamente possibile discriminare più specificamente quali
Part mappali potessero ritenersi esclusi dal perimetro della domanda svolta avverso la giacché, come ammesso anche da quest'ultima nell'atto introduttivo del giudizio di
[...]
primo grado (punto 8 della citazione), la stessa procedeva al frazionamento dell'unico lotto di terreno in allora esistente solo in data 26.5.11, a seguito del quale atto il mappale n. 443 diveniva il n. 1673, ma senza che ancora fosse possibile procedere ad una esatta individuazione dei subalterni e degli edifici direttamente coinvolti od esclusi dalla causa, tanto che il giudice monocratico, a fronte della instaurazione di una pagina 22 di 32 procedura ex art. 700 cpc attivata in corso di giudizio dalla odierna appellante nel gennaio del 2014 per ottenere la restrizione delle trascrizioni di cui sopra, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, riteneva necessario disporre in data 22.1.15 una integrazione delle due precedenti CTU al fine di chiarire quali fossero effettivamente gli immobili interessati dalla domanda di negatoria servitutis, a seguito della quale, e comunque dopo il rigetto dell'istanza cautelare, ritenuta inammissibile, si giungeva infine alla spontanea restrizione delle trascrizioni da parte degli attori in data 19.6.15.
Ciò posto in linea di fatto, si ricorda come la Suprema Corte a Sezioni Unite, con pronuncia n. 6597 del 23 marzo 2011, abbia avuto modo di precisare, con riguardo alla materia in oggetto, che:
- qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cc, cioè compiendo una trascrizione illegittima, in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 cpc, la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima ben possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cc poiché, in questo caso, l'accertamento che il giudice è
chiamato a compiere, relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale, ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio,
- che tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento pagina 23 di 32 anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero viceversa escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 cpc,
- che, viceversa, l'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta e cioè relativa ad una domanda poi risultata infondata va, invece, presentata, ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cpc, allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione, il che si giustifica sia in ragione della minore responsabilità dell'autore del fatto, rispetto all'altra ipotesi, sia in considerazione della identità dell'oggetto di tale accertamento con quello già espresso nel giudizio di merito sulla fondatezza della domanda trascritta.
Ed altresì va sottolineato come, con la successiva pronuncia n. 16272 del 31 luglio
2015, nel ribadire i principi di cui sopra, volti ad affermare la differenza tra le ipotesi:
- di trascrizione illegittima, ricorrente nel caso in cui, per errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 cc, per deliberata mala fede o comunque per qualunque altra causa,
venga trascritta una domanda giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede detta formalità, nel qual caso il danneggiato può far valere le sue pretese risarcitorie in un separato ed autonomo giudizio ex art. 2043 cc,
- di trascrizione ingiusta, che si concreta invece quando la trascrizione della domanda sia avvenuta legittimamente ma la domanda sia poi risultata infondata, avendo il giudice accertato l'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, nel qual caso la responsabilità dell'attore deve essere fatta valere ex art. 96 cpc nell'ambito dello stesso giudizio originato dalla domanda trascritta,
i giudici di legittimità, pronunciando in un caso di trascrizione ingiusta, giacché relativa a “due domande giudiziali assoggettabili, in astratto, a trascrizione, ai sensi dei numeri
pagina 24 di 32 2 e 3 dell'art. 2652 del codice civile”, abbiano anche avuto modo di ulteriormente precisare:
- che qualora “la trascrizione della domanda giudiziale sia avvenuta in relazione ad
un diverso e più consistente lotto di terreno” ciò “non determina, per ciò solo,
l'illegittimità della trascrizione e non giustifica, quindi, la pretesa della società
ricorrente di azionare il giudizio risarcitorio in altra e separata sede;
tanto più che
- come correttamente rileva la Corte d'appello - la trascrizione rispecchiava la
domanda contenuta nell'atto di citazione, sicché la lettura coordinata dei due atti
ben avrebbe consentito di comprendere quale fosse l'effettiva portata della
domanda giudiziale trascritta”,
- che analogamente risultava condivisibile l'ulteriore affermazione “secondo cui il
protrarsi nel tempo degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale
costituisce «conseguenza fisiologica» del fatto che la cancellazione non può che
seguire alla cessazione definitiva della lite nella quale si accerta l'inesistenza del
diritto fatto valere”.
Tanto chiarito, ed una volta osservato, quanto al caso di specie:
- che le predette trascrizioni ben potevano considerarsi legittime, essendo pacifico che la domanda relativa al mantenimento delle distanze dal confine e tra edifici possa essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 cc, n. 13), trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. 31.5.21 n. 15142,
23.1.12 n. 871 e 7.9.09 n. 19289),
pagina 25 di 32 - che al momento della effettuazione delle medesime non era, d'altronde, ancora possibile determinare con certezza quali dei beni ricompresi nei mappali assoggettati a trascrizione risultassero effettivamente oggetto della domanda svolta dagli attori, poiché non si era ancora proceduto alla loro concreta individuazione ed al frazionamento dell'unico lotto di terreno in allora esistente, che sarebbe stato compiuto solo il successivo 26.5.11,
risulta allora innanzi tutto innegabile che le trascrizioni in oggetto non potessero ritenersi, in quel momento, né illegittime né ingiuste, essendo diritto della parte attrice di sottoporre a trascrizione l'intero unico lotto all'interno del quale si trovavano gli immobili in costruzione destinati a violare le norme sulle distanze, anche qualora esso avesse ricompreso altri edifici non direttamente interessati dalla violazione, poiché la predetta situazione di fatto non risultava ad essa imputabile e non poteva quindi essere addotta quale motivo per precluderle di valersi della tutela apprestata in proposito dal codice civile.
Laddove:
- da un lato, sarebbe semmai stato onere della controparte di procedere con celerità al frazionamento del terreno al fine di scorporare in lotti distinti i singoli fabbricati così da rendere possibile la restrizione della trascrizione a quelli soli di essi che risultavano oggetto di contestazione,
- d'altro lato, poteva comunque escludersi sin da subito la sussistenza di una qualsiasi concreta valenza lesiva delle operate trascrizioni in ragione del fatto che, venendo nel quadro D delle rispettive note specificamente chiarito il tenore della domanda svolta ed individuati i criteri per mezzo dei quali individuare gli immobili rispetto ai pagina 26 di 32 quali veniva dedotta la violazione delle distanze, poteva comunque comprendersi quale fosse l'effettiva portata della pretesa trascritta e, quindi, anche dei beni gravati dalla stessa.
Sicché l'unico aspetto ancora da vagliare delle domande risarcitorie ivi svolte resta quello relativo ad una omessa, più tempestiva restrizione delle trascrizioni che, a detta della appellante, avrebbe dovuto essere compiuta a cura delle controparti.
Sul punto, peraltro:
- una volta ribadito che di fatto è rimasta incertezza almeno sino al 10.4.15 su quali degli immobili assoggettati a trascrizione dovessero essere esclusi dalla stessa,
quando veniva depositata la CTU integrativa disposta dal giudice del merito proprio al fine di fare luce su tale circostanza,
- ed altresì osservato che rispetto a tale data la restrizione della trascrizione è
comunque avvenuta in brevissimo tempo, a distanza di poco più di due mesi, ciò che comunque porta ad escludere l'esistenza di un qualsiasi danno derivatone in capo alla , in assenza di documentazione idonea a comprovarne il verificarsi, Pt_1
non può che riscontrarsi l'infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria avanzata dalla , difettando comunque i presupposti di cui all'art. 2043 cc. Pt_1
Mentre, d'altro canto, va pure ricordato come, in ogni caso, giusta quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte n. 16272/15, la mera trascrizione della domanda compiuta in relazione ad un lotto di terreno più ampio di quello assoggettato alla domanda non vale comunque a determinare l'illegittimità della trascrizione e non giustifica pertanto la pretesa di azionare il giudizio risarcitorio in una sede diversa rispetto a quella del giudizio di merito relativo alla domanda di negatoria servitutis.
pagina 27 di 32 Così come, del resto, non costituisce motivo di illegittimità, bensì di ingiustizia della trascrizione il fatto che la stessa sia stata eventualmente mantenuta oltre i limiti temporali dovuti giacché il protrarsi nel tempo degli effetti di essa costituisce una conseguenza fisiologica del fatto che la cancellazione non può che seguire alla cessazione definitiva della lite nella quale si accerta l'inesistenza del diritto azionato.
Mentre, da ultimo, appare ultroneo rispetto all'oggetto di causa il richiamo operato dalla difesa della appellante nell'ambito della comparsa conclusionale di replica alla sentenza della Suprema Corte n. 39441 del 13.12.21, ove si consideri che la stessa si riferisce ad una ipotesi di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni di valore eccedente rispetto all'importo del credito vantato, e cioè ad una fattispecie assai diversa da quella ivi considerata, in forza della quale si affermava per la prima volta la possibilità che, anche in tali ipotesi, il creditore potesse essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cc dei danni subiti dal debitore per la difficoltà o impossibilità di negoziazione dei beni medesimi, e nel cui ambito veniva comunque fatto richiamo, alla pag. 13, alla attuale vigenza dei principi affermati dalla precedente sentenza n. 6597 del 23.3.11, più sopra richiamata, per quel che riguardava invece il caso di trascrizione illegittima.
Alle quali considerazioni consegue allora il riscontro della assoluta correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Verona di dichiarare inammissibile l'azione.
3.2 Con il quarto motivo di doglianza viene infine contestato dalla che la Pt_1
pronuncia di primo grado abbia posto a suo carico le spese di lite osservandosi:
- che il Tribunale, mentre afferma in più parti la inammissibilità della domanda, nel dispositivo pronuncia invece l'inammissibilità dell'azione,
- che siffatto rilievo non sarebbe di poco conto poiché una domanda inammissibile pagina 28 di 32 può essere riformulata su presupposti, termini e condizioni, diversi mentre un'azione dichiarata inammissibile preclude invece la sua riproposizione,
- che erano state liquidate le spese della fase istruttoria sebbene la stessa non veniva svolta e, ciò nonostante, il giudizio si prolungava per cinque anni,
- che non si era tenuto conto degli ingenti danni da essa subiti a causa della contestata trascrizione, della natura assai controversa delle questioni trattate, dell'effettiva attività svolta dalle parti in causa oltre che della qualità delle motivazioni del provvedimento decisorio.
Anche tale ragione di censura è infondata.
Ed invero, esaminando per ordine i vari profili di doglianza sopra elencati:
- sotto un primo profilo, non si vede quale rilievo possa avere, ai fini del carico delle spese, il fatto che la causa si sia chiusa con una declaratoria di inammissibilità
dell'azione piuttosto che non della domanda, dal momento che, in ogni caso, si verte sempre e comunque in una ipotesi di soccombenza dell'attrice, in forza della quale,
ai sensi del disposto dell'art. 91 cpc, le spese non potevano che essere addossate in capo alla stessa,
- sotto un secondo profilo, risulta infondata l'affermazione secondo cui la fase istruttoria non sarebbe stata svolta, risultando depositate in atti a cura di entrambe le parti le memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc ed essendosi proceduto sia al vaglio delle istanze di prova orale, poi non ammesse, sia alla acquisizione dei fascicoli relativi alla vicenda di merito,
- sotto un terzo profilo, giusta il tenore dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, non presenta alcun rilievo ai fini della determinazione dei compensi in sede giudiziale la qualità
pagina 29 di 32 delle motivazioni della sentenza, che ivi viene peraltro integralmente confermata in quanto corretta,
- sotto un quarto profilo, non si riscontra la natura controversa delle questioni trattate,
trattandosi di argomenti ampiamente sceverati dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate,
- sotto un ultimo profilo, risulta essersi debitamente tenuto conto:
o sia delle attività processuali compiute in concreto, tanto che le voci relative alla trattazione ed alla decisione risultavano liquidate nel minimo,
presumibilmente in ragione del fatto che veniva svolta una istruttoria solo documentale e che ciò alleggeriva anche la predisposizione delle comparse conclusionali,
o sia dell'ammontare dei danni asseritamente patiti dall'attrice ed oggetto della domanda, indicati nella nota di iscrizione a ruolo in primo grado in €
1.093.000,00, dal momento che le spese risultano appunto liquidate utilizzando lo scaglione di valore compreso fra € 1.000.000,01 ed €
2.000.000,00.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della pagina 30 di 32 causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 24.064,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 31 di 32 1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n.
1858/2022, pubblicata in data 20.10.22;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 24.064,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 32 di 32
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2251/2022 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VICENZA, CONTRÀ VESCOVADO n. 8, con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA MARCELLA,
contro
CP_1
(C.F. ) C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 32 elettivamente domiciliato in VERONA, CORSO PORTA NUOVA n. 11, con il patrocinio dell'avv. NARDELLI SILVANA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1858/2022, pubblicata in data
20.10.22.
Conclusioni della appellante:
Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, produzione reiette:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 1858/2022 emessa dal Tribunale di Verona il 20/10/2022 pubblicata il
20/10/2022, ed in accoglimento del presente appello:
1. Condannare i Sigg. e in solido tra loro a risarcire la CP_1 Parte_2
soc. in Liquidazione di tutti i danni patiti e patiendi a seguito della trascrizione Pt_1
operata e mantenuta per oltre cinque anni a carico di beni immobili di proprietà della medesima non interessati ed estranei alle vicende relative alla domanda giudiziale trascritta di cui al procedimento n. 10020352/2009 R.G. Tribunale di Verona, come da fatti e documenti descritti in narrativa degli atti del giudizio di primo grado, e risultanti specificamente dalla nota di restrizione 19.06.2015 (doc. 25 Fasc. I° grado), danni che allo stato si quantificano in Euro 1.093.000= pari alla differenza tra il prezzo degli immobili realizzabile a seguito delle proposte di acquisto non andate a buon fine e/o comunque al valore degli stessi all'epoca dell'ultimazione e offerta in vendita, ed il valore effettivamente realizzato dalla vendita, ove essa vi è stata, dopo la illegittima trascrizione e/o dopo la riduzione della stessa, e/o al valore di attuale realizzo, o comunque la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
oltre agli interessi moratori dalla data della prima messa in mora (19.06.2010) ed alla rivalutazione monetaria su detti importi;
pagina 2 di 32 2. Condannarsi i Sigg. e in solido tra loro a risarcire la CP_1 Parte_2
soc. in Liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e Pt_1
patiendi a seguito della trascrizione operata e mantenuta per oltre cinque anni a carico dei beni immobili di proprietà della medesima non interessati ed estranei alle vicende relative alla domanda giudiziale trascritta di cui al procedimento n. 10020352/2009 R.G.
Tribunale di Verona, e risultanti specificamente dalla nota di restrizione 19.06.2015
(doc. 25 – Fasc. I° grado), quali danni all'immagine commerciale, danni economici per la perdita dell'affare in tempi congrui, per la perdita di ulteriori chances economico finanziarie, per i costi ed interessi passivi sostenuti per il mutuo ipotecario scaduto presso Banca Popolare di Verona ora BPM (ora , e per la mancata Controparte_2
disponibilità di somme ulteriori a quelle di mero realizzo (destinate oramai al solo decurtamento del mutuo ipotecario iscritto da Banca Popolare di Verona) e per ogni altro danno derivante dall'illegittimo persistere di pregiudizievoli a carico degli immobili della soc. P2 srl, danni da quantificarsi all'occorrenza anche in via di equità;
3. Accertarsi e dichiararsi che i Sigg. e con l'illegittimo CP_1 Parte_2
comportamento descritto in narrativa hanno causato in tutto o in parte l'attuale
Pa situazione economico-finanziaria della soc. P2 oggi posta in Liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2489 c.c., non avendo potuto, a causa della invendibilità o comunque difficile commercializzazione degli immobili gravati da pregiudiziale illegittima, far fronte al finanziamento contratto con per la Controparte_3
costruzione del complesso immobiliare sito in Isola della Scala, Via Rimembranza.
Conseguentemente condannarsi i convenuti in solido tra loro a rifondere alla soc. Pt_1
tutti i danni subiti a seguito del fallimento del progetto imprenditoriale intrapreso, danni da quantificarsi nell'ammontare residuo dell'esposizione debitoria esistente tra la soc.
e Banco Popolare di Verona oggi BPM (doc. 48 fasc. I° grado), peraltro unico Pt_1
pagina 3 di 32 debito della società, che ha causato la messa in Liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 2489 c.c. come da introducenda attività istruttoria e/o comunque la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia da determinarsi anche all'occorrenza in via di equità;
4. Condannarsi i Sigg. e in solido tra loro a risarcire la CP_1 Parte_2
soc. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi a seguito della Pt_1
trascrizione operata e mantenuta per oltre cinque anni a carico di beni immobili di proprietà della medesima non interessati ed estranei alle vicende relative alla domanda giudiziale trascritta di cui al procedimento n. 10020352/2009 R.G. Tribunale di Verona
e risultanti specificamente nella nota di restrizione 19.06.2015 (doc. 25 Fasc. I° grado),
posta in essere e mantenuta con evidente abuso di strumenti giurisdizionali ed altresì
violazione delle regole di condotta di lealtà e probità nell'impiego degli strumenti stessi,
con evidente intenzione/volontà di creare ingiusto nocumento alla soc. allora convenuta.
Danni che all'occorrenza saranno determinati dal Giudice in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze e spese generali di tutti i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
- Si reiterano e ripropongono le istanze istruttorie tutte proposte tempestivamente nel giudizio di primo grado formulate con la seconda memoria ex art. 183 6° co. cpc del
09.10.2018, non ammesse dal Giudicante, richiamate e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, e riportate nella parte introduttiva dell'atto di citazione in appello e pertanto:
a) prove orali per testimoni sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 27.02.2008 la soc. diede avvio ai lavori per la realizzazione Pt_1
del Piano di Recupero P.R. 11 ad iniziativa privata variante del PRG Comune di Isola
pagina 4 di 32 della Scala (VR)? (testimoni: Arch. , Geom. , geom. Testimone_1 Testimone_2
, Arch. ); Controparte_4 Testimone_3
2) Vero che nel mese di maggio 2009 gli immobili del complesso residenziale costruito da in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza erano tutti eretti fuori terra come Pt_1
da fotografie che si rammostrano (docc. sub 65 fascicolo attoreo)? (testimoni: Arch.
, Geom. , geom. , Dott. Testimone_1 Testimone_2 Controparte_4 Persona_1
;
[...] Persona_2
3) Vero che nel mese di agosto 2009 i lavori edili relativi alla costruzione dei solai degli edifici E ed A nel cantiere sito in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza, erano Pt_1
stati portati a termine, come da fattura (doc. 66 fasc. attoreo) che si rammostra?
(testimoni: Geom. ) Persona_2 Controparte_4
4) Vero che il complesso immobiliare venduto da alla soc. era Parte_3 Pt_1
all'epoca della vendita nell'anno 2008 catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di
Isola della Scala: C.T.: foglio 45, mappale 443; C.F.: foglio 6 sez. A particelle mappali
568 sub 1 Via Rimembranza P. s-t-1- cat B/5 cl. 2 mc 1.342 RCE 1.316,86 (scuola) e
568 sub 2 graffato con il 568 sub 3 Via Rimembranza P. S-T cat. C/4 cl. 2 mq. 793 RCE
696,24 (laboratorio per arte e mestieri) ed era costituito fuori terra da due fabbricati molto estesi (Scuola e Magazzino) come da documenti che si rammostrano (doc. sub
49-50 fasc. attoreo, nonché ex adv.)? (testimoni: Arch. , Geom. Testimone_1 [...]
, Geom. , Arch. , Ing. . Tes_2 Controparte_4 Testimone_3 Testimone_4
5) Vero che negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 quale Agenzia Immobiliare
Tecnocasa con sede in Isola della Scala ebbe a ricevere interessamenti, informazioni e richieste di acquisto per gli immobili siti in isola della Scala (VR) Via Rimembranza di proprietà (testimoni: Pt_1 Testimone_5
pagina 5 di 32 6) Vero che negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 quale Agenzia Immobiliare
Tecnocasa con sede in Isola della Scala (VR) ebbe a constatare la desistenza di diversi clienti sulle proposte di vendita degli immobili siti in Isola della Scala (VR) Via
Rimembranza di proprietà (testimoni: ; Pt_1 Testimone_5
7) Vero che negli anni 2010-2011-2012 quale procuratore legale della soc. ebbe a Pt_1
richiedere anche verbalmente al legale dei Sigg. di provvedere alla CP_5
Part cancellazione delle pregiudizievoli trascritte a carico di tutti i mappali di proprietà
[...
(testimoni: Avv. ; Testimone_6
8) Vero che nel mese di luglio 2011 ebbe ad inviare al legale dei Sigg. la CP_5
planimetria catastale risultante dal frazionamento invitandolo a provvedere alla restrizione delle pregiudizievoli ai soli immobili della soc. di cui alle particelle Pt_1
sub 1673 da 1 a 7 come da doc. che si rammostra (doc. sub 12 fasc. attoreo)? (testimoni:
Avv. ; Testimone_6
9) Vero che nel mese di settembre 2009 in qualità di Amministratore della soc. Progetto
Investimenti srl di Vicenza ebbe a proporre alla soc. l'acquisto degli immobili siti Pt_1
in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza come da doc. che si rammostra? (doc. 26
fasc. attoreo) (testimone: Dott. ); Testimone_7
10) Vero che la proposta di acquisto di Progetto Investimenti srl di Vicenza del
02.09.2009 (doc. 26 fasc. attoreo) riguardava 2 delle unità fuori terra al prezzo di €
380.000= ognuna nonché 11 unità entro terra (garages nel seminterrato) al prezzo di €
20.000 cadauno? (testimoni: , , ; Testimone_7 Persona_1 Testimone_5
11) Vero che nel mese di settembre 2009 la soc. Progetto Investimenti srl ebbe a versare alla soc. caparra confirmatoria per € 275.000,00= (come da doc. 27 che si Pt_1
rammostra?) a fronte della proposta di acquisto degli immobili siti in Isola della Scala
pagina 6 di 32 (VR) Via Rimembranza di cui al documento che si rammostra? (doc. 26 fasc. attoreo)
(testimoni: , , ; Testimone_7 Persona_1 Testimone_5
12) Vero che nel mese di aprile 2010 a seguito di indagine catastale sugli immobili siti in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza di proprietà ed oggetto della proposta Pt_1
Part di acquisto del 02.09.2009 di Progetto Investimenti srl, ebbe a chiedere spiegazioni a
[... ottenendo in risposta la raccomandata del 20.04.2010 che si rammostra (doc. sub 28
fascicolo attoreo)? (testimone Dott. ); Testimone_7
13) Vero che nel mese di maggio 2010 la soc. Progetto Investimenti srl ebbe a revocare la proposta di acquisto del 02.09.2009 formulata alla soc. chiedendo la Pt_1
restituzione della caparra confirmatoria versata come da documenti che si rammostrano?
(docc. sub 29-30 fasc. attoreo) (testimoni: , ); Testimone_7 Persona_1
14) Vero che il 4.06.2012 il Sig. ebbe a sottoscrivere proposta Parte_4
irrevocabile di acquisto delle unità immobiliari site in Isola della Scala (VR) di proprietà così catastalmente censite: Comune di Isola della Scala C.F. Foglio 45 Pt_1
particella 1673 sub 9 – 28 - 29 e sub 13 – 30 – 31 per il prezzo complessivo di €
490.000= come da documento che si rammostra (doc. sub 31 fasc. attoreo), versando contestualmente caparra confirmatoria di € 5.000 come da documento che pure si rammostra (doc. sub 51 fasc. attoreo)? (testimoni: , , Parte_4 Testimone_8
); Persona_1
15) Vero che nel mese di luglio 2012 il Sig. rinunciò alla proposta Parte_4
irrevocabile di acquisto delle unità immobiliari site in Isola della Scala (VR) di proprietà così catastalmente censite: Comune di Isola della Scala C.F. Foglio 45 Pt_1
particella 1673 sub 9 – 28 - 29 e sub 13 – 30 – 31 per aver effettuato le visure catastali ed aver rilevato trascrizioni pregiudizievoli a carico delle unità immobiliari medesime?
(testimoni: , , ); Parte_4 Testimone_8 Persona_1
pagina 7 di 32 16) Vero che nell'anno 2013 l'unità immobiliare di proprietà censita al CF Pt_1
Comune di Isola della Scala FG 45 m.n. 1673 sub 10 e sub 35 sub 36 (garages) era in vendita al prezzo di € 380.000= e dopo lunghe trattative fu venduta alla Sig. Parte_5
al prezzo di € 230.000= che a causa delle trascrizioni pregiudizievoli sugli
[...]
immobili pretese di essere garantita da (testimoni: , Pt_1 Parte_5 Tes_5
Dott. , , Notaio );
[...] Persona_1 Testimone_9 Persona_3
17) Vero che l'unità immobiliare di proprietà censita al CF Comune di Isola della Pt_1
Scala FG 45 m.n. 1673 sub 12 (e sub 25 sub 26 garages) posta in vendita nell'anno 2011
per un valore di € 380.000= comprensiva dei due garages, è stata oggetto di interessamento da parte di potenziali acquirenti, ed è stata venduta dopo la cancellazione delle pregiudizievoli il 20.02.2017 ai Sigg. al prezzo Parte_6
complessivo (abitazione e posti auto) di € 220.000=? (testimoni: , Testimone_10
Dott. , , Testimone_11 Testimone_5 Persona_1 Testimone_9
Notaio ); Persona_3
18) Vero che l'unità immobiliare di proprietà catastalmente censita al CF Pt_1
Comune Isola della Scala FG 45 m.n. 1673 sub 13, posta in vendita nell'anno 2011 ad €
340.000= comprensiva dei due garages, pur essendo stata oggetto di interessamento da parte di potenziali acquirenti, fu venduta dopo la cancellazione delle pregiudizievoli il
27.03.2017 alla Sig. al prezzo complessivo (abitazione e garage) di € Parte_7
210.000=? (testimoni: , Dott. , Parte_7 Testimone_5 Persona_1
, Notaio ); Testimone_9 Persona_3
19) Vero che l'unità immobiliare di proprietà catastalmente censita al CF Pt_1
Comune di Isola della Scala FG 45 m.n. 1673 sub 14 (e sub 18 sub 19 garages) posta in vendita nell'anno 2012 ad € 430.000= comprensiva dei due garages in Parte_8
vendita il 28.05.2015 ai Sigg. mediante contratto di Rent Parte_9
pagina 8 di 32 Part to al prezzo complessivo di € 240.000= (abitazione e due garages) e gli acquirenti pretesero garanzie particolari dalla soc. in relazione alla cancellazione della Pt_1
trascrizione esistente? (testimoni Tes_12 Testimone_13 Testimone_5
Dott. ); Persona_1
20) Vero che la soc. nell'anno 2011 aveva posto in vendita i seguenti beni Pt_1
immobili al prezzo descritto? - abitazione map. 1673 sub 13 € 330.000= (venduta poi al prezzo – con un garage - di € 210.000=) - abitazione map. 1673 sub 14 € 430.000=
(venduta poi al prezzo complessivo - con due garages- di € 240.000=) - abitazioni map.
1673 sub 9 – 11 € 380.000 (oggi invendute ma valutate € 211.000=); - abitazione map.
1673 sub 10 € 380.000 (venduta al prezzo complessivo - con due garages - di €
230.000=) - - abitazione map. 1673 sub 12 € 380.000 (venduta al prezzo complessivo -
con due garages - di € 220.000=) - n. 21 garages al prezzo di € 20.000= ciascuno, valore medio attuale € 6.000 (tstimoni: , Dott. Testimone_5 Testimone_9 Persona_1
;
[...]
21) Vero che nel corso degli anni 2011-2012-2013-2014 la soc. ebbe a ricorrere a Pt_1
reiterate rimodulazioni del piano finanziario contratto con Banca Popolare di Verona
ora BPM che hanno comportato aggravio di interessi moratori e di costi, incontrando difficoltà nella vendita degli immobili siti in Isola della Scala (VR)? Descriva il teste le circostanze ed i fatti a sua conoscenza. (testimoni: , Dott. , Testimone_9 Tes_14
Dott. ; Testimone_15
22) Vero che Banca Popolare ora BPM nell'anno 2011 ha conferito agli immobili realizzati da in Isola della Scala Via Rimembranza i valori di cui al documento Pt_1
che si rammostra (doc. sub 51 fasc. attoreo) ai fini dell'estinzione del finanziamento utilizzato nel c/c n. 2871 stipulato il con la banca medesima? (testimoni: Tes_9
, Dott. , Dott. );
[...] Tes_14 Persona_1
pagina 9 di 32 23) Vero che nel corso degli anni 2012-2013-2014-2015 la soc. ha venduto Pt_1
immobili così catastalmente censiti: CF Comune di Isola della Scala FG 45 m.n. 1673
sub 12 (e sub 25 sub 26 garages, FG 45 m.n. 1673 sub 14 (e sub 18 sub 19 garages), FG
45 m.n. 1673 sub 13, FG 45 m.n. 1673 sub 10 e sub 35 sub 36 a prezzi sufficienti al solo decurtamento del mutuo ipotecario iscritto da Banca Popolare di Verona oggi BPM?
(testimoni: , Dott. ); Testimone_9 Tes_14
24) Vero che dall'anno 2015 nel territorio di Isola della Scala (VR) si è rilevata crisi del mercato immobiliare con calo delle vendite ed abbassamento dei prezzi? ( Tes_5
,
[...]
Vero che il 19.12.2017 ha riferito ai soci della soc. la necessità di porre in Pt_1
Liquidazione la società medesima ai sensi dell'art. 2489 c.c. persistendo il debito nei confronti di BPM? (testimoni: Dott. ; Dott. . Tes_14 Testimone_15
Testimoni indicati nella richiamata memoria istruttoria.
b) ammissione di CTU tecnica-contabile volta alla stima dei danni subiti da P2srl a seguito della trascrizione estesa ad immobili non coinvolti nella vertenza di cui si era trascritta la domanda giudiziale, alla determinazione ed indicazione del valore commerciale degli immobili negli anni 2010-2011-2012- 2013-2014, alla determinazione ed indicazione del valore commerciale degli immobili dopo il 2015 in seguito alla nota crisi del mercato immobiliare, alla determinazione dell'attuale valore commerciale degli immobili siti in Isola della Scala (VR) Via Rimembranza di proprietà
della soc. attrice.
Conclusioni degli appellati:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e difesa, così giudicare: in via principale:
pagina 10 di 32 - respingere l'appello proposto dalla soc. nei confronti dell'esponente, in Parte_1
quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Verona n. 1858/2022 pubblicata il 20/10/2022;
in via subordinata, in caso di accoglimento di uno o più motivi di gravame avversari, si intendono ribadite le conclusioni precisate in primo grado e per l'effetto:
Pa
- respingere tutte le domande proposte da nei confronti del Signor in CP_1
quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
in via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste nelle deduzioni e istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, ed in particolare nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., nn. 2 (pp. da 13 a 14) e 3 (pp. da 12 a
16) ivi depositate e da intendersi qui integralmente richiamate, così come anche riproposte nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado sub punto 2.2., ed in particolare:
A) per l'ammissione alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di , sui seguenti capitoli: Parte_1
- a prova diretta
1) “Vero che la realizzazione fuori terra dei pilastri in c.a. del primo fabbricato eretto da nel cantiere di Isola della Scala, Via Rimembranza, prospicente la via medesima e Pt_1
in prossimità dal confine e dal fabbricato di proprietà dei Signori è CP_5
iniziato nel mese di giugno 2009, dopo la completa demolizione dei fabbricati ivi preesistenti?”
pagina 11 di 32 2) “Vero che la realizzazione fuori terra dei pilastri in c.a. degli altri fabbricati eretti da in prossimità del confine e del secondo fabbricato di proprietà dei Signori Pt_1 [...]
sono iniziati qualche mese dopo il giugno 2009, verso l'inizio dell'autunno?” CP_6
3) “Vero che nel marzo-aprile 2010 lo stato dei lavori nel cantiere di di Via Pt_1
Rimembranza n. 26 di Isola della Scala, è quello rappresentato nelle foto che sono state prodotte nel giudizio n. 10020235/2009 Rg pendente avanti al Tribunale di Legnago,
come da foto e memoria di cui al doc. 34 che si rammostrano?”
Pa 4) “Vero che l'intervento edilizio operato da in attuazione del PR11 in via
Rimembranze n. 26 di Isola della Scala ha comportato l'abbattimento dei precedenti edifici adibiti a scuola e laboratorio-magazzino, e la costruzione di nuovi edifici totalmente diversi per forma, struttura, volume, sedime, e distanze, come da planimetria
(ns. doc. 38) e foto (ns. docc. 26- 36-37) che si rammostrano?”
Si indicano a testi: Avv. Avv. Geom. Biondani Testimone_16 Testimone_6
Valentino di Verona, geom. Mario Bussola di Verona, e Testimone_17 Tes_18
di Isola della Scala.
[...]
- a prova contraria
5) Vero che dopo l'inizio della causa promossa dai Signori nell'ottobre CP_5
Pa 2009 contro avanti al Tribunale di Legnago per ottenere il rispetto delle distanze di
Pa legge dei fabbricati in corso di costruzione da parte di i signori CP_5
tramite l'allora loro legale, Avv. si sono resi disponibili a trovare una soluzione Tes_16
conciliativa del contenzioso, già con lettera 29/06/2010 che si rammostra al teste (doc.
58)?
Testi: Avv. Testimone_6
6) Vero che negli anni 2010-2011-2012 l'avv. quale legale della Testimone_6
Pa società ha coltivato trattative con l'allora legale dei Signori e Avv. CP_1 Pt_2
pagina 12 di 32 per trovare una soluzione bonaria del contenzioso iniziato avanti Testimone_16
al Tribunale di Legnago che avrebbe comportato anche la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale?
Testi: Avv. Avv. Testimone_6 Testimone_16
Pa 7) Vero che le trattative per una soluzione tombale tra le parti e sono CP_5
proseguiti anche durante le operazioni peritali svolte nella causa pendente avanti al
Tribunale di Legnago dal CTU dott. geom. che, preso poi atto del Testimone_4
fallimento del tentativo di conciliazione, ha depositato la sua prima perizia nel febbraio
2012, come da relazione (doc. 39) che si rammostra al teste?
Testi: Avv. Avv. geom. Mario Bussola;
dott. Testimone_6 Testimone_16
geom. Testimone_4
- abilitazione alla prova (diretta) sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi con i testi ivi indicati da parte attrice, nonché con i testi già indicati a prova diretta nella loro II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ossia i testi: Avv. Avv. Testimone_16
Geom. Biondani Valentino di Verona, Geom. Mario Bussola di Testimone_6
Verona, e di Isola della Scala. Testimone_17 Testimone_18
B) per l'inammissibilità della CTU tecnico-contabile ex adverso richiesta in quanto esplorativa come già deciso in primo grado, ed in ogni caso in quanto nella prima parte
“volta alla stima dei danni subiti da a seguito della trascrizione estesa agli Pt_1
immobili non coinvolti nella vertenza di cui si era trascritta la domanda giudiziale”,
perché ineseguibile fin dalla sua premessa, non essendo certo demandabile al perito di
Pa stabilire quali siano i danni subiti da e tantomeno il loro eventuale nesso con la trascrizione della domanda giudiziale, elementi tutti che devono essere oggetto di prova ad opera di parte attrice e non certo di CTU;
totalmente generica, irrilevante e superflua pagina 13 di 32 ai fini di causa nella seconda parte indicata da P2 (determinazione valore commerciale dei beni negli anni 2010-2014, dopo il 2015 ed attuale).
In ogni caso: Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa se necessario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Verona, la , premettendo: Pt_1
- che con atto di compravendita del 16.11.07 aveva acquistato dall'ente
[...]
con sede a Verona, un complesso Controparte_7
immobiliare sito in Isola della Scala al civico n. 26 di via Rimembranza,
- che l'immobile era oggetto di un Piano di Recupero ad iniziativa privata inserito in variante al PRG del Comune,
- che, una volta ottenuto il permesso di costruire in data 27.2.08, essa aveva dato avvio ai lavori per la realizzazione del suddetto strumento urbanistico,
- che i confinanti e l'avevano quindi convenuta in CP_1 Parte_2
giudizio per ottenere a suo carico una pronuncia di condanna ad arretrare gli erigendi fabbricati sino alla distanza di ml. 5 dal confine stesso e di ml. 10 dai fabbricati già insistenti sul loro fondo,
- che gli attori avevano quindi proceduto alla trascrizione della predetta domanda giudiziale con due note successive rispettivamente in data 12.11.09 e 11.2.10,
indiscriminatamente relative a tutti i terreni ed a tutti i fabbricati in costruzione dell'area in questione, indipendentemente dall'individuazione e distinzione dei mappali e/o fabbricati effettivamente prossimi al confine con la loro proprietà ed pagina 14 di 32 oggetto di contestazione da quelli che non erano invece coinvolti nella vicenda,
- che in tale modo le avevano arrecato un grave e ingiusto danno, tale da pregiudicare la commerciabilità degli immobili estranei alla causa promossa e conseguentemente da svilire il loro valore commerciale,
- che in corso di causa erano poi state immotivatamente rigettate dagli attori numerose richieste di riduzione delle predette trascrizioni,
- che a fronte di siffatto comportamento essa aveva subito un pregiudizio economico stimato in € 1.093.000,00, pari alla differenza tra il prezzo originario degli immobili ed il valore realizzato o ancora realizzabile, cui dovevano essere aggiunti i danni all'immagine commerciale nonché quelli economici per il venir meno dell'affare in tempi congrui, per la perdita di ulteriori chances economico finanziarie, per i costi sostenuti per il mutuo ipotecario scaduto presso Banca Popolare di Verona e per la mancata disponibilità di somme ulteriori a quelle di mero realizzo,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sopra menzionati, debitamente rivalutati, oltre agli interessi moratori dal giorno della prima messa in mora al saldo.
Costituitisi in giudizio, i convenuti:
- osservavano che il giudizio avente ad oggetto la denunciata violazione delle distanze di legge si era concluso in primo grado con la condanna della al richiesto Pt_1
arretramento dei predetti edifici,
- ricordavano che a quel punto la loro controparte aveva attivato due nuovi giudizi,
rispettivamente volti l'uno ad impugnare la predetta sentenza n. 800/2016 del
Tribunale di Verona avanti alla Corte d'appello di Venezia, conclusosi con la conferma della pronuncia di primo grado, e l'altro a far accertare la sussistenza di una servitù, acquistata per pretesa intervenuta usucapione, a costruire a distanze pagina 15 di 32 inferiori a quelle legali,
- precisavano che allorquando era stata trascritta la domanda giudiziale, gli immobili sui quali la stava iniziando a costruire i nuovi fabbricati facevano parte di Pt_1
un unico lotto sicché del tutto legittimamente su di esso era stata trascritta la domanda giudiziale,
- notavano che la aveva dato corso solo in data 26.5.11 al frazionamento Pt_1
dell'unico lotto, a seguito del quale il mappale n. 443 aveva mutato la sua identificazione in mappale n. 1673, ma ancora senza alcuna esatta individuazione dei subalterni e degli edifici direttamente coinvolti od esclusi dalla causa,
- deducevano che non appena erano stati almeno in parte chiariti tali ulteriori elementi essi avevano prestato il consenso alla restrizione delle trascrizioni a spese ripartite per la metà fra le parti, con proposta poi abortita giacché controparte pretendeva di inserire nelle premesse dell'atto una affermazione di responsabilità a loro carico,
- sottolineavano che, una volta depositata in corso di causa una integrazione alla CTU
la quale faceva definitiva chiarezza in ordine alla esatta individuazione dei mappali,
essi avevano quindi proceduto, pro bono pacis, alla spontanea riduzione della trascrizione della domanda, prestando il loro assenso avanti al Notaio con Per_3
Part atto del 19.6.15, sebbene nel frattempo il procedimento cautelare attivato dalla per ottenere tale adempimento si fosse concluso con il rigetto della relativa
[...]
pretesa,
- affermavano, in diritto, che la Suprema Corte aveva ben delineato il discrimine tra trascrizione illegittima e ingiusta ed i relativi rimedi, stabilendo:
o che l'ipotesi di trascrizione illegittima ricorre allorché, per errata interpretazione degli art. 2652 e 2653 cc, per deliberata mala fede o comunque per qualunque altra causa, venga trascritta una domanda pagina 16 di 32 giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede detta formalità, nel qual caso colui che asserisce di aver subito un danno può far valere la sua azione in separato ed autonomo giudizio ex art. 2043 cc in quanto l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere è la verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale e così ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio;
o che l'ipotesi di trascrizione ingiusta ricorre invece quando la trascrizione della domanda sia avvenuta correttamente ma la domanda sia poi risultata infondata, per avere il giudice accertato l'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, nel qual caso la responsabilità e la relativa azione di danni devono essere fatte valere ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cpc nel medesimo giudizio originato dalla domanda trascritta,
- constatavano che nella fattispecie, qualunque delle azioni fosse stata proposta, le stesse non potevano che essere respinte giacché, da un lato, le trascrizioni contestate erano state legittimamente effettuate sull'unico mappale allora esistente mentre,
d'altro lato, la relativa domanda era poi stata accolta, laddove poi la stessa
Cassazione aveva anche chiarito che qualora la trascrizione della domanda giudiziale fosse avvenuta in relazione ad un diverso e più consistente lotto di terreno tanto non determinava, per ciò solo, l'illegittimità della trascrizione e non giustificava, quindi, la pretesa della controparte di azionare il giudizio risarcitorio in altra e separata sede,
- contestavano comunque la sussistenza dei lamentati danni eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione del relativo diritto,
- denunciavano pertanto la temerarietà dell'azione, chiedendo il rigetto delle avverse pagina 17 di 32 pretese e la condanna della al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, primo e Pt_1
terzo comma.
Procedutosi alla istruzione documentale del giudizio, anche mediante l'acquisizione dei fascicoli relativi agli altri giudizi citati dalle parti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1858/22, pubblicata in data 20.10.22, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che la domanda giudiziale in relazione alla quale i convenuti avevano eseguito la trascrizione aveva ad oggetto l'accertamento del mancato rispetto delle distanze legali dal confine,
- ritenuto che la stessa fosse pertanto trascrivibile a mente del disposto dell'art. 2653
cc, n. 1), in quanto da qualificarsi alla stregua di una actio negatoria servitutis,
- considerato doversi quindi distinguere tra trascrizione illegittima ed ingiusta, la quale ultima deve essere proposta di fronte al giudice chiamato a decidere sul merito della domanda stessa in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 96 cpc,
- opinato che nella fattispecie si vertesse appunto in tale ultima ipotesi, dal momento che la domanda era legittimamente trascrivibile,
- richiamato infine l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche l'eventuale trascrizione operata su di un appezzamento di terreno più esteso rispetto a quello oggetto di causa non giustifica la pretesa di azionare in separata sede il relativo giudizio risarcitorio,
ha dichiarato inammissibile l'azione esercitata dalla , condannandola a rifondere Pt_1
le spese di lite in favore delle controparti.
2. Il giudizio di appello
Proposto gravame avverso la menzionata pronuncia, l'originaria attrice ha invocato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e formulato poi,
pagina 18 di 32 nel merito, quattro motivi di appello, rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
costituitosi a propria volta in giudizio, ha fatto presente che nelle more CP_1
tra la notifica dell'atto di appello e la prima udienza era deceduta;
ha Parte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e
348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, riproponendo tutte le eccezioni e difese già svolte avanti al Tribunale di Verona.
Disposta allora l'interruzione del processo, che era poi riassunto dalla parte appellante, e nuovamente costituitosi in giudizio il veniva quindi dichiarata la contumacia CP_1
degli altri eredi della de cuius. Procedutosi poi alla trattazione del giudizio, nel corso della quale veniva rigettata l'istanza di inibitoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata innanzi tutto l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura pagina 19 di 32 di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.1 Con i primi tre motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
ha affermato che la domanda giudiziale da essa avanzata avesse ad oggetto una trascrizione ingiusta, sostenendo al contrario che quest'ultima fosse illegittima poiché
compiuta a carico di immobili che nulla avevano a che vedere con la domanda di accertamento delle distanze tra edifici e sui quali i richiedenti non potevano vantare alcun diritto. Osserva, in proposito, che l'effetto prenotativo della trascrizione vale appunto a limitare la facoltà dell'iscrizione ai soli beni oggetto della pretesa violazione,
con esclusione di ogni altro immobile non interessato dalla vicenda, dovendosi quindi ritenere illegittima, e non meramente ingiusta, quella eseguita nei confronti di questi ultimi e tanto più in quanto compiuta, nella fattispecie, con la piena consapevolezza di arrecare un danno alla controparte, dimostrata dal rifiuto di operare la restrizione della trascrizione una volta evidenziata l'estraneità di un parte degli immobili in questione rispetto all'oggetto della lite.
Sottolinea, inoltre, che proprio le sentenze citate dal Tribunale di Verona confermano pagina 20 di 32 ampiamente i propri assunti evidenziando che, nel caso di specie, non si controverte sulla trascrizione di una domanda relativa ad un diritto poi rivelatosi inesistente ma di una domanda a carico di beni sui quali gli istanti non avevano alcun diritto da far valere,
a nulla poi rilevando l'esito del giudizio introdotto con quella stessa azione poiché
relativo a beni diversi da quelli illegittimamente assoggettati alla trascrizione. Evidenzia
inoltre che, proprio in ragione di siffatte circostanze, non le sarebbe stato consentito di svolgere alcuna domanda risarcitoria ex art. 96 cpc nell'ambito del giudizio di merito,
non essendosi in presenza di una trascrizione ingiusta.
Si duole, infine, del fatto che la domanda svolta dal e dalla nell'ambito CP_1 Pt_2
del giudizio di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali dal confine sia stata ritenuta astrattamente trascrivibile senza tenere conto della circostanza che le relative note di trascrizione si riferivano in maniera indiscriminata a tutti i terreni ed a tutti i fabbricati in costruzione, peraltro già eretti al grezzo e quindi ben individuabili,
senza individuare e distinguere quelli prossimi al confine e concretamente oggetto di contestazione, lamentando non essersi esaminata la documentazione prodotta in proposito che attestava siffatte circostanze.
I predetti motivi sono infondati.
Preliminarmente ad ogni esame delle questioni di diritto rileva il collegio:
- da un lato, come la , dopo aver rilevato da il preliminare di Pt_1 Parte_11
compravendita dalla medesima concluso con l'ente
[...]
”, Parte_12
contestualmente procedesse in data 16.11.07 all'acquisto di un fabbricato adibito a scuola e di un attiguo edificio adibito all'esercizio di arti e mestieri, con corte pagina 21 di 32 esclusiva, siti nel Comune di Isola della Scala e rispettivamente censiti al relativo
NCEU, Sez. A, foglio 6, mappali nn. 568 sub 1, 568 sub 2 con graffato il 568 sub 3,
e 568 sub 4, nonché al NCT, foglio 45, mappale n. 443 (doc. 11 convenuti I^ grado),
- d'altro lato, come gli odierni appellati procedessero quindi a trascrivere la domanda di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali dal confine e tra edifici e
Part di condanna all'arretramento dei fabbricati in corso di costruzione da parte della
[...]
o con nota del 12.11.09, relativa agli immobili di cui alla Sezione A, foglio 6,
particelle n. 154, 390, 391, ed al terreno di cui al NCT, foglio 45, particelle n. 443, 154 e 299,
o con nota dell'11.2.10, relativa ai beni già indicati nella precedente nota nonché a quelli di cui al NCEU, Sez. A, foglio 6, particelle nn. 568 sub 1,
sub 2, sub 3 e sub 4.
Si osserva inoltre, sempre in linea di fatto, come, essendo intervenuta la trascrizione della domanda giudiziale nel corso dei lavori di costruzione dei nuovi edifici, non fosse in quel momento oggettivamente possibile discriminare più specificamente quali
Part mappali potessero ritenersi esclusi dal perimetro della domanda svolta avverso la giacché, come ammesso anche da quest'ultima nell'atto introduttivo del giudizio di
[...]
primo grado (punto 8 della citazione), la stessa procedeva al frazionamento dell'unico lotto di terreno in allora esistente solo in data 26.5.11, a seguito del quale atto il mappale n. 443 diveniva il n. 1673, ma senza che ancora fosse possibile procedere ad una esatta individuazione dei subalterni e degli edifici direttamente coinvolti od esclusi dalla causa, tanto che il giudice monocratico, a fronte della instaurazione di una pagina 22 di 32 procedura ex art. 700 cpc attivata in corso di giudizio dalla odierna appellante nel gennaio del 2014 per ottenere la restrizione delle trascrizioni di cui sopra, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, riteneva necessario disporre in data 22.1.15 una integrazione delle due precedenti CTU al fine di chiarire quali fossero effettivamente gli immobili interessati dalla domanda di negatoria servitutis, a seguito della quale, e comunque dopo il rigetto dell'istanza cautelare, ritenuta inammissibile, si giungeva infine alla spontanea restrizione delle trascrizioni da parte degli attori in data 19.6.15.
Ciò posto in linea di fatto, si ricorda come la Suprema Corte a Sezioni Unite, con pronuncia n. 6597 del 23 marzo 2011, abbia avuto modo di precisare, con riguardo alla materia in oggetto, che:
- qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cc, cioè compiendo una trascrizione illegittima, in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 cpc, la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima ben possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cc poiché, in questo caso, l'accertamento che il giudice è
chiamato a compiere, relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale, ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio,
- che tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento pagina 23 di 32 anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero viceversa escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 cpc,
- che, viceversa, l'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta e cioè relativa ad una domanda poi risultata infondata va, invece, presentata, ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cpc, allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione, il che si giustifica sia in ragione della minore responsabilità dell'autore del fatto, rispetto all'altra ipotesi, sia in considerazione della identità dell'oggetto di tale accertamento con quello già espresso nel giudizio di merito sulla fondatezza della domanda trascritta.
Ed altresì va sottolineato come, con la successiva pronuncia n. 16272 del 31 luglio
2015, nel ribadire i principi di cui sopra, volti ad affermare la differenza tra le ipotesi:
- di trascrizione illegittima, ricorrente nel caso in cui, per errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 cc, per deliberata mala fede o comunque per qualunque altra causa,
venga trascritta una domanda giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede detta formalità, nel qual caso il danneggiato può far valere le sue pretese risarcitorie in un separato ed autonomo giudizio ex art. 2043 cc,
- di trascrizione ingiusta, che si concreta invece quando la trascrizione della domanda sia avvenuta legittimamente ma la domanda sia poi risultata infondata, avendo il giudice accertato l'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, nel qual caso la responsabilità dell'attore deve essere fatta valere ex art. 96 cpc nell'ambito dello stesso giudizio originato dalla domanda trascritta,
i giudici di legittimità, pronunciando in un caso di trascrizione ingiusta, giacché relativa a “due domande giudiziali assoggettabili, in astratto, a trascrizione, ai sensi dei numeri
pagina 24 di 32 2 e 3 dell'art. 2652 del codice civile”, abbiano anche avuto modo di ulteriormente precisare:
- che qualora “la trascrizione della domanda giudiziale sia avvenuta in relazione ad
un diverso e più consistente lotto di terreno” ciò “non determina, per ciò solo,
l'illegittimità della trascrizione e non giustifica, quindi, la pretesa della società
ricorrente di azionare il giudizio risarcitorio in altra e separata sede;
tanto più che
- come correttamente rileva la Corte d'appello - la trascrizione rispecchiava la
domanda contenuta nell'atto di citazione, sicché la lettura coordinata dei due atti
ben avrebbe consentito di comprendere quale fosse l'effettiva portata della
domanda giudiziale trascritta”,
- che analogamente risultava condivisibile l'ulteriore affermazione “secondo cui il
protrarsi nel tempo degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale
costituisce «conseguenza fisiologica» del fatto che la cancellazione non può che
seguire alla cessazione definitiva della lite nella quale si accerta l'inesistenza del
diritto fatto valere”.
Tanto chiarito, ed una volta osservato, quanto al caso di specie:
- che le predette trascrizioni ben potevano considerarsi legittime, essendo pacifico che la domanda relativa al mantenimento delle distanze dal confine e tra edifici possa essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 cc, n. 13), trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. 31.5.21 n. 15142,
23.1.12 n. 871 e 7.9.09 n. 19289),
pagina 25 di 32 - che al momento della effettuazione delle medesime non era, d'altronde, ancora possibile determinare con certezza quali dei beni ricompresi nei mappali assoggettati a trascrizione risultassero effettivamente oggetto della domanda svolta dagli attori, poiché non si era ancora proceduto alla loro concreta individuazione ed al frazionamento dell'unico lotto di terreno in allora esistente, che sarebbe stato compiuto solo il successivo 26.5.11,
risulta allora innanzi tutto innegabile che le trascrizioni in oggetto non potessero ritenersi, in quel momento, né illegittime né ingiuste, essendo diritto della parte attrice di sottoporre a trascrizione l'intero unico lotto all'interno del quale si trovavano gli immobili in costruzione destinati a violare le norme sulle distanze, anche qualora esso avesse ricompreso altri edifici non direttamente interessati dalla violazione, poiché la predetta situazione di fatto non risultava ad essa imputabile e non poteva quindi essere addotta quale motivo per precluderle di valersi della tutela apprestata in proposito dal codice civile.
Laddove:
- da un lato, sarebbe semmai stato onere della controparte di procedere con celerità al frazionamento del terreno al fine di scorporare in lotti distinti i singoli fabbricati così da rendere possibile la restrizione della trascrizione a quelli soli di essi che risultavano oggetto di contestazione,
- d'altro lato, poteva comunque escludersi sin da subito la sussistenza di una qualsiasi concreta valenza lesiva delle operate trascrizioni in ragione del fatto che, venendo nel quadro D delle rispettive note specificamente chiarito il tenore della domanda svolta ed individuati i criteri per mezzo dei quali individuare gli immobili rispetto ai pagina 26 di 32 quali veniva dedotta la violazione delle distanze, poteva comunque comprendersi quale fosse l'effettiva portata della pretesa trascritta e, quindi, anche dei beni gravati dalla stessa.
Sicché l'unico aspetto ancora da vagliare delle domande risarcitorie ivi svolte resta quello relativo ad una omessa, più tempestiva restrizione delle trascrizioni che, a detta della appellante, avrebbe dovuto essere compiuta a cura delle controparti.
Sul punto, peraltro:
- una volta ribadito che di fatto è rimasta incertezza almeno sino al 10.4.15 su quali degli immobili assoggettati a trascrizione dovessero essere esclusi dalla stessa,
quando veniva depositata la CTU integrativa disposta dal giudice del merito proprio al fine di fare luce su tale circostanza,
- ed altresì osservato che rispetto a tale data la restrizione della trascrizione è
comunque avvenuta in brevissimo tempo, a distanza di poco più di due mesi, ciò che comunque porta ad escludere l'esistenza di un qualsiasi danno derivatone in capo alla , in assenza di documentazione idonea a comprovarne il verificarsi, Pt_1
non può che riscontrarsi l'infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria avanzata dalla , difettando comunque i presupposti di cui all'art. 2043 cc. Pt_1
Mentre, d'altro canto, va pure ricordato come, in ogni caso, giusta quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte n. 16272/15, la mera trascrizione della domanda compiuta in relazione ad un lotto di terreno più ampio di quello assoggettato alla domanda non vale comunque a determinare l'illegittimità della trascrizione e non giustifica pertanto la pretesa di azionare il giudizio risarcitorio in una sede diversa rispetto a quella del giudizio di merito relativo alla domanda di negatoria servitutis.
pagina 27 di 32 Così come, del resto, non costituisce motivo di illegittimità, bensì di ingiustizia della trascrizione il fatto che la stessa sia stata eventualmente mantenuta oltre i limiti temporali dovuti giacché il protrarsi nel tempo degli effetti di essa costituisce una conseguenza fisiologica del fatto che la cancellazione non può che seguire alla cessazione definitiva della lite nella quale si accerta l'inesistenza del diritto azionato.
Mentre, da ultimo, appare ultroneo rispetto all'oggetto di causa il richiamo operato dalla difesa della appellante nell'ambito della comparsa conclusionale di replica alla sentenza della Suprema Corte n. 39441 del 13.12.21, ove si consideri che la stessa si riferisce ad una ipotesi di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni di valore eccedente rispetto all'importo del credito vantato, e cioè ad una fattispecie assai diversa da quella ivi considerata, in forza della quale si affermava per la prima volta la possibilità che, anche in tali ipotesi, il creditore potesse essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cc dei danni subiti dal debitore per la difficoltà o impossibilità di negoziazione dei beni medesimi, e nel cui ambito veniva comunque fatto richiamo, alla pag. 13, alla attuale vigenza dei principi affermati dalla precedente sentenza n. 6597 del 23.3.11, più sopra richiamata, per quel che riguardava invece il caso di trascrizione illegittima.
Alle quali considerazioni consegue allora il riscontro della assoluta correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Verona di dichiarare inammissibile l'azione.
3.2 Con il quarto motivo di doglianza viene infine contestato dalla che la Pt_1
pronuncia di primo grado abbia posto a suo carico le spese di lite osservandosi:
- che il Tribunale, mentre afferma in più parti la inammissibilità della domanda, nel dispositivo pronuncia invece l'inammissibilità dell'azione,
- che siffatto rilievo non sarebbe di poco conto poiché una domanda inammissibile pagina 28 di 32 può essere riformulata su presupposti, termini e condizioni, diversi mentre un'azione dichiarata inammissibile preclude invece la sua riproposizione,
- che erano state liquidate le spese della fase istruttoria sebbene la stessa non veniva svolta e, ciò nonostante, il giudizio si prolungava per cinque anni,
- che non si era tenuto conto degli ingenti danni da essa subiti a causa della contestata trascrizione, della natura assai controversa delle questioni trattate, dell'effettiva attività svolta dalle parti in causa oltre che della qualità delle motivazioni del provvedimento decisorio.
Anche tale ragione di censura è infondata.
Ed invero, esaminando per ordine i vari profili di doglianza sopra elencati:
- sotto un primo profilo, non si vede quale rilievo possa avere, ai fini del carico delle spese, il fatto che la causa si sia chiusa con una declaratoria di inammissibilità
dell'azione piuttosto che non della domanda, dal momento che, in ogni caso, si verte sempre e comunque in una ipotesi di soccombenza dell'attrice, in forza della quale,
ai sensi del disposto dell'art. 91 cpc, le spese non potevano che essere addossate in capo alla stessa,
- sotto un secondo profilo, risulta infondata l'affermazione secondo cui la fase istruttoria non sarebbe stata svolta, risultando depositate in atti a cura di entrambe le parti le memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc ed essendosi proceduto sia al vaglio delle istanze di prova orale, poi non ammesse, sia alla acquisizione dei fascicoli relativi alla vicenda di merito,
- sotto un terzo profilo, giusta il tenore dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, non presenta alcun rilievo ai fini della determinazione dei compensi in sede giudiziale la qualità
pagina 29 di 32 delle motivazioni della sentenza, che ivi viene peraltro integralmente confermata in quanto corretta,
- sotto un quarto profilo, non si riscontra la natura controversa delle questioni trattate,
trattandosi di argomenti ampiamente sceverati dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate,
- sotto un ultimo profilo, risulta essersi debitamente tenuto conto:
o sia delle attività processuali compiute in concreto, tanto che le voci relative alla trattazione ed alla decisione risultavano liquidate nel minimo,
presumibilmente in ragione del fatto che veniva svolta una istruttoria solo documentale e che ciò alleggeriva anche la predisposizione delle comparse conclusionali,
o sia dell'ammontare dei danni asseritamente patiti dall'attrice ed oggetto della domanda, indicati nella nota di iscrizione a ruolo in primo grado in €
1.093.000,00, dal momento che le spese risultano appunto liquidate utilizzando lo scaglione di valore compreso fra € 1.000.000,01 ed €
2.000.000,00.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della pagina 30 di 32 causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 24.064,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 31 di 32 1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n.
1858/2022, pubblicata in data 20.10.22;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 24.064,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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