Art. 1.
Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall' articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , e' aumentato da L. 90.000 a L. 130.000 per ettanidro.
Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro.
Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall' articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , e' aumentato da L. 90.000 a L. 130.000 per ettanidro.
Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro.