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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2022 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 1502/2022 V.G. promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Dario Fazio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Condorelli, giusta procura in atti
RESISTENTE visti gli atti e i documenti del procedimento avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso del 08/06/2022 chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 1545/2013 con cui veniva statuito l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della figlia , nata il Per_1
17/04/2000, all'epoca minorenne, e per il mantenimento della coniuge di complessivi € 750,00 (ovvero pari ad € 375,00 ciascuno).
Nello specifico chiedeva la revoca o in subordine la riduzione della contribuzione per la nonché per la figlia. CP_1
A fondamento della propria domanda rappresentava l'avvenuto peggioramento della sua situazione reddituale, dovuto anche alla nascita di un altro figlio nel
1 2015, e, al contrario, il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, divenuta nelle more maggiorenne, e della coniuge.
Con comparsa del 20/03/2023 si costituiva , la quale Controparte_1 contestava integralmente il contenuto del ricorso ed in via riconvenzionale chiedeva un aumento dell'assegno divorzile ad € 600,00 rappresentando un peggioramento delle sue condizioni di salute ed economiche.
All'udienza di prima comparizione del 28/03/2023 le parti chiedevano un rinvio per valutare ipotesi di definizione bonaria della lite.
Con note congiunte del 22/12/2023 le parti depositavano un accordo.
Con successive note d'udienza, le parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini di cui all'accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 18/02/2023).
***
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio nei termini di seguito indicati:
- Nessuna somma sarà più dovuta dal sig. alla sig.ra la Parte_1 CP_1 quale rinuncia, per il mantenimento della figlia , atteso che la figlia è Per_1 ormai maggiorenne e svolge attività lavorativa;
- Il sig. verserà in favore della sig.ra , la quale Parte_1 Controparte_1 accetta, un assegno divorzile per il proprio mantenimento dell'importo mensile di € 500,00 da versare entro il 27 di ciascun mese e da aggiornare annualmente sula base degli indici ISTAT;
- Le parti dichiarano che tali accordi economici avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e, che pertanto, per il pregresso varrà quanto precedentemente stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, continueranno ad applicarsi le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1545/2013 del 8-17.10.2023 del Tribunale civile di Siracusa.
Le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, riportate in seno all'accordo, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio,
2 perché pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1502/2022 V.G., disattesa ogni contraria istanza:
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1545/2013, revoca l'obbligo di mantenimento per la figlia e dispone che versi in Per_1 Parte_1 favore di a titolo di assegno divorzile un importo mensile di € Controparte_1
500,00 da versare entro il 27 di ciascun mese e da aggiornare annualmente sula base degli indici ISTAT.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Decreto immediatamente esecutivo.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione il 22.5.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 1502/2022 V.G. promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Dario Fazio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Condorelli, giusta procura in atti
RESISTENTE visti gli atti e i documenti del procedimento avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso del 08/06/2022 chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 1545/2013 con cui veniva statuito l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della figlia , nata il Per_1
17/04/2000, all'epoca minorenne, e per il mantenimento della coniuge di complessivi € 750,00 (ovvero pari ad € 375,00 ciascuno).
Nello specifico chiedeva la revoca o in subordine la riduzione della contribuzione per la nonché per la figlia. CP_1
A fondamento della propria domanda rappresentava l'avvenuto peggioramento della sua situazione reddituale, dovuto anche alla nascita di un altro figlio nel
1 2015, e, al contrario, il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, divenuta nelle more maggiorenne, e della coniuge.
Con comparsa del 20/03/2023 si costituiva , la quale Controparte_1 contestava integralmente il contenuto del ricorso ed in via riconvenzionale chiedeva un aumento dell'assegno divorzile ad € 600,00 rappresentando un peggioramento delle sue condizioni di salute ed economiche.
All'udienza di prima comparizione del 28/03/2023 le parti chiedevano un rinvio per valutare ipotesi di definizione bonaria della lite.
Con note congiunte del 22/12/2023 le parti depositavano un accordo.
Con successive note d'udienza, le parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini di cui all'accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 18/02/2023).
***
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio nei termini di seguito indicati:
- Nessuna somma sarà più dovuta dal sig. alla sig.ra la Parte_1 CP_1 quale rinuncia, per il mantenimento della figlia , atteso che la figlia è Per_1 ormai maggiorenne e svolge attività lavorativa;
- Il sig. verserà in favore della sig.ra , la quale Parte_1 Controparte_1 accetta, un assegno divorzile per il proprio mantenimento dell'importo mensile di € 500,00 da versare entro il 27 di ciascun mese e da aggiornare annualmente sula base degli indici ISTAT;
- Le parti dichiarano che tali accordi economici avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e, che pertanto, per il pregresso varrà quanto precedentemente stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, continueranno ad applicarsi le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1545/2013 del 8-17.10.2023 del Tribunale civile di Siracusa.
Le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, riportate in seno all'accordo, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio,
2 perché pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1502/2022 V.G., disattesa ogni contraria istanza:
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1545/2013, revoca l'obbligo di mantenimento per la figlia e dispone che versi in Per_1 Parte_1 favore di a titolo di assegno divorzile un importo mensile di € Controparte_1
500,00 da versare entro il 27 di ciascun mese e da aggiornare annualmente sula base degli indici ISTAT.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Decreto immediatamente esecutivo.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione il 22.5.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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