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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EI BIANCA, Presidente
DE DOMENICO RA, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 102/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202300005623000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2643/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per l'Ag. di Riscossione.
La parte si riporta alle proprie controdeduzioni.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Resistente_1 ha presentato ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300005623000, relativa ai crediti vantati nei suoi confronti, in forza delle cartelle di pagamento n. 06820140118728627000, 06820160086333958000 e n. 06820190080172855000, per Irpef
e sanzioni Irpef, per complessivi 96.472,40, eccependo di aver avuto la residenza anagrafica e fiscale, dal
2002 al 2006, a Milano e dal 2012 al 2021 all'estero per motivi lavorativi, in particolare in Singapore e
Australia, con contestuale trasferimento della residenza anagrafica e fiscale, con conseguente iscrizione all'AIRE dal 5.07.2012, salvo poi ritrasferirsi dal settembre 2021 nuovamente in Italia, a Milano.
Nel ricorso il contribuente faceva presente che, in fase di vendita di immobili di proprietà, veniva a conoscenza dell'iscrizione di due preavvisi di ipoteca su propri immobili, preceduti dalle notifiche delle che riportavano la dicitura “irreperibili assoluti” sebbene in quegli anni fosse regolarmente iscritto all'AIRE.
Si costituiva l'ADER, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate. In ordine al principale motivo di ricorso, respingendo recisamente qualsivoglia imputazione di responsabilità in merito.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggi appellata, accoglieva il ricorso, annullando l'impugnata iscrizione ipotecaria e condannado l'ADER al pagamento delle spese del grado, ritenendo che il contribuente avesse ampiamente dimostrato l'iscrizione ai registri AIRE della propria residenza.
In buona sostanza il giudice di primo grado ha ritenuto che "l'agenzia delle Entrate, anziché notificare, come stabilito dall'art. 60, comma 4 del DPR n. 600/73, agli indirizzi esteri di Singapore e in Australia le cartelle di pagamento impugnate, tentava di notificare i predetti atti, rispettivamente, in data 7 ottobre 2016 e 6 febbraio 2020 all'indirizzo di Milano (20145), Indirizzo_1; non trovando nessuno, ne constatava l'irreperibilità assoluta e depositava tali atti presso la Casa comunale di Milano mediante affissione del relativo avviso all'albo comunale invece di procedere, come previsto dal suddetto art. 60, comma 4, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero".
Inoltre, lo stesso Giudice prendeva atto dell'accoglimento del ricorso dello stesso contribuente con sentenza n. 3039 del 17 ottobre 2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano, avverso i due provvedimenti di iscrizione di ipoteca, con la quale i Giudici dichiaravano illegittimi e, dunque, nulli i provvedimenti di iscrizione di ipoteca immobiliare del 24 maggio 2019 per inesistenza della notifica degli atti presupposti in violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/73.
Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300005623000 proponeva appello l'ADER, eccependo la nullità del ricorso relativamente alla sola cartella n. 06820190080172855000 recante sanzione pecuniaria IRPEF anno 2012, che sarebbe stata portata a conoscenza del contribuente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820229014223157000 in data 30.06.2022. Chiedendo conclusivamente "l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato relativamente alla cartella n. 06820190080172855000 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo, stante la corretta notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820229014223157000, mai contestata dalla controparte".
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo, in ogni caso la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto, nonchè l'inammissibilità dell'appello stesso in quanto l'AFER avrebbe proposto nuovi motivi in sede di appello, nonchè per indeterminatezza dei motivi stessi. Con vittoria di spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, questa Corte, valutati tutti gli atti e i fatti dedotti dalle parti, ritiene che l'appello dell'ADER debba essere respinto in quanto i motivi proposti appaiono del tutto pretestuosi.
Infatti, a prescindere dalla novità dei motivi proposti in sede di appello, quanto asserito dall'appellante non può essere condiviso.
In particolare, la mancata impugnazione dell'intimazione n. 06820229014223157000, invocata dall'Appellante quale motivo di inammissibilità del ricorso, relativamente alla sottesa cartella n.
06820190080172855000, contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, vedi da ultimo l'ordinanza n. 16743/2024, con la quale è stato riaffermato il principio secondo il quale non sussiste l'obbligo di impugnare le intimazioni di pagamento per far annullare le pretese tributarie (vedi anche nello stesso senso Corte Cassazione, sentenze n. 16743/2024, n. 6163/2024, n. 1213/2023, n.
21658/2023, n. 26523/2022, n. 31259/2021).
La mancata impugnazione degli atti non indicati nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, quali l'intimazione di pagamento -secondo il giudice di legittimità- non determina preclusione di richiesta di annullamento di debiti tributari con i successivi atti notificati. “… L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione …”.
Pertanto, la tesi dell'appellata, in linea con il suddetto principio della Cassazione, secondo la quale "laddove vengano notificate, come nel caso di specie, intimazioni ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73 e poi, successivamente, altri atti della riscossione, una volta caducate in assenza dell'adozione di misure esecutive dopo un anno dalla loro notifica, il contribuente può ricorrere contro l'atto successivo quale, ad esempio, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo l'intervenuta decadenza/ prescrizione del credito erariale, non dovendo necessariamente ricorrere contro la prima intimazione, avendo, peraltro, perso efficacia per mancato inizio dell'espropriazione forzata" appare meritevole di accoglimento.
Inoltre, come ripetutamente affermato dalla stessa Cassazione, gli atti successivi alla cartella irritualmente notificata, oltre ad essere nulli per ciò stesso, non sono, comunque, idonei a interrompere i termini di prescrizione della pretesa in essa contenuta (che nel caso di specie è stato dimostrato essere abbondantemente decorsi). In definitiva, ritenuti assorbiti tutti gli altri fatti, atti e motivi dedotti in giudizio, questa Corte, per i suddetti motivi, rigetta l'appello dell'ADER e per l'effetto condanna la stessa alla refusione delle spese processuali. quantificate in euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EI BIANCA, Presidente
DE DOMENICO RA, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 102/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202300005623000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2643/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per l'Ag. di Riscossione.
La parte si riporta alle proprie controdeduzioni.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Resistente_1 ha presentato ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300005623000, relativa ai crediti vantati nei suoi confronti, in forza delle cartelle di pagamento n. 06820140118728627000, 06820160086333958000 e n. 06820190080172855000, per Irpef
e sanzioni Irpef, per complessivi 96.472,40, eccependo di aver avuto la residenza anagrafica e fiscale, dal
2002 al 2006, a Milano e dal 2012 al 2021 all'estero per motivi lavorativi, in particolare in Singapore e
Australia, con contestuale trasferimento della residenza anagrafica e fiscale, con conseguente iscrizione all'AIRE dal 5.07.2012, salvo poi ritrasferirsi dal settembre 2021 nuovamente in Italia, a Milano.
Nel ricorso il contribuente faceva presente che, in fase di vendita di immobili di proprietà, veniva a conoscenza dell'iscrizione di due preavvisi di ipoteca su propri immobili, preceduti dalle notifiche delle che riportavano la dicitura “irreperibili assoluti” sebbene in quegli anni fosse regolarmente iscritto all'AIRE.
Si costituiva l'ADER, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate. In ordine al principale motivo di ricorso, respingendo recisamente qualsivoglia imputazione di responsabilità in merito.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggi appellata, accoglieva il ricorso, annullando l'impugnata iscrizione ipotecaria e condannado l'ADER al pagamento delle spese del grado, ritenendo che il contribuente avesse ampiamente dimostrato l'iscrizione ai registri AIRE della propria residenza.
In buona sostanza il giudice di primo grado ha ritenuto che "l'agenzia delle Entrate, anziché notificare, come stabilito dall'art. 60, comma 4 del DPR n. 600/73, agli indirizzi esteri di Singapore e in Australia le cartelle di pagamento impugnate, tentava di notificare i predetti atti, rispettivamente, in data 7 ottobre 2016 e 6 febbraio 2020 all'indirizzo di Milano (20145), Indirizzo_1; non trovando nessuno, ne constatava l'irreperibilità assoluta e depositava tali atti presso la Casa comunale di Milano mediante affissione del relativo avviso all'albo comunale invece di procedere, come previsto dal suddetto art. 60, comma 4, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero".
Inoltre, lo stesso Giudice prendeva atto dell'accoglimento del ricorso dello stesso contribuente con sentenza n. 3039 del 17 ottobre 2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano, avverso i due provvedimenti di iscrizione di ipoteca, con la quale i Giudici dichiaravano illegittimi e, dunque, nulli i provvedimenti di iscrizione di ipoteca immobiliare del 24 maggio 2019 per inesistenza della notifica degli atti presupposti in violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/73.
Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300005623000 proponeva appello l'ADER, eccependo la nullità del ricorso relativamente alla sola cartella n. 06820190080172855000 recante sanzione pecuniaria IRPEF anno 2012, che sarebbe stata portata a conoscenza del contribuente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820229014223157000 in data 30.06.2022. Chiedendo conclusivamente "l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato relativamente alla cartella n. 06820190080172855000 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo, stante la corretta notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820229014223157000, mai contestata dalla controparte".
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo, in ogni caso la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto, nonchè l'inammissibilità dell'appello stesso in quanto l'AFER avrebbe proposto nuovi motivi in sede di appello, nonchè per indeterminatezza dei motivi stessi. Con vittoria di spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, questa Corte, valutati tutti gli atti e i fatti dedotti dalle parti, ritiene che l'appello dell'ADER debba essere respinto in quanto i motivi proposti appaiono del tutto pretestuosi.
Infatti, a prescindere dalla novità dei motivi proposti in sede di appello, quanto asserito dall'appellante non può essere condiviso.
In particolare, la mancata impugnazione dell'intimazione n. 06820229014223157000, invocata dall'Appellante quale motivo di inammissibilità del ricorso, relativamente alla sottesa cartella n.
06820190080172855000, contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, vedi da ultimo l'ordinanza n. 16743/2024, con la quale è stato riaffermato il principio secondo il quale non sussiste l'obbligo di impugnare le intimazioni di pagamento per far annullare le pretese tributarie (vedi anche nello stesso senso Corte Cassazione, sentenze n. 16743/2024, n. 6163/2024, n. 1213/2023, n.
21658/2023, n. 26523/2022, n. 31259/2021).
La mancata impugnazione degli atti non indicati nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, quali l'intimazione di pagamento -secondo il giudice di legittimità- non determina preclusione di richiesta di annullamento di debiti tributari con i successivi atti notificati. “… L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione …”.
Pertanto, la tesi dell'appellata, in linea con il suddetto principio della Cassazione, secondo la quale "laddove vengano notificate, come nel caso di specie, intimazioni ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73 e poi, successivamente, altri atti della riscossione, una volta caducate in assenza dell'adozione di misure esecutive dopo un anno dalla loro notifica, il contribuente può ricorrere contro l'atto successivo quale, ad esempio, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo l'intervenuta decadenza/ prescrizione del credito erariale, non dovendo necessariamente ricorrere contro la prima intimazione, avendo, peraltro, perso efficacia per mancato inizio dell'espropriazione forzata" appare meritevole di accoglimento.
Inoltre, come ripetutamente affermato dalla stessa Cassazione, gli atti successivi alla cartella irritualmente notificata, oltre ad essere nulli per ciò stesso, non sono, comunque, idonei a interrompere i termini di prescrizione della pretesa in essa contenuta (che nel caso di specie è stato dimostrato essere abbondantemente decorsi). In definitiva, ritenuti assorbiti tutti gli altri fatti, atti e motivi dedotti in giudizio, questa Corte, per i suddetti motivi, rigetta l'appello dell'ADER e per l'effetto condanna la stessa alla refusione delle spese processuali. quantificate in euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.