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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2814 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.; promossa da (p. iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen
Agnello, giusta procura in atti, attore contro p. iva , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Giacobbe, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31.05.2021, la Parte_1
premesso di aver acceso presso la
[...] Controparte_1 il rapporto di conto corrente n. 475259 in data 10.05.1996 e di conto
[...] anticipi n. 468079 in data 06.05.1998, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione ai rapporti in oggetto di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattutite. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle domande avverse, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata c.t.u. contabile sui rapporti bancari in oggetto, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando
2 abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). In ordine alla documentazione prodotta, va dato atto che non risultano versati in atti gli estratti conto dei conti corrente in esame, sicchè la rideterminazione dell'esatto dare ed avere tra le parti deve ritenersi preclusa, attesa l'impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto. Dalla documentazione in atti è, invero, emerso che parte attrice ha depositato una copia del contratto di apertura del conto corrente ordinario e l'estratto conto di apertura del conto anticipi (all. 5 e 6), ma non anche gli estratti conto analitici, indicati agli allegati 7 e 8 dell'atto di citazione ma non depositato. Né gli stessi risultano allegati alla perizia di parte versata in atti. Ne consegue l'impossibilità di procedere agli accertamenti richiesti, essendo a tal fine necessario ricostruire tutta la movimentazione del conto e, quindi, la sequenza integrale degli estratti conto, secondo i principi dell'onere della prova sopra illustrati.
Sul punto, infatti, il nominato c.t.u., presa visione dei fascioli telematici e ravvisata la mancanza degli estratti analitici di conto corrente sia in ordine al conto corrente ordinario n. 475259 sia al conto anticipi n. 468079, ha dichiarato di non poter procedere agli accertamenti demandati non avendo a disposizione il materiale necessario per effettuare la chiesta rielaborazione (“vista la grave carenza documentale e l'impossibilità a proseguire il mandato per dare risposta ai quesiti posti con i soli atti disponibili”). La documentazione in atti non è, pertanto, idonea a ricostruire l'andamento dei contratti di conto corrente oggetto di causa e a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato alla data della
3 proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; Cass. Civ., sez. I, 04.04.2019, n. 9526; Cass. Civ., sez. VI, 01.12.2021, n. 37776, per la quale “nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, dal novembre 1998 al gennaio 2001 ed in parte quelli relativi all'anno 2008, per tre trimestri, nonché quelli relativi all'ultimo periodo (tra il 30 settembre 2013 ed il 25 settembre 2014), ma non erano stati dedotti e non emergevano “elementi utili al fine di desumere con certezza l'andamento del rapporto e l'eventuale saldo negativo o positivo per il correntista” (il quale aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta). Quindi non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infra-annuale degli estratti conto ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte, considerato che nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio ma anche quello finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il complessivo andamento del rapporto”). Preme evidenziare la sicura omessa produzione di ulteriore documentazione da parte della società attrice, avendo quest'ultima evidenziato il mancato caricamento degli allegati informatici nel fascicolo telematico per presumibile errore materiale o anomalia informatica, sicchè non risultano elementi per ritenere che la mancanza dei documenti sia dipesa da smarrimento o sottrazione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 10.10.2018, n. 25133, per la quale “se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione”). Ed invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c. (…). Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto” (Cass. Civ., sez. I, 13.06.2022, n. 19006).
Ne consegue, nel caso di specie, la parte si sarebbe dovuta avvedere del
4 mancato caricamento informatico di tutti gli allegati indicati nell'atto introduttivo e provvedere ad un deposito integrativo o richiedere di essere rimessa in termini per effettuare la produzione erroneamente omessa entro il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
La rilevata carenza probatoria non permette, quindi, di verificare l'andamento del rapporto e quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene richiesta da parte attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, producendo in giudizio gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'istituto bancario convenuto. Invero, pur essendo possibile per il Giudice, in caso di assenza degli estratti conto, ricostruire il saldo attraverso l'impiego di ulteriori mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21.12.2020, n. 29190), nel caso di specie, la totale mancanza di documentazione impedisce di ricostruire l'andamento dei contratti di conto corrente oggetto di causa e di fornire indicazioni certe e complete sugli eventuali pagamenti indebitamente effettuati. Né può ritenersi residuare un interesse all'accertamento delle dedotte illegittimità contrattuali al fine di non vedersi addebitate illegittime somme avendo le doglianze ad oggetto contratti cessati. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2814/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese genrali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 mazro 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2814 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.; promossa da (p. iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen
Agnello, giusta procura in atti, attore contro p. iva , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Giacobbe, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31.05.2021, la Parte_1
premesso di aver acceso presso la
[...] Controparte_1 il rapporto di conto corrente n. 475259 in data 10.05.1996 e di conto
[...] anticipi n. 468079 in data 06.05.1998, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione ai rapporti in oggetto di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattutite. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle domande avverse, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata c.t.u. contabile sui rapporti bancari in oggetto, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando
2 abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). In ordine alla documentazione prodotta, va dato atto che non risultano versati in atti gli estratti conto dei conti corrente in esame, sicchè la rideterminazione dell'esatto dare ed avere tra le parti deve ritenersi preclusa, attesa l'impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto. Dalla documentazione in atti è, invero, emerso che parte attrice ha depositato una copia del contratto di apertura del conto corrente ordinario e l'estratto conto di apertura del conto anticipi (all. 5 e 6), ma non anche gli estratti conto analitici, indicati agli allegati 7 e 8 dell'atto di citazione ma non depositato. Né gli stessi risultano allegati alla perizia di parte versata in atti. Ne consegue l'impossibilità di procedere agli accertamenti richiesti, essendo a tal fine necessario ricostruire tutta la movimentazione del conto e, quindi, la sequenza integrale degli estratti conto, secondo i principi dell'onere della prova sopra illustrati.
Sul punto, infatti, il nominato c.t.u., presa visione dei fascioli telematici e ravvisata la mancanza degli estratti analitici di conto corrente sia in ordine al conto corrente ordinario n. 475259 sia al conto anticipi n. 468079, ha dichiarato di non poter procedere agli accertamenti demandati non avendo a disposizione il materiale necessario per effettuare la chiesta rielaborazione (“vista la grave carenza documentale e l'impossibilità a proseguire il mandato per dare risposta ai quesiti posti con i soli atti disponibili”). La documentazione in atti non è, pertanto, idonea a ricostruire l'andamento dei contratti di conto corrente oggetto di causa e a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato alla data della
3 proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; Cass. Civ., sez. I, 04.04.2019, n. 9526; Cass. Civ., sez. VI, 01.12.2021, n. 37776, per la quale “nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, dal novembre 1998 al gennaio 2001 ed in parte quelli relativi all'anno 2008, per tre trimestri, nonché quelli relativi all'ultimo periodo (tra il 30 settembre 2013 ed il 25 settembre 2014), ma non erano stati dedotti e non emergevano “elementi utili al fine di desumere con certezza l'andamento del rapporto e l'eventuale saldo negativo o positivo per il correntista” (il quale aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta). Quindi non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infra-annuale degli estratti conto ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte, considerato che nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio ma anche quello finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il complessivo andamento del rapporto”). Preme evidenziare la sicura omessa produzione di ulteriore documentazione da parte della società attrice, avendo quest'ultima evidenziato il mancato caricamento degli allegati informatici nel fascicolo telematico per presumibile errore materiale o anomalia informatica, sicchè non risultano elementi per ritenere che la mancanza dei documenti sia dipesa da smarrimento o sottrazione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 10.10.2018, n. 25133, per la quale “se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione”). Ed invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c. (…). Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto” (Cass. Civ., sez. I, 13.06.2022, n. 19006).
Ne consegue, nel caso di specie, la parte si sarebbe dovuta avvedere del
4 mancato caricamento informatico di tutti gli allegati indicati nell'atto introduttivo e provvedere ad un deposito integrativo o richiedere di essere rimessa in termini per effettuare la produzione erroneamente omessa entro il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
La rilevata carenza probatoria non permette, quindi, di verificare l'andamento del rapporto e quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene richiesta da parte attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, producendo in giudizio gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'istituto bancario convenuto. Invero, pur essendo possibile per il Giudice, in caso di assenza degli estratti conto, ricostruire il saldo attraverso l'impiego di ulteriori mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21.12.2020, n. 29190), nel caso di specie, la totale mancanza di documentazione impedisce di ricostruire l'andamento dei contratti di conto corrente oggetto di causa e di fornire indicazioni certe e complete sugli eventuali pagamenti indebitamente effettuati. Né può ritenersi residuare un interesse all'accertamento delle dedotte illegittimità contrattuali al fine di non vedersi addebitate illegittime somme avendo le doglianze ad oggetto contratti cessati. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2814/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese genrali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 mazro 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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