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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 19 di RACL dell'anno 2021, proposta da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Perria Parte_1 con studio in Oristano che, in virtù dei poteri conferiti nella procura speciale stesa a margine del ricorso in appello, elegge domicilio in Cagliari presso l'avv. Tonella Dessì
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio
[...] in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, sia Per_1 congiuntamente che disgiuntamente
APPELLATO
Conclusioni: Per l'appellante: Voglia la Corte “a. riformare la sentenza impugnata e, in adesione ai motivi d'appello, accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado ovvero: - accertare e dichiarare che la patologia dedotta in causa, ovvero asma bronchiale, ha eziologia lavorativa e che quindi costituisce una malattia professionale;
- accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, all'appellante sono derivati postumi di danno biologico nella misura del 6% ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio nonché accertare e dichiarare, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti indicati in atti (doc. B, prod. 12-15), che il danno biologico complessivo residuato all'appellante è pari al 18% ovvero, in subordine, determinarlo in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 13 D.
Lgs. n. 38/2000; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 all'appellante l'indennizzo – in capitale o in rendita - di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, con maggiorazione di interessi dalla data di maturazione del diritto e secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
b. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Per l' appellato: Voglia la Corte“IN VIA PRINCIPALE - dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per CP_1
l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio. IN SUBORDINE - nella denegata ipotesi di soccombenza, ravvisare, ai sensi e nei termini di cui alla superiore espositiva, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese nel doppio grado di giudizio, adottando gli opportuni e conseguenti provvedimenti.”
Svolgimento del processo CP_ Con ricorso depositato il 2 maggio 2017, aveva convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale Parte_1 di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre di avere lavorato dal 1977 all'attualità come falegname alle dipendenze di diverse ditte meglio elencate nel punto 1) del ricorso e di essere stato esposto all'inalazione delle polveri di legno e delle sostanze tossiche presenti nelle vernici e nei solventi utilizzati, e cioè vernici poliuretaniche, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere, solo ultimamente sostituite con vernici ad acqua.
In particolare, in qualità di falegname, egli svolgeva il suo lavoro in media per cinque giorni a settimana e otto ore al giorno, occupandosi, quotidianamente, di eseguire attività di “taglio a misura, sagomatura, squadratura, levigatura e chiodatura manuale di tavole in legno per realizzare porte, finestre, infissi e mobili attraverso l'uso di seghe anche manuali, pialle e rasiere manuali, frese anche manuali, raspe e lime, morsetti, sergenti e serra-giunti, scalpelli, sgorbie, trapani, martelli, cacciaviti, pinze e tassellatori”, oltre che di “rifinitura manuale del legno ovvero carteggiatura
e stuccatura mediante l'impiego di carta abrasiva e stucco; verniciatura del legno con vernici poliuretaniche, diluenti, smalti
e impregnanti, attraverso l'uso di pennelli ovvero di pistole da verniciatura e di lucidatura a mano del legno con l'impiego di solventi e cere”, impiegando vari utensili come “trapano, pialla, sega circolare, seghetto alternativo, levigatrice, troncatrice e toupie (fresatrice)” , i quali, durante il loro funzionamento, diffondevano nell'ambiente le polveri del legno ed anche “manuali come martelli, seghe, scalpelli, tenaglie, pinze e cacciaviti”, sempre in ambienti chiusi, all'interno di laboratori privi di impianto di aspirazione e rigenerazione dell'aria, spesso omettendo di indossare le mascherine di protezione.
Ritenendo di avere contratto, nell'esercizio di tali lavorazioni, svolte per circa trentotto anni al momento della domanda amministrativa, e a causa dell'esposizione alle polveri del legno, oltre che agli allergeni delle vernici e delle altre sostanze sopra indicate, asma bronchiale di origine professionale, malattia professionale tabellata del comparto della lavorazione del legno (voci 41 e 51 lettera C delle tabelle di cui al DM 9 aprile 2008 e voci 20 CP_ e 23 della lista 1, gruppo 4 di cui al DM 10 giugno 2014) in data 04.09.2015 aveva presentato all' domanda di indennizzo, senza esito, dal momento che sia la domanda che il successivo ricorso in opposizione erano stati rigettati, tanto che si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della denunciata malattia professionale ed il conseguente indennizzo di legge, corrispondente ad un danno biologico CP_ del 6%, di cui ha domandato il conglobamento con i pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall nella complessiva misura del 12%, (4% per discopatia lombare;
8% per tendinopatia della cuffia dei rotatori;
2% per epicondilite e 3% per sindrome del tunnel carpale) con conseguente danno biologico complessivo da quantificarsi nella misura del 18%, ovvero in quella, diversa, risultante in causa. CP_ L' si era costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza della domanda proposta da Parte_1 contestando sia l'esistenza della patologia denunciata, sia il nesso eziologico, sia le mansioni descritte nel medesimo ricorso, “di cui il ricorrente dovrà fornire rigorosa prova”, rinviando infine a quanto già espresso dal CP_ medico nelle note del 29.08.2017 in atti.
*
Il Tribunale di Oristano, istruita la causa con prove documentali e testimoniali e con consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 207 del 19.11.2020 aveva rigettato la domanda formulata da aderendo alle Parte_1 valutazioni conclusive del CTU nominato, che lo aveva ritenuto affetto da “asma bronchiale allergico con sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari, in buon controllo farmacologico”, di cui aveva escluso l'origine professionale poiché “il tipo di asma allergico sviluppato dal Sig. , per quanto possa apparire suggestivo un Parte_1 rischio di esposizione professionale a vernici e polvere di legno, risulta in questo caso legato soltanto a una sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari comunemente presenti nell'ambiente”, sicché la causa non poteva ascriversi all'attività lavorativa svolta quale falegname.
Il consulente d'ufficio aveva specificato che il tipo di allergia bronchiale sviluppata dal ricorrente era “legata ai pollini di alcune piante erbacee quali le graminacee e la lanciuola, oltre che della pianta della betulla” come espressamente riportato nei referti medici allegati agli atti, ed in particolare nel referto della visita pneumologica praticata il
7.08.2017, mentre, riguardo all'ipotesi di asma bronchiale da esposizione professionale a vernici e polvere di legno da più parti suggerita, aveva aggiunto l'ausiliario, “c'è da riferire che però agli atti non figura alcuna refertazione, né si fa alcuna menzione a test allergologici (Prick-test/ RAST tests) con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, esami invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa”.
Da ciò la conclusione che “la sensibilizzazione ad antigeni ubiquitari insieme all'assenza di specifici tests positivi per antigeni specifici professionali (ad es.: prodotti chimici quali gli isocianati contenuti nelle vernici poliuretaniche e diluenti)” portasse ad escludere la sussistenza dell'eziopatogenesi lavorativa.
D'altra parte, aveva aggiunto il Ctu, se da una parte dalle notizie anamnestiche e dalle testimonianze era emerso che il ricorrente era stato “con buona verosimiglianza esposto all'inalazione di polvere di legno, come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in una falegnameria”, dall'altra non erano stati resi dal ricorrente, ”a cui invero spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità trattandosi di malattia professionale non tabellata, dati oggettivi circa
l'eventuale superamento nell'ambiente di lavoro frequentato dei valori limite di esposizione occupazionale a polveri di legno in grado di indurre effetti polmonari lesivi come quelli contenuti nelle direttive” europee, in particolare la Dir. Europea
2004/37 del 29.04.2004 (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro), la quale classifica come cancerogeni i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro, stabilendo “un limite di esposizione occupazionale (OEL) pari a 5 mg/m3 (valore già indicato nella Direttiva
Europea 1999/38) misurato su un periodo di 8 ore come frazione inalabile…”.
Il Tribunale, quindi, ritenendo la consulenza tecnica “correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici, procedurali o metodologici”, ne aveva condiviso le conclusioni rigettando la domanda, dichiarando interamente compensate le spese processuali in quanto il ricorrente aveva un prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che escludeva perciò la temerarietà dell'azione esperita. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
Motivi della decisione
ha domandato la riforma della sentenza perché ingiusta e fondata sulle errate conclusioni cui era Parte_1 giunto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva escluso l'origine professionale dell'asma bronchiale allergica riscontrata, nonostante il lavoratore fosse stato esposto in modo continuativo all'inalazione di isocianati derivanti da vernici poliuretaniche e altri prodotti utilizzati in occasione del lavoro come falegname, come confermato dai diversi testi sentiti e dai documenti prodotti, omettendo anche di pronunciarsi sulla documentazione medica, rilevante e dirimente, prodotta in corso di giudizio.
E di tale documentazione sopravvenuta, già depositata nel giudizio di primo grado il 18.10.2020, ha quindi chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in questo grado del giudizio, riproponendo al contempo istanza di rinnovazione della CTU sulla base di tali ultime allegazioni.
Ha, quindi, sviluppato i due motivi di appello di seguito riportati.
1) “Circa l'esposizione a valido rischio morbigeno.”
L'appellante ha esposto che, come risultante dall'estratto conto previdenziale in atti e dalle deposizioni testimoniali, egli aveva lavorato come falegname alle dipendenze di diverse ditte e società per circa trentanove anni (alla data del giudizio di primo grado), continuativamente dal 1977.
Nel dettaglio, i testimoni escussi nel primo grado, confermando le mansioni dedotte in ricorso, avevano riferito una serie di circostanze rilevanti ed in particolare dal teste collega di lavoro dal 1990 Testimone_1 all'attualità, si era appreso che provvedeva “alla rifinitura manuale con carteggio stuccatura”, “alla Parte_1 verniciatura utilizzando diluenti, smalti ed impregnanti, con uso di pennelli e pistole verniciatura”, “alla lucidatura del legno con utilizzo di solventi e cere”, utilizzando “il trapano, la pialla, le seghe e seghetti, levigatrici” e che l'attività lavorativa del medesimo si svolgeva “in ambienti chiusi e nei laboratori che sono privi di impianti aspiranti”, nonché che utilizzava anche varie attrezzature che diffondevano “nell'ambiente dove si lavora delle polveri di legno”,
“vernici, solventi ed impregnanti” e che “solo ultimamente fa uso di vernici ad acqua. Ha fatto uso delle mascherine ma in modo non continuativo durante l'intero orario di lavoro”.
Tali modalità di lavoro erano state confermate dal secondo teste di parte ricorrente, suo Testimone_2 collega di lavoro dal 1981 al 1985, che aveva riferito anche della ultima falegnameria in cui operava con Pt_1 il fratello, ma anche dai testi dell'istituto resistente, datori di lavoro di in epoca risalente, che avevano Pt_1 confermato l'espletamento di mansioni morbigene da parte sua: ed infatti, nonostante il teste , Tes_3 suo datore di lavoro dal 1980 al 1985, avesse riferito che la falegnameria era dotata di impianto di aspirazione e che gli operai facevano uso di mascherine di protezione, a seguito di specifiche domande di approfondimento, aveva ammesso che “la falegnameria era dotata di uno scantinato nel quale il ricorrente provvedeva alla verniciatura dei manufatti in legno. Lavorava per 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Non ricordo quante ore dedicasse alla verniciatura durane le otto ore di lavoro giornaliero. Nello scantinato era presente una ventola e non era dotto (dotato, Tes_ n.d.a.) di aspiratore” e così pure il secondo teste di parte resistente, , socio di , che aveva in Testimone_4 particolare affermato che “lo scantinato non era dotato di impianto di aspirazione. Preciso che il ricorrente ha lavorato anche nei nuovi locali della falegnameria che erano dotati di impianto di aspirazione. Non ricordo per quanti anni ha lavorato nei nuovi locali della falegnameria se non ricordo male due anni”.
Tutti i testimoni avevano, quindi, concordemente riferito che era stato esposto alle polveri di legno, Pt_1 nonché agli isocianati presenti nelle vernici poliuretaniche, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere utilizzati, e per la considerevole durata di trentanove anni.
Si trattava di agenti causali tipici e tabellati dell'asma bronchiale, ha evidenziato l'appellante, a fronte di una malattia professionale tabellata del comparto della lavorazione del legno, secondo le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui al D.M. 9.4.2008: nella voce n. 41 l'agente causale dell'asma era indicato nelle “lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche” (presenti nelle vernici, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere) mentre la voce n. 51 lettera C) indicava un ulteriore agente patogeno nelle “lavorazioni che espongono a polveri di legno”.
Ed una conferma era possibile rinvenire, nella nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 10.6.2014,
Lista 1, Gruppo 4, le voci n. 20 e n. 23, ove l'agente causale dell'asma bronchiale era parimenti indicato nell'esposizione a polveri di legno ed isocianati.
Né poteva trascurarsi il fatto che si trattasse di una patologia estremamente diffusa nel settore della lavorazione CP_ del legno, tanto che l' aveva dedicato all'argomento un'apposita pubblicazione scientifica, intitolata Il rischio professionale nella falegnameria artigiana, ove si attestava che l'asma bronchiale registrava una considerevole diffusione in tale ambito lavorativo e che anche gli studi epidemiologici condotti dalla Asl avevano Parte_2 rilevato tale correlazione, precisando che fra i “principali effetti sulla salute provocati dalla esposizione a polveri di legno” vi è l'asma bronchiale.
2) “Circa l'erroneità dell'accertamento peritale e la necessità di rinnovazione della CTU”.
L'appellante ha censurato la sentenza per avere mutuato le argomentazioni erronee poste alla base della relazione peritale, cui erano state rivolte, tra l'altro, specifiche osservazioni alle quali il consulente non aveva dato concludente risposta.
Innanzitutto, il consulente di ufficio aveva dato una lettura parziale ed errata della relazione del prof. Per_2
del 16.07.2015, ritenendo che in data 16 luglio 2015, avesse certificato l'esistenza di un'asma bronchiale
[...] allergico con sensibilizzazione nei confronti di agenti ubiquitari, legata cioè ai pollini, omettendo di valutare la conclusione a cui era addivenuto lo specialista, il quale aveva specificato che “è verosimile che il signor Parte_1 sia sofferente di asma bronchiale da isocianati, successiva all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione del lavoro”, così specificando la diagnosi generica di asma bronchiale allergico con sensibilizzazione nei confronti di agenti ubiquitari.
Il giudizio del Prof. era fondato proprio sulla valutazione dell'anamnesi lavorativa di , con Per_2 Parte_1 evidenziazione dell'esposizione professionale alle polveri di legno ed agenti chimici contenuti in solventi e vernici, cui era stato esposto nell'arco del suo trascorso lavorativo ed, inoltre, tale giudizio aveva trovato conferma nella copiosa documentazione in atti, ovvero, nel referto del 27.10.2016 con diagnosi di “broncopatia cronico-ostruttiva derivante alle inalazioni delle polveri presenti nel luogo di lavoro e dalle vernici usate in falegnameria”
e nei referti delle visite pneumologiche del 7.11.2017, del 26.6.2018 e del 8.1.2019 con diagnosi di “asma bronchiale allergica … esposizione professionale a vernici e polvere di legno”, ma il consulente tecnico d'ufficio, alla cui attenzione erano stati portati tali argomenti di contestazione, non aveva dato risposta alcuna.
Né era condivisibile la circostanza che si trattasse di allergia bronchiale legata ai pollini di alcune piante erbacee come affermato dal consulente, che aveva fatto riferimento al referto della visita pneumologica del 07/08/2017 in cui era certificata la positività ai test allergologici (prick test) per questo genere di sostanze, dal momento che positività ai test non significa origine ubiquitaria dell'asma bronchiale, tanto più in presenza di emergenze di segno contrario e cioè i referti in atti che attestavano che soffriva della patologia per tutto l'anno e anche Pt_1 durante i mesi in cui i pollini di graminacee o lanciuole non erano presenti.
Quanto all'onere della prova, ha rilevato l'appellante, il riferimento ai valori limiti di inalazione indicati nelle direttive comunitarie riguardavano le patologie di tipo oncologico ed il consulente aveva anche errato nel ritenere non tabellata l'asma bronchiale, che invece lo era per la tipologia di lavorazioni svolte, e neanche le tabelle indicavano valori limite di esposizione, con conseguente erroneità della consulenza sotto il profilo giuridico e cioè per aver equivocato il concetto di malattia tabellata e di metodo per aver fatto riferimento a studi epidemiologici non conferenti perché relativi a patologie oncologiche.
Infine, avuto riguardo agli accertamenti richiamati a pagina 18 dell'elaborato peritale, ritenuti assenti dal consulente e cioè test allergologici con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa, come già rilevato nelle osservazioni alla bozza peritale rimaste senza risposta, il consulente avrebbe dovuto disporre gli accertamenti ritenuti necessari per rispondere al quesito, soprattutto perché aveva ritenuto in astratto possibile la derivazione professionale dell'asma come riportato alla pagina 19 dell'elaborato peritale (“da una parte dalla raccolta delle notizie anamnestiche disponibili e dalle testimonianze rese in sede di ricorso dobbiamo dedurre che il sia stato con buona verosimiglianza esposto Pt_1 all'inalazione di polvere di legno”).
Ed infatti, proprio per tali motivi, si era sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il centro di Medicina Pt_1 del Lavoro dell'Università di Cagliari, mentre erano ancora in corso le operazioni peritali, confermativi dei referti già presenti in atti, che avevano attestato la natura professionale dell'asma bronchiale denunciata, documenti di cui aveva domandato l'ammissione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in quanto refertazione medica sopravvenuta, sulla quale il Tribunale aveva omesso qualsivoglia pronuncia e che dimostrava chiaramente l'origine professionale della patologia attraverso la sottoposizione non a Rast test, non praticabile in Sardegna e ritenuto dal valore predittivo diagnostico molto basso, ma attraverso un test di broncoprovocazione specifica ad isocianati che, essendo rischioso per la vita dell'assicurato (esponendolo a shock anafilattico), poteva essere eseguito solo in un ospedale in cui vi fosse il reparto di rianimazione.
Il test era stato perciò eseguito presso la locale struttura universitaria ospedaliera dedicata, ricreando le condizioni lavorative dell'appellante, facendogli cioè eseguire lavori di verniciatura in esito ai quali era emerso che, dopo appena cinque minuti di esposizione alle vernici poliuretaniche usate sul posto di lavoro, aveva dovuto interrompere il test per significativa sintomatologia respiratoria, confermata sia dalla auscultazione polmonare che dalla spirometria post esposizione, che aveva evidenziato una significativa broncocostrizione, come da referto in atti (doc. 37). E sull'acquisizione di tale referto, che confermava la diagnosi già fatta il 16.07.2015, dal quale il Tribunale avrebbe dovuto inferire validi argomenti per disporre la rinnovazione della CTU, ha concluso l'appellante, il primo giudice non si era pronunciato nonostante le istanze in tal senso rivoltegli alle udienze del 27 ottobre e del 19 novembre 2020.
Da ciò, ha rilevato l'appellante, la necessaria ammissione in questo grado del giudizio della refertazione medica sopravvenuta, già depositata telematicamente in primo grado il 18/10/2020, possibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e la conseguente rinnovazione delle operazioni peritali, che avrebbero certamente condotto alla riforma della sentenza impugnata.
* CP_ L' ha resistito, opponendosi peraltro all'acquisizione della documentazione sopravvenuta in corso di causa trattandosi di acquisizione che sarebbe del tutto irrituale in quanto non giustificabile in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che si riferisce ai documenti con i quali si intende dar conto degli aggravamenti verificatisi nel corso del processo, come risultante chiaramente dal tenore della norma, mentre i documenti nel caso di specie erano preordinati al fine di provare il nesso causale che, al pari della prova della stessa malattia, deve essere provato attraverso le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, al quale avrebbe Pt_1 dovuto allegare i test allergologici, ai quali ben avrebbe potuto sottoporsi immediatamente, senza attendere gli sviluppi del giudizio e delle operazioni peritali per decidere di eseguirli, peraltro tardivamente, di sua spontanea iniziativa, quando l'istruttoria era ormai giunta a conclusione.
Nè poteva dolersi che il consulente non avesse disposto l'esecuzione di tali test, essendo la consulenza Pt_1 non un mezzo di prova vero e proprio, ma un adempimento istruttorio che viene esperito per acquisire elementi di conoscenza di tipo tecnico, attraverso la valutazione delle prove già acquisite al processo e non certamente per sopperire alle carenze probatorie della parte, dovendo invece l'ausiliario formulare il proprio responso sui documenti ritualmente in atti, come correttamente aveva fatto il dott. nell'odierno processo, prendendo Per_3 atto del fatto che gli specifici test non erano presenti nella documentazione allegata. CP_ Ed in ogni caso, ha rilevato l' tali test erano stati ritenuti superflui non solo dall'ausiliario, ma anche dallo stesso consulente di parte del ricorrente, evidentemente perché i dati clinici ed anamnestici non inducevano a ricondurre al contesto di lavoro l'origine della patologia.
E d'altra parte, ha concluso l'istituto, in ipotesi contraria, qualora si fosse ritrovata in tali documenti una prova dell'origine professionale della patologia era necessario considerare che il quadro probatorio esistente al momento dell'instaurazione della lite era sfavorevole per il ricorrente, perché mancavano tali test, sopraggiunti solo in corso di causa, rendendo così motivato e legittimo il diniego amministrativo e i motivi di resistenza, con la conseguenza che un'eventuale soccombenza dell'istituto si era verificata sulla base di elementi nuovi e sopravvenuti, con tutte le inevitabili conseguenze in tema di spese di lite, da compensarsi perciò integralmente.
*
I due motivi di appello sono fondati per le ragioni che seguono.
Ritiene, peraltro, il collegio di dover premettere che il consulente nominato nel giudizio di primo grado aveva ribadito le proprie conclusioni, anche in esito alle osservazioni del consulente di parte nominato da che Pt_1 aveva evidenziato come la documentazione medica già in atti confermasse la derivazione professionale dell'asma bronchiale, rilevando che il test allergologico attestante la sensibilità agli agenti ubiquitari non escludeva necessariamente tale origine professionale e rilevando che, anzi, vi erano emergenze in senso contrario, dato che i sintomi dell'asma non si manifestavano in solo nei periodi dell'anno in cui sono Pt_1 presenti i pollini, ma durante tutto l'anno, poiché era nel corso di tutto l'anno che era quotidianamente Pt_1 esposto a polveri del legno ed isocianati, come abbondantemente e dettagliatamente riferito dai testimoni.
Inoltre, aveva osservato il consulente di parte di contrariamente a quanto affermato dal consulente Pt_1 tecnico d'ufficio, la malattia denunciata era tabellata, e pertanto, non era richiesta la prova dell'inalazione di specifiche quantità di sostanze nocive, peraltro riferite nelle direttive citate alle patologie di tipo oncologico e non all'asma, trattandosi al contrario di una patologia estremamente diffusa nel settore della lavorazione del CP_ legno come attestato sia da alcune pubblicazioni scientifiche, tra le quali quella edita dall dal titolo “Il rischio professionale nella falegnameria artigiana” (doc. 19 in atti a pag. 15), sia dagli studi epidemiologici condotti dalle
Asl che avevano evidenziato che, tra i principali effetti sulla salute provocati dall'esposizione a polveri di legno, vi era l'asma bronchiale (doc. 20 in atti a pag. 42), tanto più che aveva lavorato per circa quarant'anni Pt_1 esposto agli allergeni sopra precisati, in ambienti chiusi e spesso privi di impianti di aerazione, come emerso dalle prove testimoniali acquisite.
A tali osservazioni, infatti, il consulente aveva replicato rilevando di dover ribadire il proprio giudizio di non sussistenza della tecnopatia in questione, almeno allo stato attuale, “potendosi, ad oggi, far riferire l'origine dell'asma bronchiale soltanto a comuni allergeni ubiquitari e non a specifiche sostanze presenti nell'ambiente lavorativo, così come è fin qui chiaramente emerso dalla documentazione sanitaria agli atti”.
Aveva poi rilevato come anche dalle più recenti prescrizioni specialistiche, inerenti ad esami allergologici cui il ricorrente aveva deciso di volersi sottoporre di sua iniziativa, il cui esito effettivo non era ancora in quel momento noto, la diagnosi dell'asma professionale fosse ancora ad oggi sospetta e tutta da addivenire, non potendosi peraltro escludere altre patologie respiratorie al momento misconosciute, quali l'OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno), essendo stata rilasciata dal medico curante del ricorrente anche una prescrizione rivolta all'accertamento di un disturbo respiratorio che nulla avrebbe a che vedere con una patologia di carattere professionale ed in assenza di riscontri sulla sussistenza dello sviluppo di una forma d'asma professionale, rilevando che non rimaneva che concludere, almeno sul piano medico legale, negativamente la vicenda in questione “a meno che il Giudice non ritenga, ai fini di giustizia, di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito degli accertamenti (NON RICHIESTI DALLO SCRIVENTE) a cui il diretto interessato si è deciso, soltanto di recente e successivamente all'invio della bozza di sottoporsi e del cui esito nulla è dato ancora sapere”.
Va poi considerato che, con note di trattazione scritta in data 29.02.2020 e 18.10.2020, il ricorrente aveva effettuato il deposito telematico di alcune refertazioni mediche sopravvenute, in particolare producendo prima referti e prescrizioni risalenti al mese di febbraio 2020 (documenti da 31 a 36) e poi referti dei mesi di agosto e settembre 2020 (documenti da 37 a 40), di cui all'udienza del 27.10.2020 aveva chiesto l'ammissione, ai sensi art. 149 disp. att. c.p.c., esponendo che il Rast test indicato come necessario dal consulente tecnico d'ufficio per la diagnosi della patologia denunciata non solo non era eseguibile in Sardegna in quanto metodica superata, ma costituiva anche un test non specifico e di basso rilievo diagnostico rispetto al più preciso, ma anche più rischioso, test di broncoprovocazione specifica con vernici poliuretaniche.
E tale test, al quale egli si era sottoposto, benché fosse notevolmente invasivo dato che esponeva il paziente allergico al rischio di shock anafilattico, presso il Centro di Allergologia del Policlinico Universitario di
Monserrato, dove era presente il reparto di rianimazione, aveva confermato l'origine professionale della patologia in quanto - cui era stata peraltro praticata spirometria basale prima dell'esposizione a Pt_1 isocianati, che non aveva evidenziato significativa broncostrizione e che dopo esposizione a soli solventi non aveva evidenziato sintomi o segni respiratori - dopo un'esposizione di appena cinque minuti alle vernici poliuretaniche usate di norma sul posto di lavoro (verniciatura a spruzzo con uso di compressore di un foglio di compensato posto su un tavolo), aveva dovuto interrompere il test per significativa sintomatologia respiratoria (dispnea, tosse, sibili espiratori) confermati anche all'auscultazione polmonare e dalla significativa broncostrizione rilevata alla spirometria post-esposizione, con riduzione del FEV1 da 2.54L a 1.85L.
Da ciò la domanda, rivolta da al primo giudice, di dare incarico integrativo al CTU perché riesaminasse Pt_1 il caso tenendo conto della documentazione sopravvenuta, come del resto lo stesso CTU aveva dichiarato disponibilità a fare licenziando la perizia o, in subordine, di procedere al rinnovo delle operazioni peritali in quanto fondate su presupposti diagnostici insufficienti, a fronte di documentazione ritenuta da non Pt_1 tardiva, ed ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c, perchè mera prosecuzione e conferma della precedente diagnosi fatta dal Dipartimento Universitario di Allergologia nel 2015, versata in atti fin dal deposito del ricorso e perché decisiva ai fini della decisione come confermato dallo stesso CTU.
Il primo Giudice, invece, che non aveva provveduto in merito alle predette istanze, neppure negativamente, aveva emesso sentenza e, sulla base delle ragioni indicate nella relazione peritale, che aveva ritenuto condivisibili, aveva rigettato la domanda di Pt_1
Ciò premesso, la Corte, ha preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale, nel quale il consulente, che pure aveva precisato di poter dedurre, in ragione della raccolta delle notizie anamnestiche disponibili e delle testimonianze rese in sede di ricorso, che l'assicurato fosse stato “con buona verosimiglianza esposto all'inalazione di polveri di legno, come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in falegnameria”, aveva comunque negato l'origine professionale dell'asma bronchiale allergico da cui era pacificamente affetto, pur avendo più volte, Parte_1 sottolineato l'assenza di test allergologici - ed in particolare di prick test e rast test - con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunziate, indicati nell'elaborato peritale come invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa (in fondo a pag. 18 si legge “con riguardo all'ipotesi da più parti suggerita che il Sig. Pt_1 sia sofferente di asma bronchiale da esposizione professionale a vernici e polvere di legno, c'è da riferire che però agli atti non figura alcuna refertazione né si fa alcuna menzione a test allergologici (Prick-test/RAST tests) con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, esami invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa) ed a pag.
19 ancora “la sensibilizzazione ad antigeni ubiquitari insieme all'assenza di specifici test positivi per antigeni specifici professionali (ad es.: esempio prodotti chimici quali isocianati contenuti nelle vernici poliuretaniche e diluenti) porta ad escludere la sussistenza dell'eziopatogènesi lavorativa”), precisando altresì che, “per quanto appena discusso non resta che concludere che il tipo di asma allergico sviluppato dal Sig. per quanto possa apparire suggestivo un rischio di Pt_1 esposizione professionale a vernici e polveri di legno, risulta in questo caso legato soltanto ad una sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari comunemente presenti nell'ambiente” (pag. 20).
E concludendo, in risposta alle osservazioni critiche pervenute dal difensore di , aveva ribadito il Parte_1 proprio giudizio “di non sussistenza, almeno allo stato attuale, della tecnopatia in oggetto”, riferibile soltanto a comune allergeni ubiquitari, rilevando come comunque la diagnosi dell'asma professionale restasse, anche all'esito delle prescrizioni specialistiche più recenti inerenti ad esami allergologici ancora al momento sospetta e tutta da addivenire non potendosi escludere altre cause, in assenza di riscontri circa la sussistenza dello sviluppo di una forma d'asma professionale, a meno che il giudice, a fini di giustizia, non ritenesse di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito di accertamenti che il consulente non aveva richiesto e cui l'interessato aveva deciso soltanto di recente di sottoporsi, dopo l'invio della bozza, del cui esito ancora al 1 marzo 2020, data in cui l'elaborato peritale era stato depositato, nulla era dato sapere.
Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, pur ritenendo provata con buona verosimiglianza l'esposizione all'inalazione di vernici e polveri di legno, come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in una falegnameria, aveva ritenuto non adeguatamente provato il nesso di causalità tra tale esposizione e la patologia denunciata, rilevando - tra le altre valutazioni effettuate - l'assenza di esami allergologici su allergeni specifici, che sarebbero stati invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa della patologia.
Ed in tal senso deve concordarsi con l'appellante quando evidenzia che il consulente era giunto a tali conclusioni, in merito alla “buona verosimiglianza” dell'esposizione al rischio dedotto, in ragione dell'esposizione ad un valido rischio morbigeno da lui compiutamente allegata in ricorso e provata in causa sia con la produzione dell'estratto conto previdenziale, sia attraverso le dichiarazioni dei testi escussi, che avevano confermato lo svolgimento da parte sua delle mansioni dedotte in ricorso, e cioè quelle di falegname, svolte alle dipendenze di terzi per circa trentanove anni, continuativamente dal 1977 ed ancora al momento del deposito del ricorso, concordemente riferendo della sua esposizione a polveri di legno e a isocianati pacificamente presenti nelle sostanze chimiche, segnatamente vernici poliuretaniche, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere da lui utilizzati nel corso delle lavorazioni svolte, tutti agenti causali tipici e tabellati dell'asma bronchiale..
Leggendo, infatti, le dichiarazioni dei testi sentiti nel corso del giudizio, può dirsi confermato che fin dagli anni
'80 avesse lavorato come falegname per cinque giorni a settimana e per otto ore giornaliere, realizzando Pt_1 manufatti in legno attraverso operazioni di taglio, sagomatura e squadratura del legno con utilizzo di strumenti come frese, e trapani, provvedendo alla rifinitura manuale del legno con carteggio stuccatura, nonché alla verniciatura utilizzando diluenti, smalti ed impregnanti, con pennelli e pistole da verniciatura, legno che poi lucidava con utilizzo di solventi e cere, utilizzando trapani, pialle, seghe, seghetti, levigatrici, martelli, tenaglie e cacciaviti, il tutto in ambienti chiusi e in laboratori privi di impianti aspiranti, respirando la polvere di legno che le attrezzature utilizzate disperdevano nell'ambiente di lavoro ed utilizzando vernici, solventi ed impregnanti, senza fare uso delle mascherine a lui in dotazione in modo continuativo durante l'intero orario di lavoro.
La testimonianze in tal senso provengono non solo dal fratello di che ha dichiarato di avere lavorato con Pt_1 lui dal 1990 fino alla testimonianza resa il 24 aprile 2018, presso la ditta da entrambi gestita, ma anche da un altro collega che aveva lavorato con lui negli anni dal 1981 al 1985 presso la ditta Spanu e Ardu, il teste
[...] che ha reso dichiarazioni conformi, riferendo altresì di essersi recato diverse volte presso la Testimone_2 falegnameria che gestiva con il fratello, dove aveva personalmente constatato che anche lì Pt_1 Parte_1 lavorava in ambienti chiusi, di conseguenza confermando l'attendibilità di , e dai due datori di Testimone_1 Tes_ lavoro e e negli anni dal 1980 al 1985, che hanno riferito come il ricorrente procedesse al taglio del Tes_4 Tes_ legno ( ) e alla verniciatura dei manufatti in legno ( ) in uno scantinato, dove era presente una ventola Tes_4 ma non un impianto di aspirazione, presente invece nei nuovi locali della falegnameria dove peraltro l'appellante avevo lavorato solo negli ultimi due anni ( ). Tes_4
E la Corte ha anche valutato la circostanza che nel giudizio di primo grado, in data 18 ottobre 2020, avesse Pt_1 sottoposto al primo giudice, chiedendone l'acquisizione, la documentazione medica sopravvenuta, contenente gli accertamenti che, pur non espressamente richiesti dal consulente, l'interessato aveva praticato in ragione di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale, che aveva rilevato l'indispensabilità di test allergologici mirati con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, indicandoli come necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa e, implicitamente quindi si comprende, anche al fine di rispondere al quesito postogli, il cui esito aveva acquisito solo dopo il completamento delle operazioni Pt_1 peritali (marzo 2020), come attestato con la produzione di referti risalenti ai mesi di febbraio e di agosto e di settembre 2020 (doc. 21-36 e 37-40 in atti).
E sulla scorta di tali premesse, in considerazione quindi delle risultanze dell'elaborato peritale e delle conclusioni negativamente rassegnate dal consulente sulla vicenda in questione alla pagina 24 dell'elaborato, che aveva specificato “a meno che il primo giudice non ritenga, ai fini giustizia, di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito degli accertamenti (NON RICHIESTI DALLO SCRIVENTE!!!)” a cui il diretto interessato si è deciso, soltanto di recente..di sottoporsi”, successivamente all'invio della bozza, il cui esito non era ancora in quel momento pervenuto, la Corte ha ritenuto di dover acquisire, perché ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, le risultanze degli esami allergologici mirati praticati da Pt_1
E ciò sulla considerazione che, seppure documentazione di formazione successiva alle operazioni peritali, fondata su esami allergologici svolti da di sua iniziativa, attestando fatti secondari necessari a dimostrare Pt_1
i fatti principali, il primo giudice l'avrebbe comunque dovuta acquisire quantomeno d'ufficio (ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), a fronte delle conclusioni rassegante dal consulente, che erroneamente non aveva ritenuto di richiederla per onorare il proprio impegno, che è poi quello di far conoscere al giudice la verità, pur nel rispetto del contraddittorio, essendo presenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le necessarie allegazioni sui fatti costitutivi della domanda proposta, se si considera che aveva ben allegato e Pt_1 documentato il rischio lavorativo cui era stato esposto, indicando nello specifico tutte le circostanze rilevanti in tal senso e portando a conferma delle mansioni svolte e dell'esposizione a polveri di legno e a sostanze chimiche pericolose diverse testimonianze ritenute dirimenti anche dall'ausiliario, documentazione medica a supporto CP_ che attestava il requisito diagnostico e studi scientifici ed epidemiologici, provenienti dall e dalle Asl, che attestavano tali rischi professionali nelle falegnamerie artigiane o di contenute dimensioni, derivanti in particolare dagli agenti chimici e dalle polveri di legno presenti nell'ambiente di lavoro con effetti patologici a carico dell'apparato respiratorio se inalati (doc.ti 19 e 20 di , tanto che il consulente aveva concluso nel Pt_1 senso della buona verosimiglianza dell'esposizione all'inalazione quantomeno delle polveri di legno, aggiungendo che ciò era peraltro implicito nel tipo di lavoro svolto in una falegnameria.
E aveva, in particolare, documentato la sussistenza di una diagnosi di asma bronchiale di natura Pt_1 professionale dovuta all'esposizione alle polveri di legno che aveva respirato, con cui era entrato a contatto negli ambienti chiusi in cui aveva lavorato come falegname e ad allergeni di vernici poliuretaniche e di tutti gli altri materiali, nello specifico diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere, utilizzati senza mascherine ed in ambienti non dotati di impianto di aspirazione nel corso della sua attività professionale, posta cioè in nesso di derivazione causale con l'attività di falegname svolta per circa trentanove anni ed ancora in corso al momento della domanda, peraltro ritenuta erroneamente dal consulente malattia professionale non tabellata - benchè si trattasse di malattia tabellata del comparto della lavorazione del legno, con i conseguenti oneri probatori a carico CP_ dell' - in contrasto con le tabelle delle malattie professionali di cui al DM 9 aprile 2008, considerando le voci
41 lett. a (asma bronchiale da lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche) e 51 lett. c
(asma bronchiale da polveri di legno in lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti), ma anche con le nuove tabelle di cui al DM 10 giugno 2014, con le quali l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denunzia è stato aggiornato , che la contemplavano nella lista 1, gruppo 4, voci n. 20 (Polveri di legno) e 23
(agenti chimici, tra i quali diisocianati), ma anche gruppo 1, voce 50 (diisocianati).
Ed in tal senso fin dal principio deponevano sia la certificazione in data 13 ottobre 2015 a firma del dottor
[...]
, che attesta “asma bronchiale ad eziopatogenesi verosimilmente professionale da isocianati successiva Per_4 all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione di lavoro”, valutata in ragione del fatto che “la dispnea ingravescente con difficoltà espiratoria e tosse” fosse “associata ad algie a livello toracico che insorgono durante l'attività lavorativa e soprattutto nelle operazioni di verniciatura”, valorizzando anche la visita di medicina del lavoro eseguita dal Prof. in data 16 luglio 2015 presso il centro di riferimento del locale Policlinico Universitario e Persona_5 la visita pneumologica con spirometria effettuata il 23 aprile 2015, sempre presso un ospedale pubblico, con sottoposizione a test di provocazione bronchiale aspecifica con metacolina positivo e reversibilità positiva dopo
, sia la certificazione in data 16 luglio 2015, a firma del Porf. , medico del lavoro Persona_6 Persona_2 presso la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari che, dopo aver ricostruito il percorso lavorativo di parte appellante e attestato l'insorgenza nel 2003 di asma bronchiale con rinite allergica, da un lato aveva certificato, sulla base degli esami praticati, asma bronchiale allergico con sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari (in tal senso il test di provocazione bronchiale aspecifica) e dall'altro aveva ritenuto verosimile la diagnosi di asma bronchiale da isocianati, in quanto di insorgenza successiva all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione di lavoro (in tal senso anche altre due certificazioni allegate agli atti in data 27/10/2016 e 13/10/2016).
Vi erano quindi tutte le necessarie allegazioni dei fatti costitutivi della domanda proposta che, una volta rilevata dal consulente la necessità, al fine di certificare l'eziopatogenesi lavorativa della patologia denunciata, di test allergologici più specifici, con positività su allergeni propri delle lavorazioni denunciate, avrebbero dovuto portare lo stesso consulente quantomeno a richiedere tutti i necessari approfondimenti anche in merito ed il primo giudice ad esercitare i poteri, quantomeno d'ufficio, per acquisire gli ulteriori e residui elementi necessari all'accertamento della verità, senza perciò supplire a carenze di allegazione e prova del ricorrente nel primo grado, in relazione agli elementi costitutivi dei diritti azionati.
E ciò in linea con l'orientamento più recente della Suprema Corte secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli ed in osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti di fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda, come non avvenuto nel caso di specie in cui, a fronte delle documentate allegazioni di e dei dirimenti elementi di prova dal medesimo offerti anche in causa, Pt_1 supportate da altrettanto dirimente documentazione medica e studi scientifici, l'esigenza di acquisire esami più approfonditi era sorta per effetto delle conclusioni rassegnate dal consulente che aveva risolto negativamente la vicenda in questione, significativamente precisando “a meno che il giudice non ritenga, ai fini di giustizia”, di acquisire l'esito degli accertamenti allergologici sugli allergeni specifici praticati dall'interessato di sua iniziativa
(su tali principi Cass. n. 12348/2023 e Sez. Un. n. 3086/2022).
Si tratta di principio che deve trovare applicazione a maggior ragione nel rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del consulente incaricato di coadiuvare il giudice, apportando le necessarie cognizioni tecniche e scientifiche al fine dell'accertamento della verità, senza che, in ogni caso, possano rilevare le preclusioni di legge in presenza di compiute allegazioni, come quelle qui operate dall'assicurato, in questo caso erroneamente non esercitati dal primo giudice - benché sollecitato a farlo sia dall'appellante sia, seppure implicitamente, dallo stesso consulente tecnico d'ufficio con le conclusioni rassegnate a pag. 25 dell'elaborato peritale - che nessuna motivazione aveva offerto in proposito ed esercitati perciò, in linea con i principi sopra evidenziati, da questo collegio d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in quanto attinenti a documenti indispensabili ai fini della decisione della causa, rivelatisi dirimenti al fine dell'accertamento della verità, come più volte affermato dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato finale depositato (si veda, su tali principi, Cass. n. 12348/2023 citata).
I “poteri istruttori ufficiosi” accordati al giudice dall'art. 421 (per l'appello dall'art. 437) del codice di procedura civile, sono infatti esercitabili, al ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti, essendo necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto, come avvenuto nel caso di specie, come ben evidenziato dalla giurisprudenza lavoristica, trattandosi di previsioni che assecondano apertamente il fine precipuo, nello specifico rito, in direzione della ricerca della verità materiale del fatto (cfr.
Cass. n. 3086/2022 in particolare a pag. 27).
Si è, infatti, in presenza di un'attività che ha finalità meramente probatoria e si riferisce al perimetro fattuale già desumibile dal ricorso e nel medesimo documentato, non trattandosi del fatto principale posto a fondamento della pretesa, ma di un fatto secondario, l'acquisizione di test allergologici da esposizione ad allergeni specifici a integrazione e conferma dei referti già presenti in atti, da cui desumere in via deduttiva la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da cui il ricorrente, che era risultato con buona verosimiglianza esposto all'inalazione degli allergeni indicati per quasi quarant'anni (come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in una falegnameria), era affetto, che si manifestava peraltro - in costanza di attività lavorativa, non ancora cessata al momento della domanda - nel corso della stessa e tutto l'anno.
E la deduzione di un fatto secondario non è soggetta alle preclusioni dettate per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, qui compiutamente dedotti e supportati con le certificazioni mediche allegate che ponevano non solo diagnosi di asma bronchiale da antigeni ubiquitari, ma anche, e con criterio di verosimiglianza scientifica, diagnosi di “asma bronchiale da isocianati”, in quanto di insorgenza “successiva all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione di lavoro” - a completamento e specificazione della diagnosi generica riferita alla sensibilizzazione da agenti ubiquitari - peraltro confortata in particolare dal referto del 27/10/2016 (doc. 10 in atti), oltre che dalla presenza di asma bronchiale tutto l'anno (quindi non stagionale), e del fatto che si fosse in presenza di una malattia tabellata e, secondo i più accreditati studi scientifici, di una patologia dell'apparato respiratorio correlata a quella specifica attività lavorativa, che si colloca sul piano della prova dei fatti principali.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, la Corte, che pure non ritiene pertinente il richiamo all'art. 149 disp. att. CP_ c.p.c., condividendo in proposito le osservazioni dell' ha ritenuto rilevante ai fini della decisione la documentazione medica di formazione successiva all'introduzione del giudizio di primo grado e alle operazioni peritali in quel giudizio svolte dal dott. e di conseguenza, dopo aver accertato la giustificata Persona_7 impossibilità del dott. di integrare la consulenza già depositata, ha anche ritenuto di dover Persona_7 disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, in quanto nell'elaborato peritale si era fatto più volte riferimento all'assenza di test allergologici, quali prick-test e rast-tests, “con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunziate”, indicati come “invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa” ed il consulente aveva concluso dichiarando espressamente “a meno che il giudice non ritenga, ai fini di giustizia, di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito degli accertamenti”.
Il collegio ha quindi nominato quale consulente il dott. , esperto medico legale, noto alla Persona_8
Corte anche per il rigore tecnico-scientifico, al fine di accertare se la patologia respiratoria sofferta da Pt_1
tenuto conto delle risultanze di causa e alla luce della documentazione medica sopravvenuta, potesse
[...] dirsi originata dall'attività lavorativa di falegname dallo stesso svolta per quasi quarant'anni con criterio di verosimiglianza scientifica.
Il Ctu nominato, all'esito di un attento esame dei documenti prodotti (pagg. 10/11), di una accurata anamnesi lavorativa (pagg. 6/7), nonché patologica remota e prossima (pagg. 7/8), ha concluso che “è affetto Parte_1 da asma bronchiale occupazionale da isocianati (m.p. n. 41)” e che “la forma morbosa respiratoria diagnosticata si configura come malattia professionale tabellata, responsabile di un danno biologico permanente del 5%”.
Difatti, ha spiegato il Ctu, “le accurate indagini disponibili agli atti in causa, con riferimento all'epoca della domanda amministrativa del 2015 e anni seguenti, permettono di riconoscere inequivocabilmente un tipo di asma bronchiale allergico, con il carattere della cronicità”.
Riguardo alla valutazione degli elementi raccolti per documentare il rischio lavorativo, per natura, durata ed intensità, al fine di acclarare se potesse aver agito con un ruolo causale o concausale efficiente nell'insorgenza e decorso della forma morbosa denunciata, ha proseguito il Ctu, le prove testimoniali acquisite avevano chiarito, in modo attendibile, l'esposizione lavorativa dell'assicurato all'azione allergizzante di vernici poliuretaniche, di cui faceva uso abituale in condizioni di rischio per il mancato uso corretto di dispositivi di protezione individuale (DPI), già da molti anni, ben prima della domanda amministrativa.
L'asma occupazionale che qui interessa, ha poi spiegato il Ctu, era riconducibile a sensibilizzazione nei confronti di diisocianati che rientrano fra i componenti delle vernici poliuretaniche utilizzate nel test di broncoprovocazione specifica di cui alla relazione medica del 18/09/2020 in atti e il caso in esame rientrava inequivocabilmente nell'ambito delle malattie professionali tabellate in Industria, precisamente alla voce 41
“Malattie causate da acido cianidrico, cianuri, nitrili, isocianati – lettera a) Asma bronchiale (J45.0) da lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche-18 mesi”.
Ha poi proseguito l'ausiliario rilevando che, nel caso in questione, erano soddisfatti il requisito diagnostico
(asma bronchiale da sensibilizzazione verso componenti vernici poliuretaniche), la natura dell'esposizione lavorativa (lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche) e il tempo massimo dalla cessazione dell'esposizione all'agente causale (18 mesi, anche se fino ad ottobre 2023 era ancora in Pt_1 CP_ attività) con conseguente onere della prova contraria a carico dell segnalando che, in assenza di specifica terapia desensibilizzante, la positività ai test immunoallergici di norma dura tutta la vita.
Ed era significativo, ha proseguito il consulente, che tali dati fossero confermati in causa dai dati anamnestici riferiti all'insorgenza della sintomatologia, dal test di reversibilità con broncodilatatori praticato nel 2015 e dall'azione terapeutica della terapia desensibilizzante assunta con broncodilatatori e corticosteroidei.
La patologia in esame, ha continuato il Ctu, rientrava anche nella voce 50 della Tabella relativa all'Aggiornamento dell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di cui al D.M. 10/06/14,
(“Lista 1 – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità-Gruppo 1-malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6”, nella quale alla esposizione a diisocianati è appunto correlata l'asma bronchiale).
Il Ctu ha poi spiegato che “i diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici…classificati…come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume e, per quanto qui interessa, in vernici e pitture. La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante;
essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell'esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire” ed ha anche confermato quanto precisato nella citata nota del 18/09/2020 a firma della Prof.ssa del Per_9
Policlinico Universitario di Cagliari (doc. 37), che aveva spiegato la ragione della mancata esecuzione di test immunologici per il dosaggio di Ige specifiche (rast o ImmunoCap) contro isocianati con il fatto che all'epoca tali test nella Regione Sardegna non fossero disponibili, ma anche il fatto che il valore predittivo di tali test fosse basso dal momento che solo una minoranza dei soggetti sensibilizzati a isocianati presentava Ige specifiche contro di essi, certamente comunque inferiore a quello del più rischioso test di broncoprovocazione specifica che era considerato il “Gold standard”, praticato in corso di causa da Pt_1
Sulla base di queste considerazioni il Ctu ha concluso, quindi, che “in conformità alla previsione nella Tabella delle malattie professionali ex D.M. 09/04/2008, deve essere qui riconosciuta la natura occupazionale della patologia osservata che può senz'altro trovare indennizzo come malattia professionale tabellata”. D'altra parte, ha poi proseguito il Ctu, “in presenza di patologia per niente distinguibile da analoghe forme morbose legate a fattori extraprofessionali, la qualificazione della natura professionale risiede precipuamente nell'analisi delle condizioni lavorative invocate come responsabili. E nel caso in esame è inequivoca ed ampiamente documentata l'esposizione lavorativa a vernici poliuretaniche che per natura, durata ed intensità è ampiamente sufficiente a produrre la documentata sensibilizzazione. E, di fronte al risultato del test di broncoprovocazione specifica con vernici poliuretaniche, non vale ad escludere la natura tecnopatica della sensibilizzazione la pregressa documentazione di una sensibilizzazione anche verso Per_ allergeni ubiquitari (v. Relazione Medica del 16/07/2015, atti) confermata più di recente (mix graminacee 2+ v. test del 05/08/2020, atti)”, affermazioni queste significative di una compiuta e tempestiva allegazione da parte di di tutti i fatti costitutivi della domanda, i cd. fatti principali, e della non correttezza della scelta del primo Pt_1 giudice di non valutare e dare ingresso alla documentazione sopravvenuta, riferibile a fatti secondari necessari per dimostrare i fatti principali, operata poi dal Collegio. CP_ Da tale patologie era derivato, ha rilevato il consulente, un danno biologico indennizzabile dall' quantificabile nel caso in esame con il valore massimo di fascia pari al 5%, in base al cod. 337 di cui alle Tabelle CP_ (“Stato di sensibilizzazione ad allergeni con risposta dell'apparato respiratorio, eccezionali episodi anafilattici, fino a
5%”), “in mancanza di prove funzionali che documentino una riduzione del FEV1 secondo i parametri di cui all'Allegato
2- Parte B Tabella relativa all'asma (FEV1 ridotto a -25% o oltre)”, con conseguente danno complessivo, tenendo conto delle preesistenze già indennizzate al 12% con decorrenza dal 1 aprile 2015 (come da comunicazione in CP_ atti dell del 16 marzo 2016), pari al 17%, e coefficiente per la valutazione del danno patrimoniale pari a
0,4%.
Riguardo, in particolare, alla decorrenza della malattia respiratoria di natura professionale, il Ctu ha precisato che “tenuto conto delle notizie anamnestiche lavorative come riportate nel ricorso introduttivo e come risultano dalle prove testimoniali raccolte (puntualmente richiamate nel Ricorso in appello, v. atti), acclarato che già all'epoca della domanda amministrativa del 2015 risultava un'esposizione lavorativa prolungata a isocianati e resine poliuretaniche contenuti nelle vernici, ritengo che con criterio di probabilità qualificata la sensibilizzazione documentata solo nel 2020 fosse presente con le stesse caratteristiche già all'epoca della domanda, con danno biologico del 5%, danno complessivo con la preesistenza
17%, coefficiente danno patrimoniale 0,4”.
E da tali conclusioni del consulente, dettagliatamente motivate ed esenti da vizi logici, in quanto frutto di una corretta valutazione dell'esposizione a rischio dell'appellante nelle mansioni di falegname svolte fin dal 1977, delle risultanze istruttorie, ma anche del criterio di probabilità qualificata, peraltro recepite dalle parti senza alcuna contestazione o rilievo critico, il collegio non ha motivo di discostarsi.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da va in conclusione accolto. Parte_1
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, accogliendo il ricorso proposto da , dichiarando che Parte_1 egli è affetto da “asma bronchiale occupazionale da isocianati” cagionata dall'attività lavorativa svolta dal 1977 come falegname, e quindi di origine professionale, con criterio di verosimiglianza scientifica, dalla quale è derivato un danno biologico pari al 5% fin dalla data della domanda amministrativa del 4.09.2015 e ha, perciò, diritto di percepire, un complessivo indennizzo in rendita nella misura del 17% (con coefficiente danno patrimoniale 0,4) CP_ da tale data, con decorrenza di legge, ottenuto considerando il danno preesistente, già riconosciuto dall' per altre patologie in misura del 12% dal 01.04.2015. CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla costituzione in suo favore del predetto indennizzo in rendita, nella misura e con la decorrenza sopra evidenziata ed al pagamento da tale data dei ratei maturati e scaduti, con accessori come per legge, detratto quanto già percepito per il medesimo periodo a titolo di indennizzo in capitale.
Quanto alle spese di giudizio del primo grado, ricorrono tutti i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti in considerazione del fatto che la dedotta origine professionale dell'asma bronchiale in questione, perché in connessione causale con l'esposizione ad isocianati, pur allegata e documentata in causa, ha trovato definitiva conferma nella documentazione datata 18.09.2020 già sopra richiamata.
Le spese del giudizio di appello seguono, invece, la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico CP_ dell' con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno dichiarato l'anticipazione,
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alla tabella per le controversie dinanzi alla corte d'appello, in relazione al valore della causa (compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, pari alla differenza tra l'indennizzo percepito al 12% e quello spettante al 17%) ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, che tengono conto dell'attività processuale svolta, comprensive della fase di trattazione e/o istruttoria (che si è svolta con rinnovo delle operazioni peritali). CP_ Restano, altresì, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate a carico dell'istituto, con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, n. 207 del 19.11.2020 e, in riforma della stessa: CP_ 1) dichiara che già indennizzato dall' per patologie preesistenti in misura del 12% dal Parte_1
1.04.2015, è anche affetto da “asma bronchiale occupazionale da isocianati” di natura professionale, che ha comportato un danno biologico permanente del 5% dalla data della domanda amministrativa del 4.09.2015 e un danno complessivo del 17% (coefficiente danno patrimoniale 0,4) e ha perciò diritto di percepire il conseguente indennizzo in rendita, da tale data, in misura e con decorrenza di legge. CP_
2) Condanna, perciò, l alla costituzione del predetto indennizzo in rendita in suo favore, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 17% con la decorrenza sopra precisata ed al pagamento da tale data, con decorrenza di legge, dei ratei maturati e scaduti, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge, detratto quanto già percepito per il medesimo periodo a titolo di indennizzo in capitale.
3) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado. CP_
4) Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi 2.904,5 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore del suo difensore anticipatario. CP_
5) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 19 di RACL dell'anno 2021, proposta da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Perria Parte_1 con studio in Oristano che, in virtù dei poteri conferiti nella procura speciale stesa a margine del ricorso in appello, elegge domicilio in Cagliari presso l'avv. Tonella Dessì
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio
[...] in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, sia Per_1 congiuntamente che disgiuntamente
APPELLATO
Conclusioni: Per l'appellante: Voglia la Corte “a. riformare la sentenza impugnata e, in adesione ai motivi d'appello, accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado ovvero: - accertare e dichiarare che la patologia dedotta in causa, ovvero asma bronchiale, ha eziologia lavorativa e che quindi costituisce una malattia professionale;
- accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, all'appellante sono derivati postumi di danno biologico nella misura del 6% ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio nonché accertare e dichiarare, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti indicati in atti (doc. B, prod. 12-15), che il danno biologico complessivo residuato all'appellante è pari al 18% ovvero, in subordine, determinarlo in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 13 D.
Lgs. n. 38/2000; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 all'appellante l'indennizzo – in capitale o in rendita - di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, con maggiorazione di interessi dalla data di maturazione del diritto e secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
b. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Per l' appellato: Voglia la Corte“IN VIA PRINCIPALE - dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per CP_1
l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio. IN SUBORDINE - nella denegata ipotesi di soccombenza, ravvisare, ai sensi e nei termini di cui alla superiore espositiva, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese nel doppio grado di giudizio, adottando gli opportuni e conseguenti provvedimenti.”
Svolgimento del processo CP_ Con ricorso depositato il 2 maggio 2017, aveva convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale Parte_1 di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre di avere lavorato dal 1977 all'attualità come falegname alle dipendenze di diverse ditte meglio elencate nel punto 1) del ricorso e di essere stato esposto all'inalazione delle polveri di legno e delle sostanze tossiche presenti nelle vernici e nei solventi utilizzati, e cioè vernici poliuretaniche, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere, solo ultimamente sostituite con vernici ad acqua.
In particolare, in qualità di falegname, egli svolgeva il suo lavoro in media per cinque giorni a settimana e otto ore al giorno, occupandosi, quotidianamente, di eseguire attività di “taglio a misura, sagomatura, squadratura, levigatura e chiodatura manuale di tavole in legno per realizzare porte, finestre, infissi e mobili attraverso l'uso di seghe anche manuali, pialle e rasiere manuali, frese anche manuali, raspe e lime, morsetti, sergenti e serra-giunti, scalpelli, sgorbie, trapani, martelli, cacciaviti, pinze e tassellatori”, oltre che di “rifinitura manuale del legno ovvero carteggiatura
e stuccatura mediante l'impiego di carta abrasiva e stucco; verniciatura del legno con vernici poliuretaniche, diluenti, smalti
e impregnanti, attraverso l'uso di pennelli ovvero di pistole da verniciatura e di lucidatura a mano del legno con l'impiego di solventi e cere”, impiegando vari utensili come “trapano, pialla, sega circolare, seghetto alternativo, levigatrice, troncatrice e toupie (fresatrice)” , i quali, durante il loro funzionamento, diffondevano nell'ambiente le polveri del legno ed anche “manuali come martelli, seghe, scalpelli, tenaglie, pinze e cacciaviti”, sempre in ambienti chiusi, all'interno di laboratori privi di impianto di aspirazione e rigenerazione dell'aria, spesso omettendo di indossare le mascherine di protezione.
Ritenendo di avere contratto, nell'esercizio di tali lavorazioni, svolte per circa trentotto anni al momento della domanda amministrativa, e a causa dell'esposizione alle polveri del legno, oltre che agli allergeni delle vernici e delle altre sostanze sopra indicate, asma bronchiale di origine professionale, malattia professionale tabellata del comparto della lavorazione del legno (voci 41 e 51 lettera C delle tabelle di cui al DM 9 aprile 2008 e voci 20 CP_ e 23 della lista 1, gruppo 4 di cui al DM 10 giugno 2014) in data 04.09.2015 aveva presentato all' domanda di indennizzo, senza esito, dal momento che sia la domanda che il successivo ricorso in opposizione erano stati rigettati, tanto che si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della denunciata malattia professionale ed il conseguente indennizzo di legge, corrispondente ad un danno biologico CP_ del 6%, di cui ha domandato il conglobamento con i pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall nella complessiva misura del 12%, (4% per discopatia lombare;
8% per tendinopatia della cuffia dei rotatori;
2% per epicondilite e 3% per sindrome del tunnel carpale) con conseguente danno biologico complessivo da quantificarsi nella misura del 18%, ovvero in quella, diversa, risultante in causa. CP_ L' si era costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza della domanda proposta da Parte_1 contestando sia l'esistenza della patologia denunciata, sia il nesso eziologico, sia le mansioni descritte nel medesimo ricorso, “di cui il ricorrente dovrà fornire rigorosa prova”, rinviando infine a quanto già espresso dal CP_ medico nelle note del 29.08.2017 in atti.
*
Il Tribunale di Oristano, istruita la causa con prove documentali e testimoniali e con consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 207 del 19.11.2020 aveva rigettato la domanda formulata da aderendo alle Parte_1 valutazioni conclusive del CTU nominato, che lo aveva ritenuto affetto da “asma bronchiale allergico con sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari, in buon controllo farmacologico”, di cui aveva escluso l'origine professionale poiché “il tipo di asma allergico sviluppato dal Sig. , per quanto possa apparire suggestivo un Parte_1 rischio di esposizione professionale a vernici e polvere di legno, risulta in questo caso legato soltanto a una sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari comunemente presenti nell'ambiente”, sicché la causa non poteva ascriversi all'attività lavorativa svolta quale falegname.
Il consulente d'ufficio aveva specificato che il tipo di allergia bronchiale sviluppata dal ricorrente era “legata ai pollini di alcune piante erbacee quali le graminacee e la lanciuola, oltre che della pianta della betulla” come espressamente riportato nei referti medici allegati agli atti, ed in particolare nel referto della visita pneumologica praticata il
7.08.2017, mentre, riguardo all'ipotesi di asma bronchiale da esposizione professionale a vernici e polvere di legno da più parti suggerita, aveva aggiunto l'ausiliario, “c'è da riferire che però agli atti non figura alcuna refertazione, né si fa alcuna menzione a test allergologici (Prick-test/ RAST tests) con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, esami invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa”.
Da ciò la conclusione che “la sensibilizzazione ad antigeni ubiquitari insieme all'assenza di specifici tests positivi per antigeni specifici professionali (ad es.: prodotti chimici quali gli isocianati contenuti nelle vernici poliuretaniche e diluenti)” portasse ad escludere la sussistenza dell'eziopatogenesi lavorativa.
D'altra parte, aveva aggiunto il Ctu, se da una parte dalle notizie anamnestiche e dalle testimonianze era emerso che il ricorrente era stato “con buona verosimiglianza esposto all'inalazione di polvere di legno, come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in una falegnameria”, dall'altra non erano stati resi dal ricorrente, ”a cui invero spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità trattandosi di malattia professionale non tabellata, dati oggettivi circa
l'eventuale superamento nell'ambiente di lavoro frequentato dei valori limite di esposizione occupazionale a polveri di legno in grado di indurre effetti polmonari lesivi come quelli contenuti nelle direttive” europee, in particolare la Dir. Europea
2004/37 del 29.04.2004 (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro), la quale classifica come cancerogeni i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro, stabilendo “un limite di esposizione occupazionale (OEL) pari a 5 mg/m3 (valore già indicato nella Direttiva
Europea 1999/38) misurato su un periodo di 8 ore come frazione inalabile…”.
Il Tribunale, quindi, ritenendo la consulenza tecnica “correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici, procedurali o metodologici”, ne aveva condiviso le conclusioni rigettando la domanda, dichiarando interamente compensate le spese processuali in quanto il ricorrente aveva un prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che escludeva perciò la temerarietà dell'azione esperita. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
Motivi della decisione
ha domandato la riforma della sentenza perché ingiusta e fondata sulle errate conclusioni cui era Parte_1 giunto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva escluso l'origine professionale dell'asma bronchiale allergica riscontrata, nonostante il lavoratore fosse stato esposto in modo continuativo all'inalazione di isocianati derivanti da vernici poliuretaniche e altri prodotti utilizzati in occasione del lavoro come falegname, come confermato dai diversi testi sentiti e dai documenti prodotti, omettendo anche di pronunciarsi sulla documentazione medica, rilevante e dirimente, prodotta in corso di giudizio.
E di tale documentazione sopravvenuta, già depositata nel giudizio di primo grado il 18.10.2020, ha quindi chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in questo grado del giudizio, riproponendo al contempo istanza di rinnovazione della CTU sulla base di tali ultime allegazioni.
Ha, quindi, sviluppato i due motivi di appello di seguito riportati.
1) “Circa l'esposizione a valido rischio morbigeno.”
L'appellante ha esposto che, come risultante dall'estratto conto previdenziale in atti e dalle deposizioni testimoniali, egli aveva lavorato come falegname alle dipendenze di diverse ditte e società per circa trentanove anni (alla data del giudizio di primo grado), continuativamente dal 1977.
Nel dettaglio, i testimoni escussi nel primo grado, confermando le mansioni dedotte in ricorso, avevano riferito una serie di circostanze rilevanti ed in particolare dal teste collega di lavoro dal 1990 Testimone_1 all'attualità, si era appreso che provvedeva “alla rifinitura manuale con carteggio stuccatura”, “alla Parte_1 verniciatura utilizzando diluenti, smalti ed impregnanti, con uso di pennelli e pistole verniciatura”, “alla lucidatura del legno con utilizzo di solventi e cere”, utilizzando “il trapano, la pialla, le seghe e seghetti, levigatrici” e che l'attività lavorativa del medesimo si svolgeva “in ambienti chiusi e nei laboratori che sono privi di impianti aspiranti”, nonché che utilizzava anche varie attrezzature che diffondevano “nell'ambiente dove si lavora delle polveri di legno”,
“vernici, solventi ed impregnanti” e che “solo ultimamente fa uso di vernici ad acqua. Ha fatto uso delle mascherine ma in modo non continuativo durante l'intero orario di lavoro”.
Tali modalità di lavoro erano state confermate dal secondo teste di parte ricorrente, suo Testimone_2 collega di lavoro dal 1981 al 1985, che aveva riferito anche della ultima falegnameria in cui operava con Pt_1 il fratello, ma anche dai testi dell'istituto resistente, datori di lavoro di in epoca risalente, che avevano Pt_1 confermato l'espletamento di mansioni morbigene da parte sua: ed infatti, nonostante il teste , Tes_3 suo datore di lavoro dal 1980 al 1985, avesse riferito che la falegnameria era dotata di impianto di aspirazione e che gli operai facevano uso di mascherine di protezione, a seguito di specifiche domande di approfondimento, aveva ammesso che “la falegnameria era dotata di uno scantinato nel quale il ricorrente provvedeva alla verniciatura dei manufatti in legno. Lavorava per 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Non ricordo quante ore dedicasse alla verniciatura durane le otto ore di lavoro giornaliero. Nello scantinato era presente una ventola e non era dotto (dotato, Tes_ n.d.a.) di aspiratore” e così pure il secondo teste di parte resistente, , socio di , che aveva in Testimone_4 particolare affermato che “lo scantinato non era dotato di impianto di aspirazione. Preciso che il ricorrente ha lavorato anche nei nuovi locali della falegnameria che erano dotati di impianto di aspirazione. Non ricordo per quanti anni ha lavorato nei nuovi locali della falegnameria se non ricordo male due anni”.
Tutti i testimoni avevano, quindi, concordemente riferito che era stato esposto alle polveri di legno, Pt_1 nonché agli isocianati presenti nelle vernici poliuretaniche, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere utilizzati, e per la considerevole durata di trentanove anni.
Si trattava di agenti causali tipici e tabellati dell'asma bronchiale, ha evidenziato l'appellante, a fronte di una malattia professionale tabellata del comparto della lavorazione del legno, secondo le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui al D.M. 9.4.2008: nella voce n. 41 l'agente causale dell'asma era indicato nelle “lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche” (presenti nelle vernici, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere) mentre la voce n. 51 lettera C) indicava un ulteriore agente patogeno nelle “lavorazioni che espongono a polveri di legno”.
Ed una conferma era possibile rinvenire, nella nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 10.6.2014,
Lista 1, Gruppo 4, le voci n. 20 e n. 23, ove l'agente causale dell'asma bronchiale era parimenti indicato nell'esposizione a polveri di legno ed isocianati.
Né poteva trascurarsi il fatto che si trattasse di una patologia estremamente diffusa nel settore della lavorazione CP_ del legno, tanto che l' aveva dedicato all'argomento un'apposita pubblicazione scientifica, intitolata Il rischio professionale nella falegnameria artigiana, ove si attestava che l'asma bronchiale registrava una considerevole diffusione in tale ambito lavorativo e che anche gli studi epidemiologici condotti dalla Asl avevano Parte_2 rilevato tale correlazione, precisando che fra i “principali effetti sulla salute provocati dalla esposizione a polveri di legno” vi è l'asma bronchiale.
2) “Circa l'erroneità dell'accertamento peritale e la necessità di rinnovazione della CTU”.
L'appellante ha censurato la sentenza per avere mutuato le argomentazioni erronee poste alla base della relazione peritale, cui erano state rivolte, tra l'altro, specifiche osservazioni alle quali il consulente non aveva dato concludente risposta.
Innanzitutto, il consulente di ufficio aveva dato una lettura parziale ed errata della relazione del prof. Per_2
del 16.07.2015, ritenendo che in data 16 luglio 2015, avesse certificato l'esistenza di un'asma bronchiale
[...] allergico con sensibilizzazione nei confronti di agenti ubiquitari, legata cioè ai pollini, omettendo di valutare la conclusione a cui era addivenuto lo specialista, il quale aveva specificato che “è verosimile che il signor Parte_1 sia sofferente di asma bronchiale da isocianati, successiva all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione del lavoro”, così specificando la diagnosi generica di asma bronchiale allergico con sensibilizzazione nei confronti di agenti ubiquitari.
Il giudizio del Prof. era fondato proprio sulla valutazione dell'anamnesi lavorativa di , con Per_2 Parte_1 evidenziazione dell'esposizione professionale alle polveri di legno ed agenti chimici contenuti in solventi e vernici, cui era stato esposto nell'arco del suo trascorso lavorativo ed, inoltre, tale giudizio aveva trovato conferma nella copiosa documentazione in atti, ovvero, nel referto del 27.10.2016 con diagnosi di “broncopatia cronico-ostruttiva derivante alle inalazioni delle polveri presenti nel luogo di lavoro e dalle vernici usate in falegnameria”
e nei referti delle visite pneumologiche del 7.11.2017, del 26.6.2018 e del 8.1.2019 con diagnosi di “asma bronchiale allergica … esposizione professionale a vernici e polvere di legno”, ma il consulente tecnico d'ufficio, alla cui attenzione erano stati portati tali argomenti di contestazione, non aveva dato risposta alcuna.
Né era condivisibile la circostanza che si trattasse di allergia bronchiale legata ai pollini di alcune piante erbacee come affermato dal consulente, che aveva fatto riferimento al referto della visita pneumologica del 07/08/2017 in cui era certificata la positività ai test allergologici (prick test) per questo genere di sostanze, dal momento che positività ai test non significa origine ubiquitaria dell'asma bronchiale, tanto più in presenza di emergenze di segno contrario e cioè i referti in atti che attestavano che soffriva della patologia per tutto l'anno e anche Pt_1 durante i mesi in cui i pollini di graminacee o lanciuole non erano presenti.
Quanto all'onere della prova, ha rilevato l'appellante, il riferimento ai valori limiti di inalazione indicati nelle direttive comunitarie riguardavano le patologie di tipo oncologico ed il consulente aveva anche errato nel ritenere non tabellata l'asma bronchiale, che invece lo era per la tipologia di lavorazioni svolte, e neanche le tabelle indicavano valori limite di esposizione, con conseguente erroneità della consulenza sotto il profilo giuridico e cioè per aver equivocato il concetto di malattia tabellata e di metodo per aver fatto riferimento a studi epidemiologici non conferenti perché relativi a patologie oncologiche.
Infine, avuto riguardo agli accertamenti richiamati a pagina 18 dell'elaborato peritale, ritenuti assenti dal consulente e cioè test allergologici con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa, come già rilevato nelle osservazioni alla bozza peritale rimaste senza risposta, il consulente avrebbe dovuto disporre gli accertamenti ritenuti necessari per rispondere al quesito, soprattutto perché aveva ritenuto in astratto possibile la derivazione professionale dell'asma come riportato alla pagina 19 dell'elaborato peritale (“da una parte dalla raccolta delle notizie anamnestiche disponibili e dalle testimonianze rese in sede di ricorso dobbiamo dedurre che il sia stato con buona verosimiglianza esposto Pt_1 all'inalazione di polvere di legno”).
Ed infatti, proprio per tali motivi, si era sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il centro di Medicina Pt_1 del Lavoro dell'Università di Cagliari, mentre erano ancora in corso le operazioni peritali, confermativi dei referti già presenti in atti, che avevano attestato la natura professionale dell'asma bronchiale denunciata, documenti di cui aveva domandato l'ammissione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in quanto refertazione medica sopravvenuta, sulla quale il Tribunale aveva omesso qualsivoglia pronuncia e che dimostrava chiaramente l'origine professionale della patologia attraverso la sottoposizione non a Rast test, non praticabile in Sardegna e ritenuto dal valore predittivo diagnostico molto basso, ma attraverso un test di broncoprovocazione specifica ad isocianati che, essendo rischioso per la vita dell'assicurato (esponendolo a shock anafilattico), poteva essere eseguito solo in un ospedale in cui vi fosse il reparto di rianimazione.
Il test era stato perciò eseguito presso la locale struttura universitaria ospedaliera dedicata, ricreando le condizioni lavorative dell'appellante, facendogli cioè eseguire lavori di verniciatura in esito ai quali era emerso che, dopo appena cinque minuti di esposizione alle vernici poliuretaniche usate sul posto di lavoro, aveva dovuto interrompere il test per significativa sintomatologia respiratoria, confermata sia dalla auscultazione polmonare che dalla spirometria post esposizione, che aveva evidenziato una significativa broncocostrizione, come da referto in atti (doc. 37). E sull'acquisizione di tale referto, che confermava la diagnosi già fatta il 16.07.2015, dal quale il Tribunale avrebbe dovuto inferire validi argomenti per disporre la rinnovazione della CTU, ha concluso l'appellante, il primo giudice non si era pronunciato nonostante le istanze in tal senso rivoltegli alle udienze del 27 ottobre e del 19 novembre 2020.
Da ciò, ha rilevato l'appellante, la necessaria ammissione in questo grado del giudizio della refertazione medica sopravvenuta, già depositata telematicamente in primo grado il 18/10/2020, possibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e la conseguente rinnovazione delle operazioni peritali, che avrebbero certamente condotto alla riforma della sentenza impugnata.
* CP_ L' ha resistito, opponendosi peraltro all'acquisizione della documentazione sopravvenuta in corso di causa trattandosi di acquisizione che sarebbe del tutto irrituale in quanto non giustificabile in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che si riferisce ai documenti con i quali si intende dar conto degli aggravamenti verificatisi nel corso del processo, come risultante chiaramente dal tenore della norma, mentre i documenti nel caso di specie erano preordinati al fine di provare il nesso causale che, al pari della prova della stessa malattia, deve essere provato attraverso le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, al quale avrebbe Pt_1 dovuto allegare i test allergologici, ai quali ben avrebbe potuto sottoporsi immediatamente, senza attendere gli sviluppi del giudizio e delle operazioni peritali per decidere di eseguirli, peraltro tardivamente, di sua spontanea iniziativa, quando l'istruttoria era ormai giunta a conclusione.
Nè poteva dolersi che il consulente non avesse disposto l'esecuzione di tali test, essendo la consulenza Pt_1 non un mezzo di prova vero e proprio, ma un adempimento istruttorio che viene esperito per acquisire elementi di conoscenza di tipo tecnico, attraverso la valutazione delle prove già acquisite al processo e non certamente per sopperire alle carenze probatorie della parte, dovendo invece l'ausiliario formulare il proprio responso sui documenti ritualmente in atti, come correttamente aveva fatto il dott. nell'odierno processo, prendendo Per_3 atto del fatto che gli specifici test non erano presenti nella documentazione allegata. CP_ Ed in ogni caso, ha rilevato l' tali test erano stati ritenuti superflui non solo dall'ausiliario, ma anche dallo stesso consulente di parte del ricorrente, evidentemente perché i dati clinici ed anamnestici non inducevano a ricondurre al contesto di lavoro l'origine della patologia.
E d'altra parte, ha concluso l'istituto, in ipotesi contraria, qualora si fosse ritrovata in tali documenti una prova dell'origine professionale della patologia era necessario considerare che il quadro probatorio esistente al momento dell'instaurazione della lite era sfavorevole per il ricorrente, perché mancavano tali test, sopraggiunti solo in corso di causa, rendendo così motivato e legittimo il diniego amministrativo e i motivi di resistenza, con la conseguenza che un'eventuale soccombenza dell'istituto si era verificata sulla base di elementi nuovi e sopravvenuti, con tutte le inevitabili conseguenze in tema di spese di lite, da compensarsi perciò integralmente.
*
I due motivi di appello sono fondati per le ragioni che seguono.
Ritiene, peraltro, il collegio di dover premettere che il consulente nominato nel giudizio di primo grado aveva ribadito le proprie conclusioni, anche in esito alle osservazioni del consulente di parte nominato da che Pt_1 aveva evidenziato come la documentazione medica già in atti confermasse la derivazione professionale dell'asma bronchiale, rilevando che il test allergologico attestante la sensibilità agli agenti ubiquitari non escludeva necessariamente tale origine professionale e rilevando che, anzi, vi erano emergenze in senso contrario, dato che i sintomi dell'asma non si manifestavano in solo nei periodi dell'anno in cui sono Pt_1 presenti i pollini, ma durante tutto l'anno, poiché era nel corso di tutto l'anno che era quotidianamente Pt_1 esposto a polveri del legno ed isocianati, come abbondantemente e dettagliatamente riferito dai testimoni.
Inoltre, aveva osservato il consulente di parte di contrariamente a quanto affermato dal consulente Pt_1 tecnico d'ufficio, la malattia denunciata era tabellata, e pertanto, non era richiesta la prova dell'inalazione di specifiche quantità di sostanze nocive, peraltro riferite nelle direttive citate alle patologie di tipo oncologico e non all'asma, trattandosi al contrario di una patologia estremamente diffusa nel settore della lavorazione del CP_ legno come attestato sia da alcune pubblicazioni scientifiche, tra le quali quella edita dall dal titolo “Il rischio professionale nella falegnameria artigiana” (doc. 19 in atti a pag. 15), sia dagli studi epidemiologici condotti dalle
Asl che avevano evidenziato che, tra i principali effetti sulla salute provocati dall'esposizione a polveri di legno, vi era l'asma bronchiale (doc. 20 in atti a pag. 42), tanto più che aveva lavorato per circa quarant'anni Pt_1 esposto agli allergeni sopra precisati, in ambienti chiusi e spesso privi di impianti di aerazione, come emerso dalle prove testimoniali acquisite.
A tali osservazioni, infatti, il consulente aveva replicato rilevando di dover ribadire il proprio giudizio di non sussistenza della tecnopatia in questione, almeno allo stato attuale, “potendosi, ad oggi, far riferire l'origine dell'asma bronchiale soltanto a comuni allergeni ubiquitari e non a specifiche sostanze presenti nell'ambiente lavorativo, così come è fin qui chiaramente emerso dalla documentazione sanitaria agli atti”.
Aveva poi rilevato come anche dalle più recenti prescrizioni specialistiche, inerenti ad esami allergologici cui il ricorrente aveva deciso di volersi sottoporre di sua iniziativa, il cui esito effettivo non era ancora in quel momento noto, la diagnosi dell'asma professionale fosse ancora ad oggi sospetta e tutta da addivenire, non potendosi peraltro escludere altre patologie respiratorie al momento misconosciute, quali l'OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno), essendo stata rilasciata dal medico curante del ricorrente anche una prescrizione rivolta all'accertamento di un disturbo respiratorio che nulla avrebbe a che vedere con una patologia di carattere professionale ed in assenza di riscontri sulla sussistenza dello sviluppo di una forma d'asma professionale, rilevando che non rimaneva che concludere, almeno sul piano medico legale, negativamente la vicenda in questione “a meno che il Giudice non ritenga, ai fini di giustizia, di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito degli accertamenti (NON RICHIESTI DALLO SCRIVENTE) a cui il diretto interessato si è deciso, soltanto di recente e successivamente all'invio della bozza di sottoporsi e del cui esito nulla è dato ancora sapere”.
Va poi considerato che, con note di trattazione scritta in data 29.02.2020 e 18.10.2020, il ricorrente aveva effettuato il deposito telematico di alcune refertazioni mediche sopravvenute, in particolare producendo prima referti e prescrizioni risalenti al mese di febbraio 2020 (documenti da 31 a 36) e poi referti dei mesi di agosto e settembre 2020 (documenti da 37 a 40), di cui all'udienza del 27.10.2020 aveva chiesto l'ammissione, ai sensi art. 149 disp. att. c.p.c., esponendo che il Rast test indicato come necessario dal consulente tecnico d'ufficio per la diagnosi della patologia denunciata non solo non era eseguibile in Sardegna in quanto metodica superata, ma costituiva anche un test non specifico e di basso rilievo diagnostico rispetto al più preciso, ma anche più rischioso, test di broncoprovocazione specifica con vernici poliuretaniche.
E tale test, al quale egli si era sottoposto, benché fosse notevolmente invasivo dato che esponeva il paziente allergico al rischio di shock anafilattico, presso il Centro di Allergologia del Policlinico Universitario di
Monserrato, dove era presente il reparto di rianimazione, aveva confermato l'origine professionale della patologia in quanto - cui era stata peraltro praticata spirometria basale prima dell'esposizione a Pt_1 isocianati, che non aveva evidenziato significativa broncostrizione e che dopo esposizione a soli solventi non aveva evidenziato sintomi o segni respiratori - dopo un'esposizione di appena cinque minuti alle vernici poliuretaniche usate di norma sul posto di lavoro (verniciatura a spruzzo con uso di compressore di un foglio di compensato posto su un tavolo), aveva dovuto interrompere il test per significativa sintomatologia respiratoria (dispnea, tosse, sibili espiratori) confermati anche all'auscultazione polmonare e dalla significativa broncostrizione rilevata alla spirometria post-esposizione, con riduzione del FEV1 da 2.54L a 1.85L.
Da ciò la domanda, rivolta da al primo giudice, di dare incarico integrativo al CTU perché riesaminasse Pt_1 il caso tenendo conto della documentazione sopravvenuta, come del resto lo stesso CTU aveva dichiarato disponibilità a fare licenziando la perizia o, in subordine, di procedere al rinnovo delle operazioni peritali in quanto fondate su presupposti diagnostici insufficienti, a fronte di documentazione ritenuta da non Pt_1 tardiva, ed ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c, perchè mera prosecuzione e conferma della precedente diagnosi fatta dal Dipartimento Universitario di Allergologia nel 2015, versata in atti fin dal deposito del ricorso e perché decisiva ai fini della decisione come confermato dallo stesso CTU.
Il primo Giudice, invece, che non aveva provveduto in merito alle predette istanze, neppure negativamente, aveva emesso sentenza e, sulla base delle ragioni indicate nella relazione peritale, che aveva ritenuto condivisibili, aveva rigettato la domanda di Pt_1
Ciò premesso, la Corte, ha preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale, nel quale il consulente, che pure aveva precisato di poter dedurre, in ragione della raccolta delle notizie anamnestiche disponibili e delle testimonianze rese in sede di ricorso, che l'assicurato fosse stato “con buona verosimiglianza esposto all'inalazione di polveri di legno, come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in falegnameria”, aveva comunque negato l'origine professionale dell'asma bronchiale allergico da cui era pacificamente affetto, pur avendo più volte, Parte_1 sottolineato l'assenza di test allergologici - ed in particolare di prick test e rast test - con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunziate, indicati nell'elaborato peritale come invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa (in fondo a pag. 18 si legge “con riguardo all'ipotesi da più parti suggerita che il Sig. Pt_1 sia sofferente di asma bronchiale da esposizione professionale a vernici e polvere di legno, c'è da riferire che però agli atti non figura alcuna refertazione né si fa alcuna menzione a test allergologici (Prick-test/RAST tests) con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, esami invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa) ed a pag.
19 ancora “la sensibilizzazione ad antigeni ubiquitari insieme all'assenza di specifici test positivi per antigeni specifici professionali (ad es.: esempio prodotti chimici quali isocianati contenuti nelle vernici poliuretaniche e diluenti) porta ad escludere la sussistenza dell'eziopatogènesi lavorativa”), precisando altresì che, “per quanto appena discusso non resta che concludere che il tipo di asma allergico sviluppato dal Sig. per quanto possa apparire suggestivo un rischio di Pt_1 esposizione professionale a vernici e polveri di legno, risulta in questo caso legato soltanto ad una sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari comunemente presenti nell'ambiente” (pag. 20).
E concludendo, in risposta alle osservazioni critiche pervenute dal difensore di , aveva ribadito il Parte_1 proprio giudizio “di non sussistenza, almeno allo stato attuale, della tecnopatia in oggetto”, riferibile soltanto a comune allergeni ubiquitari, rilevando come comunque la diagnosi dell'asma professionale restasse, anche all'esito delle prescrizioni specialistiche più recenti inerenti ad esami allergologici ancora al momento sospetta e tutta da addivenire non potendosi escludere altre cause, in assenza di riscontri circa la sussistenza dello sviluppo di una forma d'asma professionale, a meno che il giudice, a fini di giustizia, non ritenesse di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito di accertamenti che il consulente non aveva richiesto e cui l'interessato aveva deciso soltanto di recente di sottoporsi, dopo l'invio della bozza, del cui esito ancora al 1 marzo 2020, data in cui l'elaborato peritale era stato depositato, nulla era dato sapere.
Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, pur ritenendo provata con buona verosimiglianza l'esposizione all'inalazione di vernici e polveri di legno, come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in una falegnameria, aveva ritenuto non adeguatamente provato il nesso di causalità tra tale esposizione e la patologia denunciata, rilevando - tra le altre valutazioni effettuate - l'assenza di esami allergologici su allergeni specifici, che sarebbero stati invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa della patologia.
Ed in tal senso deve concordarsi con l'appellante quando evidenzia che il consulente era giunto a tali conclusioni, in merito alla “buona verosimiglianza” dell'esposizione al rischio dedotto, in ragione dell'esposizione ad un valido rischio morbigeno da lui compiutamente allegata in ricorso e provata in causa sia con la produzione dell'estratto conto previdenziale, sia attraverso le dichiarazioni dei testi escussi, che avevano confermato lo svolgimento da parte sua delle mansioni dedotte in ricorso, e cioè quelle di falegname, svolte alle dipendenze di terzi per circa trentanove anni, continuativamente dal 1977 ed ancora al momento del deposito del ricorso, concordemente riferendo della sua esposizione a polveri di legno e a isocianati pacificamente presenti nelle sostanze chimiche, segnatamente vernici poliuretaniche, diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere da lui utilizzati nel corso delle lavorazioni svolte, tutti agenti causali tipici e tabellati dell'asma bronchiale..
Leggendo, infatti, le dichiarazioni dei testi sentiti nel corso del giudizio, può dirsi confermato che fin dagli anni
'80 avesse lavorato come falegname per cinque giorni a settimana e per otto ore giornaliere, realizzando Pt_1 manufatti in legno attraverso operazioni di taglio, sagomatura e squadratura del legno con utilizzo di strumenti come frese, e trapani, provvedendo alla rifinitura manuale del legno con carteggio stuccatura, nonché alla verniciatura utilizzando diluenti, smalti ed impregnanti, con pennelli e pistole da verniciatura, legno che poi lucidava con utilizzo di solventi e cere, utilizzando trapani, pialle, seghe, seghetti, levigatrici, martelli, tenaglie e cacciaviti, il tutto in ambienti chiusi e in laboratori privi di impianti aspiranti, respirando la polvere di legno che le attrezzature utilizzate disperdevano nell'ambiente di lavoro ed utilizzando vernici, solventi ed impregnanti, senza fare uso delle mascherine a lui in dotazione in modo continuativo durante l'intero orario di lavoro.
La testimonianze in tal senso provengono non solo dal fratello di che ha dichiarato di avere lavorato con Pt_1 lui dal 1990 fino alla testimonianza resa il 24 aprile 2018, presso la ditta da entrambi gestita, ma anche da un altro collega che aveva lavorato con lui negli anni dal 1981 al 1985 presso la ditta Spanu e Ardu, il teste
[...] che ha reso dichiarazioni conformi, riferendo altresì di essersi recato diverse volte presso la Testimone_2 falegnameria che gestiva con il fratello, dove aveva personalmente constatato che anche lì Pt_1 Parte_1 lavorava in ambienti chiusi, di conseguenza confermando l'attendibilità di , e dai due datori di Testimone_1 Tes_ lavoro e e negli anni dal 1980 al 1985, che hanno riferito come il ricorrente procedesse al taglio del Tes_4 Tes_ legno ( ) e alla verniciatura dei manufatti in legno ( ) in uno scantinato, dove era presente una ventola Tes_4 ma non un impianto di aspirazione, presente invece nei nuovi locali della falegnameria dove peraltro l'appellante avevo lavorato solo negli ultimi due anni ( ). Tes_4
E la Corte ha anche valutato la circostanza che nel giudizio di primo grado, in data 18 ottobre 2020, avesse Pt_1 sottoposto al primo giudice, chiedendone l'acquisizione, la documentazione medica sopravvenuta, contenente gli accertamenti che, pur non espressamente richiesti dal consulente, l'interessato aveva praticato in ragione di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale, che aveva rilevato l'indispensabilità di test allergologici mirati con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunciate, indicandoli come necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa e, implicitamente quindi si comprende, anche al fine di rispondere al quesito postogli, il cui esito aveva acquisito solo dopo il completamento delle operazioni Pt_1 peritali (marzo 2020), come attestato con la produzione di referti risalenti ai mesi di febbraio e di agosto e di settembre 2020 (doc. 21-36 e 37-40 in atti).
E sulla scorta di tali premesse, in considerazione quindi delle risultanze dell'elaborato peritale e delle conclusioni negativamente rassegnate dal consulente sulla vicenda in questione alla pagina 24 dell'elaborato, che aveva specificato “a meno che il primo giudice non ritenga, ai fini giustizia, di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito degli accertamenti (NON RICHIESTI DALLO SCRIVENTE!!!)” a cui il diretto interessato si è deciso, soltanto di recente..di sottoporsi”, successivamente all'invio della bozza, il cui esito non era ancora in quel momento pervenuto, la Corte ha ritenuto di dover acquisire, perché ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, le risultanze degli esami allergologici mirati praticati da Pt_1
E ciò sulla considerazione che, seppure documentazione di formazione successiva alle operazioni peritali, fondata su esami allergologici svolti da di sua iniziativa, attestando fatti secondari necessari a dimostrare Pt_1
i fatti principali, il primo giudice l'avrebbe comunque dovuta acquisire quantomeno d'ufficio (ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), a fronte delle conclusioni rassegante dal consulente, che erroneamente non aveva ritenuto di richiederla per onorare il proprio impegno, che è poi quello di far conoscere al giudice la verità, pur nel rispetto del contraddittorio, essendo presenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le necessarie allegazioni sui fatti costitutivi della domanda proposta, se si considera che aveva ben allegato e Pt_1 documentato il rischio lavorativo cui era stato esposto, indicando nello specifico tutte le circostanze rilevanti in tal senso e portando a conferma delle mansioni svolte e dell'esposizione a polveri di legno e a sostanze chimiche pericolose diverse testimonianze ritenute dirimenti anche dall'ausiliario, documentazione medica a supporto CP_ che attestava il requisito diagnostico e studi scientifici ed epidemiologici, provenienti dall e dalle Asl, che attestavano tali rischi professionali nelle falegnamerie artigiane o di contenute dimensioni, derivanti in particolare dagli agenti chimici e dalle polveri di legno presenti nell'ambiente di lavoro con effetti patologici a carico dell'apparato respiratorio se inalati (doc.ti 19 e 20 di , tanto che il consulente aveva concluso nel Pt_1 senso della buona verosimiglianza dell'esposizione all'inalazione quantomeno delle polveri di legno, aggiungendo che ciò era peraltro implicito nel tipo di lavoro svolto in una falegnameria.
E aveva, in particolare, documentato la sussistenza di una diagnosi di asma bronchiale di natura Pt_1 professionale dovuta all'esposizione alle polveri di legno che aveva respirato, con cui era entrato a contatto negli ambienti chiusi in cui aveva lavorato come falegname e ad allergeni di vernici poliuretaniche e di tutti gli altri materiali, nello specifico diluenti, smalti, impregnanti, solventi e cere, utilizzati senza mascherine ed in ambienti non dotati di impianto di aspirazione nel corso della sua attività professionale, posta cioè in nesso di derivazione causale con l'attività di falegname svolta per circa trentanove anni ed ancora in corso al momento della domanda, peraltro ritenuta erroneamente dal consulente malattia professionale non tabellata - benchè si trattasse di malattia tabellata del comparto della lavorazione del legno, con i conseguenti oneri probatori a carico CP_ dell' - in contrasto con le tabelle delle malattie professionali di cui al DM 9 aprile 2008, considerando le voci
41 lett. a (asma bronchiale da lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche) e 51 lett. c
(asma bronchiale da polveri di legno in lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti), ma anche con le nuove tabelle di cui al DM 10 giugno 2014, con le quali l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denunzia è stato aggiornato , che la contemplavano nella lista 1, gruppo 4, voci n. 20 (Polveri di legno) e 23
(agenti chimici, tra i quali diisocianati), ma anche gruppo 1, voce 50 (diisocianati).
Ed in tal senso fin dal principio deponevano sia la certificazione in data 13 ottobre 2015 a firma del dottor
[...]
, che attesta “asma bronchiale ad eziopatogenesi verosimilmente professionale da isocianati successiva Per_4 all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione di lavoro”, valutata in ragione del fatto che “la dispnea ingravescente con difficoltà espiratoria e tosse” fosse “associata ad algie a livello toracico che insorgono durante l'attività lavorativa e soprattutto nelle operazioni di verniciatura”, valorizzando anche la visita di medicina del lavoro eseguita dal Prof. in data 16 luglio 2015 presso il centro di riferimento del locale Policlinico Universitario e Persona_5 la visita pneumologica con spirometria effettuata il 23 aprile 2015, sempre presso un ospedale pubblico, con sottoposizione a test di provocazione bronchiale aspecifica con metacolina positivo e reversibilità positiva dopo
, sia la certificazione in data 16 luglio 2015, a firma del Porf. , medico del lavoro Persona_6 Persona_2 presso la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari che, dopo aver ricostruito il percorso lavorativo di parte appellante e attestato l'insorgenza nel 2003 di asma bronchiale con rinite allergica, da un lato aveva certificato, sulla base degli esami praticati, asma bronchiale allergico con sensibilizzazione nei confronti di antigeni ubiquitari (in tal senso il test di provocazione bronchiale aspecifica) e dall'altro aveva ritenuto verosimile la diagnosi di asma bronchiale da isocianati, in quanto di insorgenza successiva all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione di lavoro (in tal senso anche altre due certificazioni allegate agli atti in data 27/10/2016 e 13/10/2016).
Vi erano quindi tutte le necessarie allegazioni dei fatti costitutivi della domanda proposta che, una volta rilevata dal consulente la necessità, al fine di certificare l'eziopatogenesi lavorativa della patologia denunciata, di test allergologici più specifici, con positività su allergeni propri delle lavorazioni denunciate, avrebbero dovuto portare lo stesso consulente quantomeno a richiedere tutti i necessari approfondimenti anche in merito ed il primo giudice ad esercitare i poteri, quantomeno d'ufficio, per acquisire gli ulteriori e residui elementi necessari all'accertamento della verità, senza perciò supplire a carenze di allegazione e prova del ricorrente nel primo grado, in relazione agli elementi costitutivi dei diritti azionati.
E ciò in linea con l'orientamento più recente della Suprema Corte secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli ed in osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti di fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda, come non avvenuto nel caso di specie in cui, a fronte delle documentate allegazioni di e dei dirimenti elementi di prova dal medesimo offerti anche in causa, Pt_1 supportate da altrettanto dirimente documentazione medica e studi scientifici, l'esigenza di acquisire esami più approfonditi era sorta per effetto delle conclusioni rassegnate dal consulente che aveva risolto negativamente la vicenda in questione, significativamente precisando “a meno che il giudice non ritenga, ai fini di giustizia”, di acquisire l'esito degli accertamenti allergologici sugli allergeni specifici praticati dall'interessato di sua iniziativa
(su tali principi Cass. n. 12348/2023 e Sez. Un. n. 3086/2022).
Si tratta di principio che deve trovare applicazione a maggior ragione nel rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del consulente incaricato di coadiuvare il giudice, apportando le necessarie cognizioni tecniche e scientifiche al fine dell'accertamento della verità, senza che, in ogni caso, possano rilevare le preclusioni di legge in presenza di compiute allegazioni, come quelle qui operate dall'assicurato, in questo caso erroneamente non esercitati dal primo giudice - benché sollecitato a farlo sia dall'appellante sia, seppure implicitamente, dallo stesso consulente tecnico d'ufficio con le conclusioni rassegnate a pag. 25 dell'elaborato peritale - che nessuna motivazione aveva offerto in proposito ed esercitati perciò, in linea con i principi sopra evidenziati, da questo collegio d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in quanto attinenti a documenti indispensabili ai fini della decisione della causa, rivelatisi dirimenti al fine dell'accertamento della verità, come più volte affermato dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato finale depositato (si veda, su tali principi, Cass. n. 12348/2023 citata).
I “poteri istruttori ufficiosi” accordati al giudice dall'art. 421 (per l'appello dall'art. 437) del codice di procedura civile, sono infatti esercitabili, al ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti, essendo necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto, come avvenuto nel caso di specie, come ben evidenziato dalla giurisprudenza lavoristica, trattandosi di previsioni che assecondano apertamente il fine precipuo, nello specifico rito, in direzione della ricerca della verità materiale del fatto (cfr.
Cass. n. 3086/2022 in particolare a pag. 27).
Si è, infatti, in presenza di un'attività che ha finalità meramente probatoria e si riferisce al perimetro fattuale già desumibile dal ricorso e nel medesimo documentato, non trattandosi del fatto principale posto a fondamento della pretesa, ma di un fatto secondario, l'acquisizione di test allergologici da esposizione ad allergeni specifici a integrazione e conferma dei referti già presenti in atti, da cui desumere in via deduttiva la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da cui il ricorrente, che era risultato con buona verosimiglianza esposto all'inalazione degli allergeni indicati per quasi quarant'anni (come peraltro atteso dal tipo di lavoro svolto in una falegnameria), era affetto, che si manifestava peraltro - in costanza di attività lavorativa, non ancora cessata al momento della domanda - nel corso della stessa e tutto l'anno.
E la deduzione di un fatto secondario non è soggetta alle preclusioni dettate per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, qui compiutamente dedotti e supportati con le certificazioni mediche allegate che ponevano non solo diagnosi di asma bronchiale da antigeni ubiquitari, ma anche, e con criterio di verosimiglianza scientifica, diagnosi di “asma bronchiale da isocianati”, in quanto di insorgenza “successiva all'esposizione a vernici poliuretaniche e diluenti in occasione di lavoro” - a completamento e specificazione della diagnosi generica riferita alla sensibilizzazione da agenti ubiquitari - peraltro confortata in particolare dal referto del 27/10/2016 (doc. 10 in atti), oltre che dalla presenza di asma bronchiale tutto l'anno (quindi non stagionale), e del fatto che si fosse in presenza di una malattia tabellata e, secondo i più accreditati studi scientifici, di una patologia dell'apparato respiratorio correlata a quella specifica attività lavorativa, che si colloca sul piano della prova dei fatti principali.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, la Corte, che pure non ritiene pertinente il richiamo all'art. 149 disp. att. CP_ c.p.c., condividendo in proposito le osservazioni dell' ha ritenuto rilevante ai fini della decisione la documentazione medica di formazione successiva all'introduzione del giudizio di primo grado e alle operazioni peritali in quel giudizio svolte dal dott. e di conseguenza, dopo aver accertato la giustificata Persona_7 impossibilità del dott. di integrare la consulenza già depositata, ha anche ritenuto di dover Persona_7 disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, in quanto nell'elaborato peritale si era fatto più volte riferimento all'assenza di test allergologici, quali prick-test e rast-tests, “con positività su allergeni specifici delle lavorazioni denunziate”, indicati come “invece necessari per certificare l'eziopatogenesi lavorativa” ed il consulente aveva concluso dichiarando espressamente “a meno che il giudice non ritenga, ai fini di giustizia, di voler accogliere e autorizzare la richiesta di acquisire l'esito degli accertamenti”.
Il collegio ha quindi nominato quale consulente il dott. , esperto medico legale, noto alla Persona_8
Corte anche per il rigore tecnico-scientifico, al fine di accertare se la patologia respiratoria sofferta da Pt_1
tenuto conto delle risultanze di causa e alla luce della documentazione medica sopravvenuta, potesse
[...] dirsi originata dall'attività lavorativa di falegname dallo stesso svolta per quasi quarant'anni con criterio di verosimiglianza scientifica.
Il Ctu nominato, all'esito di un attento esame dei documenti prodotti (pagg. 10/11), di una accurata anamnesi lavorativa (pagg. 6/7), nonché patologica remota e prossima (pagg. 7/8), ha concluso che “è affetto Parte_1 da asma bronchiale occupazionale da isocianati (m.p. n. 41)” e che “la forma morbosa respiratoria diagnosticata si configura come malattia professionale tabellata, responsabile di un danno biologico permanente del 5%”.
Difatti, ha spiegato il Ctu, “le accurate indagini disponibili agli atti in causa, con riferimento all'epoca della domanda amministrativa del 2015 e anni seguenti, permettono di riconoscere inequivocabilmente un tipo di asma bronchiale allergico, con il carattere della cronicità”.
Riguardo alla valutazione degli elementi raccolti per documentare il rischio lavorativo, per natura, durata ed intensità, al fine di acclarare se potesse aver agito con un ruolo causale o concausale efficiente nell'insorgenza e decorso della forma morbosa denunciata, ha proseguito il Ctu, le prove testimoniali acquisite avevano chiarito, in modo attendibile, l'esposizione lavorativa dell'assicurato all'azione allergizzante di vernici poliuretaniche, di cui faceva uso abituale in condizioni di rischio per il mancato uso corretto di dispositivi di protezione individuale (DPI), già da molti anni, ben prima della domanda amministrativa.
L'asma occupazionale che qui interessa, ha poi spiegato il Ctu, era riconducibile a sensibilizzazione nei confronti di diisocianati che rientrano fra i componenti delle vernici poliuretaniche utilizzate nel test di broncoprovocazione specifica di cui alla relazione medica del 18/09/2020 in atti e il caso in esame rientrava inequivocabilmente nell'ambito delle malattie professionali tabellate in Industria, precisamente alla voce 41
“Malattie causate da acido cianidrico, cianuri, nitrili, isocianati – lettera a) Asma bronchiale (J45.0) da lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche-18 mesi”.
Ha poi proseguito l'ausiliario rilevando che, nel caso in questione, erano soddisfatti il requisito diagnostico
(asma bronchiale da sensibilizzazione verso componenti vernici poliuretaniche), la natura dell'esposizione lavorativa (lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretaniche) e il tempo massimo dalla cessazione dell'esposizione all'agente causale (18 mesi, anche se fino ad ottobre 2023 era ancora in Pt_1 CP_ attività) con conseguente onere della prova contraria a carico dell segnalando che, in assenza di specifica terapia desensibilizzante, la positività ai test immunoallergici di norma dura tutta la vita.
Ed era significativo, ha proseguito il consulente, che tali dati fossero confermati in causa dai dati anamnestici riferiti all'insorgenza della sintomatologia, dal test di reversibilità con broncodilatatori praticato nel 2015 e dall'azione terapeutica della terapia desensibilizzante assunta con broncodilatatori e corticosteroidei.
La patologia in esame, ha continuato il Ctu, rientrava anche nella voce 50 della Tabella relativa all'Aggiornamento dell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di cui al D.M. 10/06/14,
(“Lista 1 – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità-Gruppo 1-malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6”, nella quale alla esposizione a diisocianati è appunto correlata l'asma bronchiale).
Il Ctu ha poi spiegato che “i diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici…classificati…come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume e, per quanto qui interessa, in vernici e pitture. La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante;
essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell'esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire” ed ha anche confermato quanto precisato nella citata nota del 18/09/2020 a firma della Prof.ssa del Per_9
Policlinico Universitario di Cagliari (doc. 37), che aveva spiegato la ragione della mancata esecuzione di test immunologici per il dosaggio di Ige specifiche (rast o ImmunoCap) contro isocianati con il fatto che all'epoca tali test nella Regione Sardegna non fossero disponibili, ma anche il fatto che il valore predittivo di tali test fosse basso dal momento che solo una minoranza dei soggetti sensibilizzati a isocianati presentava Ige specifiche contro di essi, certamente comunque inferiore a quello del più rischioso test di broncoprovocazione specifica che era considerato il “Gold standard”, praticato in corso di causa da Pt_1
Sulla base di queste considerazioni il Ctu ha concluso, quindi, che “in conformità alla previsione nella Tabella delle malattie professionali ex D.M. 09/04/2008, deve essere qui riconosciuta la natura occupazionale della patologia osservata che può senz'altro trovare indennizzo come malattia professionale tabellata”. D'altra parte, ha poi proseguito il Ctu, “in presenza di patologia per niente distinguibile da analoghe forme morbose legate a fattori extraprofessionali, la qualificazione della natura professionale risiede precipuamente nell'analisi delle condizioni lavorative invocate come responsabili. E nel caso in esame è inequivoca ed ampiamente documentata l'esposizione lavorativa a vernici poliuretaniche che per natura, durata ed intensità è ampiamente sufficiente a produrre la documentata sensibilizzazione. E, di fronte al risultato del test di broncoprovocazione specifica con vernici poliuretaniche, non vale ad escludere la natura tecnopatica della sensibilizzazione la pregressa documentazione di una sensibilizzazione anche verso Per_ allergeni ubiquitari (v. Relazione Medica del 16/07/2015, atti) confermata più di recente (mix graminacee 2+ v. test del 05/08/2020, atti)”, affermazioni queste significative di una compiuta e tempestiva allegazione da parte di di tutti i fatti costitutivi della domanda, i cd. fatti principali, e della non correttezza della scelta del primo Pt_1 giudice di non valutare e dare ingresso alla documentazione sopravvenuta, riferibile a fatti secondari necessari per dimostrare i fatti principali, operata poi dal Collegio. CP_ Da tale patologie era derivato, ha rilevato il consulente, un danno biologico indennizzabile dall' quantificabile nel caso in esame con il valore massimo di fascia pari al 5%, in base al cod. 337 di cui alle Tabelle CP_ (“Stato di sensibilizzazione ad allergeni con risposta dell'apparato respiratorio, eccezionali episodi anafilattici, fino a
5%”), “in mancanza di prove funzionali che documentino una riduzione del FEV1 secondo i parametri di cui all'Allegato
2- Parte B Tabella relativa all'asma (FEV1 ridotto a -25% o oltre)”, con conseguente danno complessivo, tenendo conto delle preesistenze già indennizzate al 12% con decorrenza dal 1 aprile 2015 (come da comunicazione in CP_ atti dell del 16 marzo 2016), pari al 17%, e coefficiente per la valutazione del danno patrimoniale pari a
0,4%.
Riguardo, in particolare, alla decorrenza della malattia respiratoria di natura professionale, il Ctu ha precisato che “tenuto conto delle notizie anamnestiche lavorative come riportate nel ricorso introduttivo e come risultano dalle prove testimoniali raccolte (puntualmente richiamate nel Ricorso in appello, v. atti), acclarato che già all'epoca della domanda amministrativa del 2015 risultava un'esposizione lavorativa prolungata a isocianati e resine poliuretaniche contenuti nelle vernici, ritengo che con criterio di probabilità qualificata la sensibilizzazione documentata solo nel 2020 fosse presente con le stesse caratteristiche già all'epoca della domanda, con danno biologico del 5%, danno complessivo con la preesistenza
17%, coefficiente danno patrimoniale 0,4”.
E da tali conclusioni del consulente, dettagliatamente motivate ed esenti da vizi logici, in quanto frutto di una corretta valutazione dell'esposizione a rischio dell'appellante nelle mansioni di falegname svolte fin dal 1977, delle risultanze istruttorie, ma anche del criterio di probabilità qualificata, peraltro recepite dalle parti senza alcuna contestazione o rilievo critico, il collegio non ha motivo di discostarsi.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da va in conclusione accolto. Parte_1
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, accogliendo il ricorso proposto da , dichiarando che Parte_1 egli è affetto da “asma bronchiale occupazionale da isocianati” cagionata dall'attività lavorativa svolta dal 1977 come falegname, e quindi di origine professionale, con criterio di verosimiglianza scientifica, dalla quale è derivato un danno biologico pari al 5% fin dalla data della domanda amministrativa del 4.09.2015 e ha, perciò, diritto di percepire, un complessivo indennizzo in rendita nella misura del 17% (con coefficiente danno patrimoniale 0,4) CP_ da tale data, con decorrenza di legge, ottenuto considerando il danno preesistente, già riconosciuto dall' per altre patologie in misura del 12% dal 01.04.2015. CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla costituzione in suo favore del predetto indennizzo in rendita, nella misura e con la decorrenza sopra evidenziata ed al pagamento da tale data dei ratei maturati e scaduti, con accessori come per legge, detratto quanto già percepito per il medesimo periodo a titolo di indennizzo in capitale.
Quanto alle spese di giudizio del primo grado, ricorrono tutti i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti in considerazione del fatto che la dedotta origine professionale dell'asma bronchiale in questione, perché in connessione causale con l'esposizione ad isocianati, pur allegata e documentata in causa, ha trovato definitiva conferma nella documentazione datata 18.09.2020 già sopra richiamata.
Le spese del giudizio di appello seguono, invece, la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico CP_ dell' con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno dichiarato l'anticipazione,
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alla tabella per le controversie dinanzi alla corte d'appello, in relazione al valore della causa (compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, pari alla differenza tra l'indennizzo percepito al 12% e quello spettante al 17%) ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, che tengono conto dell'attività processuale svolta, comprensive della fase di trattazione e/o istruttoria (che si è svolta con rinnovo delle operazioni peritali). CP_ Restano, altresì, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate a carico dell'istituto, con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, n. 207 del 19.11.2020 e, in riforma della stessa: CP_ 1) dichiara che già indennizzato dall' per patologie preesistenti in misura del 12% dal Parte_1
1.04.2015, è anche affetto da “asma bronchiale occupazionale da isocianati” di natura professionale, che ha comportato un danno biologico permanente del 5% dalla data della domanda amministrativa del 4.09.2015 e un danno complessivo del 17% (coefficiente danno patrimoniale 0,4) e ha perciò diritto di percepire il conseguente indennizzo in rendita, da tale data, in misura e con decorrenza di legge. CP_
2) Condanna, perciò, l alla costituzione del predetto indennizzo in rendita in suo favore, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 17% con la decorrenza sopra precisata ed al pagamento da tale data, con decorrenza di legge, dei ratei maturati e scaduti, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge, detratto quanto già percepito per il medesimo periodo a titolo di indennizzo in capitale.
3) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado. CP_
4) Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi 2.904,5 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore del suo difensore anticipatario. CP_
5) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa