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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 797/2024, pubblicata il 30/04/2024,
DA
(C.F. , in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Persona_1
Iantorno e con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Volta n. 64, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina CP_1 C.F._2
Abbiati e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pavia, via Giacomo Franchi n. 5, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 797/2024, pubblicata il
30/04/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 797/2024 emessa dal Tribunale Civile di Pavia nell'ambito del giudizio n.
1239/2023 R.G, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, accertato il diritto della sig.ra , quale esercente la genitorialità sul figlio , al rimborso delle Pt_1 Per_1
spese extra assegno indicate nel presente atto nella misura dei 2/3 ,così come stabilita dal tribunale di Como decreto n. cronol. 9326/2021 del 03/06/2021, condannare l'appellato sig.
a corrispondere la somma di € 4.681,34, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, in CP_1
favore della sig.ra nella riferita qualità a titolo di rimborso delle spese straordinarie Pt_1
effettuate.
In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di ambedue i gradi del giudizio.
In via istruttoria: con ogni riserva”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respingendo la richiesta di riforma ex avverso spiegata relativamente alla SENTENZA APPELLATA n.797/2024 pubblicata in data
30/4/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia nella persona del Giudice dott.ssa Liuzzo relativamente al fascicolo RG1239/2023, confermare nella sua interezza la sentenza appellata dichiarando che nulla è dovuto dal dott. all'appellante per le ragioni di cui all'atto di CP_1
precetto opposto e alla base della sentenza impugnata oltre alla somma di euro 256,91 già corrisposta in esecuzione della predetta sentenza. In sede istruttoria ci si oppone all'ammissibilità delle prove ex adverso allegate poiché tardive.
In ragione di quanto argomentato e specificato in sede di comparsa conclusionale, si chiede di voler considerare ammissibili e rilevanti le produzioni documentali allegate allo scritto difensivo e costituite dalla denuncia fatta da contro la madre, con la traduzione dallo Per_1
stesso fatta, unitamente alla chat whatsapp tra e il padre, trattandosi di documenti Per_1
formatisi solo dopo la costituzione in giudizio e comunque dopo la sentenza appellata e atte a far comprendere le reali motivazioni sottese alle azioni dell'appellante.
Con vittoria di spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in data 17 febbraio 2023, ha notificato a un atto di precetto Parte_1 CP_1
volto ad ottenere il pagamento della somma di euro 4.620,24 a titolo di spese straordinarie di mantenimento in favore del figlio Unitamente all'atto di precetto, Persona_1
ha notificato a anche il titolo esecutivo, costituito dal decreto del Parte_1 CP_1
Tribunale di Como emesso in data 21 maggio 2021, e il “Protocollo di indicazione delle spese
pagina 2 di 11 extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente”, approvato in data 24 maggio 2018 dal Presidente del Tribunale di Como, dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como e dal Presidente della Camera Civile della
Provincia di Como e richiamato dal titolo esecutivo. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. innanzi al Tribunale CP_1
di Pavia contro il precetto notificatogli da , evidenziando come le spese Parte_1
straordinarie di mantenimento in favore del figlio – in forza sia del Protocollo menzionato nel titolo esecutivo sia di una scrittura privata stipulata con l'11 ottobre 2016 – Parte_1 dovessero essere “preventivamente concordate e successivamente comprovate per iscritto con scambio di mail” e contestando nel dettaglio ciascuno dei documenti giustificativi depositati dalla controparte.
si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione e disconoscendo la sottoscrizione risultante dalla scrittura privata menzionata dall'opponente.
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 797/2024 depositata il 30 aprile 2024, ha accolto quasi integralmente l'opposizione proposta da riconoscendo la debenza del solo CP_1
importo di euro 256,91 a titolo di spese di mantenimento straordinario in favore del figlio.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
- con riguardo al doc. 2 (relativo all'acquisto di un personal computer), la mancanza di prova sia dell'esborso, sia della effettiva destinazione della spesa a Persona_1
[...]
- con riguardo al doc. 3 (relativo all'acquisto di materiale di cancelleria e di libri di testo),
l'estraneità delle spese di cancelleria, in ragione dell'epoca di acquisto, alla nozione di
“spese straordinarie” desumibile dal protocollo del Tribunale di Como e la ricomprensione in essa dei soli libri di testo;
- con riguardo al doc. 4 (relativo all'acquisto di farmaci generici), la mancanza di prova della riferibilità della spesa a (essendo tra l'altro stato Persona_1
inserito nello scontrino il codice fiscale di ); Parte_1
- con riguardo al doc. 5 (relativo all'acquisto di materiale di cartoleria) l'estraneità della spesa, in ragione dell'epoca di acquisto, alla nozione di “spese straordinarie” desumibile dal protocollo del Tribunale di Como;
- con riguardo al doc. 6 (relativo all'acquisto di libri scolastici) la rimborsabilità della spesa secondo le quote indicate nel decreto del Tribunale di Como;
pagina 3 di 11 - con riguardo al doc. 7 (relativo all'acquisto di farmaci generici), la mancanza di prova della riferibilità della spesa a (essendo tra l'altro stato Persona_1
inserito nello scontrino il codice fiscale di ); Parte_1
- con riguardo al doc. 8 (riferito all'acquisto di una t-shirt), la mancanza di prova della riconducibilità dell'esborso alla nozione di “spese straordinarie” desumibile dal
Protocollo del Tribunale di Como;
- con riguardo al doc. 11, la illeggibilità dell'oggetto della spesa e, comunque, la riferibilità di essa a e non a Parte_1 Persona_1
- con riguardo ai docc.12,13,14 e 15 (relativi all'acquisto di materiale scolastico), la mancanza di prova della riconducibilità di tali spese al corredo scolastico richiesto da una scuola pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo ai docc. 16 e 17 (relativi all'acquisto di materiale di cartoleria) la estraneità di tali spese, in ragione dell'epoca di acquisto, alla nozione di “spese straordinarie” desumibile dal protocollo del Tribunale di Como;
- con riguardo al doc. 18 (relativo all'acquisto di una “camiseta”), la mancanza di prova della riferibilità della spesa al corredo richiesto dalla scuola pubblica frequentata da e, comunque, della effettiva destinazione della “camiseta” Per_1 Persona_1
allo stesso Persona_1
- con riguardo al doc. 19 (relativo a spese dentistiche), la mancanza di prova della riconducibilità di tali spese a prestazioni erogate da una struttura pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 20 (relativo all'iscrizione di alla scuola Persona_1
Pia Sociedad Salesiana Inspectoria San Luis Beltran Colegio San Juan Bosco Tuluà), la mancanza di prova che la spesa si riferisca all'iscrizione a una scuola pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 21 (relativo a prestazioni oculistiche), la mancanza di prova che tali prestazioni siano state eseguite da una struttura pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 23 (relativo all'iscrizione a un camping), la mancanza di prova che la spesa riguardi una gita senza pernottamento e la conseguente impossibilità di pagina 4 di 11 riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 24 (relativo all'iscrizione a un corso scolastico), la mancanza di prova della tipologia di corso e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 25 (relativo all'acquisto di una “camiseta” e di una “bolsa”), la mancanza di prova della riferibilità della spesa al corredo richiesto dalla scuola pubblica frequentata da e, comunque, della effettiva destinazione Persona_1
degli indumenti allo stesso Persona_1
- con riguardo ai docc. 27 e 28 (attinenti all'istituto scolastico dei Salesiani), la mancanza di prova della natura pubblica dell'istituto scolastico e la conseguente impossibilità di riconoscerne il rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 29 (relativo all'acquisto di occhiali), la mancanza di prova della prescrizione medica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il rimborso;
- con riguardo al doc. 30 (relativo all'acquisto di strumentazione medica), la mancanza di prova dell'effettivo esborso e della imputabilità della spesa ad esigenze scolastiche o universitarie di Persona_1
- con riguardo al doc. 31 (relativo all'acquisto di un computer e di una custodia), la mancanza di prova della riferibilità della spesa al corredo richiesto dall'istituto scolastico frequentato da e, comunque, della effettiva Persona_1
destinazione del computer allo stesso Persona_1
- con riguardo ai docc. 32 e 33 (relativi a tasse universitarie) la mancanza di prova degli esborsi.
Inoltre il Tribunale, ha ravvisato l'illeggibilità dei docc. 10 e 22 e la mancata indicazione della causale della spesa nel doc. 26 e ha quindi escluso il rimborso dei costi da essi risultanti.
ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentando la erroneità della Parte_1
valutazione espressa dal Tribunale sulla documentazione depositata a sostegno della domanda di rimborso. si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_1
e ribadendo le ragioni di opposizione già articolate nella fase di primo grado.
***
L'appello non è fondato.
Per la decisione della controversia, è utile innanzitutto richiamare (così come ha già fatto il
Giudice di primo grado) le statuizioni contenute nel titolo esecutivo posto a fondamento della pagina 5 di 11 pretesa avanzata da e le previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Parte_1
Como, ivi richiamato.
Il decreto del Tribunale di Como, n. cronol. 9326/2021 del 3 giugno 2021, ha stabilito l'obbligo di di versare a , per il 'mantenimento della prole, con decorrenza CP_1 Parte_1
dalla domanda, il contributo mensile che ridetermina in euro 1300, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
la somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat'.
Il Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente in uso presso il Tribunale di Como distingue le spese straordinarie in: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.
Quanto alle spese da concordare, il suddetto Protocollo precisa che “il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandato o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta”.
Nella fattispecie di causa, è circostanza non contestata che nessuna delle spese oggetto della pretesa di rimborso avanzata da sia stata preceduta da un accordo fra le parti. Parte_1
Ciò posto, occorre esaminare i singoli documenti depositati in causa da e Parte_1
verificarne la rimborsabilità.
1. Spese mediche
Tra le spese mediche, vengono in considerazione l'acquisto di farmaci (docc. 4 e 7), la fruizione di prestazioni dentistiche (doc. 19), la fruizione di prestazioni oculistiche (doc. 21) e l'acquisto di occhiali (doc. 29).
Per l'acquisto dei farmaci non è richiesto il preventivo accordo in presenza della prescrizione medica. Nel caso concreto, manca sia la prescrizione medica sia la prova della riferibilità della spesa a Persona_1
pagina 6 di 11 Per le prestazioni dentistiche e oculistiche è richiesto il preventivo accordo in caso di cure prestate da strutture private. Nel caso concreto, è pacifica l'erogazione delle prestazioni documentate da da parte di strutture private e, come già evidenziato, non è Parte_1
intervenuto un accordo fra i genitori.
Per l'acquisto di occhiali, è richiesta la prescrizione medica, la quale non è stata prodotta in causa.
Pertanto, le doglianze articolate da devono essere disattese. Parte_1
2. Spese scolastiche
Le spese scolastiche costituiscono la maggior parte delle voci oggetto della richiesta di rimborso (docc. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32 e 33).
Secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, per quel che rileva nel presente giudizio, non è necessario il preventivo accordo (ma è comunque richiesta la prova dell'esborso) per: le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
il materiale di corredo scolastico di inizio anno;
i libri di testo;
la dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato;
le gite scolastiche senza pernottamento. E' invece richiesto il preventivo accordo per: le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
le gite scolastiche con pernottamento;
i corsi di specializzazione/master.
Come già evidenziato, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso per una parte della spesa di cui al doc. 3 e per l'intera spesa di cui al doc. 6; tali documenti non sono stati quindi presi in considerazione nell'atto di appello.
Inoltre, non ha formulato considerazioni sui docc. 22 e 26, il cui rimborso è Parte_1
stato escluso dal Tribunale.
Con riferimento al doc. 2, l'appellante ha trascurato di prendere posizione sulla statuizione del
Tribunale inerente alla carenza di prova dell'esborso e della riferibilità di esso a Persona_1
limitandosi a ribadire la ricomprensione del costo del personal computer fra le
[...]
spese rimborsabili senza necessità di accordo preventivo.
In mancanza di elementi obiettivi idonei a comprovare l'esborso e a ricondurre lo stesso a
[...]
la censura non è meritevole di accoglimento. Persona_1
Con riferimento al doc. 5, è stata contestata l'esclusione del rimborso delle spese di cancelleria affrontate nel corso dell'anno scolastico.
Il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como è chiaro nel ricomprendere nella nozione di spese straordinarie il solo corredo scolastico iniziale.
pagina 7 di 11 Neppure tale spesa può quindi essere rimborsata.
Il doc. 10 è stato ritenuto illeggibile dal Tribunale, mentre l'appellante ne ha indicato la rimborsabilità in quanto relativo all'acquisto di un paio di scarpe da uomo, facenti parte del corredo richiesto dalla scuola frequentata dal figlio;
a tal fine, ha depositato una copia leggibile del medesimo documento.
Anche a superare il rilievo in ordine alla illeggibilità, si fa rilevare come manchi la prova della riferibilità della spesa al corredo scolastico iniziale richiesto dalla scuola pubblica frequentata da In caso di frequentazione di una scuola privata, per il rimborso Persona_1
è previsto il preventivo accordo dei genitori, che nel caso concreto non risulta raggiunto.
Considerazioni analoghe valgono per il doc. 11, che riporta un oggetto illeggibile e che è, comunque, intestato a . Con riguardo ad esso, l'appellante si è limitata a Parte_1 precisare che si tratta del costo sostenuto per l'acquisto di una cintura facente parte della divisa scolastica richiesta dalla scuola frequentata dal figlio, ma non ha dimostrato la natura giuridica pubblica della scuola e quindi la rimborsabilità della spesa senza preventivo accordo.
In ordine ai docc. 12, 13, 14 e 15 l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia escluso il rimborso delle spese in essi indicate sul presupposto della mancanza di prova che si riferissero a un istituto scolastico pubblico, nonostante non avesse contestato tale profilo, CP_1
ma avesse incentrato la propria opposizione sul fatto che fossero redatti in lingua spagnola.
In realtà, alla pag. 8 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1
ha rilevato proprio la natura giuridica privata della scuola alla quale si riferiscono le spese.
La natura pubblica della scuola frequentata dal figlio non è stata dimostrata in causa.
Pertanto, le spese in esame non sono rimborsabili.
Con riferimento ai docc. 16 e 17, è stata riproposta la censura relativa alle spese di cancelleria ed è stato in ogni caso sostenuto che in Colombia l'anno scolastico ha inizio nel mese di gennaio.
In mancanza di prova della suddetta allegazione (la quale non costituisce fatto notorio), il
Tribunale ha correttamente escluso il diritto al rimborso.
Per il doc. 18, relativo all'acquisto di una “camiseta”, così come per il doc. 25, relativo all'acquisto di una “camiseta” e di un “bolsa” (rectius, a ben vedere, di due camicie e di una borsa), è sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione al doc. 11. Anche in questo caso si tratta di acquisti che secondo la tesi di riguardano la divisa scolastica Parte_1
del figlio, ma di cui non vi è prova che si riferiscano a una scuola pubblica.
Pertanto, in mancanza di accordo preventivo, sono costi non rimborsabili.
pagina 8 di 11 Con riguardo ai due documenti menzionati da ultimo, oltre che ai docc. 23 (relativo all'iscrizione a un campeggio), 27 e 28 (relativi a spese di iscrizione scolastica), 30 (relativo all'acquisto di uno stetoscopio e di un camice da medico) e 31 (relativo all'acquisto di un computer con custodia), l'appellante ha dedotto la genericità delle contestazioni formulate da
(il quale ha incentrato le proprie doglianze sulla mancanza di traduzione italiana CP_1
o sulla apparente intestazione degli scontrini o delle ricevute a ) e la conseguente Parte_1
erroneità della decisione del Tribunale, che avrebbe dovuto, per ciò solo, ritenere dimostrate le circostanze allegate, senza possibilità di accogliere l'opposizione sulla base di argomentazioni diverse da quelle formulate dall'opponente.
A questo proposito, occorre rammentare che la parte gravata dell'onere di dimostrare un determinato fatto è tenuta “a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica
o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. n. 2223/2022).
In altri termini, il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., non trova applicazione con riferimento ad un evento esterno alla sfera conoscitiva e volitiva della parte nei cui confronti vengono allegate determinate circostanze.
Nel caso in discussione, si tratta di fatti dei quali non era a conoscenza;
pertanto, CP_1
il Tribunale ha correttamente esaminato la fondatezza della pretesa di facendo Parte_1 applicazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e ha condivisibilmente escluso la rimborsabilità delle spese di cui ai documenti sopra menzionati, in mancanza di prova:
- quanto al doc. 25, della riferibilità di esso a una gita senza pernottamento;
- quanto ai docc. 27 e 28, della pertinenza delle spese all'iscrizione un istituto scolastico pubblico;
- quanto ai docc. 30 e 31, della imputabilità delle spese ad esigenze scolastiche di
[...]
Persona_1
In relazione ai docc. 32 e 33, ha censurato la decisione del Tribunale per non Parte_1
avere tenuto in considerazione che non ha contestato il pagamento delle spese CP_1
universitarie in essi contemplate, ma esclusivamente la mancanza dell'accordo preventivo.
Anche in questo caso, non essendo il pagamento destinato a lo stesso non poteva CP_1 averne conoscenza e non aveva quindi l'onere di contestarlo ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 9 di 11 Sotto altro profilo, sono da disattendere le deduzioni di in merito al valore di Parte_1
quietanza del doc. 33 in relazione al pagamento della iscrizione del figlio all'università. Si tratta infatti di una certificazione del costo della suddetta iscrizione, dalla quale non può evincersi l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sono utilizzabili i documenti depositati dall'appellante nella fase di appello, in ragione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Infine, non vi è prova che l'iscrizione riguardi una università pubblica e che quindi la spesa sia rimborsabile anche in assenza di accordo.
3. Spese extrascolastiche
L'unica spesa riconducibile alla voce “spese extrascolastiche” è quella risultante dal doc. 8 (relativo all'acquisto di una t-shirt).
Con riguardo ad esso, ha sostenuto che si tratti di acquisto resosi necessario per Parte_1
consentire al figlio la partecipazione ad attività di oratorio e di grest e ha censurato la decisione del
Tribunale che ha rigettato la domanda di rimborso in ragione della assenza di prova della suddetta allegazione, nonostante non l'avesse contestata, ma avesse invece eccepito CP_1
l'insussistenza di elementi obiettivi da cui evincere che la t-shirt fosse destinata al figlio.
Sul tema dell'onere di contestazione, si richiamano le considerazioni già sopra svolte, trattandosi ancora una vola di fatti estranei alla sfera di conoscenza dell'appellato. In ogni caso, Parte_1 non ha dimostrato, essendo gravata del relativo onere probatorio e non potendo essere invocata alcuna presunzione, la riferibilità dell'acquisto a . Persona_1
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore di le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate applicando gli CP_1
importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 797/2024, pubblicata il Parte_1
30/04/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente grado CP_1
di appello, liquidate in euro 2.419,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 797/2024, pubblicata il 30/04/2024,
DA
(C.F. , in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Persona_1
Iantorno e con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Volta n. 64, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina CP_1 C.F._2
Abbiati e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pavia, via Giacomo Franchi n. 5, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 797/2024, pubblicata il
30/04/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 797/2024 emessa dal Tribunale Civile di Pavia nell'ambito del giudizio n.
1239/2023 R.G, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, accertato il diritto della sig.ra , quale esercente la genitorialità sul figlio , al rimborso delle Pt_1 Per_1
spese extra assegno indicate nel presente atto nella misura dei 2/3 ,così come stabilita dal tribunale di Como decreto n. cronol. 9326/2021 del 03/06/2021, condannare l'appellato sig.
a corrispondere la somma di € 4.681,34, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, in CP_1
favore della sig.ra nella riferita qualità a titolo di rimborso delle spese straordinarie Pt_1
effettuate.
In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di ambedue i gradi del giudizio.
In via istruttoria: con ogni riserva”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respingendo la richiesta di riforma ex avverso spiegata relativamente alla SENTENZA APPELLATA n.797/2024 pubblicata in data
30/4/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia nella persona del Giudice dott.ssa Liuzzo relativamente al fascicolo RG1239/2023, confermare nella sua interezza la sentenza appellata dichiarando che nulla è dovuto dal dott. all'appellante per le ragioni di cui all'atto di CP_1
precetto opposto e alla base della sentenza impugnata oltre alla somma di euro 256,91 già corrisposta in esecuzione della predetta sentenza. In sede istruttoria ci si oppone all'ammissibilità delle prove ex adverso allegate poiché tardive.
In ragione di quanto argomentato e specificato in sede di comparsa conclusionale, si chiede di voler considerare ammissibili e rilevanti le produzioni documentali allegate allo scritto difensivo e costituite dalla denuncia fatta da contro la madre, con la traduzione dallo Per_1
stesso fatta, unitamente alla chat whatsapp tra e il padre, trattandosi di documenti Per_1
formatisi solo dopo la costituzione in giudizio e comunque dopo la sentenza appellata e atte a far comprendere le reali motivazioni sottese alle azioni dell'appellante.
Con vittoria di spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in data 17 febbraio 2023, ha notificato a un atto di precetto Parte_1 CP_1
volto ad ottenere il pagamento della somma di euro 4.620,24 a titolo di spese straordinarie di mantenimento in favore del figlio Unitamente all'atto di precetto, Persona_1
ha notificato a anche il titolo esecutivo, costituito dal decreto del Parte_1 CP_1
Tribunale di Como emesso in data 21 maggio 2021, e il “Protocollo di indicazione delle spese
pagina 2 di 11 extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente”, approvato in data 24 maggio 2018 dal Presidente del Tribunale di Como, dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como e dal Presidente della Camera Civile della
Provincia di Como e richiamato dal titolo esecutivo. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. innanzi al Tribunale CP_1
di Pavia contro il precetto notificatogli da , evidenziando come le spese Parte_1
straordinarie di mantenimento in favore del figlio – in forza sia del Protocollo menzionato nel titolo esecutivo sia di una scrittura privata stipulata con l'11 ottobre 2016 – Parte_1 dovessero essere “preventivamente concordate e successivamente comprovate per iscritto con scambio di mail” e contestando nel dettaglio ciascuno dei documenti giustificativi depositati dalla controparte.
si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione e disconoscendo la sottoscrizione risultante dalla scrittura privata menzionata dall'opponente.
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 797/2024 depositata il 30 aprile 2024, ha accolto quasi integralmente l'opposizione proposta da riconoscendo la debenza del solo CP_1
importo di euro 256,91 a titolo di spese di mantenimento straordinario in favore del figlio.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
- con riguardo al doc. 2 (relativo all'acquisto di un personal computer), la mancanza di prova sia dell'esborso, sia della effettiva destinazione della spesa a Persona_1
[...]
- con riguardo al doc. 3 (relativo all'acquisto di materiale di cancelleria e di libri di testo),
l'estraneità delle spese di cancelleria, in ragione dell'epoca di acquisto, alla nozione di
“spese straordinarie” desumibile dal protocollo del Tribunale di Como e la ricomprensione in essa dei soli libri di testo;
- con riguardo al doc. 4 (relativo all'acquisto di farmaci generici), la mancanza di prova della riferibilità della spesa a (essendo tra l'altro stato Persona_1
inserito nello scontrino il codice fiscale di ); Parte_1
- con riguardo al doc. 5 (relativo all'acquisto di materiale di cartoleria) l'estraneità della spesa, in ragione dell'epoca di acquisto, alla nozione di “spese straordinarie” desumibile dal protocollo del Tribunale di Como;
- con riguardo al doc. 6 (relativo all'acquisto di libri scolastici) la rimborsabilità della spesa secondo le quote indicate nel decreto del Tribunale di Como;
pagina 3 di 11 - con riguardo al doc. 7 (relativo all'acquisto di farmaci generici), la mancanza di prova della riferibilità della spesa a (essendo tra l'altro stato Persona_1
inserito nello scontrino il codice fiscale di ); Parte_1
- con riguardo al doc. 8 (riferito all'acquisto di una t-shirt), la mancanza di prova della riconducibilità dell'esborso alla nozione di “spese straordinarie” desumibile dal
Protocollo del Tribunale di Como;
- con riguardo al doc. 11, la illeggibilità dell'oggetto della spesa e, comunque, la riferibilità di essa a e non a Parte_1 Persona_1
- con riguardo ai docc.12,13,14 e 15 (relativi all'acquisto di materiale scolastico), la mancanza di prova della riconducibilità di tali spese al corredo scolastico richiesto da una scuola pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo ai docc. 16 e 17 (relativi all'acquisto di materiale di cartoleria) la estraneità di tali spese, in ragione dell'epoca di acquisto, alla nozione di “spese straordinarie” desumibile dal protocollo del Tribunale di Como;
- con riguardo al doc. 18 (relativo all'acquisto di una “camiseta”), la mancanza di prova della riferibilità della spesa al corredo richiesto dalla scuola pubblica frequentata da e, comunque, della effettiva destinazione della “camiseta” Per_1 Persona_1
allo stesso Persona_1
- con riguardo al doc. 19 (relativo a spese dentistiche), la mancanza di prova della riconducibilità di tali spese a prestazioni erogate da una struttura pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 20 (relativo all'iscrizione di alla scuola Persona_1
Pia Sociedad Salesiana Inspectoria San Luis Beltran Colegio San Juan Bosco Tuluà), la mancanza di prova che la spesa si riferisca all'iscrizione a una scuola pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 21 (relativo a prestazioni oculistiche), la mancanza di prova che tali prestazioni siano state eseguite da una struttura pubblica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 23 (relativo all'iscrizione a un camping), la mancanza di prova che la spesa riguardi una gita senza pernottamento e la conseguente impossibilità di pagina 4 di 11 riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 24 (relativo all'iscrizione a un corso scolastico), la mancanza di prova della tipologia di corso e la conseguente impossibilità di riconoscerne il diritto al rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 25 (relativo all'acquisto di una “camiseta” e di una “bolsa”), la mancanza di prova della riferibilità della spesa al corredo richiesto dalla scuola pubblica frequentata da e, comunque, della effettiva destinazione Persona_1
degli indumenti allo stesso Persona_1
- con riguardo ai docc. 27 e 28 (attinenti all'istituto scolastico dei Salesiani), la mancanza di prova della natura pubblica dell'istituto scolastico e la conseguente impossibilità di riconoscerne il rimborso, non essendo stato dimostrato il preventivo accordo fra le parti;
- con riguardo al doc. 29 (relativo all'acquisto di occhiali), la mancanza di prova della prescrizione medica e la conseguente impossibilità di riconoscerne il rimborso;
- con riguardo al doc. 30 (relativo all'acquisto di strumentazione medica), la mancanza di prova dell'effettivo esborso e della imputabilità della spesa ad esigenze scolastiche o universitarie di Persona_1
- con riguardo al doc. 31 (relativo all'acquisto di un computer e di una custodia), la mancanza di prova della riferibilità della spesa al corredo richiesto dall'istituto scolastico frequentato da e, comunque, della effettiva Persona_1
destinazione del computer allo stesso Persona_1
- con riguardo ai docc. 32 e 33 (relativi a tasse universitarie) la mancanza di prova degli esborsi.
Inoltre il Tribunale, ha ravvisato l'illeggibilità dei docc. 10 e 22 e la mancata indicazione della causale della spesa nel doc. 26 e ha quindi escluso il rimborso dei costi da essi risultanti.
ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentando la erroneità della Parte_1
valutazione espressa dal Tribunale sulla documentazione depositata a sostegno della domanda di rimborso. si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_1
e ribadendo le ragioni di opposizione già articolate nella fase di primo grado.
***
L'appello non è fondato.
Per la decisione della controversia, è utile innanzitutto richiamare (così come ha già fatto il
Giudice di primo grado) le statuizioni contenute nel titolo esecutivo posto a fondamento della pagina 5 di 11 pretesa avanzata da e le previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Parte_1
Como, ivi richiamato.
Il decreto del Tribunale di Como, n. cronol. 9326/2021 del 3 giugno 2021, ha stabilito l'obbligo di di versare a , per il 'mantenimento della prole, con decorrenza CP_1 Parte_1
dalla domanda, il contributo mensile che ridetermina in euro 1300, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
la somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat'.
Il Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente in uso presso il Tribunale di Como distingue le spese straordinarie in: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.
Quanto alle spese da concordare, il suddetto Protocollo precisa che “il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandato o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta”.
Nella fattispecie di causa, è circostanza non contestata che nessuna delle spese oggetto della pretesa di rimborso avanzata da sia stata preceduta da un accordo fra le parti. Parte_1
Ciò posto, occorre esaminare i singoli documenti depositati in causa da e Parte_1
verificarne la rimborsabilità.
1. Spese mediche
Tra le spese mediche, vengono in considerazione l'acquisto di farmaci (docc. 4 e 7), la fruizione di prestazioni dentistiche (doc. 19), la fruizione di prestazioni oculistiche (doc. 21) e l'acquisto di occhiali (doc. 29).
Per l'acquisto dei farmaci non è richiesto il preventivo accordo in presenza della prescrizione medica. Nel caso concreto, manca sia la prescrizione medica sia la prova della riferibilità della spesa a Persona_1
pagina 6 di 11 Per le prestazioni dentistiche e oculistiche è richiesto il preventivo accordo in caso di cure prestate da strutture private. Nel caso concreto, è pacifica l'erogazione delle prestazioni documentate da da parte di strutture private e, come già evidenziato, non è Parte_1
intervenuto un accordo fra i genitori.
Per l'acquisto di occhiali, è richiesta la prescrizione medica, la quale non è stata prodotta in causa.
Pertanto, le doglianze articolate da devono essere disattese. Parte_1
2. Spese scolastiche
Le spese scolastiche costituiscono la maggior parte delle voci oggetto della richiesta di rimborso (docc. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32 e 33).
Secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, per quel che rileva nel presente giudizio, non è necessario il preventivo accordo (ma è comunque richiesta la prova dell'esborso) per: le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
il materiale di corredo scolastico di inizio anno;
i libri di testo;
la dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato;
le gite scolastiche senza pernottamento. E' invece richiesto il preventivo accordo per: le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
le gite scolastiche con pernottamento;
i corsi di specializzazione/master.
Come già evidenziato, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso per una parte della spesa di cui al doc. 3 e per l'intera spesa di cui al doc. 6; tali documenti non sono stati quindi presi in considerazione nell'atto di appello.
Inoltre, non ha formulato considerazioni sui docc. 22 e 26, il cui rimborso è Parte_1
stato escluso dal Tribunale.
Con riferimento al doc. 2, l'appellante ha trascurato di prendere posizione sulla statuizione del
Tribunale inerente alla carenza di prova dell'esborso e della riferibilità di esso a Persona_1
limitandosi a ribadire la ricomprensione del costo del personal computer fra le
[...]
spese rimborsabili senza necessità di accordo preventivo.
In mancanza di elementi obiettivi idonei a comprovare l'esborso e a ricondurre lo stesso a
[...]
la censura non è meritevole di accoglimento. Persona_1
Con riferimento al doc. 5, è stata contestata l'esclusione del rimborso delle spese di cancelleria affrontate nel corso dell'anno scolastico.
Il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como è chiaro nel ricomprendere nella nozione di spese straordinarie il solo corredo scolastico iniziale.
pagina 7 di 11 Neppure tale spesa può quindi essere rimborsata.
Il doc. 10 è stato ritenuto illeggibile dal Tribunale, mentre l'appellante ne ha indicato la rimborsabilità in quanto relativo all'acquisto di un paio di scarpe da uomo, facenti parte del corredo richiesto dalla scuola frequentata dal figlio;
a tal fine, ha depositato una copia leggibile del medesimo documento.
Anche a superare il rilievo in ordine alla illeggibilità, si fa rilevare come manchi la prova della riferibilità della spesa al corredo scolastico iniziale richiesto dalla scuola pubblica frequentata da In caso di frequentazione di una scuola privata, per il rimborso Persona_1
è previsto il preventivo accordo dei genitori, che nel caso concreto non risulta raggiunto.
Considerazioni analoghe valgono per il doc. 11, che riporta un oggetto illeggibile e che è, comunque, intestato a . Con riguardo ad esso, l'appellante si è limitata a Parte_1 precisare che si tratta del costo sostenuto per l'acquisto di una cintura facente parte della divisa scolastica richiesta dalla scuola frequentata dal figlio, ma non ha dimostrato la natura giuridica pubblica della scuola e quindi la rimborsabilità della spesa senza preventivo accordo.
In ordine ai docc. 12, 13, 14 e 15 l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia escluso il rimborso delle spese in essi indicate sul presupposto della mancanza di prova che si riferissero a un istituto scolastico pubblico, nonostante non avesse contestato tale profilo, CP_1
ma avesse incentrato la propria opposizione sul fatto che fossero redatti in lingua spagnola.
In realtà, alla pag. 8 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1
ha rilevato proprio la natura giuridica privata della scuola alla quale si riferiscono le spese.
La natura pubblica della scuola frequentata dal figlio non è stata dimostrata in causa.
Pertanto, le spese in esame non sono rimborsabili.
Con riferimento ai docc. 16 e 17, è stata riproposta la censura relativa alle spese di cancelleria ed è stato in ogni caso sostenuto che in Colombia l'anno scolastico ha inizio nel mese di gennaio.
In mancanza di prova della suddetta allegazione (la quale non costituisce fatto notorio), il
Tribunale ha correttamente escluso il diritto al rimborso.
Per il doc. 18, relativo all'acquisto di una “camiseta”, così come per il doc. 25, relativo all'acquisto di una “camiseta” e di un “bolsa” (rectius, a ben vedere, di due camicie e di una borsa), è sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione al doc. 11. Anche in questo caso si tratta di acquisti che secondo la tesi di riguardano la divisa scolastica Parte_1
del figlio, ma di cui non vi è prova che si riferiscano a una scuola pubblica.
Pertanto, in mancanza di accordo preventivo, sono costi non rimborsabili.
pagina 8 di 11 Con riguardo ai due documenti menzionati da ultimo, oltre che ai docc. 23 (relativo all'iscrizione a un campeggio), 27 e 28 (relativi a spese di iscrizione scolastica), 30 (relativo all'acquisto di uno stetoscopio e di un camice da medico) e 31 (relativo all'acquisto di un computer con custodia), l'appellante ha dedotto la genericità delle contestazioni formulate da
(il quale ha incentrato le proprie doglianze sulla mancanza di traduzione italiana CP_1
o sulla apparente intestazione degli scontrini o delle ricevute a ) e la conseguente Parte_1
erroneità della decisione del Tribunale, che avrebbe dovuto, per ciò solo, ritenere dimostrate le circostanze allegate, senza possibilità di accogliere l'opposizione sulla base di argomentazioni diverse da quelle formulate dall'opponente.
A questo proposito, occorre rammentare che la parte gravata dell'onere di dimostrare un determinato fatto è tenuta “a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica
o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. n. 2223/2022).
In altri termini, il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., non trova applicazione con riferimento ad un evento esterno alla sfera conoscitiva e volitiva della parte nei cui confronti vengono allegate determinate circostanze.
Nel caso in discussione, si tratta di fatti dei quali non era a conoscenza;
pertanto, CP_1
il Tribunale ha correttamente esaminato la fondatezza della pretesa di facendo Parte_1 applicazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e ha condivisibilmente escluso la rimborsabilità delle spese di cui ai documenti sopra menzionati, in mancanza di prova:
- quanto al doc. 25, della riferibilità di esso a una gita senza pernottamento;
- quanto ai docc. 27 e 28, della pertinenza delle spese all'iscrizione un istituto scolastico pubblico;
- quanto ai docc. 30 e 31, della imputabilità delle spese ad esigenze scolastiche di
[...]
Persona_1
In relazione ai docc. 32 e 33, ha censurato la decisione del Tribunale per non Parte_1
avere tenuto in considerazione che non ha contestato il pagamento delle spese CP_1
universitarie in essi contemplate, ma esclusivamente la mancanza dell'accordo preventivo.
Anche in questo caso, non essendo il pagamento destinato a lo stesso non poteva CP_1 averne conoscenza e non aveva quindi l'onere di contestarlo ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 9 di 11 Sotto altro profilo, sono da disattendere le deduzioni di in merito al valore di Parte_1
quietanza del doc. 33 in relazione al pagamento della iscrizione del figlio all'università. Si tratta infatti di una certificazione del costo della suddetta iscrizione, dalla quale non può evincersi l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sono utilizzabili i documenti depositati dall'appellante nella fase di appello, in ragione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Infine, non vi è prova che l'iscrizione riguardi una università pubblica e che quindi la spesa sia rimborsabile anche in assenza di accordo.
3. Spese extrascolastiche
L'unica spesa riconducibile alla voce “spese extrascolastiche” è quella risultante dal doc. 8 (relativo all'acquisto di una t-shirt).
Con riguardo ad esso, ha sostenuto che si tratti di acquisto resosi necessario per Parte_1
consentire al figlio la partecipazione ad attività di oratorio e di grest e ha censurato la decisione del
Tribunale che ha rigettato la domanda di rimborso in ragione della assenza di prova della suddetta allegazione, nonostante non l'avesse contestata, ma avesse invece eccepito CP_1
l'insussistenza di elementi obiettivi da cui evincere che la t-shirt fosse destinata al figlio.
Sul tema dell'onere di contestazione, si richiamano le considerazioni già sopra svolte, trattandosi ancora una vola di fatti estranei alla sfera di conoscenza dell'appellato. In ogni caso, Parte_1 non ha dimostrato, essendo gravata del relativo onere probatorio e non potendo essere invocata alcuna presunzione, la riferibilità dell'acquisto a . Persona_1
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore di le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate applicando gli CP_1
importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 797/2024, pubblicata il Parte_1
30/04/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente grado CP_1
di appello, liquidate in euro 2.419,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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