Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, l'art. 39 ottavo comma Legge n. 724 del 1994 attribuisce efficacia estintiva del reato per la violazione del vincolo, al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, a loro volta subordinate al conseguimento delle autorizzazioni della Amministrazioni preposte alla tutela; sicché l'ottenimento della concessione in sanatoria ha effetto estintivo speciale in ordine ai reati di cui alle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 e all'art. 734 cod. pen., ma non in ordine al reato urbanistico, contemplato all'art. 20 lett. c) Legge n. 47 del 1985, per la cui estinzione sono sufficienti la presentazione della domanda di condono edilizio, riferibile ad un intervento previsto nella disciplina delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 662 del 1996, ed il versamento dell'oblazione dovuta, diversa da quella autodeterminata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio Presidente del 16/7/1999
1. Dott. QUITADAMO Nicola Consigliere SENTENZA
2. " DI UB NC " N. 2858
3. " SALVAGO SA " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 5550/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RO RA n. a Sanremo il 3 agosto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 novembre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
LT NC ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, emessa in data 6 novembre 1998, con la quale veniva condannata per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico, archeologico e monumentale con violazione dei sigilli e della normativa sulle opere in conglomerato cementizio, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985 e dell'art. 349 c.p., giacché i giudici di appello dovevano valutare diversamente la domanda di condono proposta dal marito e la costante assenza dell'imputata dal luogo dell'abuso, nonché la proprietà della Regione e la mancanza di un contratto di affitto, e l'omessa assunzione di una prova decisiva consistente nella rinnovazione del dibattimento per l'audizione del Tecnico dell'U.T.E.. Motivi della decisione
I motivi sono non consentiti in sede di legittimità, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Ed invero, sarebbe sufficiente notare come le censure, riproducenti quelle d'appello, sono in alcuni casi non specifiche, in altri comportino accertamenti in fatto inibiti in sede di legittimità ed in altri ancora comunque non consentiti in Cassazione, poiché il giudice di merito ha già fornito adeguata risposta per ritenere, secondo una recentissima pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. ud. 30 giugno 1999, Piepoli), esistente un'ipotesi di inammissibilità originaria, onde non verrebbero in rilievo eventuali insussistenti cause di estinzione dei reati. Peraltro, trattandosi di contravvenzioni punite con la pena congiunta o alternativa dell'arresto e dell'ammenda, accertate fino al 14 luglio 1992, il termine prescrizionale sarebbe maturato il 14 gennaio 1997.
Tuttavia, poiché è stata presentata istanza di condono edilizio, devono calcolarsi i termini relativi alle sospensioni di cui agli artt. 44 (223 giorni) e 38 (anni 2 fino al 31 marzo 1997) l. n. 47 del 1985 (cfr. in termini Cass. sez. III 12 dicembre 1997 n. 11422,
Onolfo rv. 210100 cui si rinvia per ulteriori approfondimenti) onde la stessa si verificherà il 23 agosto 1999,derivando tale orientamento dalla natura meramente dichiarativa dell'ordinanza di sospensione al riguardo, che può, quindi, anche mancare e dalla necessità di sospendere il processo ove venga presentata un'istanza di condono e versata la prima rata dell'oblazione, giacché gli ulteriori accertamenti, compreso quello dell'esecuzione delle opere al rustico entro il 31 dicembre 1993, attengono al merito e possono essere rinviati al momento della decisione.
Del resto la stessa produzione della domanda di condono, anche se dolosamente infedele, comporta una serie di accertamenti finalizzati all'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione ovvero, rectius, della richiesta di estinzione dei reati per oblazione conseguente al c.d. condono edilizio come è avvenuto nella fattispecie in esame (dal 19 febbraio al 12 novembre 1997).
Considerata d'ufficio ex art. 129 c.p.p. l'insussistenza di detta causa estintiva, peraltro comunque non valutabile poiché è configurabile un'inammissibilità originaria, ai motivi ha risposto in modo esauriente e particolareggiato la Corte capitolina, evidenziando come il funzionario dell'Ufficio Tecnico Erariale non poteva fornire alcun lume sulla regolarità del condono, il fatto fosse attribuibile alla ricorrente presente in loco ed interessata all'edificazione e non alla Regione, e l'irrilevanza del condono. A tal proposito, poiché è stata invocata in maniera anodina e poco perspicua, una causa estintiva, questa Corte può compulsare gli atti ad essa relativi a questo solo limitato fine, giacché si tratta di applicare l'art. 129 c.p.p.. Orbene l'istanza del 20 marzo 1995 prot. n. 20030 è stata proposta per una tipologia 7 senza dubbio non riferibile alle opere abusivamente costruite e di cui in imputazione e, comunque, dolosamente infedele.
Detta considerazione ha valore assorbente rispetto alle altre utilizzate dal Pretore ed, in realtà, non del tutto condivisibili. Infatti, poiché è stato contestato soltanto il reato di cui all'art. 20 lett. e) l. n. 47 del 1985 e non quello previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985, non assume rilievo l'impossibilità di rilasciare la concessione in sanatoria in base al capo IV della legge n. 47 del 1985. Ed invero l'art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 attribuisce efficacia estintiva del "reato per la violazione del vincolo stesso" al rilascio del predetto provvedimento abilitativo subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla sua tutela, sicché l'ottenimento della concessione in sanatoria ha effetto estintivo speciale per quanto attiene ai reati di cui alle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 ed all'art. 734 c.p., ma non per quello urbanistico contemplato all'art. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985, per la cui estinzione sono sufficienti la presentazione della domanda di condono edilizio, riferibile ad un intervento previsto nella disciplina delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 662 del 1996, ed il versamento dell'oblazione dovuta diversa da quella autodeterminata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 1999