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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1864/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/01/2022, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 20/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 9/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. CASTELLI EMANUELA con studio in VIA PILASTRELLO, 12 20065 INZAGO presso la quale è elettivamente domiciliata ome da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/06/1977
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/05/2022
pagina 1 di 13 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia, l'Ill.mo Tribunale Adito, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Confermare l'affido della minore nata a Merate (LC) il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocata, an sidenza anagrafica, nell'immobile dalla stessa condotto in locazione sito in IN (MI), via Monte Grappa n. 20 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affido super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni riguardanti la minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) Disporre che , di anni 15, possa vedere e frequentare liberamente il padre, prendendo direttamente Per_1 contatti con lo stesso al fine di accordarsi su giorni e orari di incontro.
3) Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale - sita in Pozzo d'Adda (MI), via Carducci n. 63 - in comproprietà tra i coniugi, stante la rinuncia sul punto da parte della sig.ra e la circostanza che Parte_1 la minore vive con essa presso il nuovo immobile di IN, via Monte Grappa n. 20.
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1 versamento alla sig.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Parte_1 dell'importo mensile di Euro 600,00 (seicento/00) omnicomprensivi, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat con decorrenza dalla domanda.
5) Assumere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
6) Condannare il SI. alla refusione a favore della SI.ra delle spese e dei Controparte_1 Parte_1 compensi legali per il presente procedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ON AB-VV- il 14/08/2008 atto iscritto nei registri dello stato civile dello stesso comune nell'anno 2008, atto n.6, Parte II, Serie A.
Dalla loro unione è nata la figlia - nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 19/01/2022, la sig.ra – premesso di aver contratto Pt_1
matrimonio con il sig. , di cui allegava lo scarso impegno nella gestione economica e CP_1
pagina 2 di 13 familiare, oltre che della figlia - condotte in atto ormai da anni da parte del marito, che avevano Per_1
determinato il fallimento dell'unione coniugale, laddove il marito peraltro continuava ad imporle la sua presenza in casa, sebbene la convivenza fosse divenuta ormai intollerabile, tanto più in assenza di qualsiasi contributo economico da parte dello stesso ai bisogni della famiglia e al pagamento del mutuo sulla casa familiare;
chiedeva quindi al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione tra i coniugi, nonché di disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa dell'ex casa coniugale in comproprietà dei coniugi sita in Pozzo d'Adda (MI), via G. Carducci n.63; di provvedere quindi alla regolamentazione delle visite padre-figlia e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di €
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
All'udienza di prima comparizione del 10/05/2022, parte resistente, sebbene ritualmente citato previa notifica effettuata per compiuta giacenza presso la casa coniugale, non compariva né si costituiva;
il Presidente f.f. all'epoca procedente, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, provvedeva a sentire la sola parte ricorrente che confermava le allegazioni già rese in ricorso, riferendo che il marito continuava a coabitare con lei e la figlia all'interno della casa coniugale e si rifiutava finanche di ritirare la posta - pur essendo a conoscenza dell'iniziativa giudiziale della moglie;
la difesa insisteva pertanto nelle domande formulate nel ricorso introduttivo e il Presidente f.f. con ordinanza rendeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso di , nata il [...], ai genitori con collocamento preferenziale Per_1 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
si tratta allo stato del regime ordinario a tutela
del diritto della minore a mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, atteso che la stessa
ricorrente ad oggi non mette in discussione la capacità genitoriale paterna e il rapporto padre e figlia;
3. dispone che il padre possa vedere a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla Per_1
domenica sera e un giorno infrasettimanale concordato tra i genitori e in mancanza di accordo il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
il pernottamento verrà attuato da quando il padre si doterà di idonea abitazione per tenere la figlia;
tale calendario allo stato è
idoneo a garantire la relazione padre figlia che secondo le allegazioni e le dichiarazioni della ricorrente è
buono;
pagina 3 di 13
4. dispone che stia con i genitori per le vacanze scolastiche secondo il seguente calendario fatti Per_1 salvi migliori accordi tra i genitori nell'interesse della minore:
a) per le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni
b) per le vacanze pasquali ad anni alterni
c) per i ponti e le altre festività scolastiche ad anni alterni
d) per le vacanze estive quattro settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno,
5. assegna la casa coniugale sita in Pozzo D'Adda via Carducci 63, in comproprietà tra i coniugi, a
[...]
, quale genitore collocatario della figlia minore, disponendo che lasci la Pt_1 Controparte_1 casa coniugale prelevando i suoi effetti personali entro il 15 giugno 2022, termine idoneo a che lo stesso
reperisca una nuova sistemazione abitativa dovendosi quanto prima interrompere la coabitazione tra le parti nell'interesse della figlia;
si evidenzia che le utenze della casa familiare e le spese condominiali ordinarie sono a carico del coniuge assegnatario, le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a
carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà e del titolo del mutuo e le imposte e le tasse sono
soggette al regime tributario fiscale previsto in relazione al godimento-uso dell'immobile e alla proprietà dello stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836);
6. pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di € 450, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione giugno 2023;
7. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, i genitori contribuiscano nella misura dell'50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno per i figli come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017… Si tratta di misura allo stato proporzionata alla capacità reddituale dei genitori per come documentata in atti (risultando dalle dichiarazioni fiscali congiunte redditi
pressocchè simili delle parti), tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza e di accudimento in capo alla
madre e della circostanza che il padre dovrà farsi carico della quota del mutuo gravante sulla casa
familiare oltre che provvedere alle proprie esigenze abitative anche al fine di esercitare il suo diritto alla pagina 4 di 13 relazione con la figlia;
restano salvi gli ulteriori accertamenti nel prosieguo del giudizio in ordine alle
allegazioni della ricorrente circa ulteriori disponibilità da parte del marito”.
Quindi nominava giudice istruttore sè stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione all' 1.12.2022 –
poi differita al 12/01/2022 in seguito al trasferimento del giudice relatore.
Nelle note scritte depositate per l'udienza, la difesa di parte ricorrente deduceva che il sig. in CP_1 spregio a quanto provvisoriamente disposto con l'ordinanza del 10/5/2022 al medesimo notificata per compiuta giacenza in data 27/5/2022, non si era costituito in giudizio e non aveva ancora provveduto a lasciare la casa coniugale nel termine assegnato, oltre a rendersi inadempiente anche rispetto alle ulteriori statuizioni in punto mantenimento della figlia minore e al pagamento della propria quota del mutuo sulla casa coniugale;
chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la contumacia del insistendo per CP_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni riportandosi alla memoria integrativa depositata in data 18/10/2022
o, in via subordinata, chiedendo fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Relatore con ordinanza resa in pari data, dichiarava la contumacia del convenuto e fissava udienza di pc. al 28/03/2023.
Di seguito, con ordinanza del 27.10.2023 – stante il mancato rilascio da parte del signor della CP_1 casa coniugale entro la data del 15.06.22, in spregio a quanto disposto con ordinanza presidenziale del
10.05.22, nonchè considerato il tempo trascorso e i rilievi della parte costituita – il G.I. fissava udienza al
12.03.2024 per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé, ove compariva unicamente la sig.ra Pt_1
e il difensore insisteva per la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento a 600.00 € già formulata nella propria memoria integrativa, cui si riportava nel resto, chiedendo rifissarsi udienza di p.c.
Il Giudice Istruttore si riservava e con provvedimento del 12.04.2024, in modifica dei provvedimenti provvisori emessi in data 10.05.2022, cosi disponeva: “ Rilevato che all'udienza indicata è comparsa la
sola parte ricorrente, rappresentando che il resistente continua tuttora ad occupare abusivamente la casa familiare di via Carducci 63 di Pozzo D'Adda in totale spregio dei provvedimenti provvisori assunti all'esito dell'udienza presidenziale del 10/5/2022, che già ne disponevano l'assegnazione alla ricorrente, con obbligo di rilascio a carico del resistente a far data dal 15/6/2022;
pagina 5 di 13 che pertanto da allora lo stesso continua a coabitare con la moglie e la figlia – di anni 15, Per_1 esponendo quest'ultima alla rilevante conflittualità da tempo in atto con la madre, non lavora né contribuisce in alcuno modo alle spese familiari, né versa il mantenimento per - pur avendo di Per_1
recente la moglie perso il lavoro e nonostante la rilevante esposizione debitoria accumulatasi che lo stesso non avrebbe inteso ripianare e che ha condotto di recente al pignoramento dell'abitazione;
Osservato che, per contro, la ricorrente non ha inteso promuovere alcuna iniziativa esecutiva nei confronti
del marito (riferendo in udienza di temerne le reazioni, anche riguardo al rapporto del padre con la figlia);
rappresentando da ultimo, solo con nota pervenuta lo scorso 22.03.2024, di aver presentato per sè e la
figlia richiesta di iscrizione temporanea presso il Comune di IN – cui sarebbe seguito il Per_1 trasferimento con la figlia presso l'abitazione dei nonni materni;
Rilevato che nel presente giudizio il convenuto è rimasto contumace, né ha inteso comparire all'ultima udienza ove era stato espressamente invitato a comparire – rinunciando pertanto a qualsiasi difesa rispetto
alle allegazioni di controparte;
Ritenuto quindi che le allegazioni della ricorrente - incontestate e da ritenersi pertanto pacifiche,
unitamente al contegno processuale del convenuto - che pur ritualmente citato e comunque a conoscenza
del giudizio, non ha inteso neppure da ultimo costituirsi, né comparire in udienza -, giustifichino allo stato
l'affido esclusivo del minore alla madre, essendo indicative dell'assoluta inidoneità genitoriale del padre a farsi carico delle necessità di accudimento e mantenimento della minore, e quindi di una scarsa adeguatezza dello stesso all'assunzione del proprio ruolo di genitore, tale da rendere necessario
l'affidamento monogenitoriale, a fronte dell'atteggiamento ostacolante ed oppositivo tenuto nei confronti della madre e cui pure è da tempo esposta la minore, nonchè dell'inadempimento protratto e reiterato nel tempo dell'obbligo di mantenimento previsto in favore della stessa;
Ritenuto altresì necessario disporre
l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per territorio, incaricando gli stessi di procedere a un'indagine psico-sociale al fine di verificare le condizioni del nucleo familiare, la situazione psico-fisica della minore (che è da tempo esposta alla conflittualità
genitoriale e ha di recente avviato un percorso di sostegno psicologico, attualmente a carico dei nonni
materni), nonché la capacità genitoriale delle parti e il rapporto di ciascun genitore con la figlia;
fornendo
altresì ogni elemento di valutazione utile rispetto alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale,
alle frequentazioni della minore con entrambi i genitori e agli interventi eventualmente necessari,
Co segnalando comunque senza ritardo a questa eventuali situazioni di pregiudizio;
pagina 6 di 13 Ritenuto altresì che, a fronte del dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, allo stato completamente disatteso dal padre, dev'essere accolta la richiesta rideterminazione del contributo di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente: pur in assenza di risultanze in ordine
alla situazione reddituale e patrimoniale del padre, deve rilevarsi infatti che la ricorrente, ha allegato
recentemente perso il lavoro e - pur potendo contare sulla disponibilità abitativa della famiglia d'origine – percepisce solo la NASPI (allo stato di poco più di 500 € mensili) con cui deve far fronte integralmente ad ogni necessità, anche economica della minore (da ritenersi peraltro aumentate, trattandosi di una ragazza in età adoloscenziale) nonchè all'intero importo della rata del mutuo gravante sulla casa familiare - di circa 750 € e a cui pure il ha recentemente smesso di contribuire;
CP_1
Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto precede, il contributo di mantenimento a carico del padre dev'essere rideterminato in € 600,00 omnicomprensivi - quindi anche delle spese straordinarie dovute, stante la situazione in atto e la protratta mancanza di comunicazione tra le parti;
importo da versarsi in via
anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, da
corrispondersi entro il 5 del mese in favore della madre;
P.Q.M.
In parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti: 1) Affida la minore nata a [...]
Merate (LC) il 6.3.2009 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare alla stessa già assegnata di via Pozzo D'Adda via Carducci 63 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la
responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardanti la minore compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Conferma allo stato le disposizioni vigenti in ordine alle
frequentazioni padre -figlia; 3) Ridetermina il contributo a carico di per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 mensili omnicomprensivi, soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
4) Assegna termine al convenuto fino al 30/04/2024 per il rilascio dell'abitazione di via Pozzo D'Adda via Carducci 63, già assegnata alla ricorrente autorizzandolo a prelevare dalla stessa i soli effetti personali;
5) Dispone che i
pagina 7 di 13 Servizi Sociali competenti in ordine alla residenza del minore, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali di IN (ove la stessa è attualmente domiciliata presso l'abitazione dei nonni materni in via Dante
Alighieri n. 10) in stretta collaborazione fra loro, provvedano:
- a prendere in carico senza ritardo il nucleo familiare della minore nata a [...]_1
(LC) il 6.3.2009 e a svolgere un'approfondita indagine psico-sociale sui genitori, sulla rispettiva capacità genitoriale e sulla relazione genitori-figlia, nonchè sulle più idonee modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale e sulla frequentazione della minore con entrambi i genitori verificando altresì le
condizioni psico-fisiche della minore, anche con riferimento all'attuale situazione abitativa della stessa;
ad
avviare i più opportuni interventi a sostegno della minore e del nucleo familiare per la risoluzione della
conflittualità in atto tra le parti;
Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a trasmettere a quest'Ufficio la richiesta relazione di indagine entro e non oltre il 15/09/2024 - segnalando comunque eventuali situazione di pregiudizio per la minore.”
Quindi fissava udienza al 18/09/2024 per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e l'eventuale precisazione delle conclusioni.Acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati di IN (dove nelle more il nucleo madre-figlia si era trasferito, presso l'abitazione dei genitori della sig.ra ) e di Pozzo d'Adda, Pt_1 all'udienza indicata il Giudice Istruttore autorizzava le integrazioni reddituali relative richieste da parte ricorrente in relazione ai fatti sopravvenuti allegati e fissava udienza di p.c. al 20/12/2024 sostituita dallo scambio di note scritte recanti le conclusioni delle parti.
La sola parte ricorrente provvedeva a depositare gli atti conclusivi del giudizio nel termine assegnato e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
***
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Attesa la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione al convenuto, resa ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso la casa coniugale ove lo stesso continua tuttora ad abitare, deve essere formalmente dichiarata la contumacia di parte resistente.
pagina 8 di 13 La domanda di separazione
La domanda di separazione originariamente proposta dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La mancata costituzione del convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio e non comparso nonostante la rituale convocazione in udienza, unitamente al tenore delle allegazioni della ricorrente sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1°comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La rinuncia alla domanda di assegnazione dell'ex casa familiare
Nulla dev'esser disposto sul punto, a fronte dei fatti sopravvenuti e della rinuncia della ricorrente all'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Pozzo d'Adda (MI), via Carducci 63, in comproprietà tra i coniugi e già assegnata alla ricorrente all'atto dei provvedimenti presidenziali resi con ordinanza del 10/05/2022 che peraltro il convenuto continua ad occupare abusivamente.
Nelle more tale immobile è stato infatti sottoposto a procedura esecutiva immobiliare (Trib.
Milano RGE n. 194/2023), mentre la ricorrente si è trasferita da ultimo, a far data dal mese di agosto
2024, unitamente alla figlia , nell'immobile condotto in locazione in IN (MI), via Monte Per_1
Grappa n. 20 (docc. 9 - 10).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermate le statuizioni provvisorie rese con ordinanza del 12/04/2024 in punto affidamento della figlia minore in via super-esclusiva alla Per_1
madre e collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà quindi in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano la minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, residuando in capo al padre solo un diritto/dovere di vigilanza.
pagina 9 di 13 Invero, dagli esiti dell'indagine psico-sociale condotta dai Servizi di residenza delle parti riportati nelle relazioni del 24.07.2024 e del 23.08.2024, non sono emersi elementi di pregiudizio per la minore che si è ormai stabilmente inserita nel nuovo contesto familiare, dopo il trasferimento con la madre ad IN.
La madre è risultata da sempre il vero punto di riferimento della minore, quale genitore che sino ad oggi si è occupato della figlia con continuità -provvedendo al suo mantenimento e a tutte le sue necessità anche negli anni della difficile separazione dal padre che per contro, oltre a non farsi carico in alcun modo delle necessità di accudimento e mantenimento della minore, ha mantenuto fermo nel corso dell'intero giudizio un contegno ostacolante e oppositivo nei confronti della decisione della madre di separarsi e, non ottemperando all'ordine di rilascio della casa familiare, ha finito con l'esporre la minore alla rilevante conflittualità tra i genitori, mostrandosi del tutto indifferente rispetto al disagio attraversato dalla figlia (cfr. relazione Servizi Sociali di IN del 24/07/2024, da cui risulta che le condizioni psicofisiche della minore sono oggi migliorate dopo l'avvenuto interruzione della convivenza e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, laddove il padre peraltro “.. non rispettava
l'impegno coniugale, entrava e usciva di casa ignorando non solo i bisogni della coniuge ma anche quelli della figlia..” di fatto ha costretto madre e figlia a trasferirsi altrove e a reperire una nuova soluzione abitativa, mantenendo per sé la disponibilità dell'ex casa coniugale - peraltro nelle more sottoposte a pignoramento a causa dell'elevata esposizione debitoria accumulata dal convenuto.
Detto contegno del padre - che peraltro continua tuttora a non lavorare e a non versare alcunchè alla ricorrente per il mantenimento della figlia - conferma la sostanziale inidoneità dello stesso all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale e rende necessario mantenerne – peraltro in assenza di diverse valutazioni dei Servizi e/o di richieste del convenuto - l'affidamento monogenitoriale della minore alla madre.
Le frequentazioni padre- figlia
A fronte delle richieste della ricorrente e dell'assenza di rilievi da parte dei servizi sociali in ordine all'andamento dei rapporti padre – figlia (che allo stato si vedono liberamente), nonché avuto riguardo pagina 10 di 13 all'età della minore, che ha già compiuto i 16 anni, ritiene il Collegio che le stesse possano essere lasciate alla libera determinazione della minore, che concorderà direttamente con il padre tempi e modalità di frequentazione – tanto più a fronte del recente deterioramento dei rapporti padre-figlia, allegato dalla ricorrente, dopo la nuova convivenza avviata dal padre all'interno dell'ex abitazione coniugale.
Sulle questioni economiche
Quanto al mantenimento della figlia, il Collegio ritiene altresì di dover confermare, in conformità alla richiesta della parte costituita, il contributo paterno al mantenimento di di € 600,00 mensili Per_1
omnicomprensivi, come rideterminato da ultimo, con ordinanza del 12/04/2024.
Quanto alla situazione economica delle parti, si rileva che: - la ricorrente, che in precedenza lavorava come operaia, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300,00 (con un reddito annuo lordo pari nell'anno 2023 a 17.200 €); dopo l'intervenuta chiusura della fabbrica per cui lavorava è stata disoccupata dal mese di dicembre 2023 fino a maggio 2024 (periodo in cui ha percepito la NASPI per circa € 8/1000 mensili: cfr. doc. 4/5); da ultimo a far data dal mese di maggio 2024 è stata riassunta presso la con una retribuzione netta mensile di circa € 1.100,00/1.200,00 (cfr. Controparte_3
doc. 11) con cui deve tuttavia provvedere al pagamento del canone di locazione per l'immobile dove è stata costretta a trasferirsi unitamente alla figlia, a far data da marzo 2024 (a fronte del mancato rilascio da parte del padre dell'ex casa coniugale) per un importo mensile di € 600,00 (cfr. doc. 10), oltre a €
80,00 circa mensili per le spese condominiali (cfr. all. C) e all'integrale mantenimento della minore – che di recente ha peraltro ridotto le frequentazioni con il padre – in cui coadiuvata solo dalla famiglia di origine.
Per contro il sig. continua tuttora a vivere presso l'ex casa coniugale in precedenza assegnata CP_1
alla sig.ra ; pertanto, pur in assenza di risultanze aggiornate in ordine all'attuale situazione Pt_1
reddituale e patrimoniale del padre, che pure risulta aver accumulato una rilevante esposizione debitoria che ha condotto al pignoramento dell'ex casa coniugale;
considerata altresì la piena capacità lavorativa del convenuto, comunque tenuto al dovere di istruire ed educare la prole, ormai da tempo completamente disatteso dal padre, dev'essere confermato, in accoglimento della richiesta della ricorrente, il contributo di mantenimento già posto a carico del padre di € 600,00 omnicomprensivi - quindi anche delle spese straordinarie dovute, stante la situazione in atto e la protratta mancanza di pagina 11 di 13 comunicazione tra le parti: detto contributo è da ritenersi infatti tuttora equo e congruo rispetto all'attuale situazione economica e reddituale delle parti, nonché all'età e alle esigenze della minore - trattandosi di ragazza ormai adolescente - peraltro, di fatto, da tempo completamente a carico della madre.
L'assegno unico familiare verrà erogato per l'intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo della minore.
Le spese di lite
Considerato che il protrarsi del giudizio è stato dovuto unicamente al comportamento processuale del convenuto, lo stesso dev' essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e
DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
ON AB (VV) il 14/08/2008 , iscritto nei registri dello stato civile dello stesso comune nell'anno 2008, atto n.6, Parte II, Serie A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1,dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di ON AB (VV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Conferma l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...] in Persona_1
via esclusiva alla madre, presso la quale la stessa rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super
esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardanti la minore compresi i documenti di identità pagina 12 di 13 validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Dispone che il padre possa frequentare liberamente la figlia, nei tempi e nelle modalità che concorderà direttamente data l'età con la figlia.
5. Dispone che il sig. versi alla sig.ra in via anticipata entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo di € 600,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie, determinate come da vigenti Linee Guida (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT – prima rivalutazione aprile 2025);
6. Dispone altresì che l'assegno unico familiare sia erogato per intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo della minore.
7. Condanna il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in euro 5.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva
e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9/04/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Laura COSMAI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/01/2022, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 20/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 9/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. CASTELLI EMANUELA con studio in VIA PILASTRELLO, 12 20065 INZAGO presso la quale è elettivamente domiciliata ome da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/06/1977
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/05/2022
pagina 1 di 13 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia, l'Ill.mo Tribunale Adito, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Confermare l'affido della minore nata a Merate (LC) il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocata, an sidenza anagrafica, nell'immobile dalla stessa condotto in locazione sito in IN (MI), via Monte Grappa n. 20 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affido super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni riguardanti la minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) Disporre che , di anni 15, possa vedere e frequentare liberamente il padre, prendendo direttamente Per_1 contatti con lo stesso al fine di accordarsi su giorni e orari di incontro.
3) Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale - sita in Pozzo d'Adda (MI), via Carducci n. 63 - in comproprietà tra i coniugi, stante la rinuncia sul punto da parte della sig.ra e la circostanza che Parte_1 la minore vive con essa presso il nuovo immobile di IN, via Monte Grappa n. 20.
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1 versamento alla sig.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Parte_1 dell'importo mensile di Euro 600,00 (seicento/00) omnicomprensivi, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat con decorrenza dalla domanda.
5) Assumere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
6) Condannare il SI. alla refusione a favore della SI.ra delle spese e dei Controparte_1 Parte_1 compensi legali per il presente procedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ON AB-VV- il 14/08/2008 atto iscritto nei registri dello stato civile dello stesso comune nell'anno 2008, atto n.6, Parte II, Serie A.
Dalla loro unione è nata la figlia - nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 19/01/2022, la sig.ra – premesso di aver contratto Pt_1
matrimonio con il sig. , di cui allegava lo scarso impegno nella gestione economica e CP_1
pagina 2 di 13 familiare, oltre che della figlia - condotte in atto ormai da anni da parte del marito, che avevano Per_1
determinato il fallimento dell'unione coniugale, laddove il marito peraltro continuava ad imporle la sua presenza in casa, sebbene la convivenza fosse divenuta ormai intollerabile, tanto più in assenza di qualsiasi contributo economico da parte dello stesso ai bisogni della famiglia e al pagamento del mutuo sulla casa familiare;
chiedeva quindi al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione tra i coniugi, nonché di disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa dell'ex casa coniugale in comproprietà dei coniugi sita in Pozzo d'Adda (MI), via G. Carducci n.63; di provvedere quindi alla regolamentazione delle visite padre-figlia e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di €
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
All'udienza di prima comparizione del 10/05/2022, parte resistente, sebbene ritualmente citato previa notifica effettuata per compiuta giacenza presso la casa coniugale, non compariva né si costituiva;
il Presidente f.f. all'epoca procedente, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, provvedeva a sentire la sola parte ricorrente che confermava le allegazioni già rese in ricorso, riferendo che il marito continuava a coabitare con lei e la figlia all'interno della casa coniugale e si rifiutava finanche di ritirare la posta - pur essendo a conoscenza dell'iniziativa giudiziale della moglie;
la difesa insisteva pertanto nelle domande formulate nel ricorso introduttivo e il Presidente f.f. con ordinanza rendeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso di , nata il [...], ai genitori con collocamento preferenziale Per_1 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
si tratta allo stato del regime ordinario a tutela
del diritto della minore a mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, atteso che la stessa
ricorrente ad oggi non mette in discussione la capacità genitoriale paterna e il rapporto padre e figlia;
3. dispone che il padre possa vedere a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla Per_1
domenica sera e un giorno infrasettimanale concordato tra i genitori e in mancanza di accordo il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
il pernottamento verrà attuato da quando il padre si doterà di idonea abitazione per tenere la figlia;
tale calendario allo stato è
idoneo a garantire la relazione padre figlia che secondo le allegazioni e le dichiarazioni della ricorrente è
buono;
pagina 3 di 13
4. dispone che stia con i genitori per le vacanze scolastiche secondo il seguente calendario fatti Per_1 salvi migliori accordi tra i genitori nell'interesse della minore:
a) per le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni
b) per le vacanze pasquali ad anni alterni
c) per i ponti e le altre festività scolastiche ad anni alterni
d) per le vacanze estive quattro settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno,
5. assegna la casa coniugale sita in Pozzo D'Adda via Carducci 63, in comproprietà tra i coniugi, a
[...]
, quale genitore collocatario della figlia minore, disponendo che lasci la Pt_1 Controparte_1 casa coniugale prelevando i suoi effetti personali entro il 15 giugno 2022, termine idoneo a che lo stesso
reperisca una nuova sistemazione abitativa dovendosi quanto prima interrompere la coabitazione tra le parti nell'interesse della figlia;
si evidenzia che le utenze della casa familiare e le spese condominiali ordinarie sono a carico del coniuge assegnatario, le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a
carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà e del titolo del mutuo e le imposte e le tasse sono
soggette al regime tributario fiscale previsto in relazione al godimento-uso dell'immobile e alla proprietà dello stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836);
6. pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di € 450, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione giugno 2023;
7. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, i genitori contribuiscano nella misura dell'50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno per i figli come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017… Si tratta di misura allo stato proporzionata alla capacità reddituale dei genitori per come documentata in atti (risultando dalle dichiarazioni fiscali congiunte redditi
pressocchè simili delle parti), tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza e di accudimento in capo alla
madre e della circostanza che il padre dovrà farsi carico della quota del mutuo gravante sulla casa
familiare oltre che provvedere alle proprie esigenze abitative anche al fine di esercitare il suo diritto alla pagina 4 di 13 relazione con la figlia;
restano salvi gli ulteriori accertamenti nel prosieguo del giudizio in ordine alle
allegazioni della ricorrente circa ulteriori disponibilità da parte del marito”.
Quindi nominava giudice istruttore sè stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione all' 1.12.2022 –
poi differita al 12/01/2022 in seguito al trasferimento del giudice relatore.
Nelle note scritte depositate per l'udienza, la difesa di parte ricorrente deduceva che il sig. in CP_1 spregio a quanto provvisoriamente disposto con l'ordinanza del 10/5/2022 al medesimo notificata per compiuta giacenza in data 27/5/2022, non si era costituito in giudizio e non aveva ancora provveduto a lasciare la casa coniugale nel termine assegnato, oltre a rendersi inadempiente anche rispetto alle ulteriori statuizioni in punto mantenimento della figlia minore e al pagamento della propria quota del mutuo sulla casa coniugale;
chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la contumacia del insistendo per CP_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni riportandosi alla memoria integrativa depositata in data 18/10/2022
o, in via subordinata, chiedendo fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Relatore con ordinanza resa in pari data, dichiarava la contumacia del convenuto e fissava udienza di pc. al 28/03/2023.
Di seguito, con ordinanza del 27.10.2023 – stante il mancato rilascio da parte del signor della CP_1 casa coniugale entro la data del 15.06.22, in spregio a quanto disposto con ordinanza presidenziale del
10.05.22, nonchè considerato il tempo trascorso e i rilievi della parte costituita – il G.I. fissava udienza al
12.03.2024 per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé, ove compariva unicamente la sig.ra Pt_1
e il difensore insisteva per la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento a 600.00 € già formulata nella propria memoria integrativa, cui si riportava nel resto, chiedendo rifissarsi udienza di p.c.
Il Giudice Istruttore si riservava e con provvedimento del 12.04.2024, in modifica dei provvedimenti provvisori emessi in data 10.05.2022, cosi disponeva: “ Rilevato che all'udienza indicata è comparsa la
sola parte ricorrente, rappresentando che il resistente continua tuttora ad occupare abusivamente la casa familiare di via Carducci 63 di Pozzo D'Adda in totale spregio dei provvedimenti provvisori assunti all'esito dell'udienza presidenziale del 10/5/2022, che già ne disponevano l'assegnazione alla ricorrente, con obbligo di rilascio a carico del resistente a far data dal 15/6/2022;
pagina 5 di 13 che pertanto da allora lo stesso continua a coabitare con la moglie e la figlia – di anni 15, Per_1 esponendo quest'ultima alla rilevante conflittualità da tempo in atto con la madre, non lavora né contribuisce in alcuno modo alle spese familiari, né versa il mantenimento per - pur avendo di Per_1
recente la moglie perso il lavoro e nonostante la rilevante esposizione debitoria accumulatasi che lo stesso non avrebbe inteso ripianare e che ha condotto di recente al pignoramento dell'abitazione;
Osservato che, per contro, la ricorrente non ha inteso promuovere alcuna iniziativa esecutiva nei confronti
del marito (riferendo in udienza di temerne le reazioni, anche riguardo al rapporto del padre con la figlia);
rappresentando da ultimo, solo con nota pervenuta lo scorso 22.03.2024, di aver presentato per sè e la
figlia richiesta di iscrizione temporanea presso il Comune di IN – cui sarebbe seguito il Per_1 trasferimento con la figlia presso l'abitazione dei nonni materni;
Rilevato che nel presente giudizio il convenuto è rimasto contumace, né ha inteso comparire all'ultima udienza ove era stato espressamente invitato a comparire – rinunciando pertanto a qualsiasi difesa rispetto
alle allegazioni di controparte;
Ritenuto quindi che le allegazioni della ricorrente - incontestate e da ritenersi pertanto pacifiche,
unitamente al contegno processuale del convenuto - che pur ritualmente citato e comunque a conoscenza
del giudizio, non ha inteso neppure da ultimo costituirsi, né comparire in udienza -, giustifichino allo stato
l'affido esclusivo del minore alla madre, essendo indicative dell'assoluta inidoneità genitoriale del padre a farsi carico delle necessità di accudimento e mantenimento della minore, e quindi di una scarsa adeguatezza dello stesso all'assunzione del proprio ruolo di genitore, tale da rendere necessario
l'affidamento monogenitoriale, a fronte dell'atteggiamento ostacolante ed oppositivo tenuto nei confronti della madre e cui pure è da tempo esposta la minore, nonchè dell'inadempimento protratto e reiterato nel tempo dell'obbligo di mantenimento previsto in favore della stessa;
Ritenuto altresì necessario disporre
l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per territorio, incaricando gli stessi di procedere a un'indagine psico-sociale al fine di verificare le condizioni del nucleo familiare, la situazione psico-fisica della minore (che è da tempo esposta alla conflittualità
genitoriale e ha di recente avviato un percorso di sostegno psicologico, attualmente a carico dei nonni
materni), nonché la capacità genitoriale delle parti e il rapporto di ciascun genitore con la figlia;
fornendo
altresì ogni elemento di valutazione utile rispetto alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale,
alle frequentazioni della minore con entrambi i genitori e agli interventi eventualmente necessari,
Co segnalando comunque senza ritardo a questa eventuali situazioni di pregiudizio;
pagina 6 di 13 Ritenuto altresì che, a fronte del dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, allo stato completamente disatteso dal padre, dev'essere accolta la richiesta rideterminazione del contributo di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente: pur in assenza di risultanze in ordine
alla situazione reddituale e patrimoniale del padre, deve rilevarsi infatti che la ricorrente, ha allegato
recentemente perso il lavoro e - pur potendo contare sulla disponibilità abitativa della famiglia d'origine – percepisce solo la NASPI (allo stato di poco più di 500 € mensili) con cui deve far fronte integralmente ad ogni necessità, anche economica della minore (da ritenersi peraltro aumentate, trattandosi di una ragazza in età adoloscenziale) nonchè all'intero importo della rata del mutuo gravante sulla casa familiare - di circa 750 € e a cui pure il ha recentemente smesso di contribuire;
CP_1
Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto precede, il contributo di mantenimento a carico del padre dev'essere rideterminato in € 600,00 omnicomprensivi - quindi anche delle spese straordinarie dovute, stante la situazione in atto e la protratta mancanza di comunicazione tra le parti;
importo da versarsi in via
anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, da
corrispondersi entro il 5 del mese in favore della madre;
P.Q.M.
In parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti: 1) Affida la minore nata a [...]
Merate (LC) il 6.3.2009 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare alla stessa già assegnata di via Pozzo D'Adda via Carducci 63 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la
responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardanti la minore compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Conferma allo stato le disposizioni vigenti in ordine alle
frequentazioni padre -figlia; 3) Ridetermina il contributo a carico di per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 mensili omnicomprensivi, soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
4) Assegna termine al convenuto fino al 30/04/2024 per il rilascio dell'abitazione di via Pozzo D'Adda via Carducci 63, già assegnata alla ricorrente autorizzandolo a prelevare dalla stessa i soli effetti personali;
5) Dispone che i
pagina 7 di 13 Servizi Sociali competenti in ordine alla residenza del minore, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali di IN (ove la stessa è attualmente domiciliata presso l'abitazione dei nonni materni in via Dante
Alighieri n. 10) in stretta collaborazione fra loro, provvedano:
- a prendere in carico senza ritardo il nucleo familiare della minore nata a [...]_1
(LC) il 6.3.2009 e a svolgere un'approfondita indagine psico-sociale sui genitori, sulla rispettiva capacità genitoriale e sulla relazione genitori-figlia, nonchè sulle più idonee modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale e sulla frequentazione della minore con entrambi i genitori verificando altresì le
condizioni psico-fisiche della minore, anche con riferimento all'attuale situazione abitativa della stessa;
ad
avviare i più opportuni interventi a sostegno della minore e del nucleo familiare per la risoluzione della
conflittualità in atto tra le parti;
Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a trasmettere a quest'Ufficio la richiesta relazione di indagine entro e non oltre il 15/09/2024 - segnalando comunque eventuali situazione di pregiudizio per la minore.”
Quindi fissava udienza al 18/09/2024 per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e l'eventuale precisazione delle conclusioni.Acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati di IN (dove nelle more il nucleo madre-figlia si era trasferito, presso l'abitazione dei genitori della sig.ra ) e di Pozzo d'Adda, Pt_1 all'udienza indicata il Giudice Istruttore autorizzava le integrazioni reddituali relative richieste da parte ricorrente in relazione ai fatti sopravvenuti allegati e fissava udienza di p.c. al 20/12/2024 sostituita dallo scambio di note scritte recanti le conclusioni delle parti.
La sola parte ricorrente provvedeva a depositare gli atti conclusivi del giudizio nel termine assegnato e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
***
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Attesa la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione al convenuto, resa ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso la casa coniugale ove lo stesso continua tuttora ad abitare, deve essere formalmente dichiarata la contumacia di parte resistente.
pagina 8 di 13 La domanda di separazione
La domanda di separazione originariamente proposta dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La mancata costituzione del convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio e non comparso nonostante la rituale convocazione in udienza, unitamente al tenore delle allegazioni della ricorrente sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1°comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La rinuncia alla domanda di assegnazione dell'ex casa familiare
Nulla dev'esser disposto sul punto, a fronte dei fatti sopravvenuti e della rinuncia della ricorrente all'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Pozzo d'Adda (MI), via Carducci 63, in comproprietà tra i coniugi e già assegnata alla ricorrente all'atto dei provvedimenti presidenziali resi con ordinanza del 10/05/2022 che peraltro il convenuto continua ad occupare abusivamente.
Nelle more tale immobile è stato infatti sottoposto a procedura esecutiva immobiliare (Trib.
Milano RGE n. 194/2023), mentre la ricorrente si è trasferita da ultimo, a far data dal mese di agosto
2024, unitamente alla figlia , nell'immobile condotto in locazione in IN (MI), via Monte Per_1
Grappa n. 20 (docc. 9 - 10).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermate le statuizioni provvisorie rese con ordinanza del 12/04/2024 in punto affidamento della figlia minore in via super-esclusiva alla Per_1
madre e collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà quindi in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano la minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, residuando in capo al padre solo un diritto/dovere di vigilanza.
pagina 9 di 13 Invero, dagli esiti dell'indagine psico-sociale condotta dai Servizi di residenza delle parti riportati nelle relazioni del 24.07.2024 e del 23.08.2024, non sono emersi elementi di pregiudizio per la minore che si è ormai stabilmente inserita nel nuovo contesto familiare, dopo il trasferimento con la madre ad IN.
La madre è risultata da sempre il vero punto di riferimento della minore, quale genitore che sino ad oggi si è occupato della figlia con continuità -provvedendo al suo mantenimento e a tutte le sue necessità anche negli anni della difficile separazione dal padre che per contro, oltre a non farsi carico in alcun modo delle necessità di accudimento e mantenimento della minore, ha mantenuto fermo nel corso dell'intero giudizio un contegno ostacolante e oppositivo nei confronti della decisione della madre di separarsi e, non ottemperando all'ordine di rilascio della casa familiare, ha finito con l'esporre la minore alla rilevante conflittualità tra i genitori, mostrandosi del tutto indifferente rispetto al disagio attraversato dalla figlia (cfr. relazione Servizi Sociali di IN del 24/07/2024, da cui risulta che le condizioni psicofisiche della minore sono oggi migliorate dopo l'avvenuto interruzione della convivenza e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, laddove il padre peraltro “.. non rispettava
l'impegno coniugale, entrava e usciva di casa ignorando non solo i bisogni della coniuge ma anche quelli della figlia..” di fatto ha costretto madre e figlia a trasferirsi altrove e a reperire una nuova soluzione abitativa, mantenendo per sé la disponibilità dell'ex casa coniugale - peraltro nelle more sottoposte a pignoramento a causa dell'elevata esposizione debitoria accumulata dal convenuto.
Detto contegno del padre - che peraltro continua tuttora a non lavorare e a non versare alcunchè alla ricorrente per il mantenimento della figlia - conferma la sostanziale inidoneità dello stesso all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale e rende necessario mantenerne – peraltro in assenza di diverse valutazioni dei Servizi e/o di richieste del convenuto - l'affidamento monogenitoriale della minore alla madre.
Le frequentazioni padre- figlia
A fronte delle richieste della ricorrente e dell'assenza di rilievi da parte dei servizi sociali in ordine all'andamento dei rapporti padre – figlia (che allo stato si vedono liberamente), nonché avuto riguardo pagina 10 di 13 all'età della minore, che ha già compiuto i 16 anni, ritiene il Collegio che le stesse possano essere lasciate alla libera determinazione della minore, che concorderà direttamente con il padre tempi e modalità di frequentazione – tanto più a fronte del recente deterioramento dei rapporti padre-figlia, allegato dalla ricorrente, dopo la nuova convivenza avviata dal padre all'interno dell'ex abitazione coniugale.
Sulle questioni economiche
Quanto al mantenimento della figlia, il Collegio ritiene altresì di dover confermare, in conformità alla richiesta della parte costituita, il contributo paterno al mantenimento di di € 600,00 mensili Per_1
omnicomprensivi, come rideterminato da ultimo, con ordinanza del 12/04/2024.
Quanto alla situazione economica delle parti, si rileva che: - la ricorrente, che in precedenza lavorava come operaia, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300,00 (con un reddito annuo lordo pari nell'anno 2023 a 17.200 €); dopo l'intervenuta chiusura della fabbrica per cui lavorava è stata disoccupata dal mese di dicembre 2023 fino a maggio 2024 (periodo in cui ha percepito la NASPI per circa € 8/1000 mensili: cfr. doc. 4/5); da ultimo a far data dal mese di maggio 2024 è stata riassunta presso la con una retribuzione netta mensile di circa € 1.100,00/1.200,00 (cfr. Controparte_3
doc. 11) con cui deve tuttavia provvedere al pagamento del canone di locazione per l'immobile dove è stata costretta a trasferirsi unitamente alla figlia, a far data da marzo 2024 (a fronte del mancato rilascio da parte del padre dell'ex casa coniugale) per un importo mensile di € 600,00 (cfr. doc. 10), oltre a €
80,00 circa mensili per le spese condominiali (cfr. all. C) e all'integrale mantenimento della minore – che di recente ha peraltro ridotto le frequentazioni con il padre – in cui coadiuvata solo dalla famiglia di origine.
Per contro il sig. continua tuttora a vivere presso l'ex casa coniugale in precedenza assegnata CP_1
alla sig.ra ; pertanto, pur in assenza di risultanze aggiornate in ordine all'attuale situazione Pt_1
reddituale e patrimoniale del padre, che pure risulta aver accumulato una rilevante esposizione debitoria che ha condotto al pignoramento dell'ex casa coniugale;
considerata altresì la piena capacità lavorativa del convenuto, comunque tenuto al dovere di istruire ed educare la prole, ormai da tempo completamente disatteso dal padre, dev'essere confermato, in accoglimento della richiesta della ricorrente, il contributo di mantenimento già posto a carico del padre di € 600,00 omnicomprensivi - quindi anche delle spese straordinarie dovute, stante la situazione in atto e la protratta mancanza di pagina 11 di 13 comunicazione tra le parti: detto contributo è da ritenersi infatti tuttora equo e congruo rispetto all'attuale situazione economica e reddituale delle parti, nonché all'età e alle esigenze della minore - trattandosi di ragazza ormai adolescente - peraltro, di fatto, da tempo completamente a carico della madre.
L'assegno unico familiare verrà erogato per l'intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo della minore.
Le spese di lite
Considerato che il protrarsi del giudizio è stato dovuto unicamente al comportamento processuale del convenuto, lo stesso dev' essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e
DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
ON AB (VV) il 14/08/2008 , iscritto nei registri dello stato civile dello stesso comune nell'anno 2008, atto n.6, Parte II, Serie A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1,dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di ON AB (VV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Conferma l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...] in Persona_1
via esclusiva alla madre, presso la quale la stessa rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super
esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardanti la minore compresi i documenti di identità pagina 12 di 13 validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Dispone che il padre possa frequentare liberamente la figlia, nei tempi e nelle modalità che concorderà direttamente data l'età con la figlia.
5. Dispone che il sig. versi alla sig.ra in via anticipata entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo di € 600,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie, determinate come da vigenti Linee Guida (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT – prima rivalutazione aprile 2025);
6. Dispone altresì che l'assegno unico familiare sia erogato per intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo della minore.
7. Condanna il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in euro 5.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva
e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9/04/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Laura COSMAI
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