Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dr.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10181/2023 R.G.A, avente per oggetto:
“separazione giudiziale”
PROMOSSA DA:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Moliteo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
CONTRO
: , nato a [...] il [...]. Controparte_1
- ricorrente/contumace
E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.04.2025, come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
personale del matrimonio contratto con in Catania il 02/08/1973 Controparte_1
(anno 1973, Atto n. 2024, Parte II, serie A) alle condizioni di cui al ricorso.
Dal matrimonio nascevano i figli nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Catania il 05/10/1978, entrambi ultra-maggiorenni.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In seno all'udienza presidenziale, parte ricorrente insisteva in ricorso mentre il resistente non si presentava.
Ciò posto, transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 28/04/2025, la ricorrente dichiarava di essersi riconciliata col coniuge e, pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la riconciliazione dei coniugi non può che comportare l'abbandono della domanda di scioglimento del matrimonio già proposta e la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la carenza di interesse all'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di separazione personale tra le parti.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10181/23 R.G., così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Parte_2
per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (atto n. 2024, P. II, anno 1973.
Serie A);
Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu