Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 53
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Notifica irregolare delle cartelle di pagamento

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando l'iscrizione ipotecaria, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato l'iscrizione AIRE e che l'Agenzia delle Entrate non avesse notificato gli atti secondo le disposizioni di legge per i residenti all'estero, spedendo raccomandate all'indirizzo estero. Inoltre, è stata considerata una precedente sentenza favorevole al contribuente per provvedimenti di iscrizione ipotecaria analoghi.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha respinto l'appello, ritenendo che non sussista l'obbligo di impugnare le intimazioni di pagamento per far annullare le pretese tributarie. La mancata impugnazione di atti non previsti tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 non determina preclusione alla richiesta di annullamento dei debiti tributari con atti successivi. Inoltre, gli atti successivi a una cartella irritualmente notificata sono nulli e non interrompono i termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 53
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 53
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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