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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
BATTISTINI GIACOMO che la/o rappresenta per mandato
RICORRENTE
CONTRO elettivamente domiciliata presso l'avv. BERTOLA CP_1
GIOVANNI che la rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
della società con decorrenza dal 1/7/2021; CP_1
nonché di aver ricevuto una contestazione disciplinare con cui le erano addebitate due condotte tenute in data 6/09/2023 e il
29/09/2023 integranti una violazione del dovere di fedeltà attraverso lo svolgimento di attività lavorativa a favore di società concorrente;
ha pertanto allegato la illegittimità del licenziamento intimatole il
10/10/2023 , chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illegittimità
ovvero l'annullabilità del recesso eper l'effetto condannare CP_1
alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato;
[...]
nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di legge.
La società datrice di lavoro si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto delle domande attoree .
II Tribunale ritiene necessario dar conto, preliminarmente, dell'esistenza nel mercato dell'autotrasporto per conto terzi di diverse società che per lungo tempo hanno costituito un gruppo unitario, quanto meno sul piano fattuale, facente capo alla società
. CP_1
il procuratore della società convenuta ha correttamente descritto nella memoria l'attività imprenditoriale di dette società, i relativi rapporti e la proprietà delle singole compagini societarie;
si precisa che la correttezza della descrizione emerge dai documenti depositati ed in particolare dalle visure camerali.
Orbene nella memoria difensiva è stato allegato che:
-i soci di acquisirono anni fa la società CP_1 CP_2
(che già operava nel settore ed era stata fondata nel
[...]
1982) ; -nel 2016 venne costituita la come da doc. 9, Controparte_3
che incorporò l'ufficio operativo della di Genova e che, da CP_1
allora, si occupa del disbrigo delle pratiche portuali / doganali e delle attività amministrative necessarie in loco.
-nel 2022, in corrispondenza con la morte della moglie di R_
legale rappresentane di con sede a Piacenza,
[...] CP_1
l'impresa individuale a lei intestata venne trasformata nella società
Controparte_4
Quanto all'assetto proprietario , occorre rilevare che le quote della convenuta sono attualmente divise tra CP_1 R_
che detiene il 75% e ne è amministratore unico ed il figlio,
[...]
che ne detiene il 25%; Pt_2
quelle di sono nella misura dell'85% Controparte_2
intestate a che è l'amministratore unico e per il Parte_3
15% ad Persona_1
Infine non va taciuto che le quote di unica società Controparte_3
operante a GENOVA destinata ad assicurare le operazioni portuali, appartengono per il 100% a che ne è amministratore Parte_3
unico oltre ad essere amministratore unico di CP_2
la cui condizione di impresa in concorrenzialità con
[...]
l'attività svolta dalla società convenuta può ritenersi accertata come si osserverà. E' evidente che il licenziamento intimato alla ricorrente si inserisce in questa rete di relazioni prima normali e, a partire dall'inizio 2023, conflittuali tra ed il figlio Persona_1 Pt_2
neppure va taciuto che presentava ricorso per Parte_3
l'apertura di procedura di amministrazione di sostegno finalizzata alla nomina di un ADS e all'esito il GT nominava l'avv. Angelo
Osvaldo Rovegno del Foro di Piacenza A.D.S. di R_ precisando prudentemente nel decreto che la misura di
[...] protezione disposta avrebbe potuto essere successivamente revocata a seguito di accurata istruttoria;
non casualmente nel febbraio 2024 il GT presso il tribunale di
Piacenza ha revocato l'incarico ad Osvaldo Rovegno, circostanza che pone una luce di fumus sul carattere gravemente superficiale se non strumentale dell'iniziativa assunta da Parte_3 considerato il rilevante fatturato di alcune delle società del gruppo e rilevato che non vi è spiegazione logica al fatto che la ricorrente risulta esser stata assunta nel luglio2021 da Pt_1
e non da nella cui sede operativa in CP_1 Controparte_3
Genova ha prestato servizio sin alla assunzione, in tal modo scaricando sulla società convenuta il costo retributivo e contributivo della lavoratrice;
né va sottovalutata la dichiarazione resa dal testimone Angelo Osvaldo Rovegno che ha riferito in termini attendibili che la in Controparte_2 base alla sua ricostruzione compiuta attraverso le carte aziendali, intorno a settembre 2022 ha cessato di effettuare trasporti ai clienti finali con l'intermediazione di . CP_1
Procedendo all'esame della contestazione disciplina elevata, il tribunale evidenzia che la prova del fatto che la convenuta e la società svolgano attività imprenditoriali in Controparte_2 un ambito concorrenziale può trarsi dal fatto che Persona_1 detiene il 75% delle quote di partecipazione alla società convenuta mentre le quote di appartengono quasi Controparte_2 totalmente cioè per l'85%, a che aveva pertanto Parte_3
l'interesse a spostare i clienti da ad CP_1 CP_2
[...] e tali assetti patrimoniali sono una giustificazione
[...] obiettiva della circostanza, provata, che Controparte_2 dalla fine dell'anno 2022 ha cessato di operare quale subvettore di acquisendo direttamente dai clienti i trasporti ed i relativi CP_1 corrispettivi.
Con la contestazione in data 4 ottobre 2023 la società convenuta ha addebitato alla ricorrente lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore di concorrente diretta, e nello Controparte_2 specifico di aver compiuto “un tentativo da parte sua di acquisizione, in favore di tale società concorrente, di viaggi a noi richiesti da un nostro cliente (LPR Srl); si addebita inoltre che anche in questo caso la ricorrente si è servita della mail CP_2 evidenziando che nella firma compariva la dicitura
[...]
“ ; Pt_1 Controparte_2 la contestazione lamenta “che tali condotte integrano sostanziali violazioni del dovere di fedeltà”.
Il Tribunale rileva ad un mero esame testuale che vengono contestate 2 condotte:
-aver la ricorrente svolto un'attività lavorativa in favore di
Controparte_2
-aver posto in essere una violazione del dovere di fedeltà attraverso il tentativo di storno del cliente LPR.
La prima condotta risulta di evidenza documentale, posto che i documenti 28 e29 allegati alla memoria riportano la dicitura e che la lavoratrice in sede Pt_1 Controparte_2 di libero interrogatorio ha ammesso che probabilmente la dicitura si riferisce a lei;
inoltre questa società ha un'unica sede Pt_1 operativa in PIACENZA, mentre l'indirizzo di destinazione della comunicazione via posta oggetto di addebito è
con creazione di una casella di Email_1 posta ulteriore rispetto a quella Email_2
Relativamente al secondo fatto il tenore complessivo delle comunicazioni contenute nel doc. 29 allegato alla memoria dimostra un comportamento della di totale violazione dell'obbligo di Pt_1 fedeltà in quella che è la manifestazione più grave;
vale a dire l'obbligo di astenersi dal compiere ovvero agevolare l'attività produttiva di profitto di una impresa concorrente.
Del resto che fosse titolare di impresa Controparte_2 concorrente rispetto alla sua datrice di lavoro costituiva un fatto noto alla ricorrente indipendentemente dalla ricezione o meno di una comunicazione formale da parte dell'amministratore di sostegno avv. Rovegno, essendo ella una impiegata di buona esperienza acquisita nel settore degli autotrasporti già a partire dall'anno 2017, quando fu assunta dalla società TRUCK LOG, in grado di percepire chela datrice e costituivano due CP_1 Controparte_2 imprese differenti in rapporto di reciproca concorrenzialità e soggettivamente due società distinte, una amministrata da R_
, l'altra dal figlio
[...] Pt_2 in questo contesto deve interpretarsi il carteggio del 29 settembre
2023 in cui la ricorrente per conto ed in nome di CP_2
alle ore 17.53, confermava al cliente LPR, referente
[...]
la fattibilità della consegna per il 3 ottobre, Persona_2 dichiarando di attendere notizia sui magazzini di consegna,dopo che pochi minuti prima alle 17.47 il inviava una mail al Per_2 destinatario , e per conoscenza a Genova Parte_4 nonchè all'ufficio acquisti del cliente, con Controparte_5 la quale affermava chiaramente che si sarebbe occupato del ritiro e della consegna il solo trasportatore;
dalla comunicazione CP_1 sopra trascritta risulta univocamente l'intenzione immediata della ricorrente, appena ricevuta la mail, di intercettare in favore della concorrente un trasporto che la cliente LPR aveva affidato alla sua datrice di lavoro , omettendo di richiedere sia ai vertici CP_1 della che al l'autorizzazione a CP_1 Parte_4 trasferire il viaggio alla il teste Controparte_2 Per_2 ha confermato che con la mail in oggetto informava che il viaggio era stato assegnato a CP_1
Non solo, ma l'avvocato ROVEGNO nella qualità di teste ha correttamente evidenziato che la ricorrente utilizzava l'indirizzo di posta dimostrando con tale condotta di Controparte_2 percepirsi al servizio di tale società; da ultimo il teste ROVEGNO ha riferito che non era la che Pt_1 per prassi aziendale assegnava i viaggi ai clienti “in quanto l'assegnazione dei viaggi era fatta da e che le richieste dei Pt_2 clienti venivano però evase dagli uffici;
trattasi di narrazione sorretta da un principio di verosimiglianza e che conduce al convincimento circa l'esercizio di un potere direttivo da parte di nei confronti della ricorrente, finalizzato alla Parte_3 acquisizione dei viaggi a beneficio di Controparte_2
Pertanto tutti gli elementi costitutivi delle condotte contestate alla ricorrente risultano sufficientemente provate;
in punto osservanza del criterio di proporzionalità tra condotta oggetto di contestazione e sanzione, il Tribunale osserva che l'inadempimento consapevole al primario obbligo di fedeltà che gravava sulla ricorrente determina la lesione del vincolo di fiducia in pregiudizio della società convenuta, con conseguente accertamento della legittimità dell'intimato licenziamento.
La peculiarità della fattispecie concreta dedotta in causa giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
PQM
definendo il giudizio
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 26/02/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
BATTISTINI GIACOMO che la/o rappresenta per mandato
RICORRENTE
CONTRO elettivamente domiciliata presso l'avv. BERTOLA CP_1
GIOVANNI che la rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
della società con decorrenza dal 1/7/2021; CP_1
nonché di aver ricevuto una contestazione disciplinare con cui le erano addebitate due condotte tenute in data 6/09/2023 e il
29/09/2023 integranti una violazione del dovere di fedeltà attraverso lo svolgimento di attività lavorativa a favore di società concorrente;
ha pertanto allegato la illegittimità del licenziamento intimatole il
10/10/2023 , chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illegittimità
ovvero l'annullabilità del recesso eper l'effetto condannare CP_1
alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato;
[...]
nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di legge.
La società datrice di lavoro si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto delle domande attoree .
II Tribunale ritiene necessario dar conto, preliminarmente, dell'esistenza nel mercato dell'autotrasporto per conto terzi di diverse società che per lungo tempo hanno costituito un gruppo unitario, quanto meno sul piano fattuale, facente capo alla società
. CP_1
il procuratore della società convenuta ha correttamente descritto nella memoria l'attività imprenditoriale di dette società, i relativi rapporti e la proprietà delle singole compagini societarie;
si precisa che la correttezza della descrizione emerge dai documenti depositati ed in particolare dalle visure camerali.
Orbene nella memoria difensiva è stato allegato che:
-i soci di acquisirono anni fa la società CP_1 CP_2
(che già operava nel settore ed era stata fondata nel
[...]
1982) ; -nel 2016 venne costituita la come da doc. 9, Controparte_3
che incorporò l'ufficio operativo della di Genova e che, da CP_1
allora, si occupa del disbrigo delle pratiche portuali / doganali e delle attività amministrative necessarie in loco.
-nel 2022, in corrispondenza con la morte della moglie di R_
legale rappresentane di con sede a Piacenza,
[...] CP_1
l'impresa individuale a lei intestata venne trasformata nella società
Controparte_4
Quanto all'assetto proprietario , occorre rilevare che le quote della convenuta sono attualmente divise tra CP_1 R_
che detiene il 75% e ne è amministratore unico ed il figlio,
[...]
che ne detiene il 25%; Pt_2
quelle di sono nella misura dell'85% Controparte_2
intestate a che è l'amministratore unico e per il Parte_3
15% ad Persona_1
Infine non va taciuto che le quote di unica società Controparte_3
operante a GENOVA destinata ad assicurare le operazioni portuali, appartengono per il 100% a che ne è amministratore Parte_3
unico oltre ad essere amministratore unico di CP_2
la cui condizione di impresa in concorrenzialità con
[...]
l'attività svolta dalla società convenuta può ritenersi accertata come si osserverà. E' evidente che il licenziamento intimato alla ricorrente si inserisce in questa rete di relazioni prima normali e, a partire dall'inizio 2023, conflittuali tra ed il figlio Persona_1 Pt_2
neppure va taciuto che presentava ricorso per Parte_3
l'apertura di procedura di amministrazione di sostegno finalizzata alla nomina di un ADS e all'esito il GT nominava l'avv. Angelo
Osvaldo Rovegno del Foro di Piacenza A.D.S. di R_ precisando prudentemente nel decreto che la misura di
[...] protezione disposta avrebbe potuto essere successivamente revocata a seguito di accurata istruttoria;
non casualmente nel febbraio 2024 il GT presso il tribunale di
Piacenza ha revocato l'incarico ad Osvaldo Rovegno, circostanza che pone una luce di fumus sul carattere gravemente superficiale se non strumentale dell'iniziativa assunta da Parte_3 considerato il rilevante fatturato di alcune delle società del gruppo e rilevato che non vi è spiegazione logica al fatto che la ricorrente risulta esser stata assunta nel luglio2021 da Pt_1
e non da nella cui sede operativa in CP_1 Controparte_3
Genova ha prestato servizio sin alla assunzione, in tal modo scaricando sulla società convenuta il costo retributivo e contributivo della lavoratrice;
né va sottovalutata la dichiarazione resa dal testimone Angelo Osvaldo Rovegno che ha riferito in termini attendibili che la in Controparte_2 base alla sua ricostruzione compiuta attraverso le carte aziendali, intorno a settembre 2022 ha cessato di effettuare trasporti ai clienti finali con l'intermediazione di . CP_1
Procedendo all'esame della contestazione disciplina elevata, il tribunale evidenzia che la prova del fatto che la convenuta e la società svolgano attività imprenditoriali in Controparte_2 un ambito concorrenziale può trarsi dal fatto che Persona_1 detiene il 75% delle quote di partecipazione alla società convenuta mentre le quote di appartengono quasi Controparte_2 totalmente cioè per l'85%, a che aveva pertanto Parte_3
l'interesse a spostare i clienti da ad CP_1 CP_2
[...] e tali assetti patrimoniali sono una giustificazione
[...] obiettiva della circostanza, provata, che Controparte_2 dalla fine dell'anno 2022 ha cessato di operare quale subvettore di acquisendo direttamente dai clienti i trasporti ed i relativi CP_1 corrispettivi.
Con la contestazione in data 4 ottobre 2023 la società convenuta ha addebitato alla ricorrente lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore di concorrente diretta, e nello Controparte_2 specifico di aver compiuto “un tentativo da parte sua di acquisizione, in favore di tale società concorrente, di viaggi a noi richiesti da un nostro cliente (LPR Srl); si addebita inoltre che anche in questo caso la ricorrente si è servita della mail CP_2 evidenziando che nella firma compariva la dicitura
[...]
“ ; Pt_1 Controparte_2 la contestazione lamenta “che tali condotte integrano sostanziali violazioni del dovere di fedeltà”.
Il Tribunale rileva ad un mero esame testuale che vengono contestate 2 condotte:
-aver la ricorrente svolto un'attività lavorativa in favore di
Controparte_2
-aver posto in essere una violazione del dovere di fedeltà attraverso il tentativo di storno del cliente LPR.
La prima condotta risulta di evidenza documentale, posto che i documenti 28 e29 allegati alla memoria riportano la dicitura e che la lavoratrice in sede Pt_1 Controparte_2 di libero interrogatorio ha ammesso che probabilmente la dicitura si riferisce a lei;
inoltre questa società ha un'unica sede Pt_1 operativa in PIACENZA, mentre l'indirizzo di destinazione della comunicazione via posta oggetto di addebito è
con creazione di una casella di Email_1 posta ulteriore rispetto a quella Email_2
Relativamente al secondo fatto il tenore complessivo delle comunicazioni contenute nel doc. 29 allegato alla memoria dimostra un comportamento della di totale violazione dell'obbligo di Pt_1 fedeltà in quella che è la manifestazione più grave;
vale a dire l'obbligo di astenersi dal compiere ovvero agevolare l'attività produttiva di profitto di una impresa concorrente.
Del resto che fosse titolare di impresa Controparte_2 concorrente rispetto alla sua datrice di lavoro costituiva un fatto noto alla ricorrente indipendentemente dalla ricezione o meno di una comunicazione formale da parte dell'amministratore di sostegno avv. Rovegno, essendo ella una impiegata di buona esperienza acquisita nel settore degli autotrasporti già a partire dall'anno 2017, quando fu assunta dalla società TRUCK LOG, in grado di percepire chela datrice e costituivano due CP_1 Controparte_2 imprese differenti in rapporto di reciproca concorrenzialità e soggettivamente due società distinte, una amministrata da R_
, l'altra dal figlio
[...] Pt_2 in questo contesto deve interpretarsi il carteggio del 29 settembre
2023 in cui la ricorrente per conto ed in nome di CP_2
alle ore 17.53, confermava al cliente LPR, referente
[...]
la fattibilità della consegna per il 3 ottobre, Persona_2 dichiarando di attendere notizia sui magazzini di consegna,dopo che pochi minuti prima alle 17.47 il inviava una mail al Per_2 destinatario , e per conoscenza a Genova Parte_4 nonchè all'ufficio acquisti del cliente, con Controparte_5 la quale affermava chiaramente che si sarebbe occupato del ritiro e della consegna il solo trasportatore;
dalla comunicazione CP_1 sopra trascritta risulta univocamente l'intenzione immediata della ricorrente, appena ricevuta la mail, di intercettare in favore della concorrente un trasporto che la cliente LPR aveva affidato alla sua datrice di lavoro , omettendo di richiedere sia ai vertici CP_1 della che al l'autorizzazione a CP_1 Parte_4 trasferire il viaggio alla il teste Controparte_2 Per_2 ha confermato che con la mail in oggetto informava che il viaggio era stato assegnato a CP_1
Non solo, ma l'avvocato ROVEGNO nella qualità di teste ha correttamente evidenziato che la ricorrente utilizzava l'indirizzo di posta dimostrando con tale condotta di Controparte_2 percepirsi al servizio di tale società; da ultimo il teste ROVEGNO ha riferito che non era la che Pt_1 per prassi aziendale assegnava i viaggi ai clienti “in quanto l'assegnazione dei viaggi era fatta da e che le richieste dei Pt_2 clienti venivano però evase dagli uffici;
trattasi di narrazione sorretta da un principio di verosimiglianza e che conduce al convincimento circa l'esercizio di un potere direttivo da parte di nei confronti della ricorrente, finalizzato alla Parte_3 acquisizione dei viaggi a beneficio di Controparte_2
Pertanto tutti gli elementi costitutivi delle condotte contestate alla ricorrente risultano sufficientemente provate;
in punto osservanza del criterio di proporzionalità tra condotta oggetto di contestazione e sanzione, il Tribunale osserva che l'inadempimento consapevole al primario obbligo di fedeltà che gravava sulla ricorrente determina la lesione del vincolo di fiducia in pregiudizio della società convenuta, con conseguente accertamento della legittimità dell'intimato licenziamento.
La peculiarità della fattispecie concreta dedotta in causa giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
PQM
definendo il giudizio
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 26/02/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi