Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1945/2024
Oggi 28 marzo 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Laura Del Poggio in sostituzione dell'avv. Antonio e Giulia Del Poggio per parte ricorrente;
nessuno è presente per parte resistente.
La procuratrice del ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice del ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1945/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO MARIA DEL POGGIO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GIULIA DEL POGGIO
RICORRENTE
C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE In via principale Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la ditta in persona del legale rappresentante protempore, corrente in Controparte_1
ZU (NA) Via Carlo Rossini n. 10, P.IVA , e pec: al pagamento delle P.IVA_1 Email_1 differenze retributive, come da conteggio allegat icorso e stesso, ammontanti ad € 16.922,72 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal CP_ dovuto al saldo;
oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
- Con sentenza esecutiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione depositata dal ricorrente e il comportamento processuale di contumacia della resistente impongono di vagliare i fatti costitutivi della domanda proposta dal ricorrente medesimo tenendo conto che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e rimane il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, la condotta processuale di contumacia costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (v.,”ex multis”, Cass. n. 7739/2007). Risulta dimostrato, dai documenti depositati con il ricorso, che il signor ha prestato attività lavorativa Pt_1 per la Società essendo stato assunto, a partire dal 2/6/2020, in qualità di autista Controparte_1 inquadrato al livello 3S, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (cfr. buste paga depositate sub 3); il rapporto di lavoro, tuttavia, si è interrotto a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore in data 29/11/2023 (cfr. modulo Unilav di recesso del rapporto di lavoro: doc. 1). Il ricorrente ha introdotto questo giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni dovutegli per i mesi di ottobre e novembre 2023, del Trattamento di Fine Rapporto e delle spettanze dovute per ROL e festività non godute, per un ammontare complessivo pari € 16.922,72, riferendo altresì che il datore di lavoro non ha provveduto alla consegna delle buste-paga relative alle ultime mensilità lavorate, né al cedolino riferito al trattamento di fine rapporto. Deve essere precisato che nelle conclusioni rassegnate il ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento dello
“svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro” ma, anche a prescindere dalla genericità della domanda, non solo non ha offerto prove di tali prestazioni, ma non ha neppure chiesto il pagamento delle ore ulteriori rispetto a quelle contrattuali, essendosi limitato a richiedere la voce di
“straordinario a forfait” già contrattualmente stabilita, secondo quanto risulta dalle buste-paga. La domanda in esame risulta quindi nulla per la sua genericità e, comunque, infondata nel merito. Giova ora richiamare la disciplina che il legislatore ha dettato in materia di riparto dell'onere probatorio in caso di giudizio avente a oggetto la richiesta di adempimento delle obbligazioni remunerative discendenti, come nel caso di specie, da un rapporto di natura subordinata: ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, nel giudizio relativo al pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi del credito. Così come costituisce obbligo datoriale, ai sensi dell'art. art. 1 della l. n. 4/1953, “consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute;
tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”. Tale norma, dunque, prescrive al datore di lavoro, prima ancora che di consegnare il prospetto paga, di elaborare tale documento con l'indicazione dei dati in essa specificamente indicati;
come chiarito dalla giurisprudenza, trattasi di adempimento avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro (Cass. n. 17421 del 08/08/2007). Nel caso di specie, la società convenuta, restando contumace, non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi retributivi sulla medesima gravanti;
diversamente, il ricorrente ha provato documentalmente di aver lavorato alle dipendenze della resistente con le mansioni, l'inquadramento e la retribuzione risultanti dalle citate buste-paga, fino al momento delle dimissioni. Deve, dunque, concludersi per la debenza delle spettanze creditorie dal medesimo vantate in relazione alle mensilità lavorate dei mesi di ottobre e novembre 2023, oltre a quanto dovuto a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, a ROL ed ex-festività non godute. Con riguardo alla quantificazione degli importi dovuti, questa giudice ritiene di aderire ai conteggi depositati limitatamente alla retribuzione spettante al ricorrente in relazione ai mesi di ottobre e novembre 2023, nonché ai ROL e alle ex-festività non godute, dal momento che le operazioni di calcolo tengono debitamente conto di quanto risultante dalle buste-paga delle altre mensilità; alla luce di tali conteggi, il credito del ricorrente risulta pari alle somme lorde di € 3.519,32 per il mese di ottobre e di € 2.927,20 per il mese di novembre 2023, oltre a
€ 1.436,40 a titolo di ROL non goduti e a € 799,20 a titolo di ex-festività non godute. Diversamente, non è possibile recepire le risultanze dei conteggi con riguardo al calcolo del TFR;
infatti il CU 2024 depositato dal ricorrente non è pertinente all'oggetto di causa, in quanto riguarda un altro lavoratore e un'altra società datrice di lavoro;
peraltro esso riporta l'ammontare del TFR rimasto in azienda al 31 dicembre 2023 nella sola somma di soli € 711,08. Deve aggiungersi che i conteggi depositati, in ordine al TFR, contengono, altresì, un grave vizio concettuale: infatti è stata compresa nel calcolo del TFR anche la retribuzione mensile utile alla quantificazione dello stesso che, invece, viene in rilievo solo quale parametro di quantificazione, ma non può certamente sommarsi al TFR già definito nel suo ammontare. In difetto di qualsiasi ulteriore elemento di prova, che doveva essere fornito da parte ricorrente, può dunque riconoscersi esclusivamente la somma calcolata dividendo per 13,5 l'importo complessivo delle sole retribuzioni risultanti dalle buste paga e di quelle riconosciute con questa sentenza per i mesi di ottobre e di novembre 2023 (complessivi € 24.824,67). L'importo dovuto a titolo di TFR risulta, conseguentemente, pari a € 1.838,86. Deve, quindi, concludersi per la condanna della resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 10.520,98 (€ 3.519,32 per il mese di ottobre 2023 + € 2.927,20 per il mese di novembre 2023 + € 1.838,86 a titolo di TFR
+ € 1.436,40 a titolo di ROL non goduti + € 799,20 a titolo di festività non godute). Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, in misura leggermente inferiore ai valori minimi del tariffario professionale per più ragioni: il carattere confuso e, in parte, inesatto dei calcoli riportati nel ricorso e nel conteggio successivamente depositato;
il fatto che l'istruttoria è stata solo documentale;
la circostanza che la contumacia di parte resistente ha reso particolarmente modesta l'attività difensiva. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Russo, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 17.12.2024 da notificato a così decide: Parte_1 Controparte_1 1) condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 10.520,98, di cui € 1.838,86 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 28 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani