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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA decreto di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
R. G. 480/2024
Il Giudice del Lavoro – dott.ssa Elvira Bellantoni;
- vista la relazione di consulenza in atti;
- ritenuto che il parere espresso dal CTU appare condivisibile in quanto congruamente ed adeguatamente motivato;
- considerato che nel termine perentorio nella specie assegnato le risultanze della c.t.u. non sono state contestate e che, in ogni caso, non risulta depositato ricorso di merito;
- - ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
( , posto che: 1) non risulta depositata dichiarazione Parte_1 sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.; 2) il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art.
417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_1 avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n. 19034/19);
- letto ed applicato l'art 445 bis c.p.c.,
P.Q.M.
- omologa le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente [ nato a [...] il Parte_1 23/06/1966] NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali CP_1 liquidate in € 960,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
- pone le spese di ctu, per intero ed in via definitiva, a carico della ricorrente, spese che si liquidano, per onorario, in € 150,00=, oltre accessori di legge, in favore del dott. , previa riduzione di un terzo per il deposito tardivo della Persona_1 relazione peritale.
Vallo della Lucania, così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Bellantoni
R. G. 480/2024
Il Giudice del Lavoro – dott.ssa Elvira Bellantoni;
- vista la relazione di consulenza in atti;
- ritenuto che il parere espresso dal CTU appare condivisibile in quanto congruamente ed adeguatamente motivato;
- considerato che nel termine perentorio nella specie assegnato le risultanze della c.t.u. non sono state contestate e che, in ogni caso, non risulta depositato ricorso di merito;
- - ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
( , posto che: 1) non risulta depositata dichiarazione Parte_1 sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.; 2) il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art.
417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_1 avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n. 19034/19);
- letto ed applicato l'art 445 bis c.p.c.,
P.Q.M.
- omologa le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente [ nato a [...] il Parte_1 23/06/1966] NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali CP_1 liquidate in € 960,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
- pone le spese di ctu, per intero ed in via definitiva, a carico della ricorrente, spese che si liquidano, per onorario, in € 150,00=, oltre accessori di legge, in favore del dott. , previa riduzione di un terzo per il deposito tardivo della Persona_1 relazione peritale.
Vallo della Lucania, così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Bellantoni