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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2676/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza dell'11/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. n 2676/ 2024 vertente
TRA
P. IVA. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Lalli (C.F. ) e domiciliata presso lo C.F._1 studio di quest'ultima, sito in Roma, alla Via Giulio Emanuele Rizzo, 66, giusta procura rilasciata in calce alla memoria difensiva del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E
APPELLATO NON COSTITUITO Controparte_1
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 3781/2024 pubblicata l'8 aprile 2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 27360/2023
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 27.09.2024, chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado n. 3781/2024, avente ad oggetto l'accertamento della violazione del salario minimo ex art. 36 Cost., la legittimità della turnazione settimanale, il pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre che del risarcimento del danno ex art. 10 D. Lgs. 81/2015, nonché, conclusivamente, il pagamento delle spese di lite, disposto in favore del lavoratore.
Con decreto del 04.10.2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 06.06.2025, ore
11:00.
Tanto premesso e letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letti gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; rilevato che l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma ma non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec); ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre,
Cass. n. 41733/2021); ritenuto che l'appello debba essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; ritenuto che non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
dandosi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza dell'11/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. n 2676/ 2024 vertente
TRA
P. IVA. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Lalli (C.F. ) e domiciliata presso lo C.F._1 studio di quest'ultima, sito in Roma, alla Via Giulio Emanuele Rizzo, 66, giusta procura rilasciata in calce alla memoria difensiva del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E
APPELLATO NON COSTITUITO Controparte_1
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 3781/2024 pubblicata l'8 aprile 2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 27360/2023
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 27.09.2024, chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado n. 3781/2024, avente ad oggetto l'accertamento della violazione del salario minimo ex art. 36 Cost., la legittimità della turnazione settimanale, il pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre che del risarcimento del danno ex art. 10 D. Lgs. 81/2015, nonché, conclusivamente, il pagamento delle spese di lite, disposto in favore del lavoratore.
Con decreto del 04.10.2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 06.06.2025, ore
11:00.
Tanto premesso e letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letti gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; rilevato che l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma ma non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec); ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre,
Cass. n. 41733/2021); ritenuto che l'appello debba essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; ritenuto che non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
dandosi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi