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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2024, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4926 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato RINALDI SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato FERRARI DANIELA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte così come allegate alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2024.
pagina 1 di 7 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena (MO) in data
15/03/2014 e dalla loro unione sono nati i figli in data Persona_1
21/12/2008, in data 19/04/2010 e Persona_2 Persona_3
in data 23/01/2018.
[...]
2. Con ricorso dell'11/08/2023 la ricorrente ha chiesto: di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di affidare i figli della coppia alla madre e, in mero subordine, ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva dei figli presso la madre, e con facoltà della stessa, se non permarrà la necessità che la frequentazione padre/figli avvenga in forma protetta o semilibera, di concordare direttamente col padre le modalità e tempistiche della di lui frequentazione con la prole con potere di vigilanza da parte del servizio sociale che ha in carico il nucleo familiare;
di assegnare la casa familiare alloggio ERP alla madre in ragione della collocazione esclusiva della prole presso la stessa;
di disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, di un assegno mensile di importo non inferiore a € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intercorsa nell'anno precedente, nonché al 50% di tutte le spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Modena; di disporre che la madre continui a percepire il 100% dell'assegno unico per i figli e a gestire autonomamente l'indennità scolastica percepita per il secondogenito con condanna delle spese di lite. Persona_4
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo una differente regolamentazione, nello specifico: di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
di affidare i figli minori della coppia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
di prevedere le modalità di frequentazione dei figli minori con il padre nei termini ivi indicati;
di disporre la sorveglianza del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, con deposito di relazioni periodiche;
di non farsi luogo all'assegnazione della casa coniugale, in quanto nella casa in regime ERP il sig. non vi ha mai abitato CP_1
pagina 2 di 7 ed è stata assegnata alla sola sig.ra di non farsi luogo ad alcun obbligo di Pt_1
personale mantenimento reciproco fra i coniugi, godendo entrambi di redditi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita;
di disporre a carico del padre per il mantenimento dei figli un contributo non superiore ad € 400,00 mensili, rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico per i figli sia suddiviso fra i genitori al 50% ciascuno, provvedendo entrambi al loro mantenimento, con vittoria di spese.
4. All'esito dell'udienza del 17/01/2024, presenti entrambe le parti, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22 c.p.c.; in particolare il Giudice, quanto all'affidamento e alla frequentazione dei figli, ha dato atto che l'affidamento dei tre figli minori è regolato dal decreto provvisorio 27/01/2022 del
Tribunale per i minorenni di Bologna ed ha disposto che il padre, con decorrenza dal provvedimento, versi alla madre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019.
Contestualmente, il Giudice ha rinviato la causa per la decisione sulle istanze istruttorie e per consentire alle parti di valutare la definizione della vertenza alle condizioni proposte, all'udienza del 15/10/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
5. Con note scritte congiunte tempestivamente depositate, le parti hanno rinunciato alle reciproche richieste di addebito e ai termini per le memorie di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., dando atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come indicate in allegato:
“- pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e CP_1
, i coniugi a vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, Parte_1
dandosi atto che entrambi si sono già allontanati dalla casa coniugale prima dell'introduzione della presente causa;
- darsi atto che l'affidamento dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 Per_3
è regolato dal decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Bologna
[...]
pagina 3 di 7 in data 27/01/2022, che è stato emesso, ai sensi dell'art. 333 c.c. prima dell'instaurazione del procedimento di separazione giudiziale e prima che entrasse in vigore l'art. 38 disp. att. cod. civ. così come riformato dalla Legge Cartabia;
- non farsi luogo all'assegnazione della casa coniugale sita in Modena, Via Ciro
Bisi n. 47, essendo la stesa stata rilasciata dai coniugi prima dell'introduzione della presente causa;
- darsi atto che la prole è collocata presso la madre nell'immobile a lei assegnato in regime ERP, sito in Modena, Via Cagliari n. 57;
- non farsi luogo ad alcun obbligo di personale mantenimento reciproco fra i coniugi, godendo entrambi di redditi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita;
- disporre a carico del padre per il mantenimento dei figli un contributo di € 600,00 mensili, rivalutabile sulla base degli indici ISTAT. Dagli importi sopra indicati sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate. Tali spese saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, dall'altro genitore.
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche odontoiatriche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure e farmaci non convenzionali, e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; a) centro ricreativo estivo, e gruppo estivo;
- sportive: a) una attività sportiva e pertinenti attrezzature per ogni figlia. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta
(anche a mezzo sms, whatsapp, e.mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nei dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
-disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli sia suddiviso fra i genitori al
50% ciascuno a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimenti provvisori e urgenti nella presente procedura (cioè a decorrere da febbraio 2024), provvedendo entrambi al loro mantenimento;
dare atto che i coniugi concordano che, finché l'ente erogatore dell'Assegno - INPS – non avrà recepito e non disporrà il pagamento paritario fra i genitori ma continuerà a versare il 100% dell'importo relativo alla sola Sig.ra il Sig. Pt_1 CP_1
verserà alla moglie quale contributo al mantenimento dei figli la minor somma di
€ 200,00 mensili, anziché € 600,00 come sopra previsto;
- dare atto che i coniugi dichiarano di più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, quindi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti sostanziali, agli atti,
pagina 5 di 7 alle azioni ed eccezioni ipotizzabili in relazione a eventuali diritti e pretese che dovessero trovare origine e/o fondamento, anche in maniera implicita, connessa o vicaria, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale in relazione ai rapporti citati in premessa e, più in generale, ad ogni rapporto pregresso. Le parti reciprocamente accettano le predette rinunce, dichiarando pertanto che, più nulla avranno a pretendere l'una dall'altro e viceversa.
- le spese vive e legali della procedura giudiziale di separazione sono compensate tra le parti”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
in NIGERIA il 12/12/1983) e (nato in [...] il [...]) che CP_1
hanno contratto matrimonio in data 15/03/2014 a MODENA (MO), come risulta dall'atto n. 8 parte II, serie A, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di MODENA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2024.
pagina 6 di 7 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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