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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1017/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1017/2018 pendente tra:
, con sede in Comiso, via Cechov n.73, p. iva Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Controparte_1
(CF: , (CF: ), C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Lana, , giusta
[...] C.F._3 procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gela (CL), via Giovanni Falcone n.5,
OPPONENTI contro
( , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Migliorisi, giusta procura in atti, presso il cui studio, in Comiso (Rg) via Fratelli Cervi n.33/B elegge domicilio
OPPOSTA
e nei confronti di con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona del CP_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, procuratrice di ( ) società Controparte_4 P.IVA_4 unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, con il patrocinio degli avv.ti
Alessandro Barbaro e Andrea Aloi del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliata in Scicli (RG) Via
Bixio n.64 presso lo studio dell'avv. Rosario Avveduto
INTERVENUTA EX ART.111CPC
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26/2/2018 gli opponenti - la società
[...]
quale debitrice principale e e Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 in qualità di fideiussori - proponevano tempestiva opposizione avverso il d.i. n.11/2018 Pt_2 emesso nei loro confronti dal tribunale di Ragusa il 12/1/2018 (R.G. 4954/2017), notificato il 15/1/2018, su ricorso della (d'ora in avanti anche solo Parte_3
, per il pagamento solidale della complessiva somma di euro 47.316,65, oltre interessi e spese Pt_4 del procedimento, a titolo di saldo debitorio residuo dovuto complessivamente in forza del contratto di conto corrente n. 1134435 (assistito da apertura di credito per euro 20.000,00), e del prestito chirografario concesso in data 29/11/2013 per l'importo di euro 26.000,00.
Gli opponenti a sostegno dell'invocata revoca eccepivano: 1) l'inidoneità della documentazione versata a supporto della domanda giudiziale, essendo la certificazione ex art. 50 TUB insufficiente ad assolvere l'onere probatorio a carico della banca creditrice, in assenza della produzione degli estratti conto riepilogativi dell'andamento del rapporto per l'intero periodo di vigenza;
2) la nullità in base al combinato disposto dagli artt.125-bis e 117 t.u.b. della pattuizione degli interessi del contratto di mutuo Par chirografario per errata indicazione dell' , essendo il costo effettivo del finanziamento superiore a quello riportato in contratto, chiedendo conseguentemente il ricalcolo del dovuto attraverso l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, t.u.b.; 3) l'usurarietà del tasso di mora pattuito in seno al contratto di mutuo e l'illegittima capitalizzazione degli interessi di mora sulla rata scaduta già comprensiva della quota interessi (corrispettivi); 4) la nullità del negozio di garanzia stipulato dagli opponenti/garanti conseguente alla nullità dell'obbligazione principale garantita in forza dei denunziati vizi inficianti i contratti di conto corrente e di mutuo.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della banca alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale provvedeva a depositare i documenti contrattuali inerenti ai Pt_4 rapporti bancari da cui è sorto il credito, oltre alla serie completa degli estratti conto a decorrere dall'origine del rapporto e sino alla data della revoca;
evidenziava, inoltre, la assoluta genericità, oltre che la infondatezza, dei motivi di opposizione, e chiedeva la conferma del d.i. n.11/2018, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatorio, il g.i. concedeva il termine per il deposito delle memorie istruttorie.
Si costituiva in giudizio la società mandataria delle cessionaria del Controparte_3 Controparte_4 credito della la quale, facendo proprie le eccezioni e le domande della sua dante causa, ne Pt_4 chiedeva l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 27/1/2021 il giudice formulava una proposta conciliativa alle parti, le quali tuttavia, dopo numerose richieste di differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni al fine di giungere ad pagina 2 di 7 un accordo transattivo, non vi davano seguito e la causa, rinviata all'udienza del 18.09.2024, veniva posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali.
Nel merito
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”).
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il presente giudizio origina dalla domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla Pt_4 per il pagamento del credito scaturente dai rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario istaurati con la società debitrice , garantiti da fideiussione Controparte_1 omnibus sottoscritta dagli opponenti , Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 3 di 7 . Pt_2
Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante in capo al creditore, è sufficiente che questi produca il titolo contrattuale, unitamente al piano di ammortamento e all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del garante;
graverà, quindi, su questi ultimi l'onere di provare eventuali cause estintive, modificative e/o impeditive dell'obbligazione.
In relazione al contratto di mutuo chirografario la società opposta ha allegato al fascicolo monitorio il contratto stipulato in data 29/11/2013, che prevede la erogazione della somma di euro 26.000,00 mediante accredito sul conto corrente di corrispondenza n.1134435, da restituirsi in 84 rate mensili di euro 434,66 ciascuna, al tasso corrispettivo variabile pari all'Euribor a 3 mesi più uno spread di 10 punti percentuali ( il 10,23% all'epoca della stipula), un tasso di mora pari al tasso corrispettivo aumentato dell'1%, e un TAEG pari all'11,52%. Allegava altresì il piano di ammortamento, il numero di rate corrisposte, quelle scadute (n. 25 per un totale di euro 10.763,79), e il capitale residuo di euro 15.539,09 alla data del 29/4/2017 di risoluzione del rapporto.
Parimenti con riferimento al contratto di conto corrente la banca che agisce per il recupero del saldo debitorio deve allegare in giudizio il contratto di conto corrente, ed altresì, in caso di rapporti di affidamento regolati sul c/c di corrispondenza, le fonti contrattuali di questi ultimi rapporti, che giustifichino gli addebiti sul c/c di corrispondenza degli oneri e delle spese ad essi collegati. La Pt_4 ha provveduto ad assolvere pienamente gli oneri probatori posti a suo carico attraverso la produzione del contratto di conto corrente n.1134435 stipulato in data 14/12/2010, e la successiva modifica del
27/6/2013, oltre che con la produzione della serie completa degli estratti conto relativi a detto rapporto
(depositati unitamente alla comparsa di costituzione nel fascicolo di parte), il cui saldo debitorio ammonta a euro 21.013,77.
È stato anche prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai garanti opponenti in data
29/11/2013 a copertura delle obbligazioni della società in nome collettivo sino all'importo di euro
181.160,00.
Risulta pertanto evidente che l'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dalla società opposta a supporto della domanda giudiziale avanzata dagli opponenti è priva di fondamento e non può essere accolta.
Non risulta efficacemente sollevata nemmeno l'eccezione posta in relazione alla errata indicazione del
TAEG/ISC nel contratto di mutuo chirografario, poiché non risulta conferente al dichiarato fine di ottenere una diversa quantificazione dell'importo dovuto in relazione al mutuo chirografario. Si ricorda infatti che l'applicazione del citato articolo 125-bis t.u.b. è pertinente al solo caso del credito al consumo: pagina 4 di 7 la denunziata difformità, seppure in ipotesi fosse esistente, non condurrebbe comunque alla necessità di disporre un ricalcolo del saldo debitorio con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7,
t.u.b., in considerazione della qualità del soggetto finanziato, essendo la debitrice una società che svolge attività di natura commerciale, e dunque il finanziamento in oggetto non può di certo rientrare nella categoria di credito al consumo.
Recentemente la Corte di Cassazione (sez. I, 14/02/2023, n.4597) ha ulteriormente ribadito che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista Pt_6 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma
6 TUB”; fuori dai casi di credito al consumo “[l]'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).Ciò in quanto l'erronea indicazione Pa dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del con-tratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Conseguentemente, in assenza di una domanda risarcitoria (che nel caso concreto non è stata avanzata da parte opponente) per violazione della disciplina sulla trasparenza finanziaria, nonché della prova dell'eventuale danno lamentato, diviene irrilevante la sollevata doglianza di erronea rappresentazione dell'Indicatore Sintetico di Costo del contratto.
Non risulta efficacemente posta, per come formulata, nemmeno l'eccezione di usurarietà degli interessi passivi applicati al rapporto. È costante il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di
Cassazione secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. S.U. n. 19597/2020), richiedendosi pertanto una formulazione particolarmente dettagliata della eccezione di usura dei tassi applicati al rapporto negoziale.
Nel caso di specie, parte opponente, pur dilungandosi consistentemente sulla evoluzione giurisprudenziale relativa ad ogni questione sottoposta al giudizio di questo giudice, ho omesso di entrare nei dettagli dello specifico rapporto oggetto di causa, limitandosi a dolersi genericamente per l'applicazione di interessi usurari e rinviando alle perizie di parte prodotte in giudizio. Non ha indicato
(contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quali fossero i tassi soglia riferibili pro tempore -alla data di pattuizione- alla specifica categoria di rapporto contrattuale, né quali pagina 5 di 7 fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti e/o applicati che presentassero il censurato superamento della soglia di usura. Peraltro, in assenza di una espressa puntuale e chiara allegazione, alle doglianze sollevate, da svolgersi nell'atto di citazione e da precisarsi nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., degli elementi pertinenti allo specifico rapporto in contestazione, appare del tutto evidente che la perizia contabile in atti, alla quale la relativa eccezione fa continuo rinvio per il calcolo dei TEG di contratto, non può sopperire alle carenze assertive degli atti processuali: “[e]ssendo il vigente ordinamento processuale caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, e sulla base delle deduzioni espresse negli atti processuali, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o comunque sollecitate dalla parte interessata” (Cass. civ., sez. Unite, 1° febbraio 2008 n. 2435; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21621; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976).
Deve pertanto ritenersi che non rilevi ai fini probatori la perizia di parte stragiudiziale, avendo questa il valore di mera allegazione difensiva, le cui conclusioni – per poter essere prese in considerazione dal giudice – devono comunque essere fatte proprie dal difensore e riportate nell'atto di citazione (cfr Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29.07.2011). Orbene il mero rinvio -più volte effettuato da parte attrice- alla consulenza di parte, in assenza di una puntuale argomentazione circa l'esposizione delle risultanze della perizia, in correlazione alle circostanze da porre a sostegno delle avanzate eccezioni giudiziali, si rivela del tutto irrilevante.
Infine, nessuna illegittimità delle clausole contrattuali del mutuo può ravvisarsi con riferimento al lamentato effetto anatocistico sulle rate scadute che comporterebbero l'applicazione degli interessi moratori sulla rata comprensiva già degli interessi corrispettivi. Al fine di valutarne la fondatezza, si richiama l'art. 3, co. 1, della Delibera CICR del 09.02.2000, avente ad oggetto i finanziamenti con piano di rimborso rateale e scadenze temporali predefinite, in cui si prevede che, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel contratto di mutuo prodotto in atti la pattuizione risulta espressamente inserita all'art. 3 del contratto;
deve pertanto ritenersi legittima la determinazione degli interessi moratori sull'intero importo della rata scaduta in conformità alla citata delibera e alla clausola negoziale.
In conseguenza dell'accertata validità delle obbligazioni principali, l'eccezione di nullità derivata del negozio di garanzia resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
, (CF: , Controparte_1 Controparte_1 C.F._1 Pt_1
pagina 6 di 7 (CF: ) e (CF: ), in Pt_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 solido tra loro. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da , Controparte_1 CP_1
(CF: , (CF: ) e
[...] C.F._4 Parte_1 C.F._2
(CF: ) e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo Parte_2 C.F._3
11/2018, tribunale di Ragusa, r.g. 4954/2017, definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, , (CF: Controparte_1 Controparte_1
, (CF: ) e C.F._4 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ) a rimborsare a C.F._3 Parte_3 il cui credito è stato ceduto a ( ), le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4 P.IVA_4 euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 20/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1017/2018 pendente tra:
, con sede in Comiso, via Cechov n.73, p. iva Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Controparte_1
(CF: , (CF: ), C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Lana, , giusta
[...] C.F._3 procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gela (CL), via Giovanni Falcone n.5,
OPPONENTI contro
( , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Migliorisi, giusta procura in atti, presso il cui studio, in Comiso (Rg) via Fratelli Cervi n.33/B elegge domicilio
OPPOSTA
e nei confronti di con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona del CP_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, procuratrice di ( ) società Controparte_4 P.IVA_4 unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, con il patrocinio degli avv.ti
Alessandro Barbaro e Andrea Aloi del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliata in Scicli (RG) Via
Bixio n.64 presso lo studio dell'avv. Rosario Avveduto
INTERVENUTA EX ART.111CPC
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26/2/2018 gli opponenti - la società
[...]
quale debitrice principale e e Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 in qualità di fideiussori - proponevano tempestiva opposizione avverso il d.i. n.11/2018 Pt_2 emesso nei loro confronti dal tribunale di Ragusa il 12/1/2018 (R.G. 4954/2017), notificato il 15/1/2018, su ricorso della (d'ora in avanti anche solo Parte_3
, per il pagamento solidale della complessiva somma di euro 47.316,65, oltre interessi e spese Pt_4 del procedimento, a titolo di saldo debitorio residuo dovuto complessivamente in forza del contratto di conto corrente n. 1134435 (assistito da apertura di credito per euro 20.000,00), e del prestito chirografario concesso in data 29/11/2013 per l'importo di euro 26.000,00.
Gli opponenti a sostegno dell'invocata revoca eccepivano: 1) l'inidoneità della documentazione versata a supporto della domanda giudiziale, essendo la certificazione ex art. 50 TUB insufficiente ad assolvere l'onere probatorio a carico della banca creditrice, in assenza della produzione degli estratti conto riepilogativi dell'andamento del rapporto per l'intero periodo di vigenza;
2) la nullità in base al combinato disposto dagli artt.125-bis e 117 t.u.b. della pattuizione degli interessi del contratto di mutuo Par chirografario per errata indicazione dell' , essendo il costo effettivo del finanziamento superiore a quello riportato in contratto, chiedendo conseguentemente il ricalcolo del dovuto attraverso l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, t.u.b.; 3) l'usurarietà del tasso di mora pattuito in seno al contratto di mutuo e l'illegittima capitalizzazione degli interessi di mora sulla rata scaduta già comprensiva della quota interessi (corrispettivi); 4) la nullità del negozio di garanzia stipulato dagli opponenti/garanti conseguente alla nullità dell'obbligazione principale garantita in forza dei denunziati vizi inficianti i contratti di conto corrente e di mutuo.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della banca alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale provvedeva a depositare i documenti contrattuali inerenti ai Pt_4 rapporti bancari da cui è sorto il credito, oltre alla serie completa degli estratti conto a decorrere dall'origine del rapporto e sino alla data della revoca;
evidenziava, inoltre, la assoluta genericità, oltre che la infondatezza, dei motivi di opposizione, e chiedeva la conferma del d.i. n.11/2018, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatorio, il g.i. concedeva il termine per il deposito delle memorie istruttorie.
Si costituiva in giudizio la società mandataria delle cessionaria del Controparte_3 Controparte_4 credito della la quale, facendo proprie le eccezioni e le domande della sua dante causa, ne Pt_4 chiedeva l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 27/1/2021 il giudice formulava una proposta conciliativa alle parti, le quali tuttavia, dopo numerose richieste di differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni al fine di giungere ad pagina 2 di 7 un accordo transattivo, non vi davano seguito e la causa, rinviata all'udienza del 18.09.2024, veniva posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali.
Nel merito
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”).
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il presente giudizio origina dalla domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla Pt_4 per il pagamento del credito scaturente dai rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario istaurati con la società debitrice , garantiti da fideiussione Controparte_1 omnibus sottoscritta dagli opponenti , Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 3 di 7 . Pt_2
Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante in capo al creditore, è sufficiente che questi produca il titolo contrattuale, unitamente al piano di ammortamento e all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del garante;
graverà, quindi, su questi ultimi l'onere di provare eventuali cause estintive, modificative e/o impeditive dell'obbligazione.
In relazione al contratto di mutuo chirografario la società opposta ha allegato al fascicolo monitorio il contratto stipulato in data 29/11/2013, che prevede la erogazione della somma di euro 26.000,00 mediante accredito sul conto corrente di corrispondenza n.1134435, da restituirsi in 84 rate mensili di euro 434,66 ciascuna, al tasso corrispettivo variabile pari all'Euribor a 3 mesi più uno spread di 10 punti percentuali ( il 10,23% all'epoca della stipula), un tasso di mora pari al tasso corrispettivo aumentato dell'1%, e un TAEG pari all'11,52%. Allegava altresì il piano di ammortamento, il numero di rate corrisposte, quelle scadute (n. 25 per un totale di euro 10.763,79), e il capitale residuo di euro 15.539,09 alla data del 29/4/2017 di risoluzione del rapporto.
Parimenti con riferimento al contratto di conto corrente la banca che agisce per il recupero del saldo debitorio deve allegare in giudizio il contratto di conto corrente, ed altresì, in caso di rapporti di affidamento regolati sul c/c di corrispondenza, le fonti contrattuali di questi ultimi rapporti, che giustifichino gli addebiti sul c/c di corrispondenza degli oneri e delle spese ad essi collegati. La Pt_4 ha provveduto ad assolvere pienamente gli oneri probatori posti a suo carico attraverso la produzione del contratto di conto corrente n.1134435 stipulato in data 14/12/2010, e la successiva modifica del
27/6/2013, oltre che con la produzione della serie completa degli estratti conto relativi a detto rapporto
(depositati unitamente alla comparsa di costituzione nel fascicolo di parte), il cui saldo debitorio ammonta a euro 21.013,77.
È stato anche prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai garanti opponenti in data
29/11/2013 a copertura delle obbligazioni della società in nome collettivo sino all'importo di euro
181.160,00.
Risulta pertanto evidente che l'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dalla società opposta a supporto della domanda giudiziale avanzata dagli opponenti è priva di fondamento e non può essere accolta.
Non risulta efficacemente sollevata nemmeno l'eccezione posta in relazione alla errata indicazione del
TAEG/ISC nel contratto di mutuo chirografario, poiché non risulta conferente al dichiarato fine di ottenere una diversa quantificazione dell'importo dovuto in relazione al mutuo chirografario. Si ricorda infatti che l'applicazione del citato articolo 125-bis t.u.b. è pertinente al solo caso del credito al consumo: pagina 4 di 7 la denunziata difformità, seppure in ipotesi fosse esistente, non condurrebbe comunque alla necessità di disporre un ricalcolo del saldo debitorio con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7,
t.u.b., in considerazione della qualità del soggetto finanziato, essendo la debitrice una società che svolge attività di natura commerciale, e dunque il finanziamento in oggetto non può di certo rientrare nella categoria di credito al consumo.
Recentemente la Corte di Cassazione (sez. I, 14/02/2023, n.4597) ha ulteriormente ribadito che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista Pt_6 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma
6 TUB”; fuori dai casi di credito al consumo “[l]'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).Ciò in quanto l'erronea indicazione Pa dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del con-tratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Conseguentemente, in assenza di una domanda risarcitoria (che nel caso concreto non è stata avanzata da parte opponente) per violazione della disciplina sulla trasparenza finanziaria, nonché della prova dell'eventuale danno lamentato, diviene irrilevante la sollevata doglianza di erronea rappresentazione dell'Indicatore Sintetico di Costo del contratto.
Non risulta efficacemente posta, per come formulata, nemmeno l'eccezione di usurarietà degli interessi passivi applicati al rapporto. È costante il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di
Cassazione secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. S.U. n. 19597/2020), richiedendosi pertanto una formulazione particolarmente dettagliata della eccezione di usura dei tassi applicati al rapporto negoziale.
Nel caso di specie, parte opponente, pur dilungandosi consistentemente sulla evoluzione giurisprudenziale relativa ad ogni questione sottoposta al giudizio di questo giudice, ho omesso di entrare nei dettagli dello specifico rapporto oggetto di causa, limitandosi a dolersi genericamente per l'applicazione di interessi usurari e rinviando alle perizie di parte prodotte in giudizio. Non ha indicato
(contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quali fossero i tassi soglia riferibili pro tempore -alla data di pattuizione- alla specifica categoria di rapporto contrattuale, né quali pagina 5 di 7 fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti e/o applicati che presentassero il censurato superamento della soglia di usura. Peraltro, in assenza di una espressa puntuale e chiara allegazione, alle doglianze sollevate, da svolgersi nell'atto di citazione e da precisarsi nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., degli elementi pertinenti allo specifico rapporto in contestazione, appare del tutto evidente che la perizia contabile in atti, alla quale la relativa eccezione fa continuo rinvio per il calcolo dei TEG di contratto, non può sopperire alle carenze assertive degli atti processuali: “[e]ssendo il vigente ordinamento processuale caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, e sulla base delle deduzioni espresse negli atti processuali, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o comunque sollecitate dalla parte interessata” (Cass. civ., sez. Unite, 1° febbraio 2008 n. 2435; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21621; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976).
Deve pertanto ritenersi che non rilevi ai fini probatori la perizia di parte stragiudiziale, avendo questa il valore di mera allegazione difensiva, le cui conclusioni – per poter essere prese in considerazione dal giudice – devono comunque essere fatte proprie dal difensore e riportate nell'atto di citazione (cfr Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29.07.2011). Orbene il mero rinvio -più volte effettuato da parte attrice- alla consulenza di parte, in assenza di una puntuale argomentazione circa l'esposizione delle risultanze della perizia, in correlazione alle circostanze da porre a sostegno delle avanzate eccezioni giudiziali, si rivela del tutto irrilevante.
Infine, nessuna illegittimità delle clausole contrattuali del mutuo può ravvisarsi con riferimento al lamentato effetto anatocistico sulle rate scadute che comporterebbero l'applicazione degli interessi moratori sulla rata comprensiva già degli interessi corrispettivi. Al fine di valutarne la fondatezza, si richiama l'art. 3, co. 1, della Delibera CICR del 09.02.2000, avente ad oggetto i finanziamenti con piano di rimborso rateale e scadenze temporali predefinite, in cui si prevede che, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel contratto di mutuo prodotto in atti la pattuizione risulta espressamente inserita all'art. 3 del contratto;
deve pertanto ritenersi legittima la determinazione degli interessi moratori sull'intero importo della rata scaduta in conformità alla citata delibera e alla clausola negoziale.
In conseguenza dell'accertata validità delle obbligazioni principali, l'eccezione di nullità derivata del negozio di garanzia resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
, (CF: , Controparte_1 Controparte_1 C.F._1 Pt_1
pagina 6 di 7 (CF: ) e (CF: ), in Pt_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 solido tra loro. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da , Controparte_1 CP_1
(CF: , (CF: ) e
[...] C.F._4 Parte_1 C.F._2
(CF: ) e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo Parte_2 C.F._3
11/2018, tribunale di Ragusa, r.g. 4954/2017, definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, , (CF: Controparte_1 Controparte_1
, (CF: ) e C.F._4 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ) a rimborsare a C.F._3 Parte_3 il cui credito è stato ceduto a ( ), le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4 P.IVA_4 euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 20/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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