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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1101/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1101/2010 R.G., promossa
DA
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. Parte_1
) e per essa, quale sua procuratrice mandataria, P.IVA_1 Parte_2
(numero e codice fiscale , numero R.E.A. MI-1888273), rappresentata e difesa, in
[...] P.IVA_2 forza di procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona
(codice fiscale ), ivi con studio in Via Marsala n. 8, ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso la sua casella di posta elettronica certificata PEC Email_1
Convenuto, ricorrente in riassunzione
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Giampieri, CP_1 CodiceFiscale_2 giusta delega in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Michele Magnoni in Ancona C.so Garibaldi 144,
Attore, convenuto in riassunzione
E
(cod.fisc e num. Iscrizione Registro imprese TO ) Controparte_2 P.IVA_3
Terzo chiamato, quale successore a titolo universale oggetto: contratti di conto corrente e conto anticipi e fideiussione. conclusioni: come precisate all'udienza del 15.7.2025. pagina 1 di 13 per l'attore, convenuto in riassunzione: in difetto di precisazione delle conclusioni, si richiamano integralmente le conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
Per la convenuta, ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione
e domanda disattesa:
- in via principale, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- sempre in via principale e riconvenzionale, accertare, dichiarare e condannare il sig. , CP_1 per i titoli e ragioni di cui alla comparsa di costituzione di ed alle difese da Controparte_3 essa svolte, al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
€ 504.764,30 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, così meglio specificata:
• € 42.472,00 per esposizione relativa al prestito chirografario n. 374234000 concesso in data
30/12/2008, di cui € 41.184,31 per n. 6 rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 e rimaste insolute ed
€ 1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, oltre interessi successivi, e comunque entro i limiti di cui alla L. n. 108/96;
• € 44.624,31 per saldo debitore in linea capitale del c/c n. 1937 “anticipo fatture” acceso in data
12/09/2001, oltre interessi dal 12/03/2010 al saldo al tasso legale;
• € 17.084,14 per n. 3 RI.BA anticipate dalla banca e scadute il 31/07/2009 ed il 31/10/2009 e tornate insolute, oltre interessi dall'01/04/2010 al saldo al tasso legale;
• € 64.496,05 per n. 5 anticipi fatture export in valuta insolute e non ripianate oltre interessi dal
21/04/2010 al tasso legale;
• € 336.087,80 per n. 20 anticipi fatture export in euro insolute e non saldate oltre interessi dal
21/04/2010 al tasso legale
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre la compensazione dell'importo spettante a con quella in ipotesi dovuta a titolo di Parte_1 ripetizione.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/03/2010 , corrente a Polverigi Parte_3
(AN) Via Marcilliana n. 74 (p.iva ) in persona del suo Liquidatore Sig. P.IVA_4 CP_1
(quale debitrice principale) ed il medesimo sig. (quale garante fideiussore), CP_1
pagina 2 di 13 evocavano in giudizio la allora affinchè questo Tribunale Controparte_3 accertasse e dichiarasse che, con riferimento al conto corrente n. 1256 intestato a (nel Parte_3 quale erano confluiti gli oneri dei conti anticipi nn. 1276, 1296, 1937 e 2913), erano stati illegittimamente addebitati dall'istituto di credito interessi anatocistici, interessi ultra legali, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto illegittimi, per un totale di € 211.780,65, di cui chiedevano la ripetizione;
per la medesima somma domandavano che il Tribunale disponesse la compensazione totale o parziale con il saldo del conto corrente oggetto di causa, n. 1256, che alla data del 13/01/2010 presentava un saldo debitore di € 583.960,86.
A sostegno della domanda così svolta gli attori eccepivano, in sintesi:
i. la violazione del divieto di anatocismo con conseguente illegittimo addebito di € 22.934,89;
ii. la illegittima applicazione di interessi ultralegali per € 112.577,04 in assenza di una valida pattuizione scritta;
iii. l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, perché non pattuite e comunque inserite in clausole nulle, per 60.469,83 €;
iiii. usurarietà dei tassi di interesse applicati e non dovuti € 15.798,89.
Si costituiva la la quale deduceva anzitutto il fatto che la Controparte_3 debitrice principale tra la notifica della citazione e la prima udienza di Parte_3 comparizione, era stata dichiarata fallita e che pertanto alla era preclusa la possibilità di svolgere CP_3 domanda riconvenzionale nei suoi confronti, dovendo evidentemente attivarsi in tal senso in sede concorsuale mediante insinuazione al passivo della procedura.
La Banca, chiesto il rigetto delle pretese avversarie, spiegava domanda riconvenzionale esclusivamente nei confronti del solo fideiussore, sig. con richiesta di condanna al pagamento CP_1 delle seguenti somme:
1) € 42.472,00 in virtù del prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 31/12/2008 alla debitrice principale;
2) € 113.751,37 per saldo debitore del c/c n. 1256 acceso in data 29/09/1997;
3) € 45.155,89 per saldo debitore del c/c n. 1937 “anticipo fatture”;
4) € 18.200,12 per n. 2 RIBA anticipate ed insolute;
5) € 65.783,00 per n. 5 anticipi fatture export insolute;
6) € 3.48.453,62 per n. 20 anticipi fatture export;
Stante l'intervenuto fallimento della parte attrice il giudizio 1101/2010 veniva Parte_3 dichiarato interrotto, per poi essere successivamente riassunto dal Controparte_4
(con udienza fissata all'esito della riassunzione per il 09/03/2011).
[...]
pagina 3 di 13 Nel giudizio così riassunto si sono costituiti:
• la con comparsa integrativa depositata il 17/02/2011, che ha Controparte_3 eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande della curatela coltivate nel presente procedimento, dal momento che la sussistenza ed il quantum dei crediti vantati dalla Banca era sottoposta al vaglio del giudice fallimentare e di sua esclusiva competenza,
• Il sig. con il patrocinio dell'avv. Cristian Giampieri. CP_1
A sostegno dell'eccezione la educeva di aver avanzato, nelle more Controparte_3 del presente giudizio, domanda di ammissione al passivo fallimentare per un importo complessivo di €
2.033.256, di cui € 1.397.811,81 in via privilegiata ipotecaria ed € 635.444,19 in via chirografaria (doc.
2 prodotto a corredo della seconda comparsa di costituzione della post riassunzione, e doc. 3 CP_3 allegato all'atto di riassunzione della cessionaria . Parte_1
Precisava l'istituto che in sede fallimentare il credito veniva ammesso al passivo per € 1.397.811,81 in via ipotecaria, come richiesto, mentre in via chirografaria per il minor importo di € 377.268,89 in ragione della domanda di ripetizione svolta nel presente giudizio avente RG n. 1101/2010 (appunto per
€ 211.780,65) ed in altro ulteriore promosso dalla sola (per € 46.394,65, R.G. n. Parte_3
1100/2010) per una pretesa totale di ripetizione di € 258.175,30 (avente ad oggetto altri rapporti): contro tale provvedimento la banca aveva proposto opposizione allo stato passivo (doc. 4 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024) e nel giudizio così introdotto (R.G. n. 233/2011) si era costituita la Curatela riproponendo le medesime eccezioni e domande di cui ai sopra citati due giudizi (doc. 5 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024).
Sempre nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo veniva espletata CTU contabile per accertare quanto eccepito dalla società fallita, sia nell'odierno giudizio (R.G. 1101/2010 promosso sia dalla debitrice principale che dal garante) sia nell'altro (R.G. 1100/2010 promosso dalla sola Pt_3
.
[...]
Il CTU, all'esito del proprio esame (doc. 6 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024) ha concluso affermando che risultava illegittimo l'addebito di € 2.016,31 sul c/c n. 1256 (di cui al presente giudizio R.G. 1101/2010) nonché l'addebito di € 16.095,85 sul c/c n. 1309 (di cui al giudizio R.G.
1100/2010).
Conseguentemente con ordinanza del 06/12/2011 il presente procedimento veniva sospeso in attesa che si definisse il procedimento endo-fallimentare di opposizione allo stato passivo (doc. 7 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024), procedimento, quest'ultimo, che si concludeva con ordinanza del 13/03/2015 (doc. 8 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024): al credito già ammesso in pagina 4 di 13 via ipotecaria per € 1.397.811,81 ed in via chirografaria per € 377.268,89, veniva aggiunto l'ulteriore credito chirografario per € 240.063,14 (pari ad € 258.175,30 - € 16.095,85 - € 2.016,31).
Il veniva nel frattempo chiuso ed il suo legale, in data 29/11/2023, Controparte_4 avanzava istanza di estinzione del presente giudizio, rimasto sino ad allora sospeso. Con ordinanza del
28/12/2023, comunicata il 29/12/2023 (doc. 9 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024), il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dalla cessionaria , e per essa Parte_1 la procuratrice mandataria - con atto depositato in data 27/03/2024 nei soli confronti del garante
CP_1
Veniva quindi fissata per la prosecuzione l'udienza del 25/06/2024: decreto e ricorso erano notificati dalla ricorrente in riassunzione al sig. ex art. 170 cpc presso il procuratore CP_1 costituito Avv. Cristian Giampieri.
Con ordinanza del 17.7.24 questo giudice, preso atto che il giudizio era stato riassunto dal successore a titolo particolare e per essa la sua procuratrice mandataria Pt_1 Parte_1 [...] dell'originaria parte convenuta disponeva Parte_2 Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale della CP_3
fissando all'uopo l'udienza del 10/12/2024.
[...]
Il contraddittorio veniva quindi integrato a cura della ricorrente in riassunzione nei confronti della
, successore a titolo universale della originaria parte convenuta Controparte_2 CP_3 con atto notificato a mezzo pec in data 23/07/2024 (e depositato nel fascicolo sempre in data
[...]
23/07/2024): restava contumace. Controparte_2
La causa veniva ritenuta matura per la decisione ed, all'udienza del 15/07/2025, la convenuta riassumente e per essa la procuratrice mandataria, ha precisato le conclusioni riducendo Parte_1 le proprie pretese creditorie e rinunciando alle somme richieste a titolo di spese, interessi e commissioni: ha così rinunciato al credito di cui al c/c n. 1256 e, per quanto riguarda tutti gli altri rapporti, lo ha limitato al solo importo dovuto a titolo di saldo in linea capitale maggiorato degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo e dunque con esclusione di interessi, spese e commissioni.
All'udienza sono stati concessi termini ridotti ex art. 190 cpc stante la vetustà del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della convenuta riassumente, siccome rimodulata in sede di precisazione delle conclusioni, risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
pagina 5 di 13 Preliminarmente occorre dare conto che parti del presente giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della e della estinzione del giudizio nei suoi confronti, Pt_3 Parte_3 nonchè delle vicende che hanno colpito ed, ancora, della riassunzione nei soli Controparte_3 confronti di sono: CP_1
1- e per essa la sua procuratrice mandataria Parte_1 [...] quale convenuta ed attore in riassunzione, successore a titolo Parte_2 particolare nel diritto controverso,
Co
, quale successore a titolo universale di Controparte_2 Controparte_3 originaria convenuta, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio,
3- attore e convenuto in riassunzione. CP_1
-Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, Parte_1
Per quanto attiene alle vicende che hanno interessato il successore particolare nel diritto controverso oggetto di domanda riconvenzionale proposta da , e dunque per quanto riguarda Controparte_3 la legittimazione attiva di e per essa la sua procuratrice mandataria Parte_1 [...] occorre ripercorrere la sorte dei crediti di Parte_2 Controparte_3 sorti prima che fosse posta in amministrazione straordinaria, crediti tra cui rientra quello oggetto del presente contenzioso.
E' necessario ripercorrere in breve che in data 15 ottobre 2013, la è stata Controparte_3 posta in Amministrazione Straordinaria ex art. 70 e ss. del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 10 e 11).
La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. del 22 Novembre 2015, ha disposto la sottoposizione della Controparte_3 in amministrazione Straordinaria a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 Novembre
[...]
2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi di Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza (doc. 12, 13 e 14)
(successivamente, con decreto del 9/12/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della a liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.lgs. n. 180/2015 e degli articoli 80 e ss del D.lgs. n.
385/1993) (doc. 15 e 16).
Con decreto Legge del 22 novembre 2015 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015, è stato costituito, ai sensi dell'art.42 del suddetto D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e pagina 6 di 13 con effetto dalle ore 00,00 del medesimo 23 novembre 2015, l'ente ponte denominato “Nuova Banca delle March con sede in Roma, Via Nazionale n. 91. Pt_2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del sopracitato D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dell'art. 1 comma 2 del decreto Legge 22 novembre 2015 n. 183 e del provvedimento della Banca
d'Italia del 22 novembre 2015 Prot. n. 1241108/15 (doc. 17) alla neo costituita Controparte_6 sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali sui beni mobili e
[...] immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione, già facenti capo alla Controparte_3
(si veda G.U. doc. 13);
[...]
A sua vola è una società veicolo costituita ai Controparte_7 sensi del D.lgs. n. 180/2015 avente ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di crediti anomali e di eventuali rapporti connessi ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46 del citato D.lgs. n. 180/2015, da parte dell'ente ponte NUOVA BANCA DELLE MARCHE s.p.a..
Con atto di disposizione della Banca d'Italia (prot. N. 0098829/16) del 26/01/2016 i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile della al 30/09/2015, detenuti Controparte_3 dalla in forza del citato provvedimento del 22/11/2015, Controparte_6 sono stati trasferiti alla ai sensi degli artt. 46 e Controparte_7
47 del citato D.lgs. n. 180/2015 (doc. 18 e 19);
Con successivo atto di disposizione (prot. N. 1553670 /16) del 30/12/2016 La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, ha disposto la cessione a dei seguenti ulteriori crediti: - i crediti in sofferenza, risultanti Controparte_8 dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, già di Controparte_3 titolarità della controllata - i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione Controparte_9 contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di Controparte_3 cartolarizzazione;
- gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a e Controparte_3 CP_9
(doc. 20 e 21).
[...]
Successivamente la società odierna ricorrente in riassunzione, in data 15/06/2017 Parte_1 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto il portafoglio dei crediti pecuniari di titolarità della , ha stipulato con quest'ultima un contratto di Controparte_8 cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge 130/1999 e ed articolo 58
TUB, in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal cedente Parte_1 [...]
con effetto giuridico dal 15/06/2017 i crediti pecuniari rispondenti ai Controparte_8
pagina 7 di 13 seguenti criteri: crediti di cui il Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. Da
[...]
Controparte_6 Controparte_10 Controparte_11
e al Cedente
[...] Controparte_12 ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842,
98852 e 98863 del 26 gennaio 2016; o 2. Da Controparte_6 [...]
e Controparte_10 Controparte_11 [...] al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con Controparte_12
i provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016; unitamente ai crediti come identificati ai sensi dei criteri di blocco che precedono, sono stati trasferiti al
Cessionario, senza necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall'Art. 4 della Legge 130), tutti gli altri diritti del Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati (i Crediti Ceduti);
La cessione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73– Parte II – del
22/06/2017 (doc. 22);
Fra i crediti acquistati da vi rientrano anche quelli azionati in via riconvenzionale Parte_1 nel presente giudizio, ed in particolare il diritto vantato nei confronti della e del suo Parte_3 garante, questione non oggetto di contestazione e documentalmente provata. CP_1
Trattasi di crediti derivanti da:
1) prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 31/12/2008 alla debitrice principale (doc.4), recante un insoluto di € 41.184,31 per sei rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 ed € 1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, oltre interessi successivi, e comunque entro i limiti di cui alla L. n. 108/96;
2) € 113.751,37 per saldo debitore del c/c n. 1256 acceso in data 29/09/1997 (doc.1), includente anche interessi, oneri e commissioni;
3) da contratti di finanziamento concessi in data 02.12.2008 da utilizzarsi per anticipi salvo buon fine su effetti, ricevute, fatture e anticipi all'esportazione (doc. 6 e 7, fasc. per i seguenti CP_3 importi:
- € 45.155,89 per saldo debitore del c/c n. 1937 “anticipo fatture” (doc.8); pagina 8 di 13 - € 18.200,12 per n. 3 RIBA anticipate ed insolute;
- € 65.783,00 per n. 5 anticipi fatture export insolute;
- € 348.453,62 per n. 20 anticipi fatture export;
oltre interessi ai rispettivi tassi convenzionali dal dovuto al saldo.
-Il successore a titolo universale dell'originaria convenuta, : Controparte_2
Risulta in atti che è successore a titolo universale di la Controparte_2 Controparte_3 transizione da a ha avuto inizio con la cessione Controparte_3 Controparte_2 dell'azienda bancaria -facente capo a in amministrazione straordinaria- a Controparte_3 favore dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche spa in data 22.11.2015, fusasi in in CP_13 data 16.10.2017, e si è poi conclusa con la fusione di in in data CP_13 Controparte_2
26.3.2021 (all.1, 2, 3, 4 e 5 memoria del 10.12.24).
Come noto in ipotesi di fattispecie riconducibili al fenomeno successorio di cui all'art. 111 cpc, il giudizio riassunto deve proseguire non soltanto nei confronti del successore a titolo particolare ma anche di quello a titolo universale, che è litisconsorte necessario, e qualora quest'ultimo non sia parte del processo, deriva l'obbligo di integrazione del contraddittorio: “Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità”.
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023 (Rv. 667050 - 01).
Pertanto, considerato che il processo de quo è stato riassunto in prosecuzione da - Parte_1 per essa, quale sua procuratrice mandataria, successore Parte_2
a titolo particolare nel diritto controverso, con ordinanza del 17.7.2024 questo giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del successore universale di Controparte_3
adempimento cui parte riassumente onerata ha ottemperato.
[...]
, successore universale, è rimasta contumace. Controparte_2
-la domanda riconvenzionale di come rimodulata e ridotta in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni.
pagina 9 di 13 Come dianzi esposto tra i crediti acquistati da rientrano anche quelli azionati in via Parte_1 riconvenzionale nel presente giudizio ed elencati nel superiore paragrafo, ed in particolare il diritto vantato nei confronti della e del suo garante, Parte_3 CP_1
Per tali esposizioni debitorie sussiste fideiussione generica limitata ad € 1.575.000,00 del 02.12.2008
(doc.16 fasc. convenuta e fideiussione specifica limitata in relazione al prestito CP_3 chirografario n. 374234000 del 30.12.2008 (doc.16 bis fasc. , entrambe stipulate da CP_3
CP_1
La totalità del credito vantato dall'allora venne da essa comunicata unitamente Controparte_3 alla risoluzione dei contratti di finanziamento, con contestuale richiesta del dovuto in data 13.1.2010 sia alla debitrice principale che al fideiussore (doc. 15 fasc. . CP_1 CP_3
Alcuna censura è stata mossa dal fideiussore, originariamente attore e qui convenuto in CP_1 riassunzione, in merito al rapporto accessorio di garanzia che lo lega al debito principale -sulla scorta del quale è stata avanzata dalla banca domanda riconvenzionale nei termini esposti- il che conferma la sua obbligazione di pagamento nei confronti della banca e suoi successori aventi causa.
Le uniche doglianze elevate dal sig. si sono infatti appuntate sull'entità del debito CP_1 principale vantato dalla banca nei confronti di e, più in particolare, su porzione del Parte_3 predetto debito principale, ovverosia su quella parte derivante dal contratto di conto corrente n.1256, del quale sono stati contestati l'illegittimo computo di interessi anatocistici, commissioni, interessi ultralegali ed usurari.
Alla luce della riduzione della pretesa vantata da parte della creditrice e così della rinuncia all'intero credito derivante dalle poste del conto corrente n. 1256, alcun vaglio in ordine alla validità di tale credito deve essere operato da questo giudice.
Altrettanto occorre rilevare a proposito della limitazione della pretesa creditoria ai soli importi in linea capitale con riferimento ai conti anticipi, ragione per cui in difetto di richiesta, anzi, al cospetto di esplicita rinuncia agli interessi convenzionali in favore di quelli al tasso legale, nonché alle spese e commissioni, alcun vaglio di legittimità occorre svolgere sulla debenza di tali somme (rinunciate) dovendosi verificare soltanto la prova del credito con riferimento al dovuto in linea capitale.
Questo Tribunale ritiene che i crediti su cui è stata circoscritta la domanda riconvenzionale della riassumente, e così indicati:
- prestito chirografario n. 374234000: esposizione pari ad € 42.472,00 (all.4 e 5, fasc. ; CP_3
- conto anticipi 1937: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro 44.624,31 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all. 10 fasc. ; CP_3
pagina 10 di 13 - n. 3 riba insolute: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro 17.084,14 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all.11,12 fasc. Banca;
CP_3
- n. 5 anticipi fatture export insolute: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro
64.496,05 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all.13, fasc. ; CP_3
- n. 20 anticipi fatture export: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro 336.087,80 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all. 14 fasc. ; CP_3 risultano tutti dimostrati sulla scorta della documentazione allegata, e così del contratto di prestito chirografario del 30.12.2008 e dell'estratto conto, dei contratti di apertura di credito, di finanziamento anticipo fatture ed anticipo fatture all'esportazione del 2.12.2008, del contratto di c/c n. 1937 del
12.9.2001, delle tre riba anticipate e scadute dal 31.7.09 al 31.10.09 e delle fatture export, rimaste insolute. In difetto di contestazioni ed in base al corredo documentale allegato dalla cessionaria ad essa debbono riconoscersi tali voci di credito.
In definitiva il credito della riassumente è portato dalla sommatoria delle elencate poste ed ammonta ad
€ 504.764,30: in base alle singole voci di credito sono dovuti interessi al tasso convenzionale o legale dal dovuto al saldo, siccome richiesti in sede di precisazione delle conclusioni e così:
• sulla cifra di € 42.472,00 relativa al prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 30/12/2008, di cui € 41.184,31 per n. 6 rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 e rimaste insolute ed € 1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, sono dovuti gli interessi convenzionali successivi sino al saldo ed entro i limiti di cui alla L. n. 108/96,;
• sulla cifra di € 44.624,31 per saldo debitore in linea capitale del c/c n. 1937 “anticipo fatture” acceso in data 12/09/2001, sono dovuti interessi al tasso legale dal 12/03/2010 al saldo;
• sulla cifra di € 17.084,14 per n. 3 RI.BA anticipate dalla banca e scadute il 31/07/2009 ed il
31/10/2009 e tornate insolute, sono dovuti interessi al tasso legale dall'01/04/2010 al saldo;
• sulla cifra di € 64.496,05 per n. 5 anticipi fatture export in valuta insolute e non ripianate, sono dovuti interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo;
• sulla cifra di € 336.087,80 per n. 20 anticipi fatture export in euro insolute e non saldate, sono dovuti interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo.
La domanda attorea va, per quanto di ragione, accolta con condanna di al pagamento CP_1 degli importi specificati in favore di essa, quale sua procuratrice mandataria, Controparte_14
Parte_2
Le spese di lite sostenute da sono liquidate in dispositivo sulla scorta del valore della Parte_1 causa, della sua complessità e delle fasi effettivamente svolte -per cui viene esclusa la fase istruttoria e pagina 11 di 13 dimezzata la fase decisionale in difetto di repliche-, e sono poste in ragione della soccombenza a carico di Nulla sulle spese per quanto riguarda la parte rimasta contumace CP_1 Controparte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 1101/2010, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1- Rigetta le domande attoree;
2- In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna
(GMP CST , al pagamento in favore di CP_1 C.F._3 Parte_1
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. )
[...] P.IVA_1
e per essa, quale sua procuratrice mandataria, Parte_2
(numero e codice fiscale , numero R.E.A. MI-1888273), della complessiva somma P.IVA_2 di € 504.764,30 come di seguito specificato:
a)- € 42.472,00 relativa al prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 30/12/2008, di cui € 41.184,31 per n. 6 rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 e rimaste insolute ed €
1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, oltre interessi convenzionali successivi sino al saldo ed entro i limiti di cui alla L. n. 108/96,;
b) € 44.624,31 per saldo debitore in linea capitale del c/c n. 1937 “anticipo fatture” acceso in data 12/09/2001, oltre interessi al tasso legale dal 12/03/2010 al saldo;
c)- € 17.084,14 per n. 3 RI.BA anticipate dalla banca e scadute il 31/07/2009 ed il 31/10/2009 e tornate insolute, oltre interessi al tasso legale dall'01/04/2010 al saldo;
d)- € 64.496,05 per n. 5 anticipi fatture export in valuta insolute e non ripianate, oltre interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo;
e)- € 336.087,80 per n. 20 anticipi fatture export in euro insolute e non saldate, oltre interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo;
3- condanna (GMP a rimborsare a CP_1 C.F._4 Parte_1
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. ) e per essa, P.IVA_1 quale sua procuratrice mandataria, numero e codice Parte_2 fiscale , numero R.E.A. MI-1888273), le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 P.IVA_2 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 01.10.2025
pagina 12 di 13 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1101/2010 R.G., promossa
DA
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. Parte_1
) e per essa, quale sua procuratrice mandataria, P.IVA_1 Parte_2
(numero e codice fiscale , numero R.E.A. MI-1888273), rappresentata e difesa, in
[...] P.IVA_2 forza di procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona
(codice fiscale ), ivi con studio in Via Marsala n. 8, ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso la sua casella di posta elettronica certificata PEC Email_1
Convenuto, ricorrente in riassunzione
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Giampieri, CP_1 CodiceFiscale_2 giusta delega in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Michele Magnoni in Ancona C.so Garibaldi 144,
Attore, convenuto in riassunzione
E
(cod.fisc e num. Iscrizione Registro imprese TO ) Controparte_2 P.IVA_3
Terzo chiamato, quale successore a titolo universale oggetto: contratti di conto corrente e conto anticipi e fideiussione. conclusioni: come precisate all'udienza del 15.7.2025. pagina 1 di 13 per l'attore, convenuto in riassunzione: in difetto di precisazione delle conclusioni, si richiamano integralmente le conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
Per la convenuta, ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione
e domanda disattesa:
- in via principale, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- sempre in via principale e riconvenzionale, accertare, dichiarare e condannare il sig. , CP_1 per i titoli e ragioni di cui alla comparsa di costituzione di ed alle difese da Controparte_3 essa svolte, al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
€ 504.764,30 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, così meglio specificata:
• € 42.472,00 per esposizione relativa al prestito chirografario n. 374234000 concesso in data
30/12/2008, di cui € 41.184,31 per n. 6 rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 e rimaste insolute ed
€ 1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, oltre interessi successivi, e comunque entro i limiti di cui alla L. n. 108/96;
• € 44.624,31 per saldo debitore in linea capitale del c/c n. 1937 “anticipo fatture” acceso in data
12/09/2001, oltre interessi dal 12/03/2010 al saldo al tasso legale;
• € 17.084,14 per n. 3 RI.BA anticipate dalla banca e scadute il 31/07/2009 ed il 31/10/2009 e tornate insolute, oltre interessi dall'01/04/2010 al saldo al tasso legale;
• € 64.496,05 per n. 5 anticipi fatture export in valuta insolute e non ripianate oltre interessi dal
21/04/2010 al tasso legale;
• € 336.087,80 per n. 20 anticipi fatture export in euro insolute e non saldate oltre interessi dal
21/04/2010 al tasso legale
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre la compensazione dell'importo spettante a con quella in ipotesi dovuta a titolo di Parte_1 ripetizione.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/03/2010 , corrente a Polverigi Parte_3
(AN) Via Marcilliana n. 74 (p.iva ) in persona del suo Liquidatore Sig. P.IVA_4 CP_1
(quale debitrice principale) ed il medesimo sig. (quale garante fideiussore), CP_1
pagina 2 di 13 evocavano in giudizio la allora affinchè questo Tribunale Controparte_3 accertasse e dichiarasse che, con riferimento al conto corrente n. 1256 intestato a (nel Parte_3 quale erano confluiti gli oneri dei conti anticipi nn. 1276, 1296, 1937 e 2913), erano stati illegittimamente addebitati dall'istituto di credito interessi anatocistici, interessi ultra legali, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto illegittimi, per un totale di € 211.780,65, di cui chiedevano la ripetizione;
per la medesima somma domandavano che il Tribunale disponesse la compensazione totale o parziale con il saldo del conto corrente oggetto di causa, n. 1256, che alla data del 13/01/2010 presentava un saldo debitore di € 583.960,86.
A sostegno della domanda così svolta gli attori eccepivano, in sintesi:
i. la violazione del divieto di anatocismo con conseguente illegittimo addebito di € 22.934,89;
ii. la illegittima applicazione di interessi ultralegali per € 112.577,04 in assenza di una valida pattuizione scritta;
iii. l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, perché non pattuite e comunque inserite in clausole nulle, per 60.469,83 €;
iiii. usurarietà dei tassi di interesse applicati e non dovuti € 15.798,89.
Si costituiva la la quale deduceva anzitutto il fatto che la Controparte_3 debitrice principale tra la notifica della citazione e la prima udienza di Parte_3 comparizione, era stata dichiarata fallita e che pertanto alla era preclusa la possibilità di svolgere CP_3 domanda riconvenzionale nei suoi confronti, dovendo evidentemente attivarsi in tal senso in sede concorsuale mediante insinuazione al passivo della procedura.
La Banca, chiesto il rigetto delle pretese avversarie, spiegava domanda riconvenzionale esclusivamente nei confronti del solo fideiussore, sig. con richiesta di condanna al pagamento CP_1 delle seguenti somme:
1) € 42.472,00 in virtù del prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 31/12/2008 alla debitrice principale;
2) € 113.751,37 per saldo debitore del c/c n. 1256 acceso in data 29/09/1997;
3) € 45.155,89 per saldo debitore del c/c n. 1937 “anticipo fatture”;
4) € 18.200,12 per n. 2 RIBA anticipate ed insolute;
5) € 65.783,00 per n. 5 anticipi fatture export insolute;
6) € 3.48.453,62 per n. 20 anticipi fatture export;
Stante l'intervenuto fallimento della parte attrice il giudizio 1101/2010 veniva Parte_3 dichiarato interrotto, per poi essere successivamente riassunto dal Controparte_4
(con udienza fissata all'esito della riassunzione per il 09/03/2011).
[...]
pagina 3 di 13 Nel giudizio così riassunto si sono costituiti:
• la con comparsa integrativa depositata il 17/02/2011, che ha Controparte_3 eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande della curatela coltivate nel presente procedimento, dal momento che la sussistenza ed il quantum dei crediti vantati dalla Banca era sottoposta al vaglio del giudice fallimentare e di sua esclusiva competenza,
• Il sig. con il patrocinio dell'avv. Cristian Giampieri. CP_1
A sostegno dell'eccezione la educeva di aver avanzato, nelle more Controparte_3 del presente giudizio, domanda di ammissione al passivo fallimentare per un importo complessivo di €
2.033.256, di cui € 1.397.811,81 in via privilegiata ipotecaria ed € 635.444,19 in via chirografaria (doc.
2 prodotto a corredo della seconda comparsa di costituzione della post riassunzione, e doc. 3 CP_3 allegato all'atto di riassunzione della cessionaria . Parte_1
Precisava l'istituto che in sede fallimentare il credito veniva ammesso al passivo per € 1.397.811,81 in via ipotecaria, come richiesto, mentre in via chirografaria per il minor importo di € 377.268,89 in ragione della domanda di ripetizione svolta nel presente giudizio avente RG n. 1101/2010 (appunto per
€ 211.780,65) ed in altro ulteriore promosso dalla sola (per € 46.394,65, R.G. n. Parte_3
1100/2010) per una pretesa totale di ripetizione di € 258.175,30 (avente ad oggetto altri rapporti): contro tale provvedimento la banca aveva proposto opposizione allo stato passivo (doc. 4 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024) e nel giudizio così introdotto (R.G. n. 233/2011) si era costituita la Curatela riproponendo le medesime eccezioni e domande di cui ai sopra citati due giudizi (doc. 5 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024).
Sempre nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo veniva espletata CTU contabile per accertare quanto eccepito dalla società fallita, sia nell'odierno giudizio (R.G. 1101/2010 promosso sia dalla debitrice principale che dal garante) sia nell'altro (R.G. 1100/2010 promosso dalla sola Pt_3
.
[...]
Il CTU, all'esito del proprio esame (doc. 6 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024) ha concluso affermando che risultava illegittimo l'addebito di € 2.016,31 sul c/c n. 1256 (di cui al presente giudizio R.G. 1101/2010) nonché l'addebito di € 16.095,85 sul c/c n. 1309 (di cui al giudizio R.G.
1100/2010).
Conseguentemente con ordinanza del 06/12/2011 il presente procedimento veniva sospeso in attesa che si definisse il procedimento endo-fallimentare di opposizione allo stato passivo (doc. 7 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024), procedimento, quest'ultimo, che si concludeva con ordinanza del 13/03/2015 (doc. 8 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024): al credito già ammesso in pagina 4 di 13 via ipotecaria per € 1.397.811,81 ed in via chirografaria per € 377.268,89, veniva aggiunto l'ulteriore credito chirografario per € 240.063,14 (pari ad € 258.175,30 - € 16.095,85 - € 2.016,31).
Il veniva nel frattempo chiuso ed il suo legale, in data 29/11/2023, Controparte_4 avanzava istanza di estinzione del presente giudizio, rimasto sino ad allora sospeso. Con ordinanza del
28/12/2023, comunicata il 29/12/2023 (doc. 9 allegato al ricorso in riassunzione del 26/03/2024), il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dalla cessionaria , e per essa Parte_1 la procuratrice mandataria - con atto depositato in data 27/03/2024 nei soli confronti del garante
CP_1
Veniva quindi fissata per la prosecuzione l'udienza del 25/06/2024: decreto e ricorso erano notificati dalla ricorrente in riassunzione al sig. ex art. 170 cpc presso il procuratore CP_1 costituito Avv. Cristian Giampieri.
Con ordinanza del 17.7.24 questo giudice, preso atto che il giudizio era stato riassunto dal successore a titolo particolare e per essa la sua procuratrice mandataria Pt_1 Parte_1 [...] dell'originaria parte convenuta disponeva Parte_2 Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale della CP_3
fissando all'uopo l'udienza del 10/12/2024.
[...]
Il contraddittorio veniva quindi integrato a cura della ricorrente in riassunzione nei confronti della
, successore a titolo universale della originaria parte convenuta Controparte_2 CP_3 con atto notificato a mezzo pec in data 23/07/2024 (e depositato nel fascicolo sempre in data
[...]
23/07/2024): restava contumace. Controparte_2
La causa veniva ritenuta matura per la decisione ed, all'udienza del 15/07/2025, la convenuta riassumente e per essa la procuratrice mandataria, ha precisato le conclusioni riducendo Parte_1 le proprie pretese creditorie e rinunciando alle somme richieste a titolo di spese, interessi e commissioni: ha così rinunciato al credito di cui al c/c n. 1256 e, per quanto riguarda tutti gli altri rapporti, lo ha limitato al solo importo dovuto a titolo di saldo in linea capitale maggiorato degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo e dunque con esclusione di interessi, spese e commissioni.
All'udienza sono stati concessi termini ridotti ex art. 190 cpc stante la vetustà del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della convenuta riassumente, siccome rimodulata in sede di precisazione delle conclusioni, risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
pagina 5 di 13 Preliminarmente occorre dare conto che parti del presente giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della e della estinzione del giudizio nei suoi confronti, Pt_3 Parte_3 nonchè delle vicende che hanno colpito ed, ancora, della riassunzione nei soli Controparte_3 confronti di sono: CP_1
1- e per essa la sua procuratrice mandataria Parte_1 [...] quale convenuta ed attore in riassunzione, successore a titolo Parte_2 particolare nel diritto controverso,
Co
, quale successore a titolo universale di Controparte_2 Controparte_3 originaria convenuta, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio,
3- attore e convenuto in riassunzione. CP_1
-Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, Parte_1
Per quanto attiene alle vicende che hanno interessato il successore particolare nel diritto controverso oggetto di domanda riconvenzionale proposta da , e dunque per quanto riguarda Controparte_3 la legittimazione attiva di e per essa la sua procuratrice mandataria Parte_1 [...] occorre ripercorrere la sorte dei crediti di Parte_2 Controparte_3 sorti prima che fosse posta in amministrazione straordinaria, crediti tra cui rientra quello oggetto del presente contenzioso.
E' necessario ripercorrere in breve che in data 15 ottobre 2013, la è stata Controparte_3 posta in Amministrazione Straordinaria ex art. 70 e ss. del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 10 e 11).
La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. del 22 Novembre 2015, ha disposto la sottoposizione della Controparte_3 in amministrazione Straordinaria a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 Novembre
[...]
2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi di Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza (doc. 12, 13 e 14)
(successivamente, con decreto del 9/12/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della a liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.lgs. n. 180/2015 e degli articoli 80 e ss del D.lgs. n.
385/1993) (doc. 15 e 16).
Con decreto Legge del 22 novembre 2015 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015, è stato costituito, ai sensi dell'art.42 del suddetto D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e pagina 6 di 13 con effetto dalle ore 00,00 del medesimo 23 novembre 2015, l'ente ponte denominato “Nuova Banca delle March con sede in Roma, Via Nazionale n. 91. Pt_2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del sopracitato D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dell'art. 1 comma 2 del decreto Legge 22 novembre 2015 n. 183 e del provvedimento della Banca
d'Italia del 22 novembre 2015 Prot. n. 1241108/15 (doc. 17) alla neo costituita Controparte_6 sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali sui beni mobili e
[...] immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione, già facenti capo alla Controparte_3
(si veda G.U. doc. 13);
[...]
A sua vola è una società veicolo costituita ai Controparte_7 sensi del D.lgs. n. 180/2015 avente ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di crediti anomali e di eventuali rapporti connessi ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46 del citato D.lgs. n. 180/2015, da parte dell'ente ponte NUOVA BANCA DELLE MARCHE s.p.a..
Con atto di disposizione della Banca d'Italia (prot. N. 0098829/16) del 26/01/2016 i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile della al 30/09/2015, detenuti Controparte_3 dalla in forza del citato provvedimento del 22/11/2015, Controparte_6 sono stati trasferiti alla ai sensi degli artt. 46 e Controparte_7
47 del citato D.lgs. n. 180/2015 (doc. 18 e 19);
Con successivo atto di disposizione (prot. N. 1553670 /16) del 30/12/2016 La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, ha disposto la cessione a dei seguenti ulteriori crediti: - i crediti in sofferenza, risultanti Controparte_8 dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, già di Controparte_3 titolarità della controllata - i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione Controparte_9 contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di Controparte_3 cartolarizzazione;
- gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a e Controparte_3 CP_9
(doc. 20 e 21).
[...]
Successivamente la società odierna ricorrente in riassunzione, in data 15/06/2017 Parte_1 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto il portafoglio dei crediti pecuniari di titolarità della , ha stipulato con quest'ultima un contratto di Controparte_8 cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge 130/1999 e ed articolo 58
TUB, in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal cedente Parte_1 [...]
con effetto giuridico dal 15/06/2017 i crediti pecuniari rispondenti ai Controparte_8
pagina 7 di 13 seguenti criteri: crediti di cui il Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. Da
[...]
Controparte_6 Controparte_10 Controparte_11
e al Cedente
[...] Controparte_12 ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842,
98852 e 98863 del 26 gennaio 2016; o 2. Da Controparte_6 [...]
e Controparte_10 Controparte_11 [...] al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con Controparte_12
i provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016; unitamente ai crediti come identificati ai sensi dei criteri di blocco che precedono, sono stati trasferiti al
Cessionario, senza necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall'Art. 4 della Legge 130), tutti gli altri diritti del Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati (i Crediti Ceduti);
La cessione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73– Parte II – del
22/06/2017 (doc. 22);
Fra i crediti acquistati da vi rientrano anche quelli azionati in via riconvenzionale Parte_1 nel presente giudizio, ed in particolare il diritto vantato nei confronti della e del suo Parte_3 garante, questione non oggetto di contestazione e documentalmente provata. CP_1
Trattasi di crediti derivanti da:
1) prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 31/12/2008 alla debitrice principale (doc.4), recante un insoluto di € 41.184,31 per sei rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 ed € 1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, oltre interessi successivi, e comunque entro i limiti di cui alla L. n. 108/96;
2) € 113.751,37 per saldo debitore del c/c n. 1256 acceso in data 29/09/1997 (doc.1), includente anche interessi, oneri e commissioni;
3) da contratti di finanziamento concessi in data 02.12.2008 da utilizzarsi per anticipi salvo buon fine su effetti, ricevute, fatture e anticipi all'esportazione (doc. 6 e 7, fasc. per i seguenti CP_3 importi:
- € 45.155,89 per saldo debitore del c/c n. 1937 “anticipo fatture” (doc.8); pagina 8 di 13 - € 18.200,12 per n. 3 RIBA anticipate ed insolute;
- € 65.783,00 per n. 5 anticipi fatture export insolute;
- € 348.453,62 per n. 20 anticipi fatture export;
oltre interessi ai rispettivi tassi convenzionali dal dovuto al saldo.
-Il successore a titolo universale dell'originaria convenuta, : Controparte_2
Risulta in atti che è successore a titolo universale di la Controparte_2 Controparte_3 transizione da a ha avuto inizio con la cessione Controparte_3 Controparte_2 dell'azienda bancaria -facente capo a in amministrazione straordinaria- a Controparte_3 favore dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche spa in data 22.11.2015, fusasi in in CP_13 data 16.10.2017, e si è poi conclusa con la fusione di in in data CP_13 Controparte_2
26.3.2021 (all.1, 2, 3, 4 e 5 memoria del 10.12.24).
Come noto in ipotesi di fattispecie riconducibili al fenomeno successorio di cui all'art. 111 cpc, il giudizio riassunto deve proseguire non soltanto nei confronti del successore a titolo particolare ma anche di quello a titolo universale, che è litisconsorte necessario, e qualora quest'ultimo non sia parte del processo, deriva l'obbligo di integrazione del contraddittorio: “Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità”.
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023 (Rv. 667050 - 01).
Pertanto, considerato che il processo de quo è stato riassunto in prosecuzione da - Parte_1 per essa, quale sua procuratrice mandataria, successore Parte_2
a titolo particolare nel diritto controverso, con ordinanza del 17.7.2024 questo giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del successore universale di Controparte_3
adempimento cui parte riassumente onerata ha ottemperato.
[...]
, successore universale, è rimasta contumace. Controparte_2
-la domanda riconvenzionale di come rimodulata e ridotta in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni.
pagina 9 di 13 Come dianzi esposto tra i crediti acquistati da rientrano anche quelli azionati in via Parte_1 riconvenzionale nel presente giudizio ed elencati nel superiore paragrafo, ed in particolare il diritto vantato nei confronti della e del suo garante, Parte_3 CP_1
Per tali esposizioni debitorie sussiste fideiussione generica limitata ad € 1.575.000,00 del 02.12.2008
(doc.16 fasc. convenuta e fideiussione specifica limitata in relazione al prestito CP_3 chirografario n. 374234000 del 30.12.2008 (doc.16 bis fasc. , entrambe stipulate da CP_3
CP_1
La totalità del credito vantato dall'allora venne da essa comunicata unitamente Controparte_3 alla risoluzione dei contratti di finanziamento, con contestuale richiesta del dovuto in data 13.1.2010 sia alla debitrice principale che al fideiussore (doc. 15 fasc. . CP_1 CP_3
Alcuna censura è stata mossa dal fideiussore, originariamente attore e qui convenuto in CP_1 riassunzione, in merito al rapporto accessorio di garanzia che lo lega al debito principale -sulla scorta del quale è stata avanzata dalla banca domanda riconvenzionale nei termini esposti- il che conferma la sua obbligazione di pagamento nei confronti della banca e suoi successori aventi causa.
Le uniche doglianze elevate dal sig. si sono infatti appuntate sull'entità del debito CP_1 principale vantato dalla banca nei confronti di e, più in particolare, su porzione del Parte_3 predetto debito principale, ovverosia su quella parte derivante dal contratto di conto corrente n.1256, del quale sono stati contestati l'illegittimo computo di interessi anatocistici, commissioni, interessi ultralegali ed usurari.
Alla luce della riduzione della pretesa vantata da parte della creditrice e così della rinuncia all'intero credito derivante dalle poste del conto corrente n. 1256, alcun vaglio in ordine alla validità di tale credito deve essere operato da questo giudice.
Altrettanto occorre rilevare a proposito della limitazione della pretesa creditoria ai soli importi in linea capitale con riferimento ai conti anticipi, ragione per cui in difetto di richiesta, anzi, al cospetto di esplicita rinuncia agli interessi convenzionali in favore di quelli al tasso legale, nonché alle spese e commissioni, alcun vaglio di legittimità occorre svolgere sulla debenza di tali somme (rinunciate) dovendosi verificare soltanto la prova del credito con riferimento al dovuto in linea capitale.
Questo Tribunale ritiene che i crediti su cui è stata circoscritta la domanda riconvenzionale della riassumente, e così indicati:
- prestito chirografario n. 374234000: esposizione pari ad € 42.472,00 (all.4 e 5, fasc. ; CP_3
- conto anticipi 1937: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro 44.624,31 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all. 10 fasc. ; CP_3
pagina 10 di 13 - n. 3 riba insolute: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro 17.084,14 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all.11,12 fasc. Banca;
CP_3
- n. 5 anticipi fatture export insolute: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro
64.496,05 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all.13, fasc. ; CP_3
- n. 20 anticipi fatture export: domanda limitata al solo importo in linea capitale di euro 336.087,80 oltre interessi al tasso legale dal dovuto saldo (all. 14 fasc. ; CP_3 risultano tutti dimostrati sulla scorta della documentazione allegata, e così del contratto di prestito chirografario del 30.12.2008 e dell'estratto conto, dei contratti di apertura di credito, di finanziamento anticipo fatture ed anticipo fatture all'esportazione del 2.12.2008, del contratto di c/c n. 1937 del
12.9.2001, delle tre riba anticipate e scadute dal 31.7.09 al 31.10.09 e delle fatture export, rimaste insolute. In difetto di contestazioni ed in base al corredo documentale allegato dalla cessionaria ad essa debbono riconoscersi tali voci di credito.
In definitiva il credito della riassumente è portato dalla sommatoria delle elencate poste ed ammonta ad
€ 504.764,30: in base alle singole voci di credito sono dovuti interessi al tasso convenzionale o legale dal dovuto al saldo, siccome richiesti in sede di precisazione delle conclusioni e così:
• sulla cifra di € 42.472,00 relativa al prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 30/12/2008, di cui € 41.184,31 per n. 6 rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 e rimaste insolute ed € 1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, sono dovuti gli interessi convenzionali successivi sino al saldo ed entro i limiti di cui alla L. n. 108/96,;
• sulla cifra di € 44.624,31 per saldo debitore in linea capitale del c/c n. 1937 “anticipo fatture” acceso in data 12/09/2001, sono dovuti interessi al tasso legale dal 12/03/2010 al saldo;
• sulla cifra di € 17.084,14 per n. 3 RI.BA anticipate dalla banca e scadute il 31/07/2009 ed il
31/10/2009 e tornate insolute, sono dovuti interessi al tasso legale dall'01/04/2010 al saldo;
• sulla cifra di € 64.496,05 per n. 5 anticipi fatture export in valuta insolute e non ripianate, sono dovuti interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo;
• sulla cifra di € 336.087,80 per n. 20 anticipi fatture export in euro insolute e non saldate, sono dovuti interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo.
La domanda attorea va, per quanto di ragione, accolta con condanna di al pagamento CP_1 degli importi specificati in favore di essa, quale sua procuratrice mandataria, Controparte_14
Parte_2
Le spese di lite sostenute da sono liquidate in dispositivo sulla scorta del valore della Parte_1 causa, della sua complessità e delle fasi effettivamente svolte -per cui viene esclusa la fase istruttoria e pagina 11 di 13 dimezzata la fase decisionale in difetto di repliche-, e sono poste in ragione della soccombenza a carico di Nulla sulle spese per quanto riguarda la parte rimasta contumace CP_1 Controparte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 1101/2010, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1- Rigetta le domande attoree;
2- In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna
(GMP CST , al pagamento in favore di CP_1 C.F._3 Parte_1
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. )
[...] P.IVA_1
e per essa, quale sua procuratrice mandataria, Parte_2
(numero e codice fiscale , numero R.E.A. MI-1888273), della complessiva somma P.IVA_2 di € 504.764,30 come di seguito specificato:
a)- € 42.472,00 relativa al prestito chirografario n. 374234000 concesso in data 30/12/2008, di cui € 41.184,31 per n. 6 rate scadute dal 30/07/2009 al 31/12/2009 e rimaste insolute ed €
1.287,69 per interessi calcolati dalle singole scadenze delle rate scadute al tasso contrattuale di mora pari all'Euribor lettera 6 mesi + 2,750% + 2 punti mora fino al 31/03/2010, oltre interessi convenzionali successivi sino al saldo ed entro i limiti di cui alla L. n. 108/96,;
b) € 44.624,31 per saldo debitore in linea capitale del c/c n. 1937 “anticipo fatture” acceso in data 12/09/2001, oltre interessi al tasso legale dal 12/03/2010 al saldo;
c)- € 17.084,14 per n. 3 RI.BA anticipate dalla banca e scadute il 31/07/2009 ed il 31/10/2009 e tornate insolute, oltre interessi al tasso legale dall'01/04/2010 al saldo;
d)- € 64.496,05 per n. 5 anticipi fatture export in valuta insolute e non ripianate, oltre interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo;
e)- € 336.087,80 per n. 20 anticipi fatture export in euro insolute e non saldate, oltre interessi al tasso legale dal 21/04/2010 al saldo;
3- condanna (GMP a rimborsare a CP_1 C.F._4 Parte_1
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. ) e per essa, P.IVA_1 quale sua procuratrice mandataria, numero e codice Parte_2 fiscale , numero R.E.A. MI-1888273), le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 P.IVA_2 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 01.10.2025
pagina 12 di 13 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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