Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/03/2026, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Cattivello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio legale in Udine, viale delle Ferriere, n. 2;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Ministro dell’interno, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) l. 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ), attesa la sussistenza di un pregiudizio penale nei confronti della di lui moglie, segnatamente, una condanna (condizionalmente sospesa) a venti giorni di reclusione per abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.).
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.
3. All’udienza del 13 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare ad illustrare le varie censure formulate.
5. Con la prima doglianza viene evidenziato come il reato contestato al coniuge dell’odierno ricorrente non rientra nel novero di quelli ostativi alla concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 6 l. 91/1992.
6. Tramite il secondo motivo, invece, si precisa come la decisione di negare la cittadinanza, basata unicamente sul ricordato pregiudizio penale, sarebbe illogica e irragionevole, non avendo l’amministrazione proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria.
7. Le due censure, strettamente connesse tra loro e quindi suscettibili di trattazione unitaria, sono parzialmente fondate nei termini che si vanno ad esporre.
8. Premesso in linea generale come la presenza di condanne a carico dei familiari del richiedente – anche diverse da quelle indicate dall’art. 6 l. 91/1992, per altro non applicabile al caso in esame – la cittadinanza può essere ostativa alla concessione della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis , 9 marzo 2023, n. 3922), va rilevato come l’ampia discrezionalità di cui è attributaria l’amministrazione appare esser stata esercitata secondo modalità illegittime.
9. Invero, l’amministrazione ha preso atto del dato formale rappresentato dall’esistenza di una sentenza penale, senza verificare, nel concreto, se ciò potesse fondare un giudizio negativo a carico dell’odierno ricorrente: orbene, dal complesso di elementi a disposizione del Collegio emerge come l’unica condanna a carico della moglie sia l’esito di procedimento afferente ad un episodio di vita familiare. Come evidente dal titolo di reato (art. 571 c.p.) e dalla narrazione offerta nell’impugnazione (e non contestata sul punto dall’amministrazione), risulta evidente che il fatto punito è consistito dall’« aver inferto un ceffone al figlio » a fini educativi (peraltro senza procurare lesioni): orbene, tale censurabile condotta, non si presenta – a parere del Collegio – come sintomatica di una mancata integrazione nel tessuto sociale italiano, né risulta destare particolare allarme sociale.
10. Se tale considerazione vale per l’autrice del reato, essa risulta a maggior ragione utile per la valutazione del grado di assimilazione dei valori della cittadinanza italiana da parte del ricorrente.
11. Conseguentemente, l’aver rigettato, solo per tale ragione, l’istanza di cittadinanza non appare coerente con lo spirito dalla legge: in tal senso, l’omessa valutazione globale della situazione familiare e della condotta tenuta dal ricorrente oltre il singolo episodio rilevato dalle autorità di pubblica sicurezza rende evidente una carenza d’istruttoria e un’irragionevolezza del giudizio negativo.
12. Peraltro, avendo rilevato la limitata offensività della condotta penalmente sanzionata, va osservato come anche le esigenze rappresentate dall’amministrazione (concernenti i beneficî indiretti di cui potrebbero godere i familiari dalla concessione della cittadinanza all’odierno interessato, tra i quali l’impossibilità di espellere il coniuge straniero come disposto dall’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si presentino come inconferenti. Anche in tal caso, impiegando l’argomento a fortiori , risulta evidente che l’amministrazione non abbia individuato la specifica lesione dell’interesse pubblico rappresentata dall’eventuale impossibilità di espulsione di una donna che ha educato in maniera eccessivamente rigorosa il figlio (salvo voler ricorrere ad uno scolastico semel reus semper reus ).
13. Viepiú, va osservato come l’autorità giudiziaria ordinaria abbia decretato l’estinzione del reato commesso dalla moglie del ricorrente: sebbene posteriore rispetto al provvedimento impugnato (e quindi non impiegabile ai fini della decisione sull’istanza da parte dell’amministrazione), si tratta di un elemento esterno che dimostra la limita capacità offensiva della donna rispetto ai valori cardine dell’ordinamento italiano protetti dalle norme penali.
14. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va accolto con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi alla luce della motivazione della presente sentenza.
15. Le spese, stante la natura del pronunciamento, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA IA, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AT AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AN | MA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.