Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7645 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
sw ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi07645/03 PENSIONE SEZIONI EVERSIBILITA' R.G.N. 17196/00 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 16916 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. Ud.17/01/2003 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ET EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ٢ ٢ FILIPPO CORRIDONI 14, presso l'avvocato POMPEO AGOSTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO FLORIO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NO RI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 221 presso l'avvocato PAOLO MINERVINI, che la rappresenta e difende unitamente 2003 all'avvocato ROBERTO BERNASCONI, giusta procura а 83 margine del controricorso;
1 controricorrente - avverso la sentenza n. 973/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1. ET ME, con ricorso al Tribunale di Na- poli, nella sua qualità di coniuge divorziata di IC IO, deceduto, essendo titolare di assegno di divor- zio, chiedeva che le fosse assegnata una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, al momento del decesso coniugato con NO AR. Il Tribunale provvedeva con sentenza che attribuiva alla ET i 26/27 della pensione ed alla NO 1/27 della stessa, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli, che con sentenza n. 9974/99, deposi- tata il 19 aprile 2000, in riforma della sentenza del Tribunale, assegnava la pensione nella misura del 50% a ciascuna delle aventi di- ritto, sulla base dei principi interpretativi della 2 normativa vigente, quali risultanti dalla sentenza del- la Corte costituzionale n. 419 del 1999. La sentenza della Corte di appello é stata impu- gnata dalla ET dinanzi a questa Corte, con atto notificato alla NO in data 4 settembre 2000. La Bru- no resiste con controricorso notificato il 27 settembre 2000 e memoria. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si deduce che la Corte di appello C avrebbe fatto erronea applicazione dei principi inter- pretativi della legislazione che regola il concorso, sulla pensione di reversibilità, del coniuge divorziato con il coniuge sposato al momento del decesso, non avendo tenuto conto delle condizioni economiche delle due aventi diritto, trascurando di considerare che la ET é nullatenente, mentre la NO é usufruttua- ria dell'appartamento in cui vive e comproprietaria di altro appartamento. Il ricorso è infondato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1999, ha affermato doversi ritenere, secondo costituzionalmente consentita l'unica interpretazione della norma, che l'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, non impone di effettuare la ripartizione della pensione 3 di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge, esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la durata dei rispettivi rapporti ma- trimoniali, senza che possa essere utilizzato alcun al- tro criterio concorrente. Questa Corte, conseguentemen- te, modificando la precedente interpretazione della norma, ha a sua volta affermato che il criterio della durata dei rispettivi matrimoni non ha valore esclusi- vo, dovendo il giudice tenere conto, in relazione alle particolarità del caso, anche di ulteriori elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge di- vorziato, prima del decesso dell'ex coniuge, le condi- zioni di ciascun coniuge, e ogni altra circostanza ine- rente alle particolarità del caso (Cass. 29 gennaio 2002, n. 1057; 2 marzo 2001, n. 3037), che renda neces- sario correggere il criterio della durata dei rispetti- vi matrimoni, al fine di non privare, per quanto possi- bile, il primo coniuge dei mezzi necessari che gli avrebbe dovuto assicurare, о contribuire ad assicurare, nel tempo, l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava, contribuiva ad assicurargli, in vita (Cass. 10 gennaio 2001, n. 282). Nel caso di specie la sentenza impugnata, facendo applicazione di tali principi, ha ripartito la pensione 4 attribuendone il cinquanta per cento a ciascun coniuge, tenendo conto, oltre che della durata dei rispettivi matrimoni, della misura dell'assegno di divorzio perce- pito dal coniuge divorziato e delle condizioni economi- che del coniuge superstite, privo di altre fonti di reddito. Con il ricorso non si contesta il principio di diritto applicato dalla Corte di appello, ma si conte- sta la valutazione in fatto compiuta delle condizioni economiche delle parti e se ne chiede la rivalutazione del merito, in relazione alla circostanza che la resi- stente abitava in una casa in usufrutto, e sulla base la proprietà, da parte sua, di un elemento di fatto non allegato dinanzi alla Corte di di un immobile appello, offrendo di fornirne in questa sede la prova mediante il deposito di certificazioni catastali. Dovendosi ritenere che la Corte di appello, nell'affermare che l'odierna resistente non aveva altre fonti di mantenimento oltre il reddito del coniuge de- funto, aveva implicitamente valutato che essa abitava in una casa in usufrutto, e tenuto conto che la pro- prietà da parte sua di altro immobile non può essere allegata per la prima volta in questa sede, il ricorso deve ritenenersi in parte inammissibile e in parte in- fondato. 5 Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di euro milleduecento per onorari, oltre ad euro cento per spese vive ed oltre alle spese generali ed accessorie come per legge.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condan- na la ricorrente TA ME al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di NO AR nella misura di euro milleduecento per onorari, oltre ad euro cento per spese vive ed oltre le spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003, nella ca- mera diconsiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Losavio) (Francesco Felicetti) Mommiloseve From Jekiste CORTE SUPREMA C A O) Prima S CANCELLIERE Deposit Andrea Bianchi 16 MAG 2003' IL CANCELLIERE 6