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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1479/2020 depositato il 29/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl Leg.rappr. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Dalmazio Birago, 60/a 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2024/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 31/10/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO MA n. AP-05990201800645963301 INTERESSI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che venga dichiarata la cessata materia del contedere con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si rimette alla volontà della Corte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la comunicazione n. AP-05990201800645963301 relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata a sensi dell'art. 1, c.4, del D.L. N.148/2017, notificata in data 21/06/2018 con esclusivo riferimento al debito iscritto a ruolo con la cartella di pagamento n.05920160018972608 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la società PRicorrente_1 l. per i seguenti motivi: 1) errata esclusione dalla rottamazione del debito iscritto a ruolo con la seconda cartella in quanto fino al 1 Gennaio 2016 non vi era alcuna norma che prevedesse l'applicazione di interessi da sospensione. Di conseguenza seppur erroneamente qualificati quali interessi di sospensione, gli interessi iscritti a ruolo con la menzionata cartella dovevano essere considerati interessi di mora, “rottamabili” ai sensi dell' art. 6, c.1, del D.L. 22 Ottobre 2016,
n.193. 2) In via subordinata. Rideterminazione degli interessi dovuti sulla base del saggio legale.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via principale ed assorbente, che fosse annullata la comunicazione n.
AP-05990201800645963301 contenente il Diniego di Rottamazione relativo alla Seconda Cartella e, per l'effetto dell'applicazione dell'art.6, c.1, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, che fosse annullata la Seconda
Cartella e l'iscrizione a ruolo n.2016/000476 in essa contenuta dichiarando, quindi, non dovuti gli interessi da sospensione;
-) in via subordinata, che fosse ordinata all'Ufficio la rideterminazione degli interessi dovuti dalla Società sulla base dei tassi legali in vigore alla data dell'ordinanza di sospensione (08/08/2012) alla data del deposito della sentenza di primo grado (05/06/2016). Chiedeva, infine, la condanna delle parti resistenti al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio.
Con controdeduzioni del 29/10/2018 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con le quali contrastava l'avverso ricorso e evidenziava la correttezza del proprio operato. Ed invero, l'agente di riscossione, a seguito dell'iscrizione a ruolo, emetteva la cartella di pagamento regolarmente notificata. In data 07/12/2016 la società presentava all'agente di riscossione dichiarazione di adesione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D.
L. n.193/2016 (c.d. rottamazione cartella). L'agente di riscossione, così come previsto dall'art. 6, c.3 del D.
L. n.193/2016, comunicava alla società l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
La Società non effettuava i versamenti previsti dalla definizione né contestava gli importi da versare. In data
28/12/2017 la società presentava al concessionario ulteriore dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa ad altra cartella di pagamento. Precisava, inoltre, che la motivazione del diniego relativo alla cartella di pagamento n.05920160018972608000 era dovuta in quanto la richiesta di definizione avanzata dal contribuente in data 28/12/2017 era la reiterazione di una precedente richiesta di definizione agevolata.
Nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La società presentava Memorie Illustrative del 03/05/2019 con le quali contrastava le controdeduzioni dell'Ufficio ed insisteva nelle proprie richieste.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n. 2024/19 emessa in data 16/05/2019 rigettava il ricorso. Spese compensate.
Proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Distaccata di Lecce – la Ricorrente_1 S.R.L., la quale eccepiva l'illegittimità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 del D.L. 148/2017 e dell'art. 6 comma 1 del D.L. 193/2016.
Nelle conclusioni chiedeva la riforma della Sentenza impugnata e l'annullamento degli atti impugnati. Con condanna della resistente al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce la quale nel ripercorrere le difese svolte in Prime Cure, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La Ricorrente_1 S.R.L., depositava istanza di sospensione del giudizio del 13/06/2024 con la quale chiedeva la sospensione del giudizio e il rinvio a nuova data fino al perfezionamento della definizione della Rottamazione Quater. Precisava, inoltre, in detta istanza, che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva accettato la richiesta di Rottamazione Quater ed aveva trasmesso alla società il prospetto di sintesi ed i moduli per il versamento delle rate. Ed infine, la società aveva tempestivamente effettuato i pagamenti delle prime 3 rate.
La Corte, con ordinanza n. 1176/2024, sospendeva il procedimento fino al pagamento integrale delle rate in scadenza.
All'udienza del 10/12/2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta e tenuto conto di quanto disposto con il D.L. 17 giugno
2025 n. 84, convertito con Legge n. 108/2025, ritiene che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 236,
L. 197/2022 per considerare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1479/2020 depositato il 29/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl Leg.rappr. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Dalmazio Birago, 60/a 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2024/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 31/10/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO MA n. AP-05990201800645963301 INTERESSI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che venga dichiarata la cessata materia del contedere con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si rimette alla volontà della Corte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la comunicazione n. AP-05990201800645963301 relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata a sensi dell'art. 1, c.4, del D.L. N.148/2017, notificata in data 21/06/2018 con esclusivo riferimento al debito iscritto a ruolo con la cartella di pagamento n.05920160018972608 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la società PRicorrente_1 l. per i seguenti motivi: 1) errata esclusione dalla rottamazione del debito iscritto a ruolo con la seconda cartella in quanto fino al 1 Gennaio 2016 non vi era alcuna norma che prevedesse l'applicazione di interessi da sospensione. Di conseguenza seppur erroneamente qualificati quali interessi di sospensione, gli interessi iscritti a ruolo con la menzionata cartella dovevano essere considerati interessi di mora, “rottamabili” ai sensi dell' art. 6, c.1, del D.L. 22 Ottobre 2016,
n.193. 2) In via subordinata. Rideterminazione degli interessi dovuti sulla base del saggio legale.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via principale ed assorbente, che fosse annullata la comunicazione n.
AP-05990201800645963301 contenente il Diniego di Rottamazione relativo alla Seconda Cartella e, per l'effetto dell'applicazione dell'art.6, c.1, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, che fosse annullata la Seconda
Cartella e l'iscrizione a ruolo n.2016/000476 in essa contenuta dichiarando, quindi, non dovuti gli interessi da sospensione;
-) in via subordinata, che fosse ordinata all'Ufficio la rideterminazione degli interessi dovuti dalla Società sulla base dei tassi legali in vigore alla data dell'ordinanza di sospensione (08/08/2012) alla data del deposito della sentenza di primo grado (05/06/2016). Chiedeva, infine, la condanna delle parti resistenti al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio.
Con controdeduzioni del 29/10/2018 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con le quali contrastava l'avverso ricorso e evidenziava la correttezza del proprio operato. Ed invero, l'agente di riscossione, a seguito dell'iscrizione a ruolo, emetteva la cartella di pagamento regolarmente notificata. In data 07/12/2016 la società presentava all'agente di riscossione dichiarazione di adesione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D.
L. n.193/2016 (c.d. rottamazione cartella). L'agente di riscossione, così come previsto dall'art. 6, c.3 del D.
L. n.193/2016, comunicava alla società l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
La Società non effettuava i versamenti previsti dalla definizione né contestava gli importi da versare. In data
28/12/2017 la società presentava al concessionario ulteriore dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa ad altra cartella di pagamento. Precisava, inoltre, che la motivazione del diniego relativo alla cartella di pagamento n.05920160018972608000 era dovuta in quanto la richiesta di definizione avanzata dal contribuente in data 28/12/2017 era la reiterazione di una precedente richiesta di definizione agevolata.
Nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La società presentava Memorie Illustrative del 03/05/2019 con le quali contrastava le controdeduzioni dell'Ufficio ed insisteva nelle proprie richieste.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n. 2024/19 emessa in data 16/05/2019 rigettava il ricorso. Spese compensate.
Proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Distaccata di Lecce – la Ricorrente_1 S.R.L., la quale eccepiva l'illegittimità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 del D.L. 148/2017 e dell'art. 6 comma 1 del D.L. 193/2016.
Nelle conclusioni chiedeva la riforma della Sentenza impugnata e l'annullamento degli atti impugnati. Con condanna della resistente al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce la quale nel ripercorrere le difese svolte in Prime Cure, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La Ricorrente_1 S.R.L., depositava istanza di sospensione del giudizio del 13/06/2024 con la quale chiedeva la sospensione del giudizio e il rinvio a nuova data fino al perfezionamento della definizione della Rottamazione Quater. Precisava, inoltre, in detta istanza, che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva accettato la richiesta di Rottamazione Quater ed aveva trasmesso alla società il prospetto di sintesi ed i moduli per il versamento delle rate. Ed infine, la società aveva tempestivamente effettuato i pagamenti delle prime 3 rate.
La Corte, con ordinanza n. 1176/2024, sospendeva il procedimento fino al pagamento integrale delle rate in scadenza.
All'udienza del 10/12/2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta e tenuto conto di quanto disposto con il D.L. 17 giugno
2025 n. 84, convertito con Legge n. 108/2025, ritiene che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 236,
L. 197/2022 per considerare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.