Sentenza 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00840/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02039/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2021, proposto da
MA S.r.l., Tema Sistemi S.p.A., Simisistemi S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Marina Militare – Direzione Arsenale Militare Marittimo - Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
RI LI AP S.r.l., Refri.Cond S.r.l., Naval Proget S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Astuto e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sebastiano Astuto in NI, via Vincenzo Giuffrida n. 37;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso principale :
- del Decreto Direttoriale n. 24/2021 datato 11.11.2021, con il quale è stato affidato il lotto n. 1 del servizio di “Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave CIGALA FULGOSI” alla controinteressata ATI NT NAVALI APRILE S.R.L.-REFRI.COND. S.R.L.-NAVAL PROGET S.R.L.;
- della stessa nota Prot. n. M_D MARSAU 0013438 dell'11.11.2021, con la quale è stato comunicato il citato Decreto Direttoriale n. 24/2021;
- della graduatoria finale di merito relativa alla procedura di gara finalizzata all'affidamento del lotto n. 1 del servizio di “Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave CIGALA FULGOSI”, nella parte in cui colloca in prima posizione l'ATI NT NAVALI APRILE S.R.L.-REFRI.COND. S.R.L.-NAVAL PROGET S.R.L., anziché escluderla e, comunque, nella parte in cui colloca in prima posizione con un punteggio di 91,00 anziché in seconda posizione la stessa ATI con un punteggio di 73,00, nonché nella parte in cui colloca in seconda posizione l'odierna ricorrente anziché in prima;
- della proposta di aggiudicazione disposta in favore dell'ATI NT NAVALI APRILE S.R.L.-REFRI.COND. S.R.L.-NAVAL PROGET S.R.L.;
- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura di affidamento del lotto n. 1 del servizio di “Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave CIGALA FULGOSI” e, in particolar modo, del verbale di gara n. 283 del 05.08.2021, del verbale di gara n. 293 del 02.09.2021 del verbale di gara n. 305 dell'08.09.2021 e del verbale di gara n. 360 del 05.11.2021;
- dell'art. 3.3 dell'Allegato relativo al metodo di calcolo dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ove interpretato, nella parte relativa al criterio E, nel senso di poter consentire l'esecuzione delle operazioni di saldatura da parte di operatori economici provvisti di personale non in possesso del patentino secondo la norma UNI EN 9606 nonché del documento WPS e, comunque, in ogni sua parte di interesse,
nonché ove necessario e per quanto di interesse:
- della lettera di invito Prot. n. M_D MARSAU0008547 del 14.07.2021, alla relativa procedura competitiva per il lotto n. 1, denominato “Servizi di rinnovamento dello scafo di Nave CIGALA FULGOSI – CIG 8629320423”;
- della Specifica Tecnica relativa alla procedura competitiva proprio per il lotto n. 1, denominato “Servizi di rinnovamento dello scafo di Nave CIGALA FULGOSI – CIG 8629320423”;
- dell'ordine del giorno n. 214 del 17.08.2021, avente ad oggetto “Nomina commissione incaricata della valutazione dell'offerta tecnica e della documentazione di comprova a corredo della stessa, della PR//02/2020UE”;
- dell'ordine del giorno n. 244 del 05.10.2021, avente ad oggetto “Nomina commissione incaricata della valutazione dell'offerta tecnica e della documentazione di comprova a corredo della stessa”;
- dell'ordine del giorno n. 247 del 12.10.2021, avente ad oggetto “Nomina commissione incaricata della valutazione dell'offerta tecnica e della documentazione di comprova a corredo della stessa”;
- della Determinazione a contrarre n. 2 del 29.12.2020;
- dell'atto dispositivo n. 1 del 04.01.2021;
- del processo verbale n. 158 del 13.05.2021; del processo verbale n. 208 del 18.06.2021;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché
- per il conseguimento dell'aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto d'appalto stipulato medio tempore tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'ATI NT NAVALI APRILE S.R.L.-REFRI.COND. S.R.L.-NAVAL PROGET S.R.L. controinteressata, in ogni caso chiedendo sin d'ora di conseguire l'aggiudicazione e/o subentrare nell'affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente;
b) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da RI LI AP s.r.l .:
per l'annullamento, in via incidentale
- dei medesimi atti gravati con il ricorso principale e in particolare dei verbali di gara n. 158 del 13.05.2021 e n.208 del 18.06.2021, n. 283 del 05.08.2021, n.288 del 25.08.2021, n. 293 del 02.09.2021 e n. 305 dell'08.09.2021, nei limiti d'interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della RI LI AP S.r.l., di Refri.Cond S.r.l., di Naval Proget S.r.l. e della Marina Militare - Arsenale Militare Marittimo Marinarsen - Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto della vicenda contenziosa in esame – per effetto del ricorso principale – è la legittimità (o meno) dell’aggiudicazione a favore del RTI controinteressato del lotto n. 1, relativo ai “servizi di rinnovamento dello scafo”, della procedura accelerata ristretta, previa pubblicazione di bando, indetta dal Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta, per affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il servizio di “Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave CIGALA FULGOSI”.
Alla gara hanno partecipato la ricorrente Navel s.r.l. e la controinteressata.
La ricorrente si è classificata al secondo posto in graduatoria con il punteggio di 83,40, mentre la controinteressata è stata graduata al primo posto con il punteggio di 91.
L’impugnazione principale è stata affidata a nove motivi di ricorso che possono così essere sintetizzati:
- con i primi 5 motivi, affidati a una medesima rubrica, il RTI ricorrente in via principale ha variamente contestato la pretesa violazione di legge (artt. 30, 94, 95 e 59 del codice dei contratti pubblici; 3 della legge 241/1990 e 97 della Costituzione), il presunto difetto istruttorio e il vizio di eccesso di potere (sotto plurimi profili), con valenza per lo più (asseritamente) escludente, muovendo dal presupposto fattuale che il RTI aggiudicatario non abbia allegato in gara - ai fini di cui al CRITERIO E, previsto dall’Allegato OEPV - anche una copia del c.d. patentino dei (6) saldatori da esso indicati in offerta tecnica e del c.d. documento WPS, entrambi richiesti dalle normative UNI EN ISO 9606 e UNI EN 15614 (e che non abbia allegato per tali operai specializzati dei curricula che dessero conto del possesso di tali patentini, sin dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte);
- con il sesto motivo, la ricorrente principale ha contestato la legittimità dell’Allegato OEPV per violazione del generale principio di certificazione (art. 87 l. lgs. n. 50/2016), per il caso in cui esso possa essere interpretato nel senso che “ consentiva che le imprese concorrenti potessero impiegare anche saldatori non in possesso del relativo patentino ”;
- con il settimo motivo, la MA ha contestato – sia con valenza asseritamente escludente che ai fini dei punteggi tecnici – una presunta insufficienza/inadeguatezza (recte: genericità) dei curricula allegati alla procedura per due dei tre tecnici indicati dal RTI aggiudicatario;
- con l’ottavo motivo, la deducente ha sostenuto che l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario fosse irregolare e, in tesi, passibile d’esclusione ex art. art. 59, comma 3, del Codice, vuoi per l’omessa allegazione dei patentini dei saldatori vuoi per la rilevata genericità dei due curricula dei tecnici di Naval Proget;
- con il nono motivo, ha infine lamentato una presunta omissione – da parte della Stazione appaltante – della verifica sul costo della manodopera ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso pe mancata prova di resistenza, chiedendone, in ogni caso, il rigetto in quanto infondato.
3. Si è costituito il controinteressato che ha controdedotto alle specifiche censure di parte ricorrente e che ha altresì depositato ricorso incidentale, con il quale la Naval Proget s.r.l. ha impugnato gli atti e i verbali di gara contestando i seguenti profili:
- la correttezza (o meno) del massimo punteggio tecnico attribuito alla MA per il criterio di valutazione F, concernente la “valutazione tecnica relativa all’esperienza pregressa maturata nei settori principali dell’appalto”, in relazione ai due sub-criteri F.1 e F.3, stante l’insufficienza della documentazione a comprova allegata dalla società alla procedura; le rilevate discrasie fra l’autodichiarato e il posseduto avrebbero giustificato anche l’immediata estromissione della società ricorrente dalla gara, ai sensi delle lettere c-bis) e f-bis) dell’art. 80, comma 5) del Codice);
- la correttezza (o meno) del massimo punteggio tecnico attribuito a controparte per il criterio di valutazione E, concernente la “ valutazione tecnica circa le capacità e le potenzialità aziendali per garantire qualità, affidabilità e capacità tecniche attraverso la disponibilità di una adeguata struttura tecnica interna, composta da personale qualificato, regolarmente contrattualizzato, da dedicare all’appalto ”, per avere – anche in tal caso – la ricorrente principale omesso di allegare alla procedura la necessaria documentazione a comprova (nella specie, i curricula espressamente richiesti dalla lex di gara, a dimostrazione di tale pregressa esperienza nel settore, almeno quinquennale) per i 25 operai indicati come componenti della struttura operativa;
- l’omessa valutazione da parte della Commissione della posizione delle tre società costituenti il RTI ricorrente in via principale, ai fini della verifica sulla loro affidabilità morale ex artt. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del Codice dei contratti pubblici.
4. La ricorrente principale ha dapprima chiesto un rinvio della trattazione dell’istanza cautelare e poi vi ha rinunciato, chiedendo la sollecita definizione nel merito.
5. In vista della pubblica udienza, le parti private hanno depositato memoria e memoria di replica.
La controinteressata ha rappresentato, altresì, l’avvenuta stipulazione del contratto.
6. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2022 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato.
2. Con i primi cinque motivi del ricorso principale la società ricorrente ha contestato il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, ritenendo un presunto difetto istruttorio e della motivazione, con valenza per lo più (asseritamente) escludente (o comunque incidente in maniera determinante sul punteggio), muovendo dal presupposto fattuale, incontestato, che il RTI aggiudicatario non abbia allegato in gara anche una copia del c.d. patentino dei (6) saldatori da esso indicati in offerta tecnica nell’ambito della struttura operativa da dedicare esclusivamente alla esecuzione della commessa e del c.d. documento WPS, entrambi richiesti dalle normative UNI EN ISO 9606 e UNI EN 15614, non dandone conto neanche nei relativi curricula.
In particolare, ritiene parte ricorrente che la radicale mancanza dei documenti indicati (patentino e documento WPS) importerebbe che l’ATI aggiudicataria non sarebbe in possesso delle figure operative specialistiche in questione (saldatori qualificati), non avendone fornito la dimostrazione entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Tale circostanza sarebbe rilevante anche ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis d. lgs. n. 50/2016.
Non rileverebbe la circostanza che la lex specialis non richieda espressamente tali documenti, atteso che essa è sufficientemente chiara nel richiedere il possesso di 4 saldatori qualificati, in caso contrario essendo illegittima la stessa legge di gara.
Peraltro l’art. 3 della lettera di invito prevedeva l’inserimento della documentazione probatoria all’interno del medesimo plico contenente l’offerta tecnica, pena l’attribuzione del punteggio pari a 0.
Tale mancanza non sarebbe colmabile con il soccorso istruttorio, venendo in questione componenti tecniche ed economiche delle offerte.
2.1. I superiori motivi sono infondati.
2.2. Occorre previamente procedere alla disamina della lex specialis per quanto di interesse:
a) l’art. 1 della lettera d’invito – rubricato “oggetto e prezzo dell’appalto ” – dopo avere in sintesi descritto oggetto e importo dei singoli lotti messi a gara, ha precisato che “i servizi in oggetto dovranno essere eseguiti in conformità alla specifica tecnica allegata, secondo le modalità ed alle condizioni in essa precisati ”;
b) l’art. 3 della lettera d’invito, dopo avere richiamato l’allegato OEPV per i criteri ai quali attenersi nella formulazione dell’offerta, ha stabilito che: “ In considerazione dell’esigenza di non espandere eccessivamente le tempistiche relative al riscontro della veridicità di quanto affermato in tema di possesso del quid pluris comportante un riconoscimento di punteggio, la Ditta dovrà inserire, all’interno del medesimo plico contenente l’offerta tecnica, in originale o copia conforme, la relativa documentazione probatoria, qualora non già fornita in sede di prequalifica. La mancanza di detta documentazione, ovvero l’insufficienza della stessa a comprovare quanto dichiarato nell’offerta tecnica in relazione a ciascuno dei criteri determinerà l’attribuzione di un valore pari a “zero” ai rispettivi punteggi ”;
b) per quanto d’interesse, la specifica tecnica fra l’altro e in particolare:
- ha riportato in premessa un elenco della normativa applicabile, facendo anche riferimento alle due normative UNI EN 729 e 287, rispettivamente relative alla “ qualifica dei procedimenti di saldatura ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 15607 ” e alla “ qualifica dei saldatori ”;
- ha previsto che “ la ditta (aggiudicataria) dovrà impiegare personale a specializzazione certificata e, preventivamente, dovrà sottoporre alla Committente, per accettazione, il procedimento di saldatura che intende utilizzare e che da essa potrà essere emendato ” (v. pag. 35);
- ha onerato la medesima ditta aggiudicataria a “individuare e scegliere le attrezzature ed il personale che ritiene più opportuni/idonei per l’espletamento del servizio, i quali devono, tuttavia, possedere i requisiti e le certificazioni di settore rilasciati dagli organi competenti ”, consentendo “ eventuali modifiche di tale scelta, effettuate in corso d’opera ” (v. punto 5.6, pag. 74);
- ha richiesto all’esecutrice l’impegno che il personale destinato all’esecuzione dovrà essere, “ per numero e qualità, adeguato all’appalto da eseguire ed ai termini di consegna previsti ” (punto 5.6.2);
c) l’Allegato OEPV, richiamato dall’art. 2 della lettera d’invito, al punto 3.3. ha previsto, nel contesto del CRITERIO E, la valutazione e valorizzazione ai fini dei punteggi tecnici, dei profili afferenti alle capacità e potenzialità aziendali per garantire qualità, affidabilità e capacità tecniche attraverso la disponibilità di una adeguata struttura tecnica interna, composta da personale qualificato, regolarmente contrattualizzato, da dedicare all’appalto, con la prevista attribuzione di un punteggio massimo pari a 18; ha quindi specificato:
- che la Commissione avrebbe, al riguardo, valutato il “ possesso di una adeguata struttura tecnica composta da personale qualificato, regolarmente contrattualizzato dall’operatore economico, da dedicare all’appalto di che trattasi ”;
- che il personale minimo sarà costituito quantitativamente e qualitativamente da nr. 20 operatori complessivi (operaio specializzato, qualificato etc.) “con minimo 5 anni di comprovata esperienza in ambito naval-meccanico, così ripartiti:… nr.5 saldatori e tagliatori di fiamma o equivalente”, con la precisazione che “si definisce: - comprovata esperienza in ambito naval-meccanico: la chiara evidenza di un’attività, specializzata, continuativa (non sporadica e saltuaria) nei campi della manutenzione navalmeccanica;… Operatori: soggetti dell’azienda in possesso di comprovata esperienza nel settore navalmeccanico limitatamente a quello specifico di competenza; nella fattispecie: …Saldatori e tagliatori di fiamma, operatore che esegue, con cannelli a combustione controllata di gas, saldature di parti in metallo, tagliando parti di spessore e dimensioni diverse…” (pagg. 7 e 8 del citato Allegato OEPV);
- che la comprova della prescritta esperienza, almeno quinquennale, nel settore naval-meccanico, “ dovrà avvenire mediante la trasmissione di: - curricula, corredati di dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445; - formale impegno dell’operatore economico accorrente ad avere una struttura interna come sopra descritta da dedicare esclusivamente all’appalto ” e che tale “documentazione dovrà essere presentata contestualmente all’elaborazione dell’offerta, pena la mancata attribuzione del punteggio ”;
- che, per l’attribuzione del relativo punteggio (max 18), si sarebbe applicato, alla formula indicata a pag. 5 dell’Allegato OPEV, il coefficiente 1 “ se il criterio è soddisfatto in toto ” e 0 “ se il criterio non è soddisfatto ovvero soddisfatto parzialmente” .
2.3. Va preliminarmente sgombrato il campo dalla rilevanza dell’asserzione di parte ricorrente in ordine alla natura del patentino quale “ requisito di partecipazione ” (piuttosto che “ di esecuzione ”, secondo la tesi della controinteressata), poiché non è contestazione il possesso o meno di esso sin dal momento della partecipazione alla gara, ma oggetto di contestazione è l’omessa allegazione e/o indicazione dello stesso e del Wps al momento della presentazione dell’offerta e la sua rilevanza – ai fini dell’esclusione o dell’attribuzione del punteggio -, ancorché entrambi non siano espressamente previsti dalla legge di gara.
2.4. Ciò premesso, come sopra anticipato, i motivi in esame sono infondati, non emergendo per essi l’assenza di requisiti prescritti né l’incompletezza dell’offerta della controinteressata per quanto qui in contestazione, poiché, da una parte, la legge di gara non faceva espresso riferimento ai patentini dei saldatori (e ai WPS) né ai fini dell’ammissione né a quelli della valutazione delle offerte tecniche e, dall’altra, l’offerta come formulata consentiva la verifica e la valutazione della struttura operativa offerta.
Anche la stessa ricorrente conviene sulla circostanza che la produzione dei patentini non era espressamente prevista dalla lex specialis, ma afferma altresì che, essendo tali certificazioni necessarie per l’esercizio della relativa attività, dovessero debitamente essere fornite dall’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione o comunque la non attribuzione (del tutto o parziale) del relativo punteggio previsto.
L’assunto però prova troppo perché renderebbe, in tesi, comprovabile al momento della presentazione dell’offerta ogni elemento di essa, al di là di una specifica previsione della legge di gara, con conseguente incertezza in capo all’operatore economico sulla documentazione probatoria da allegare.
Tale assunto non è condivisibile, in quanto la lex di gara, come detto, non prescriveva i contestati documenti né ai fini dell’ammissione né ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi al criterio E, sicché la mancata allegazione degli stessi (o la mancata indicazione nei curricula) non poteva comportare ex se l’esclusione della controinteressata dalla gara o incidere negativamente sulla valutazione della struttura operativa offerta.
In particolare, il RTI controinteressato ha offerto la struttura operativa secondo le prescrizioni di gara, indicando n. 6 saldatori (4 della RI LI AP s.r.l. e 2 della Naval Proget) e l’esperienza quinquennale, allegando i relativi curricula, e assumendo l’impegno formale a dedicare la struttura indicata esclusivamente all’appalto in questione; tale documentazione, ritenuta evidentemente sufficiente dalla commissione, ha consentito alla stessa di effettuare le relative valutazioni discrezionali, che in effetti hanno condotto all’attribuzione per tale struttura al RTI controinteressato del punteggio nella misura massima prevista, valutazioni che non si ritengono irragionevoli attesa la mancata esplicita previsione di ulteriori requisiti da comprovare oltre quelli allegati dallo stesso raggruppamento.
2.5. Ritiene il Collegio che, nello specifico caso in esame, al più, sarebbe stato possibile per la Commissione giudicatrice – ove avesse ritenuto sussistere carenze di documenti probatori non esplicitamente previsti dalla legge di gara - attivare il c.d. soccorso istruttorio che la giurisprudenza ammette anche laddove siano i documenti allegati all’offerta tecnica a lasciare o a far sorgere un qualche dubbio che esiga e possa essere superato tramite semplici chiarimenti, fermo restando il divieto di modifica postuma delle offerte tecniche, una volta decorso il termine di presentazione (Cons. Stato, sez. V, 27.01.2020 n. 680; Sez. III, 09.02.2020 n. 1225; TAR Veneto, Sez. III, 06.10.2021, n.1175 TAR NI, Sez. I, 20.05.2021, n. 1658).
In particolare, la recente giurisprudenza ha chiarito che, all’esito di un complesso itinerario normativo del soccorso istruttorio, è ora possibile avvalersi di esso, non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante e a comprova di requisiti dichiarati ed esistenti al momento della presentazione dell’offerta (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2022, n. 1308).
L’attuale art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici (come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 56 del 2017, che non prevede neanche più il pagamento di una sanzione pecuniaria), infatti, è chiaro nell’estendere l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo».
Le fattispecie sottratte all’operatività dell’istituto sono oggi costituite soltanto dalle carenze e irregolarità che afferiscono «all’offerta economica e all’offerta tecnica», e dalla «carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».
Insomma gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali - come nel caso di specie, ove non viene in contestazione il possesso del contestato patentino o del WPS -, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo ossia non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri, non possono avere portata espulsiva.
2.5.1. Al detto soccorso istruttorio non sarebbe stato di ostacolo il su citato art. 3 della lettera di invito (che, per l’esigenza di non espandere eccessivamente le tempistiche relative al riscontro della veridicità di quanto affermato in tema di possesso del quid pluris comportante un riconoscimento di punteggio, prescriveva l’inserimento, all’interno del medesimo plico contenente l’offerta tecnica, in originale o copia conforme, della relativa documentazione probatoria, pena l’attribuzione di un valore pari a “zero” ai rispettivi punteggi), non venendo in considerazione un’omessa documentazione probatoria di un dato/documento specificamente previsto dalla legge di gara.
2.5.2. Né sarebbe stato ancora d’ostacolo il passaggio ove l’Allegato OEPV, genericamente e indistintamente riferendosi a tutti gli operatori da dedicare all’esecuzione della commessa, precisava che dovesse trattarsi di personale specializzato e/o qualificato (nelle varie mansioni richieste). Invero, come evidenziato dalla controinteressata, la previsione non può essere intesa nel senso di dilatare a dismisura e irragionevolmente gli oneri di comprova a carico del concorrente, pervenendo al paradosso di esigere, con irragionevole aggravio procedimentale ai fini dei punteggi tecnici, la contestuale comprova (al momento della presentazione dell’offerta), ad esempio, anche della previa abilitazione professionale degli ingegneri e di qualsiasi altro titolo che fosse indicato nei curriculum del personale indicato nell’offerta tecnica.
2.6. Nel corso del giudizio parte ricorrente adduce che mancherebbe anche la dimostrazione che i saldatori della controinteressata avessero i patentini “in corso di validità” “nei 5 anni precedenti” la gara, così omettendo di dimostrare la loro pregressa continuativa esperienza almeno quinquennale.
Come correttamente eccepito dalla controinteressata, però, si tratta di rilievo nuovo (introdotto con mera memoria non notificata) e pertanto inammissibile e comunque anche tale dimostrazione non era specificamente richiesta dalla legge di gara, venendo in esame anche in tal caso elementi suscettibili, ove ritenuto, di soccorso istruttorio.
2.7. Appare nel caso dirimente, al di là di ogni ulteriore valutazione, la circostanza che l’operatore economico era in possesso del detto requisito già al momento della formulazione dell’offerta, essendo i sei saldatori – al pari di tutti gli altri (16) operai, (3) tecnici e (1) ingegneri indicati dal RTI RI LI AP quali componenti della struttura operativa che esso si è impegnato a dedicare all’esecuzione della commessa – in possesso di tutti i patentini, rinnovati, allegati in giudizio, in uno ai collegati documenti WPS, come da documentazione in atti.
Il Collegio ritiene possibile tale produzione in giudizio in adesione alla giurisprudenza che, in assenza dell’attivazione di soccorso istruttorio, consente che il concorrente renda nel corso del giudizio la prova del possesso dei requisiti (cd. soccorso processuale: cfr. di recente Cons. Stat., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 288)
La parte, con la produzione della documentazione in questione nel corso del giudizio, ha in effetti fornito dimostrazione della natura meramente formale della (pretesa) carenza, consentendo di verificare la sussistenza dei contestati patentini sin dal momento della presentazione dell’offerta della controinteressata.
È stato affermato in giurisprudenza che non esiste un limite sistematico al soccorso istruttorio processuale, se non quello che esso deve attenere a carenze di natura formale, in quanto tali afferenti ad attività vincolata, e tradursi dunque nell’accertamento della sussistenza del requisito non dichiarato, il che consente al giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242).
Tale limite, nel caso, non è stato superato.
D’altronde, il soccorso processuale non comporta la violazione della par condicio tra i concorrenti, in quanto consente di comprovare comunque circostanze preesistenti, la cui incompletezza o irregolarità, se fosse stata rilevata tempestivamente, avrebbe comportato l’attivazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.
2.7.1. Non coglie nel segno il generico argomento che fa leva sulla circostanza che tali certificati sarebbero stati acquisiti dal RTI aggiudicatario “ appena una settimana prima della trasmissione della lettera di invito ”, non esplicitando la ricorrente le eventuali violazioni al riguardo ed essendo comunque la data rilevante quella della presentazione delle offerte.
2.8. È poi da escludere che ci siano dichiarazioni fuorvianti rese dal RTI controinteressato in sede di gara rilevanti ai fini dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis del d. lgs. n. 50 del 2016, per quanto sin qui esposto.
3. Infondato è il sesto motivo di ricorso, proposto cautelativamente avverso la lex di gara ove intesa nel senso di consentire l’utilizzazione di saldatori privi del patentino, in quanto la circostanza che essa non prevedeva la comprova del patentino dei saldatori al momento della presentazione dell’offerta non significa altresì che prevedesse la possibilità di far eseguire la commessa (per la parte relativa alle saldature) attraverso operatori privi dei patentini.
4. Infondato è anche il settimo motivo.
Parte ricorrente, sempre in rapporto al CRITERIO E, lamenta una presunta insufficienza/inadeguatezza (recte: genericità) dei curricula allegati alla procedura per due dei tre tecnici indicati dal RTI aggiudicatario (in particolare di quelli messi a disposizione della Naval Proget), sostenendo che nei curricula di questi due tecnici: a) l’esperienza nel campo dell’ingegneria di supporto e program management sarebbe stata “declinata in termini stereotipati, assiomatici, apodittici e, nondimeno, meramente ripropositivi del contenuto della legge di gara ” senza far emergere il “ possesso di esperienza nel campo dell’ingegneria di supporto e di program management ”, (“ neanche solo desumibile da nessuno dei due curriculum )”; b) non sarebbero stati indicati gli istituti che hanno rilasciato il diploma scientifico e quello tecnico commerciale in concreto vantati.
Da tale assunto controparte fa discendere due conseguenze: a) l’RTI RI LI AP andrebbe esclusa dalla gara in quanto “ l’impossibilità di valutare l’effettiva professionalità dei tecnici in questione impedisce di poter ritenere validamente costituita la struttura operativa richiesta dalla lex specialis, a questo punto priva di un ulteriore elemento (la figura del tecnico con comprovata esperienza) da immettere nel gruppo di lavoro ”; b) in subordine – laddove si ritenesse che l’offerta non vada esclusa - alla RTI AP andrebbe sottratto il punteggio di 18 punti assegnato per il CRITERIO E.
4.1. La censura è infondata.
Anche in tale caso non può imputarsi al RTI aggiudicatario di non aver adempiuto agli oneri (di allegazione e comprova) discendenti dalla lex di gara (ed essenziali ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al CRITERIO E): esso infatti ha, anche sul punto, individuato con la sua offerta tecnica un numero sufficiente di tecnici (tre), di cui uno laureato (l’Arch. della Refri.cond., specializzato in termotecnica navale) e due diplomati, di cui viene dichiarato il possesso della prescritta esperienza almeno quinquennale in ambito navalmeccanico, allegando i relativi curricula.
Peraltro la genericità lamentata nei curricula, a fronte di mancata precisa indicazione di elementi di comprova, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali già in precedenza richiamati, ben poteva nello specifico superarsi – in fase di gara – ove mai la Commissione l’avesse ritenuta determinante ai fini della valutazione richiesta dal CRITERIO E (ciò che tuttavia non è avvenuto) mediante il c.d. soccorso istruttorio (che avrebbe consentito al RTI controinteressato di esplicitare ogni ulteriore informazione che fosse mai stata ritenuta utile e necessaria dalla Commissione).
5. Da quanto esposto deriva anche l’infondatezza dell’ottavo motivo, non rinvenendosi nel caso elementi di irregolarità dell’offerta dell’aggiudicatario tali da determinare l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016.
6. Parte ricorrente, infine, col nono motivo, lamenta che la stazione appaltante non avrebbe effettuato alcuna verifica sul costo della manodopera ai sensi del combinato degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (i quali impongono alle stazioni appaltanti di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicati in offerta dai concorrenti).
Tale censura è in primo luogo infondata in punto di fatto: come emerso in corso di giudizio, la stazione appaltante, con verbale del 30.09.2021, ha effettuato le verifiche previste dall’art. 95, comma 10, anche rispetto al lotto n. 1 d’interesse, per il quale ha accertato ed attestato che “in relazione agli elementi economici indicati nell’offerta, non sono emersi elementi ostativi e si conferma la proposta di aggiudicazione contenuta nel precitato verbale” .
Essa è, peraltro, infondata in punto di diritto, non avendo la ricorrente principale allegato in atti alcunché a riprova di una qualche violazione, da parte del RTI RI LI AP, delle tabelle ministeriali, al momento di quotare i costi per la manodopera indicati in offerta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1 luglio 2020, n. 2793); parte ricorrente non dimostra, insomma, che l’eventuale mancato controllo da parte della stazione appaltante abbia determinato l’aggiudicazione della gara in favore di un’offerta i cui costi della manodopera siano insufficienti (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 12.07.2021 n. 4806 e Sez. I, 1.07.2020, n.2793, TAR Palermo, n.1321/2019; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1853/2019).
7. Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato in quanto infondato.
8. Consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale in quanto il rigetto del ricorso principale priva la controinteressata dell’interesse all’esame delle relative doglianze.
9. Le spese, in ragione della peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente incidentale, essendo l’interesse all’impugnativa incidentale sorto in conseguenza della proposizione del ricorso principale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge il ricorso principale;
b ) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti, ponendo a carico del ricorrente principale il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO